N. 183 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2014

Ordinanza del 30 giugno 2014 emessa dal  Tribunale  di  Verbania  nel
procedimento civile promosso da P. S. C. contro  Cassa  nazionale  di
previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali. 
 
Maternita' ed infanzia - Testo unico delle  disposizioni  legislative
  in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'
  - Previsione per i liberi professionisti  (nella  specie,  iscritti
  alla Cassa nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  ragionieri  e
  periti commerciali) che l'indennita' di maternita' di cui  all'art.
  70  spetta,  altresi',  per  l'ingresso  del  bambino  adottato   o
  affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni  d'eta'  -
  Violazione del principio di tutela della maternita' ed  infanzia  -
  Violazione  del  principio  della  tutela   delle   lavoratrici   -
  Violazione  del  principio  di  uguaglianza  per   l'ingiustificato
  deteriore  trattamento  delle  lavoratrici  libere   professioniste
  rispetto alle lavoratrici dipendenti e alle  lavoratrici  autonome,
  nonche'  per  la  diversa   disciplina   rispetto   alle   adozioni
  internazionali. 
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 72. 
- Costituzione, artt. 3, 31 e 37. 
(GU n.45 del 29-10-2014 )
 
                      IL TRIBUNALE DI VERBANIA 
                           Sezione Lavoro 
 
    Il  Giudice  del  lavoro  dott.ssa  Maria  Serena  Riccobono,   a
scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 giugno 2014 nel
procedimento iscritto al n. 72/2014 RG promosso da S. C. P.  on  avv.
Bertaggia Lorenzo e avv. Birga Paolo nei confronti di Cassa Nazionale
di  Previdenza  ed  Assistenza  Ragionieri   e   Periti   Commerciali
(C.N.P.R.) con avv. Persiani  Mattia,  avv.  Beretta  Giovanni,  avv.
Persiani Camilla e avv. Russo Giuseppe, ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza; 
 
                              In Fatto 
 
    Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2014 la dott.ssa S. C.
P.  ha  dedotto   di   essere   iscritta   all'Ordine   dei   Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili del V.C.O. (VB) ed iscritta dal 3
febbraio 2006 alla Cassa Nazionale  di  Previdenza  ed  Assistenza  a
favore dei  Ragionieri  e  Periti  Commerciali  e  di  essere  stata,
unitamente al proprio coniuge P.  S.,  affidataria  e  adottante  del
minore D., nato il 14 luglio 2005, e che con Dichiarazione  n.  92/07
MDDA del 31 marzo 2010 quest'ultimo era stato  affidato  ai  predetti
coniugi in vista di una futura adozione, ai sensi dell'art. 10  della
legge n. 184/83 (come modificata dalla legge n. 149/01). 
    Ha puntualizzato la ricorrente che con Decreto n. 93/13 del 15-18
maggio 2013 il Tribunale dei Minorenni del  Piemonte  e  della  Valle
d'Aosta aveva disposto in loro favore l'affidamento  preadottivo  del
minore con decorrenza dal 28  febbraio  2013  data  della  definitiva
statuizione di adottabilita' di quest'ultimo. 
    Ha precisato ulteriormente di avere inoltrato in data  24  luglio
2013 la domanda di indennita' di maternita' alla Cassa  Nazionale  di
Previdenza dei Ragionieri e  Periti  Commerciali  (C.N.P.R.)  ma  che
peraltro, nella seduta del 12 settembre  2013,  la  Giunta  esecutiva
della CNPR aveva deliberato di respingere la domanda di indennita' di
maternita' presentata «in quanto il minore ha compiuto il sesto  anno
di eta' all'atto di ingresso nel nucleo familiare» e che il Consiglio
di Amministrazione della C.N.P.R. con delibera del 29  novembre  2013
aveva respinto il ricorso da essa  esponente  presentato  avverso  il
provvedimento  n.  733/2013  del  12  settembre  2013  della   Giunta
Esecutiva dell'Ente in quanto assunta legittimamente ai  sensi  della
normativa vigente. 
    Tanto premesso, ritenendo  il  Provvedimento  di  diniego  emesso
dalla Giunta esecutiva del CNPR  in  data  12  settembre  2013  e  la
delibera  del  C.d.A.  del  29  novembre  2013  discriminatori  e  in
conseguenza  illegittimi,  ha  adito  il  Tribunale  di  Verbania  in
funzione di giudice  del  lavoro  per  ottenerne  l'annullamento  con
conseguente  affermazione  del  proprio  diritto  all'indennita'   di
maternita'. 
    Si e' costituita in giudizio la Cassa convenuta che  ha  eccepito
la  tardivita'  della   domanda   amministrativa   presentata   dalla
ricorrente il 24 luglio 2013  oltre  il  termine  perentorio  di  180
giorni dall'ingresso del minore nel nucleo  familiare  affidatario  -
avvenuto in data 31 marzo 2010 -  previsto  dall'art.  72,  comma  2,
decreto legislativo n. 151/2001 dovendosi avere riguardo non gia'  al
termine di esaurimento del procedimento amministrativo ma bensi' alla
data  di  ingresso  del  minore  nel  nucleo  familiare  affidatario,
contestando  le   censure   di   incostituzionalita'   sollevate   da
controparte e ribadendo la spettanza dell'indennita' alla  condizione
che il minore affidato non abbia superato i sei anni di eta'. 
    All'udienza del 27 giugno 2014 i procuratori  delle  parti  hanno
illustrato le rispettive posizioni, contestando  il  difensore  della
ricorrente  la  avversa  eccezione  di   tardivita'   della   domanda
amministrativa osservando, sul punto, che «il decreto di  affidamento
preadottivo del Tribunale per i Minori,  costituente  il  titolo  per
presentare alla Cassa domanda di indennita' di  maternita'  e'  stato
emesso soltanto in data 15 maggio 2013, provvedimento  che  ha  fatto
decorrere l'affido preadottivo dal 28 febbraio 2013, data in  cui  il
minore ha fatto ingresso stabilmente presso i coniugi affidatari». 
 
