N. 183 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2014
Ordinanza del 30 giugno 2014 emessa dal Tribunale di Verbania nel procedimento civile promosso da P. S. C. contro Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali. Maternita' ed infanzia - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita' - Previsione per i liberi professionisti (nella specie, iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali) che l'indennita' di maternita' di cui all'art. 70 spetta, altresi', per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni d'eta' - Violazione del principio di tutela della maternita' ed infanzia - Violazione del principio della tutela delle lavoratrici - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato deteriore trattamento delle lavoratrici libere professioniste rispetto alle lavoratrici dipendenti e alle lavoratrici autonome, nonche' per la diversa disciplina rispetto alle adozioni internazionali. - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 72. - Costituzione, artt. 3, 31 e 37.(GU n.45 del 29-10-2014 )
IL TRIBUNALE DI VERBANIA Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Serena Riccobono, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 giugno 2014 nel procedimento iscritto al n. 72/2014 RG promosso da S. C. P. on avv. Bertaggia Lorenzo e avv. Birga Paolo nei confronti di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali (C.N.P.R.) con avv. Persiani Mattia, avv. Beretta Giovanni, avv. Persiani Camilla e avv. Russo Giuseppe, ha pronunciato la seguente ordinanza; In Fatto Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2014 la dott.ssa S. C. P. ha dedotto di essere iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del V.C.O. (VB) ed iscritta dal 3 febbraio 2006 alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali e di essere stata, unitamente al proprio coniuge P. S., affidataria e adottante del minore D., nato il 14 luglio 2005, e che con Dichiarazione n. 92/07 MDDA del 31 marzo 2010 quest'ultimo era stato affidato ai predetti coniugi in vista di una futura adozione, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 184/83 (come modificata dalla legge n. 149/01). Ha puntualizzato la ricorrente che con Decreto n. 93/13 del 15-18 maggio 2013 il Tribunale dei Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta aveva disposto in loro favore l'affidamento preadottivo del minore con decorrenza dal 28 febbraio 2013 data della definitiva statuizione di adottabilita' di quest'ultimo. Ha precisato ulteriormente di avere inoltrato in data 24 luglio 2013 la domanda di indennita' di maternita' alla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e Periti Commerciali (C.N.P.R.) ma che peraltro, nella seduta del 12 settembre 2013, la Giunta esecutiva della CNPR aveva deliberato di respingere la domanda di indennita' di maternita' presentata «in quanto il minore ha compiuto il sesto anno di eta' all'atto di ingresso nel nucleo familiare» e che il Consiglio di Amministrazione della C.N.P.R. con delibera del 29 novembre 2013 aveva respinto il ricorso da essa esponente presentato avverso il provvedimento n. 733/2013 del 12 settembre 2013 della Giunta Esecutiva dell'Ente in quanto assunta legittimamente ai sensi della normativa vigente. Tanto premesso, ritenendo il Provvedimento di diniego emesso dalla Giunta esecutiva del CNPR in data 12 settembre 2013 e la delibera del C.d.A. del 29 novembre 2013 discriminatori e in conseguenza illegittimi, ha adito il Tribunale di Verbania in funzione di giudice del lavoro per ottenerne l'annullamento con conseguente affermazione del proprio diritto all'indennita' di maternita'. Si e' costituita in giudizio la Cassa convenuta che ha eccepito la tardivita' della domanda amministrativa presentata dalla ricorrente il 24 luglio 2013 oltre il termine perentorio di 180 giorni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare affidatario - avvenuto in data 31 marzo 2010 - previsto dall'art. 72, comma 2, decreto legislativo n. 151/2001 dovendosi avere riguardo non gia' al termine di esaurimento del procedimento amministrativo ma bensi' alla data di ingresso del minore nel nucleo familiare affidatario, contestando le censure di incostituzionalita' sollevate da controparte e ribadendo la spettanza dell'indennita' alla condizione che il minore affidato non abbia superato i sei anni di eta'. All'udienza del 27 giugno 2014 i procuratori delle parti hanno illustrato le rispettive posizioni, contestando il difensore della ricorrente la avversa eccezione di tardivita' della domanda amministrativa osservando, sul punto, che «il decreto di affidamento preadottivo del Tribunale per i Minori, costituente il titolo per presentare alla Cassa domanda di indennita' di maternita' e' stato emesso soltanto in data 15 maggio 2013, provvedimento che ha fatto decorrere l'affido preadottivo dal 28 febbraio 2013, data in cui il minore ha fatto ingresso stabilmente presso i coniugi affidatari». In Diritto Sulla non manifesta infondatezza Per quanto riguarda i liberi professionisti, il Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternita' e