N. 184 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 2013

Ordinanza del 18 ottobre 2013 emessa  dal  Tribunale  di  Tivoli  nel
procedimento  civile  promosso  da  Amadio  Maura   contro   Pariante
Alessandro. 
 
Locazione  di  immobili  urbani  -  Contratti  di  locazione  ad  uso
  abitativo, comunque stipulati,  non  registrati  entro  il  termine
  stabilito dalla legge - Disciplina applicabile  a  decorrere  dalla
  tardiva registrazione  -  Determinazione  della  durata  legale  in
  quattro anni e fissazione del canone annuo in misura pari al triplo
  della  rendita  catastale,  in  sostituzione  del  maggior  importo
  eventualmente convenuto dalle  parti  -  Previsione  introdotta  da
  decreto legislativo in violazione di principi, limiti e scopo della
  delega - Contrasto con disposizioni dello Statuto dei  diritti  del
  contribuente  assunte  come  principi   generali   dell'ordinamento
  tributario  -  Eccesso  di  delega  -  Violazione  del  diritto  di
  proprieta' a causa della riduzione del  canone  locatizio  sotto  i
  valori di mercato - Ingiustificata disparita'  di  trattamento  tra
  contratti di locazione ad uso abitativo e ad "uso diverso". 
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, comma 8. 
- Costituzione, artt. 3, 42, 70 e 76; legge 5  maggio  2009,  n.  42,
  artt. 2, comma 2, lett. d); legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e
  10. 
(GU n.45 del 29-10-2014 )
 
