N. 184 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 2013
Ordinanza del 18 ottobre 2013 emessa dal Tribunale di Tivoli nel procedimento civile promosso da Amadio Maura contro Pariante Alessandro. Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione ad uso abitativo, comunque stipulati, non registrati entro il termine stabilito dalla legge - Disciplina applicabile a decorrere dalla tardiva registrazione - Determinazione della durata legale in quattro anni e fissazione del canone annuo in misura pari al triplo della rendita catastale, in sostituzione del maggior importo eventualmente convenuto dalle parti - Previsione introdotta da decreto legislativo in violazione di principi, limiti e scopo della delega - Contrasto con disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente assunte come principi generali dell'ordinamento tributario - Eccesso di delega - Violazione del diritto di proprieta' a causa della riduzione del canone locatizio sotto i valori di mercato - Ingiustificata disparita' di trattamento tra contratti di locazione ad uso abitativo e ad "uso diverso". - Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, comma 8. - Costituzione, artt. 3, 42, 70 e 76; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 2, comma 2, lett. d); legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 10.(GU n.45 del 29-10-2014 )
TRIBUNALE DI TIVOLI Ufficio Periferico di Castelnuovo di Porto Ordinanza relativa al procedimento R.G. 201023/2012 (Amadio Maura/Pariante Alessandro). Il Giudice letti gli atti ed esaminata la documentazione; rilevato: che con atto di intimazione di sfratto per morosita' e contestuale citazione inoltrato per la notifica in data 28 ottobre 2011, Amadio Maura, proprietaria dell'immobile sito in Formello, via della Ficoraccia n. 17, ha richiesto la convalida dello sfratto per morosita' - per una somma allora indicata in € 6.000,00 - relativamente all'immobile predetto locato ad uso abitativo a Pariante Alessandro, con contratto stipulato il 1° gennaio 2010, e registrato in data 13 ottobre 2011 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3, al n. 17725, serie 3; che si costituiva in giudizio, con propria memoria, Pariante Alessandro, il quale, nel contestare l'avversa domanda, eccepiva, ai sensi dell'art. 1, comma 346, legge n. 311/2004, la nullita' del contratto non registrato, e chiedeva, ai sensi dell'art. 3, comma 8, lettere A e C del d.lgs n. 23/2011, l'accertamento della decorrenza del rapporto dalla data dell'avvenuta registrazione e l'applicazione del canone pari al triplo della rendita catastale dell'immobile; che, negata l'ordinanza di rilascio e disposto il mutamento del rito, le parti depositavano le loro memorie integrative ex art. 426 c.p.c. con le quali, sostanzialmente, ribadivano le loro posizioni, ulteriormente precisandole; che in particolare la parte intimante insisteva nelle sue richieste ipotizzando la stessa illegittimita' costituzionale della norma introdotta con l'articolo sopracitato del d.lgs n. 23/2011; Ritenuto altresi': che l'azione di risoluzione contrattuale proposta, ha ad oggetto un contratto di locazione ad uso abitativo da ritenersi concluso, ex art. 3, comma 8, lettera A, d.lgs n. 23/2011, perche' tardivamente registrato dalla locatrice, successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto; che l'intimato si e' opposto alla convalida e, sulla base del citato art. 3, commi 8, lettere A e C d.lgs n. 23/2011, ha dedotto l'insussistenza della morosita'; che, a fronte dell'opposizione, l'intimante ha eccepito l'incostituzionalita' del predetto art. 3 comma 8 d.lgs n. 23/2011 per il dedotto contrasto con gli artt. 3, comma 1 e 2, 24, 41, 42, e 76 della Costituzione; che la questione sollevata appare rilevante, incidendo sul processo pendente, oltre che per le domande, proposte dalla parte intimata/opponente, di accertamento della data di decorrenza del contratto tardivamente registrato e del canone effettivamente applicabile, anche per la stessa domanda di risoluzione contrattuale avanzata dalla parte intimante/opposta, in quanto, l'eventuale giudizio di incostituzionalita' delle norme in discussione, consentirebbe anche una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 346, legge n. 311/2004, peraltro gia' esaminato dalla Consulta con ordinanza 420/2007 con la quale veniva dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 24 della Carta; che la questione non appare manifestamente infondata; Rilevato ancora: 1. che la disciplina dettata dalla norma in esame (in particolare: decorrenza del contratto dalla data della tardiva registrazione; applicazione di canone pari al triplo della rendita catastale dell'immobile) incide incontestabilmente su aspetti sostanziali del rapporto contrattuale, sostituendo di imperio le clausole frutto della volonta' negoziale con la disciplina dettata dalla norma; 2. che dovendo questo giudice tenere in considerazione la legge delega 42/2009 intitolata «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 Cost.», non puo' non rilevarsi come in nessuna delle disposizioni di quella legge e' dato rinvenire alcun principio che legittimasse il delegato all'introduzione di norme sostanzialmente favorevoli ai conduttori nei contratti di locazione ad uso abitativo, norme, come sopra detto, sostitutive di alcune clausole del regolamento contrattuale liberamente concluso tra le parti; 3. che l'introduzione del regime sanzionatorio dell'evasione fiscale dei redditi da locazione cosi' come delineato dalle norme in esame, appare del tutto estraneo sia ai principi dettati dalle disposizioni espressamente citate nel preambolo del decreto, sia a quanto previsto nell'art. 2, comma 2, lettera d), legge 42/2009, ove non e' previsto alcun vantaggio premiale per i soggetti contraenti obbligati all'adempimento fiscale; 4. che anzi che le disposizioni in esame, non solo sembrano oltrepassare i confini della delega ma addirittura appaiono contraddittorie agli scopi, posto che esse, sostituendo d'imperio al canone pattuito dai contraenti quello - normalmente di gran lunga inferiore - commisurato al triplo della rendita catastale, riducendo in tal modo la base imponibile del tributo, finiscono col danneggiare gli stessi enti impositori, riducendo il gettito dell'imposta di registro e di quelle sul reddito (derivante dalle locazioni) e delle relative addizionali; 5. che - come precisato dalla Consulta con le sentenze 308/2002 e 220/2003 - la legge delega deve indicare i principi e circoscrivere il campo della delega cosi' da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalita' che l'hanno determinata; 6. che la normativa in esame, prevedendo un meccanismo automatico di sostituzione di clausole contrattuali espressione della liberta' negoziale delle parti, si pone anche in contrasto con quanto stabilito nell'art. 10 della legge n. 212/2000 («Statuto del contribuente»), secondo il quale «le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullita' del contratto», nonche' con quanto previsto nell'art. 6 circa l'obbligo, posto a carico all'amministrazione finanziaria, di informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o l'irrogazione di' una sanzione; 7. che, al contrario, il d.lgs n. 23/2011 introduce una forma di nullita' - sia pure parziale - senza prevedere alcun contraddittorio con le parti contraenti (e contribuenti); 8. che le disposizioni contenute nella legge n. 212/2000, attuative degli articoli 3, 23, 53 e 97 Cost., costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali; 9. che la legge n. 42/2009 imponeva espressamente all'Esecutivo di adeguare l'emananda normativa a quei fondamentali principi; 10. che puo' quindi sostenersi che ricorra l'ipotesi di eccesso di delega in violazione degli articoli 70 e 76 della Costituzione; 11. che puo' quindi anche sostenersi che ricorra l'ipotesi di violazione dell'art. 42 della Costituzione stante il sacrificio richiesto al proprietario, di fatto costretto a sopportare, per un periodo di 4/8 anni, in luogo di quello convenzionalmente stabilito, il percepimento di un canone di locazione certamente (e di gran lunga) piu' basso rispetto a quello di mercato; 12. che puo' quindi sostenersi che ricorra la violazione dell'art. 3 della Costituzione, stante l'inapplicabilita' della disciplina in esame ai contratti di locazione cosiddetti ad «uso diverso», non rinvenendosi in nessuna norma l'esigenza giustificatrice della palese disparita' di trattamento.
P.Q.M. A. rimette la causa sul ruolo istruttorio per l'udienza del 18 ottobre 2013, gia' fissata per la lettura del dispositivo ex art. 429 c.p.c.; B. visto l'art. 23 legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla parte intimante relativamente all'art. 3, comma 8, d.lgs 23 del 14 marzo 2011; C. per l'effetto sospende il giudizio R.G. 201023/2012; D. ordina la trasmissione immediata degli atti alla Corte Costituzionale; E. ordina che, a cura del Cancelliere, l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Castelnuovo di Porto, 18 ottobre 2013 Il Giudice: dott. Marco Piovano