paternita' (D.Lgs. n. 151/2001) al capo XII (Libere Professioniste) art. 72 comma 1 prevede che «L'indennita' di cui all'art. 70 spetta altresi' per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di eta'». La Corte Costituzionale con la sentenza 23 dicembre 2003, n. 371, ha dichiarato l'illegittimita' del richiamato articolo nella parte in cui non prevede che nel caso di adozione internazionale l'indennita' di maternita' spetti nei tre mesi successivi all'ingresso del minore adottato o affidato, anche se abbia superato i sei anni di eta'. Al punto 3.3. delle motivazioni di detta sentenza ha testualmente osservato il Giudice delle leggi: «Nonostante i ripetuti interventi legislativi, la disciplina del trattamento di maternita' in caso di adozione internazionale risulta peraltro ancora disomogenea. Il suddetto trattamento e' riconosciuto senza alcun limite di eta', ma anzi con l'espressa previsione che spetta anche se il minore ha superato i sei anni e fino al compimento della maggior eta', a favore delle lavoratrici dipendenti (art. 27 comma 1), delle lavoratrici autonome, delle coltivatrici dirette, delle mezzadre e colone delle artigiane ed esercenti attivita' commerciali ed infine delle imprenditrici agricole a titolo principale (art. 67 comma 2). Alle libere professioniste, invece, la disposizione contenuta nell'art. 72 attribuisce l'indennita' a condizione che il minore non abbia superato i sei anni di eta', senza operare alcuna distinzione tra adozione nazionale e internazionale; onde il limite riguarda entrambe le ipotesi. L'irragionevolezza della previsione normativa in esame e' manifesta, poiche' non e' dato individuare elementi che giustifichino la differenza del trattamento di maternita' delle libere professioniste rispetto a quello stabilito nella medesima ipotesi dell'adozione internazionale non solo per le lavoratrici dipendenti ma anche per le lavoratrici autonome, categoria senz'altro piu' affine a quella de qua». Quanto disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 371/2003 non puo' che essere preso quale parametro di riferimento per il caso sottoposto a giudiziale scrutinio, in quanto la fattispecie e le motivazioni del diniego risultano analoghe. Mette contro, inoltre, evidenziare come l'ordinanza emessa dal remittente Tribunale di Genova (cfr. parte in fatto delle sentenze n. 371/2003 Cost.), con la quale e' stata dichiarata rilevante la questione di legittimita' costituzionale del disposto dell'art. 72 del D.Lgs. n. 151/2001 per contrasto con gli artt. 3, 31, 37 Cost., richiedesse alla Corte Costituzionale di pronunciarsi anche con riguardo all'ipotesi di adozione nazionale: la sentenza n. 371/2003 ha dichiarato l'inammissibilita' di tale questione non per manifesta infondatezza ma per semplice difetto di rilevanza, in quanto il giudizio a quo aveva per oggetto la domanda di corresponsione dell'indennita' di maternita' a seguito di adozione internazionale e pertanto l'ipotesi di adozione nazionale rimaneva estranea alla fattispecie dedotta in quel giudizio. Dubita questo giudicante della legittimita' costituzionale dell'art. 72 del D.Lgs. n. 151/2001 in relazione agli artt. 3, 31 e 37 tenuto conto che il limite di eta' per i lavoratori dipendenti e' gia' stato superato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e per i liberi professionisti dalla pronuncia n. 371/2003 della Corte Costituzionale per quanto riguarda la adozione internazionale. E' infatti insuperabile, anche in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata, il limite invalicabile costituito dalla norma richiamata nella parte in cui esclude la spettanza del beneficio in questione qualora l'adottato entri stabilmente in famiglia in eta' superiore ai sei anni nel caso di affidamento nazionale. L'art. 72 del D.Lgs. n. 151/2001 risulta infatti contrastare in modo palese con gli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione. Con riferimento agli artt. 31 e 37 Cost., e' ai principi da dette norme enunciati che si sono ispirati gli interventi legislativi e della stessa Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 1/1987, n. 179/1993, n. 270/1999, n. 371/2003 e n. 385/2005) via via succedutisi, volti ad ampliare in modo notevole la tutela dei genitori, sia sotto l'aspetto dei soggetti beneficiari delle provvidenze, sia sotto il profilo economico delle stesse. Tali modifiche sul superamento dell'eta' sono state apportate al fine di supportare in modo effettivo le famiglie e soprattutto le donne, le quali si trovano a sostenere l'arduo compito di far coesistere il loro ruolo di lavoratrici con quello di madri e di conseguire l'interesse dei minori, i quali hanno diritto ad una crescita serena. Le superiori innovazioni hanno riguardato, peraltro, solamente le lavoratrici dipendenti, mentre per quanto concerne le lavoratrici libere professioniste e' stata modificata unicamente la normativa riguardante le adozioni internazionali, mantenendo invece inalterata quella risalente alla legge n. 379/1990 per le adozioni nazionali. Il mancato ampliamento di tali limiti