                         TRIBUNALE DI TIVOLI 
             Ufficio Periferico di Castelnuovo di Porto 
 
    Ordinanza  relativa  al  procedimento  R.G.  201023/2012  (Amadio
Maura/Pariante Alessandro). 
    Il  Giudice  letti  gli  atti  ed  esaminata  la  documentazione;
rilevato: 
        che con atto  di  intimazione  di  sfratto  per  morosita'  e
contestuale citazione inoltrato per la notifica in  data  28  ottobre
2011, Amadio Maura, proprietaria dell'immobile sito in Formello,  via
della Ficoraccia n. 17, ha richiesto la convalida dello  sfratto  per
morosita'  -  per  una  somma  allora  indicata   in   € 6.000,00   -
relativamente  all'immobile  predetto  locato  ad  uso  abitativo   a
Pariante Alessandro, con contratto stipulato il 1°  gennaio  2010,  e
registrato in data 13 ottobre 2011 presso l'Agenzia delle Entrate  di
Roma 3, al n. 17725, serie 3; 
        che si costituiva in giudizio, con propria memoria,  Pariante
Alessandro, il quale, nel contestare l'avversa domanda, eccepiva,  ai
sensi dell'art. 1, comma 346, legge  n.  311/2004,  la  nullita'  del
contratto non registrato, e chiedeva, ai sensi dell'art. 3, comma  8,
lettere A e C del d.lgs n. 23/2011, l'accertamento  della  decorrenza
del rapporto dalla data dell'avvenuta registrazione e  l'applicazione
del canone pari al triplo della rendita catastale dell'immobile; 
        che, negata l'ordinanza di rilascio e disposto  il  mutamento
del rito, le parti depositavano le loro memorie integrative  ex  art.
426  c.p.c.  con  le  quali,  sostanzialmente,  ribadivano  le   loro
posizioni, ulteriormente precisandole; 
        che in particolare la parte  intimante  insisteva  nelle  sue
richieste ipotizzando la stessa illegittimita'  costituzionale  della
norma introdotta con l'articolo sopracitato del d.lgs n. 23/2011; 
    Ritenuto altresi': 
        che l'azione di  risoluzione  contrattuale  proposta,  ha  ad
oggetto un contratto di  locazione  ad  uso  abitativo  da  ritenersi
concluso, ex art. 3, comma 8, lettera A, d.lgs  n.  23/2011,  perche'
tardivamente registrato dalla locatrice, successivamente  all'entrata
in vigore del medesimo decreto; 
        che l'intimato si e' opposto alla convalida e, sulla base del
citato art. 3, commi 8, lettere A e C d.lgs n.  23/2011,  ha  dedotto
l'insussistenza della morosita'; 
        che,  a  fronte  dell'opposizione,  l'intimante  ha  eccepito
l'incostituzionalita' del predetto art. 3 comma 8  d.lgs  n.  23/2011
per il dedotto contrasto con gli artt. 3, comma 1 e 2, 24, 41, 42,  e
76 della Costituzione; 
        che la questione sollevata appare  rilevante,  incidendo  sul
processo pendente, oltre che per le  domande,  proposte  dalla  parte
intimata/opponente, di accertamento  della  data  di  decorrenza  del
contratto  tardivamente  registrato  e  del   canone   effettivamente
applicabile, anche per la stessa domanda di risoluzione  contrattuale
avanzata  dalla  parte  intimante/opposta,  in  quanto,   l'eventuale
giudizio  di  incostituzionalita'   delle   norme   in   discussione,
consentirebbe anche una interpretazione costituzionalmente  orientata
dell'art. 1, comma 346, legge n. 311/2004,  peraltro  gia'  esaminato
dalla Consulta con ordinanza 420/2007 con la quale veniva  dichiarata
la   manifesta   infondatezza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale sollevata in relazione all'art. 24 della Carta; 
        che la questione non appare manifestamente infondata; 
    Rilevato ancora: 
        1. che  la  disciplina  dettata  dalla  norma  in  esame  (in
particolare:  decorrenza  del  contratto  dalla  data  della  tardiva
registrazione; applicazione di canone pari al  triplo  della  rendita
catastale  dell'immobile)  incide   incontestabilmente   su   aspetti
sostanziali del rapporto  contrattuale,  sostituendo  di  imperio  le
clausole frutto della volonta' negoziale con  la  disciplina  dettata
dalla norma; 
        2. che dovendo questo giudice  tenere  in  considerazione  la
legge delega 42/2009 intitolata «Delega  al  Governo  in  materia  di
federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 Cost.», non puo' non
rilevarsi come in nessuna delle disposizioni di quella legge e'  dato
rinvenire   alcun   principio   che    legittimasse    il    delegato
all'introduzione di norme sostanzialmente  favorevoli  ai  conduttori
nei contratti di locazione ad uso abitativo, norme, come sopra detto,
sostitutive  di  alcune   clausole   del   regolamento   contrattuale
liberamente concluso tra le parti; 
        3. che l'introduzione del regime sanzionatorio  dell'evasione
fiscale dei redditi da locazione cosi' come delineato dalle norme  in
esame, appare del  tutto  estraneo  sia  ai  principi  dettati  dalle
disposizioni espressamente citate nel preambolo del  decreto,  sia  a
quanto previsto nell'art. 2, comma 2, lettera d), legge 42/2009,  ove
non e' previsto alcun vantaggio premiale per  i  soggetti  contraenti
obbligati all'adempimento fiscale; 
        4. che anzi che le disposizioni in esame, non  solo  sembrano
oltrepassare  i  confini  della  delega   ma   addirittura   appaiono
contraddittorie agli scopi, posto che esse, sostituendo d'imperio  al
canone pattuito dai contraenti quello -  normalmente  di  gran  lunga
inferiore - commisurato al triplo della rendita catastale,  riducendo
in tal modo la base imponibile del tributo, finiscono col danneggiare
gli stessi enti impositori,  riducendo  il  gettito  dell'imposta  di
registro e di quelle sul reddito (derivante dalle locazioni) e  delle
relative addizionali; 
        5. che -  come  precisato  dalla  Consulta  con  le  sentenze
308/2002 e 220/2003 - la legge delega  deve  indicare  i  principi  e
circoscrivere il campo della delega cosi' da evitare che  essa  venga
esercitata  in  modo   divergente   dalle   finalita'   che   l'hanno
determinata; 
        6. che  la  normativa  in  esame,  prevedendo  un  meccanismo
automatico di sostituzione di clausole contrattuali espressione della
liberta' negoziale delle parti, si pone anche in contrasto con quanto
stabilito  nell'art.  10  della  legge  n.  212/2000  («Statuto   del
contribuente»), secondo il quale «le violazioni  di  disposizioni  di
rilievo  esclusivamente  tributario  non  possono  essere  causa   di
nullita' del contratto», nonche'  con  quanto  previsto  nell'art.  6
circa l'obbligo, posto a carico all'amministrazione  finanziaria,  di
informare  il  contribuente  di  ogni  fatto  o  circostanza  a   sua
conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento  di  un
credito o l'irrogazione di' una sanzione; 
        7. che, al contrario, il d.lgs n. 23/2011 introduce una forma
di  nullita'  -  sia  pure   parziale   -   senza   prevedere   alcun
contraddittorio con le parti contraenti (e contribuenti); 
        8. che le disposizioni contenute  nella  legge  n.  212/2000,
attuative degli articoli 3, 23, 53 e 97 Cost., costituiscono principi
generali dell'ordinamento tributario  e  possono  essere  derogate  o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali; 
        9.  che  la   legge   n.   42/2009   imponeva   espressamente
all'Esecutivo di adeguare l'emananda normativa  a  quei  fondamentali
principi; 
        10. che puo'  quindi  sostenersi  che  ricorra  l'ipotesi  di
eccesso di  delega  in  violazione  degli  articoli  70  e  76  della
Costituzione; 
        11. che puo' quindi anche sostenersi che ricorra l'ipotesi di
violazione dell'art.  42  della  Costituzione  stante  il  sacrificio
richiesto al proprietario, di fatto costretto a  sopportare,  per  un
periodo di 4/8 anni, in luogo di quello convenzionalmente  stabilito,
il percepimento di un canone  di  locazione  certamente  (e  di  gran
lunga) piu' basso rispetto a quello di mercato; 
        12. che puo' quindi  sostenersi  che  ricorra  la  violazione
dell'art.  3  della  Costituzione,  stante  l'inapplicabilita'  della
disciplina in esame ai contratti  di  locazione  cosiddetti  ad  «uso
diverso»,   non   rinvenendosi   in    nessuna    norma    l'esigenza
giustificatrice della palese disparita' di trattamento. 
 
                               P.Q.M. 
 
    A. rimette la causa sul ruolo istruttorio per  l'udienza  del  18
ottobre 2013, gia' fissata per la lettura del dispositivo ex art. 429
c.p.c.; 
    B. visto l'art. 23 legge n. 87/1953, dichiara non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla
parte intimante relativamente all'art. 3, comma 8, d.lgs  23  del  14
marzo 2011; 
    C. per l'effetto sospende il giudizio R.G. 201023/2012; 
    D.  ordina  la  trasmissione  immediata  degli  atti  alla  Corte
Costituzionale; 
    E. ordina che, a cura del Cancelliere, l'ordinanza sia notificata
alle parti in causa, al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  al
Presidente della Camera dei Deputati  ed  al  Presidente  del  Senato
della Repubblica. 
        Castelnuovo di Porto, 18 ottobre 2013 
 
                   Il Giudice: dott. Marco Piovano