                             In Diritto 
 
Sulla non manifesta infondatezza 
    Per quanto riguarda i liberi professionisti, il Testo Unico delle
disposizioni in materia di  tutela  e  sostegno  della  maternita'  e
paternita' (D.Lgs. n. 151/2001) al capo XII  (Libere  Professioniste)
art. 72 comma 1 prevede che «L'indennita' di cui all'art.  70  spetta
altresi' per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione
che non abbia superato i sei anni di eta'». 
    La Corte Costituzionale con la sentenza 23 dicembre 2003, n. 371,
ha dichiarato l'illegittimita' del richiamato articolo nella parte in
cui non prevede che nel caso di adozione internazionale  l'indennita'
di maternita' spetti nei tre mesi successivi all'ingresso del  minore
adottato o affidato, anche se abbia superato i sei anni di eta'. 
    Al punto 3.3. delle motivazioni di detta sentenza ha testualmente
osservato il Giudice delle leggi: 
        «Nonostante i ripetuti interventi legislativi, la  disciplina
del trattamento di maternita'  in  caso  di  adozione  internazionale
risulta peraltro  ancora  disomogenea.  Il  suddetto  trattamento  e'
riconosciuto senza alcun limite  di  eta',  ma  anzi  con  l'espressa
previsione che spetta anche se il minore ha superato  i  sei  anni  e
fino al compimento della maggior eta',  a  favore  delle  lavoratrici
dipendenti (art. 27  comma  1),  delle  lavoratrici  autonome,  delle
coltivatrici dirette, delle mezzadre  e  colone  delle  artigiane  ed
esercenti  attivita'  commerciali  ed  infine   delle   imprenditrici
agricole  a  titolo  principale  (art.  67  comma  2).  Alle   libere
professioniste,  invece,  la  disposizione  contenuta  nell'art.   72
attribuisce  l'indennita'  a  condizione  che  il  minore  non  abbia
superato i sei anni di eta', senza  operare  alcuna  distinzione  tra
adozione nazionale e internazionale; onde il limite riguarda entrambe
le ipotesi. L'irragionevolezza della previsione normativa in esame e'
manifesta, poiche' non e' dato individuare elementi che giustifichino
la  differenza   del   trattamento   di   maternita'   delle   libere
professioniste rispetto a quello  stabilito  nella  medesima  ipotesi
dell'adozione internazionale non solo per le  lavoratrici  dipendenti
ma anche per  le  lavoratrici  autonome,  categoria  senz'altro  piu'
affine a quella de qua». 
    Quanto disposto dalla Corte Costituzionale  con  la  sentenza  n.
371/2003 non puo' che essere preso quale parametro di riferimento per
il caso sottoposto a giudiziale scrutinio, in quanto la fattispecie e
le motivazioni del diniego risultano analoghe. 
    Mette contro, inoltre, evidenziare come  l'ordinanza  emessa  dal
remittente Tribunale di Genova (cfr. parte in fatto delle sentenze n.
371/2003 Cost.), con  la  quale  e'  stata  dichiarata  rilevante  la
questione di legittimita' costituzionale del  disposto  dell'art.  72
del D.Lgs. n. 151/2001 per contrasto con gli artt. 3, 31,  37  Cost.,
richiedesse alla  Corte  Costituzionale  di  pronunciarsi  anche  con
riguardo all'ipotesi di adozione nazionale: la sentenza  n.  371/2003
ha dichiarato l'inammissibilita' di tale questione non per  manifesta
infondatezza ma per semplice  difetto  di  rilevanza,  in  quanto  il
giudizio a  quo  aveva  per  oggetto  la  domanda  di  corresponsione
dell'indennita' di maternita' a seguito di adozione internazionale  e
pertanto l'ipotesi  di  adozione  nazionale  rimaneva  estranea  alla
fattispecie dedotta in quel giudizio. 
    Dubita  questo  giudicante  della   legittimita'   costituzionale
dell'art. 72 del D.Lgs. n. 151/2001 in relazione agli artt. 3,  31  e
37 tenuto conto che il limite di eta' per i lavoratori dipendenti  e'
gia' stato superato dalla legge 24 dicembre 2007,  n.  244  e  per  i
