N. 192 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 2014

Ordinanza del 25 luglio 2014 emessa dalla  Corte  dei  conti  -  Sez.
giurisdizionale per la Regione Liguria sul ricorso proposto da  Bruno
Anna Maria contro l'Inps. 
 
Previdenza - Pensioni -  Perequazione  automatica  delle  pensioni  -
  Previsione,  in   considerazione   della   contingente   situazione
  finanziaria,  che  la  rivalutazione  automatica  delle   pensioni,
  secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della  legge
  23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta, per gli anni  2012-2013,
  esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo  complessivo
  fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura  del  100
  per cento e che per le pensioni di importo superiore a tre volte il
  trattamento minimo INPS ed inferiore  a  tale  limite  incrementato
  della quota di rivalutazione  automatica  spettante,  l'aumento  e'
  comunque attribuito  fino  alla  concorrenza  del  predetto  limite
  maggiorato - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione  dei
  principi di  proporzionalita'  ed  adeguatezza  della  retribuzione
  anche differita - Violazione della garanzia previdenziale - Lesione
  del principio della capacita' contributiva e del concorso di  tutti
  i cittadini alle spese pubbliche. 
- Decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 24, comma
  25. 
- Costituzione, artt. 3, 23, 36, primo comma, 38,  comma  secondo,  e
  53. 
(GU n.46 del 5-11-2014 )
 
                         LA CORTE DEI CONTI 
           SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA 
 
 
                          Ordinanza 57/2014 
 
    Il  giudice  unico  delle  pensioni  Cons.  Pietro   Maltese,   a
scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 giugno 2014, ha
pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto  al  n.  19515
del registro di Segreteria, proposto in data 6 febbraio 2014 da BRUNO
Anna Maria, nata a  Genova  il  26  luglio  1948  ed  ivi  residente,
rappresenta e difesa per mandato in calce al ricorso introduttivo del
giudizio dall'avv. Alessandro Marino ed elettivamente domiciliata  in
Genova, Piazza della Vittoria n. 12/17, presso  lo  studio  dell'avv.
Alessandra Manno; 
    contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza  Sociale  -
in persona del legale rappresentante pro tempore; 
    per la declaratoria del diritto alla perequazione del trattamento
di quiescenza per gli anni 2012 e 2013; 
    Visto il ricorso e tutti i documenti di causa; 
    Uditi nella pubblica udienza del  16  giugno  2014  l'avv.  Lucia
Cristello per delega dell'avv. Alessandro  Manno  e  l'avv.  Patrizia
Sanguineti per delega dell'avv. Pietro Capurso per l'I.N.P.S.; 
 
