N. 187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 giugno 2014
Ordinanza del 19 giugno 2014 emessa dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di S.D.D.. Reati e pene - Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Mancata previsione, con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, di una soglia di punibilita' di euro 103.291,48 (rectius: euro 103.291,38) - Disparita' di trattamento rispetto alle soglie di punibilita' previste per i reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, prima delle modifiche operate dal decreto-legge n. 138 del 2011 e per il reato di omesso versamento IVA, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014. - Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis, inserito dall'art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. - Costituzione, art. 3.(GU n.45 del 29-10-2014 )
CORTE D'APPELLO D MILANO Sezione II penale Dott. Enrico Tranfa - Presidente; Dott.ssa Laura Cairati - Consigliere; Dott.ssa Carla Galli - Consigliere. La Corte, in merito alla conforme istanza avanzata dalla difesa dell'appellante Santambrogio Danilo Domenico, assistito di fiducia dall'avv. Giovanni Bana del foro di Milano, letti gli atti, sentito il conforme parere del PG; Rilevato che Santambrogio Danilo Domenico, nato a Milano il 19 febbraio 1942, e' stato presentato al giudizio di questa Corte, in quanto appellante avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Milano che lo ha riconosciuto colpevole, con sentenza del 9 dicembre 2013, dei seguenti reati: A) del reato p. e p. dall'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000, perche' quale titolare dell'impresa individuale Santambrogio Danilo Domenico con sede legale in Milano, via Bruno Buzzi n. 11 non versava entro il termine annuale previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per l'ammontare di euro 57.248,00 (e dunque per un ammontare superiore a 50.000 euro) per il periodo di imposta 2007. In Milano 30 settembre 2008, termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno 2007; B) del reato p. e p. dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 perche' in qualita' di titolare della impresa individuale Santambrogio Danilo Domenico con sede legale in Milano, via Buzzi n. 11, non versava entro il termine previsto per il pagamento dell'acconto IVA relativo al periodo di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per l'ammontare di euro 91.496,00 (e dunque per un ammontare superiore a euro 50.000) per il periodo di imposta 2009. In Milano 27 dicembre 2010, termine previsto per il pagamento dell'acconto IVA relativo al periodo di imposta successivo. Che con riferimento alla fattispecie sub B), su conforme richiesta delle parti, si e' proceduto alla separazione degli atti e all'emissione di sentenza assolutoria nei confronti dell'imputato in quanto, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2014 il fatto non e' previsto dalla legge come reato, atteso il mancato superamento della soglia di punibilita' introdotta con tale pronuncia di € 103.291,38 (in relazione alla data di contestata commissione del reato); Che con riferimento alla residua fattispecie sub A), per cui ora esclusivamente si procede, e' stato chiesto di sollevare analoga questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento di ritenute certificate, dovute in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad € 103.291,48; Considerato che la questione proposta e' rilevante nel processo in corso, non essendo lo stesso decidibile senza la risoluzione della stessa, atteso che in particolare non e' contestato che il Santambrogio fosse destinatario dell'obbligo del versamento, quale titolare dell'omonima impresa individuale, ne' che le somme di cui in imputazione fossero effettivamente dovute, in quanto oggetto di avvenuta certificazione di sostituto d'imposta; inoltre la data del commesso reato (30 settembre 2008) rientra nel periodo per il quale e' stata dichiarata la parziale illegittimita' dell'art. 10-ter citato e per il quale si chiede di sollevare analoga questione per la norma di cui all'art. 10-bis; Ritenuto che la stessa non sia manifestamente infondata sulla base delle considerazioni che seguono. L'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 e' stato dichiarato parzialmente incostituzionale con la sopra richiamata sentenza della Corte per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva per l'omesso versamento di IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, una soglia di punibilita' inferiore a quelle stabilite per la dichiarazione infedele e l'omessa dichiarazione ex artt. 4 e 5 del medesimo decreto legislativo, prima delle modifiche introdotte con d.-l. n. 138/2011 (rispettivamente € 103.291,38 ed € 77.468,53), riscontrandosi in essa un trattamento penalistico deteriore a fronte di comportamenti di evasione tributaria di fatto meno insidiosi e lesivi degli interessi del fisco, oggetto di tutela delle norme in questione. I principi esposti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 80/2014 paiono potersi applicare anche con riferimento all'art 10-bis del medesimo decreto legislativo. Si tratta infatti di una norma «gemella» sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale. Per quest'ultimo aspetto, si osserva infatti che in entrambi i casi i detentori di somme di spettanza del fisco ne omettono il versamento alla scadenza temporale predeterminata, pur dopo essersene affermati essi stessi debitori nei confronti dell'erario attraverso le rispettive dichiarazioni annuali e, nel caso di cui all'art. 10-bis, il rilascio di certificazioni ai dipendenti; nell'assenza quindi, in entrambi i casi, di comportamenti fraudolenti o comunque decettivi nei confronti della Pubblica amministrazione. Con riferimento invece alla struttura formale della fattispecie, si evidenzia che l'art. 10-ter non prevede in modo esplicito la misura delle sanzioni ne' la soglia di punibilita' del reato, facendo invece mero rinvio alla «disposizione di cui all'art. 10-bis» e ai «limiti ivi previsti», mutuando quindi dall'articolo precedente l'integrale impostazione sanzionatoria. Cio' detto, non si ravvisano diversi elementi delle due fattispecie atti a giustificarne l'evidenziata difformita' di trattamento, sotto il profilo specifico della soglia di punibilita'. Vi sarebbe quindi in questo caso violazione dell'art 3 della Costituzione, sia con riferimento alle soglie di punibilita' previste dagli artt. 4 e 5 del medesimo decreto legislativo prima della riforma introdotta con d.-l. n. 138/2011, sia con riferimento a quelle introdotte all'art 10-ter d.lgs. cit. in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 80/2014.
P. Q. M. Visti gli artt. 23, legge n. 87/1953 e 159 c.p.; Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione seguente «se violi il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione la norma di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento di ritenute certificate, dovute in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad € 103.291,48»; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il processo in epigrafe a carico di Santambrogio Danilo Domenico e i termini di prescrizione della relativa imputazione. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano, il 18 giugno 2014 Il Presidente: Tranfa I consiglieri: Cairati-Galli