liberi  professionisti  dalla  pronuncia  n.  371/2003  della   Corte
Costituzionale per quanto riguarda la adozione internazionale. 
    E' infatti insuperabile, anche in  base  ad  una  interpretazione
costituzionalmente orientata, il limite invalicabile costituito dalla
norma  richiamata  nella  parte  in  cui  esclude  la  spettanza  del
beneficio  in  questione  qualora  l'adottato  entri  stabilmente  in
famiglia in eta' superiore  ai  sei  anni  nel  caso  di  affidamento
nazionale. 
    L'art. 72 del D.Lgs. n. 151/2001 risulta infatti  contrastare  in
modo palese con gli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione. 
    Con riferimento agli artt. 31 e 37 Cost., e' ai principi da dette
norme enunciati che si sono ispirati  gli  interventi  legislativi  e
della  stessa  Corte  Costituzionale  (Corte  Cost.  n.  1/1987,   n.
179/1993,  n.  270/1999,  n.  371/2003  e  n.   385/2005)   via   via
succedutisi, volti  ad  ampliare  in  modo  notevole  la  tutela  dei
genitori,  sia  sotto  l'aspetto  dei  soggetti   beneficiari   delle
provvidenze, sia sotto il profilo economico delle stesse. 
    Tali modifiche sul superamento dell'eta' sono state apportate  al
fine di supportare in modo effettivo le  famiglie  e  soprattutto  le
donne, le quali  si  trovano  a  sostenere  l'arduo  compito  di  far
coesistere il loro ruolo di lavoratrici con  quello  di  madri  e  di
conseguire l'interesse dei minori,  i  quali  hanno  diritto  ad  una
crescita serena. 
    Le superiori innovazioni hanno riguardato, peraltro, solamente le
lavoratrici dipendenti, mentre per  quanto  concerne  le  lavoratrici
libere professioniste e' stata  modificata  unicamente  la  normativa
riguardante le adozioni internazionali, mantenendo invece  inalterata
quella risalente alla legge n. 379/1990 per le adozioni nazionali. 
    Il mancato ampliamento di tali limiti anagrafici  anche  riguardo
alle adozioni nazionali da parte di lavoratrici libere professioniste
da luogo ad una irragionevole disparita' di trattamento sia  tra  due
categorie  di  lavoratrici,  sia  tra  lavoratrici   della   medesima
categoria che hanno semplicemente assunto la  decisione  di  adottare
bambini di diversa  nazionalita',  in  palese  contrasto  con  quanta
sancito dall'art. 3 della  Costituzione.  La  pronuncia  n.  371/2003
della Corte Costituzionale ha fatto si che nell'art. 72 del  T.U.  n.
151/2001, in definitiva e  indirettamente,  residuasse  una  profonda
discriminazione non potendosi ravvisare alcuna ratio  giustificatrice
a sostegno di una cosi' palese  differenza  di  trattamento  tra  una
lavoratrice che decide di adottare un minore all'estero e  altra  che
adotta un minore  italiano.  Per  quanto  l'ingresso  di  un  bambino
straniero  in  una  famiglia  italiana   possa   essere   sicuramente
complesso, non puo' certo affermarsi che l'adozione nazionale sia  un
processo semplice ed esente da problematiche sociali  e  psicologiche
qualora minore abbia superato i sei anni di eta'. 
    Ad avviso di questo giudicante, in base a quanto teste'  esposto,
risulta meridiana  evidenza  la  disparita'  di  trattamento  tra  le
lavoratrici  dipendenti  e  le  lavoratrici  libere   professioniste,
contravvenendo in tal modo  al  fondamentale  canone  di  uguaglianza
enunciato all'art. 3 della Carta fondamentale. 
    Di non secondaria importanza risulta anche il fatto che il  comma
2 dell'art. 72 del T.U. sulla maternita' e paternita' sancisce che la
domanda per l'indennita' deve essere presentata  al  competente  ente
(nel caso di specie al C.N.P.R.) entro il termine perentorio  di  180
giorni dall'effettivo ingresso del minore in famiglia dal momento  in
cui il Tribunale dei Minorenni  abbia  emesso  decreto  per  l'affido