                          Premesso in fatto 
 
    La ricorrente signora Bruno Anna Maria e'  titolare  di  pensione
diretta del Fondo F.S. n. 170457 con decorrenza dicembre  1989  e  di
pensione indiretta del Fondo dipendenti.  INPS  (PI)  n.  331311  con
decorrenza ottobre 1986. 
    L'importo lordo mensile complessivo delle due  pensioni  che  era
nel 2011 pari ad € 1.743,50 e' stato mantenuto fermo anche negli anni
2012 e 2013, in applicazione dell'art.  24,  comma  25,  del  D.L.  6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni  nella  legge  22
dicembre 2011 n. 214, recante disposizioni in materia di  trattamenti
pensionistici,  secondo  cui  "In  considerazione  della  contingente
situazione finanziaria, la rivalutazione automatica  dei  trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta, per  gli  anni
2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici  di  importo
complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura
del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a  tre  volte
il trattamento minimo INPS e inferiore  a  tale  limite  incrementato
della quota  di  rivalutazione  automatica  spettante  ai  sensi  del
presente comma, l'aumento di  rivalutazione  e'  comunque  attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.". 
    Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, evidenziando i  diversi
profili di contrasto tra il predetto art. 24, comma 25,  del  D.L.  6
dicembre 2011, n. 201 ed i parametri costituzionali di cui agli artt.
3, 36 e 38 della Costituzione, ha chiesto, previo promovimento  della
questione di legittimita' costituzionale della norma censurata, nella
parte in cui per gli  anni  2012  e  2013  esclude  la  rivalutazione
automatica  dei  trattamenti  pensionistici  di  importo  complessivo
superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, la declaratoria del
diritto ad ottenere la  detta  perequazione,  secondo  il  meccanismo
stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge  23  dicembre  1998,  n.
448, e, per l'effetto, la  condanna dell'I.N.P.S. alla corresponsione
delle relative quote di trattamento non corrisposte. 
    L'I.N.P.S. Sede di Genova ha trasmesso la documentazione relativa
alle due pensioni in godimento alla ricorrente e si e' costituito  in
giudizio con memoria del 7 maggio  2014,  chiedendo  il  rigetto  del
ricorso,  deducendo  che  secondo  la  giurisprudenza  costituzionale
(sentenza n. 316 del 2010) dal principio enunciato dall'art. 38 Cost.
non  puo'  farsi  discendere,  come  conseguenza   costituzionalmente
necessitata, quella dell'adeguamento con cadenza annuale di  tutti  i
trattamenti pensionistici,  appartenendo  alla  discrezionalita'  del
legislatore,  con  il  solo  limite  della   palese   irrazionalita',
stabilire la misura dei trattamenti di  quiescenza  e  le  variazioni
dell'ammontare delle prestazioni,  attraverso  un  bilanciamento  dei
valori contrapposti che tenga conto, accanto elle  esigenze  di  vita
dei beneficiari, anche delle concrete  disponibilita'  finanziarie  e
delle esigenze del bilancio pubblico. 
    All'odierna  udienza,  dopo  la  discussione,  le   parti   hanno
insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e la difesa
della ricorrente ha depositato copia dell'ordinanza del Tribunale  di
Palermo, sezione lavoro, del 6 novembre 2013, con la quale  e'  stata
sollevata questione di legittimita' costituzionale del citato art. 24
comma 25 del D.L. n. 201/2011, per contrasto  con  gli  artt.  3,  36
comma 1, 38 comma 2 e 53 della Cost. 
 