anagrafici anche riguardo alle adozioni nazionali da parte di lavoratrici libere professioniste da luogo ad una irragionevole disparita' di trattamento sia tra due categorie di lavoratrici, sia tra lavoratrici della medesima categoria che hanno semplicemente assunto la decisione di adottare bambini di diversa nazionalita', in palese contrasto con quanta sancito dall'art. 3 della Costituzione. La pronuncia n. 371/2003 della Corte Costituzionale ha fatto si che nell'art. 72 del T.U. n. 151/2001, in definitiva e indirettamente, residuasse una profonda discriminazione non potendosi ravvisare alcuna ratio giustificatrice a sostegno di una cosi' palese differenza di trattamento tra una lavoratrice che decide di adottare un minore all'estero e altra che adotta un minore italiano. Per quanto l'ingresso di un bambino straniero in una famiglia italiana possa essere sicuramente complesso, non puo' certo affermarsi che l'adozione nazionale sia un processo semplice ed esente da problematiche sociali e psicologiche qualora minore abbia superato i sei anni di eta'. Ad avviso di questo giudicante, in base a quanto teste' esposto, risulta meridiana evidenza la disparita' di trattamento tra le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici libere professioniste, contravvenendo in tal modo al fondamentale canone di uguaglianza enunciato all'art. 3 della Carta fondamentale. Di non secondaria importanza risulta anche il fatto che il comma 2 dell'art. 72 del T.U. sulla maternita' e paternita' sancisce che la domanda per l'indennita' deve essere presentata al competente ente (nel caso di specie al C.N.P.R.) entro il termine perentorio di 180 giorni dall'effettivo ingresso del minore in famiglia dal momento in cui il Tribunale dei Minorenni abbia emesso decreto per l'affido preadottivo, non tenendo invece in considerazione l'affido in vista di futura adozione. Tale prassi e' finalizzata a non sottoporre i minori ad un ulteriore traumatico passaggio da una famiglia affidataria ad una adottiva (la famiglia affidataria, infatti, viene individuata tra le coppie che hanno dato disponibilita' per l'adozione e che sono state ritenute idonee a tale compito dal Tribunale dei Minorenni), ma trattasi di procedura di notevole durata temporale che, come nel caso in esame, ha comportato che nel frattempo il minore abbia superato i sei anni di eta' richiesti dalla normativa. Quanto disposto dalla norma porta ad aggravare la situazione dei genitori che decidono di adottare un minore italiano, in quanto, oltre a non vedersi riconosciuta l'indennita' se l'adottato e' un cittadino italiano che abbia gia' compiuto i sei anni, quand'anche quest'ultimo entrasse in famiglia nei termini richiesti molto probabilmente l'interessato si ritroverebbe in ogni caso a non poterne godere, a causa del lungo percorso burocratico che precede l'effettivo affidamento preadottivo del minore. Conclusivamente, l'art. 72 del D.Lgs. n. 151/2001 appare contrastare con gli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione nella parte in cui non prevede la possibilita' per la lavoratrice libera professionista di percepire l'indennita' di maternita', anche se il minore abbia superato i sei anni di eta' e fino alla maggior eta', anche se di nazionalita' italiana. Sulla rilevanza La prospettata questione di legittimita' costituzionale e' indubbiamente rilevante nel caso di specie, emergendo dalla documentazione versata in atti che al momento dell'affido in vista di futura adozione, avvenuto in data 31 marzo 2010, il minore D., nato in data 14 luglio 2005, non aveva ancora compiuto i sei anni e di conseguenza l'odierna ricorrente avrebbe potuto godere dell'indennita' di maternita' laddove per contro, come piu' sopra osservato, in conseguenza di quanto sancito dall'art. 72 del D.Lgs. n. 151/2001, l'adottante non ha potuto fruirne in quanto, al momento dell'affido preadottivo - disposto con decreto del Tribunale dei Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta in data 15 maggio 2013 a decorrere dal 28 febbraio 2013 - il minore aveva ormai superato la condizione anagrafica richiesta. Di conseguenza, ove la normativa impugnata venisse dichiarata illegittima, la ricorrente avrebbe diritto all'indennita' di maternita', sussistendo tutti gli altri presupposti previsti dalla legge per il suo conseguimento. Per quanto sopra non sembra lecito dubitare che la questione di legittimita' come sollevata e' rilevante nel presente giudizio, sul quale e' destinata ad operare direttamente.
P. Q. M. Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Verbania: Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata e rilevante per contrasto con gli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) nella parte in cui tale norma non prevede il diritto della libera professionista, che abbia adottato un bambino a seguito di adozione nazionale, a percepire l'indennita' di maternita' anche se il minore ha superato i sei anni; Dispone la sospensione del presente giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Verbania il 30 giugno 2014 Il Giudice del lavoro: Riccobono