preadottivo, non tenendo invece in considerazione l'affido  in  vista
di futura adozione. 
    Tale prassi e' finalizzata  a  non  sottoporre  i  minori  ad  un
ulteriore traumatico passaggio da una  famiglia  affidataria  ad  una
adottiva (la famiglia affidataria, infatti, viene individuata tra  le
coppie che hanno dato disponibilita' per l'adozione e che sono  state
ritenute idonee a tale  compito  dal  Tribunale  dei  Minorenni),  ma
trattasi di procedura di notevole durata temporale che, come nel caso
in esame, ha comportato che nel frattempo il minore abbia superato  i
sei anni di eta' richiesti dalla  normativa.  Quanto  disposto  dalla
norma porta ad aggravare la situazione dei genitori che  decidono  di
adottare  un  minore  italiano,  in  quanto,  oltre  a  non   vedersi
riconosciuta l'indennita' se l'adottato e' un cittadino italiano  che
abbia gia' compiuto i sei anni, quand'anche quest'ultimo entrasse  in
famiglia nei termini richiesti molto probabilmente  l'interessato  si
ritroverebbe in ogni caso a non poterne godere,  a  causa  del  lungo
percorso burocratico che precede l'effettivo affidamento  preadottivo
del minore. 
    Conclusivamente,  l'art.  72  del  D.Lgs.  n.   151/2001   appare
contrastare con gli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione  nella  parte
in  cui  non  prevede  la  possibilita'  per  la  lavoratrice  libera
professionista di percepire l'indennita' di maternita', anche  se  il
minore abbia superato i sei anni di eta' e fino  alla  maggior  eta',
anche se di nazionalita' italiana. 
Sulla rilevanza 
    La  prospettata  questione  di  legittimita'  costituzionale   e'
indubbiamente  rilevante  nel  caso  di   specie,   emergendo   dalla
documentazione versata in atti che al momento dell'affido in vista di
futura adozione, avvenuto in data 31 marzo 2010, il minore  D.,  nato
in data 14 luglio 2005, non aveva ancora compiuto i  sei  anni  e  di
conseguenza    l'odierna    ricorrente    avrebbe    potuto    godere
dell'indennita' di maternita' laddove per  contro,  come  piu'  sopra
osservato, in conseguenza di quanto sancito dall'art. 72  del  D.Lgs.
n. 151/2001, l'adottante non ha potuto fruirne in quanto, al  momento
dell'affido preadottivo - disposto  con  decreto  del  Tribunale  dei
Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta in data 15 maggio 2013 a
decorrere dal 28 febbraio 2013 - il minore aveva  ormai  superato  la
condizione anagrafica richiesta. 
    Di conseguenza, ove la  normativa  impugnata  venisse  dichiarata
illegittima,  la  ricorrente  avrebbe   diritto   all'indennita'   di
maternita', sussistendo tutti gli altri  presupposti  previsti  dalla
legge per il suo conseguimento. 
    Per quanto sopra non sembra lecito dubitare che la  questione  di
legittimita' come sollevata e' rilevante nel presente  giudizio,  sul
quale e' destinata ad operare direttamente. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Verbania: 
    Visto l'art.  23  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara  non
manifestamente infondata e rilevante per contrasto con gli  artt.  3,
31  e  37   della   Costituzione   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 72 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.  151  (Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53) nella parte in cui tale  norma  non  prevede  il
diritto della libera professionista, che abbia adottato un bambino  a
seguito di adozione nazionale, a percepire l'indennita' di maternita'
anche se il minore ha superato i sei anni; 
    Dispone la sospensione  del  presente  giudizio  e  la  immediata
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Verbania il 30 giugno 2014 
 
                  Il Giudice del lavoro: Riccobono