                             Considerato 
 
    - che il G.U. ritiene, anzitutto, sussistente la rilevanza  della
questione  di  costituzionalita'  sollevata  dalla   ricorrente   nel
presente giudizio, stante il petitum  concernente  il  riconoscimento
del  diritto  della  stessa  a  percepire  sul  proprio   trattamento
pensionistico gli aumenti perequativi automatici per gli anni 2012  e
2013, riconoscimento che non puo' essere dichiarato se non attraverso
la  rimozione,  a   seguito   di   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale, del censurato art. 24, comma 25, del D.L. 6  dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni nella  legge  22  dicembre
2011 n. 214; 
    - che nel merito, la  questione  di  legittimita'  costituzionale
della  disposizione  censurata  deve  ritenersi  non   manifestamente
infondata, sotto molteplici e concorrenti  profili,  anche  ulteriori
rispetto a quelli prospettati dalla parte ricorrente; 
    - che in particolare sussistono,  ad  avviso  del  giudicante,  i
presupposti per sollevare la questione di legittimita' costituzionale
della disposizione di cui all'art. 24, comma 25, del D.L. 6  dicembre
2011, n. 201, per contrasto con gli artt. 3, 36, comma 1,  38,  comma
2, 23, 53, Cost.,con riguardo ai profili di seguito illustrati: 
    1.  Essendo  il   trattamento   pensionistico   considerato quale
retribuzione differita, devono ritenersi allo  stesso  applicabili  i
principi sanciti dall'art. 38, 2° comma, della Cost.  che  impone  di
assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di vecchiaia e dall'art. 36, 1° comma, che tutela il diritto del
lavoratore  ad  una  retribuzione  proporzionata  alla  quantita'   e
qualita' del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad  assicurare  a
se' ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa. 
    1.1 Secondo la giurisprudenza costituzionale "la protezione cosi'
garantita ai lavoratori postula requisiti di effettivita', tanto piu'
che essa si  collega  alla  tutela  dei  diritti  fondamentali  della
persona sancita dall'art. 2 Cost." (sentenza n.  497  del  27  aprile
1988)  e  "il  perdurante  necessario  rispetto   dei   principi   di
sufficienza e di adeguatezza delle pensioni  impone  al  legislatore,
pur nell'esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento  tra
le  varie  esigenze  di  politica  economica  e   le   disponibilita'
finanziarie, di individuare un meccanismo in grado di  assicurare  un
reale ed effettivo adeguamento dei  trattamenti  di  quiescenza  alle
variazioni del costo della vita" (sent. n. 30 del 23 gennaio 2004). 
    1.2 Il sistema  della  perequazione  automatica  delle  pensioni,
previsto  per  dare  attuazione  al   principio   costituzionale   di
sufficienza e adeguatezza delle pensioni, e' stato piu' volte oggetto
di  intervento  del  legislatore  che  ha   sospeso   temporaneamente
l'operativita' del  meccanismo  di  adeguamento  per  i  titolari  di
trattamenti pensionistici superiori a un  determinato  ammontare,  di
volta in volta determinato (art. 16 della legge n. 843 del  1978  per
l'anno 1979; art. 2 del d.l. n.  384  del  1992  conv.  in  legge  n.
438/1992 per l'anno 1993; art. 59 comma 13 della  legge  n.  449  del
1997 per l'anno 1998; legge 24 dicembre 2007 n. 247 per l'anno 2008 e
da ultimo con la censurata disposizione di cui all'art. 24, comma 25,
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) indebolendo in misura significativa
la difesa del potere di acquisto delle pensioni. 
    1.3 La  Corte  costituzionale  ha  escluso  la  fondatezza  delle
censure di incostituzionalita'  delle  temporanee  sospensioni  della
perequazione (ordinanza n. 256 del 2001, con riferimento all'art. 59,
comma 13, della legge n. 449 del 1997 e sentenza n. 316 del 2010  sul
blocco della rivalutazione dei trattamenti superiori  a  8  volte  il
minimo INPS operato dalla  legge  n.  247  del  2007  per  il  2008),
ritenendo che "dal principio enunciato nell'art. 38  Cost.  non  puo'
farsi discendere, come  conseguenza  costituzionalmente  necessitata,
quella dell'adeguamento con cadenza annuale di  tutti  i  trattamenti
pensionistici"  (sent.  n.  310   del   2010),   appartenendo   "alla
discrezionalita'  del  legislatore,  col  solo  limite  della  palese
irrazionalita', stabilire la misura dei trattamenti di  quiescenza  e
le  variazioni  dell'ammontare  delle  prestazioni,   attraverso   un
bilanciamento dei valori contrapposti che tenga conto,  accanto  alle
esigenze di vita dei beneficiari, anche delle concrete disponibilita'
finanziarie e delle esigenze di bilancio» (ordinanza n. 256 del 2001;
nello stesso senso, sentenza n. 372 del 1998)". 
    1.4 La Corte, pero', pur non  negando  in  via  di  principio  la
compatibilita'  costituzionale  di   disposizioni   legislative   che
incidono, in senso peggiorativo, su situazioni soggettive attinenti a
rapporti di durata, facendosi, ovviamente, carico delle  esigenze  di
contenimento della spesa pubblica  e  delle  connesse  necessita'  di
bilancio, ha nel contempo salvaguardato l'esigenza  di  garantire  il
legittimo affidamento  dei  cittadini  sulla  certezza  dei  rapporti
giuridici   e   sulla   stabilita'   delle   situazioni   soggettive,
individuando alcuni  valori  costituzionali  che  fungono  da  argini
all'approvazione di disposizioni legislative modificative in peius di
diritti soggettivi perfetti relativi ai predetti rapporti. 
    1.5 In tale prospettiva, la Corte ha, in sintesi,  affermato  che
non puo' ritenersi interdetto al legislatore di emanare  disposizioni
modificative in senso sfavorevole, anche se l'oggetto dei rapporti di
durata  sia  costituito  da  diritti  soggettivi   "perfetti",   alla
condizione che tali disposizioni non  trasmodino  in  un  regolamento
irragionevole, frustrando,  con  riguardo  a  situazioni  sostanziali
fondate  su  disposizioni  di  leggi  precedenti,  l'affidamento  dei
cittadini nella sicurezza giuridica,  da  intendersi  quale  elemento
fondamentale dello Stato di diritto (ex multis sentenze  n.  166  del
2012 e n. 390 del 1995). 
    La Corte ha anche precisato che la "ragionevolezza  "complessiva"
dovra', a sua volta, essere apprezzata nel quadro di  un  altrettanto
ragionevole  contemperamento  degli  interessi  -  tutti   di   rango
costituzionale, comunque ancorabili al parametro di  cui  all'art.  3
Cost. - che risultano nella specie  coinvolti:  ad  evitare  che  una
generalizzata esigenza di contenimento della finanza  pubblica  possa
risultare, sempre e comunque, e quasi pregiudizialmente,  legittimata
a determinare la compromissione di diritti maturati o la  lesione  di
consolidate  sfere  di  interessi,   sia   individuali,   sia   anche
collettivi" (sentenza n. 92 del 2013). 
    1.6 E' stato, inoltre, ulteriormente evidenziato che la  modifica
in senso sfavorevole della disciplina dei rapporti  non  puo'  essere
arbitraria o irrazionale (Corte Cost., nn. 179/1996  e  330/1999)  ma
deve essere giustificata da  esigenze  eccezionali  ed  idonee,  come
tali, ad imporre sacrifici "eccezionali, transeunti, non arbitrari  e
consentanei allo scopo prefissato" (Corte Cost. n. 299/1999). 
    La delibazione di  conformita'  alla  Costituzione  del  tipo  di
disposizioni in esame si fonda, quindi, su un giudizio complessivo di
ragionevolezza e di proporzionalita' delle stesse che, a  sua  volta,
postula,   l'apprezzamento   del    bilanciamento    degli    effetti
pregiudizievoli prodotti con i corrispondenti e speculari vantaggi di
cui  vengono  a  beneficiare  altri   valori   di   analogo   rilievo
costituzionale. 
    2. Alla luce delle ricordate pronunce della Corte costituzionale,
illustrative   del   quadro   dei    principi    costituzionali    di
ragionevolezza, di uguaglianza, di tutela dei diritti  acquisiti,  di
sufficienza ed adeguatezza delle retribuzioni derivanti  da  rapporti
di lavoro  e  dei  connessi  trattamenti  pensionistici,  cui  devono
attenersi gli interventi del legislatore modificativi di rapporti  di
durata,  il  rimettente  dubita  della  legittimita'   costituzionale
dell'intervento legislativo di blocco  degli  adeguamenti  automatici
dei trattamenti  pensionistici  di  cui  alla  norma  censurata,  per
contrasto della stessa con i suddetti principi e segnatamente  con  i
principi di ragionevolezza e proporzionalita' nonche' con i  principi
di sufficienza ed adeguatezza dei trattamenti spettanti ai lavoratori
ed ai pensionati sanciti dagli artt. 36 e 38 della Cost. 
    2.1 La irragionevolezza delle misure destinate a produrre effetti
pregiudizievoli su diritti soggettivi perfetti attinenti  a  rapporti
di durata puo' essere,  infatti,  esclusa  solo  se  le  decurtazioni
previste sono imposte da esigenze straordinarie di contenimento della
spesa  pubblica  e  presentano  un'efficacia  temporale  limitata   e
circoscritta che non modifichi  a  regime  i  diritti  incisi  (Corte
Cost., n. 310/2013). 
    2.2 Detti interventi  possono,  inoltre,  ritenersi  conformi  ai
principi sopra ricordati solo  se  la  reformatio  in  peius  risulta
compensata da comparabili benefici per il sistema di  riferimento  o,
comunque, riequilibrata da vantaggi interni al comparto inciso  dalle
stesse (Corte Cost, n. 92/2013). E' necessario, in altri termini, che
il sacrificio imposto ai destinatari della stessa venga bilanciato da
utilita' che appaiono idonee a giustificare la misura  sfavorevole  e
che, al contrario, quest'ultima non si riveli esclusivamente sorretta
da esigenze di riduzione  della  spesa  che,  diversamente  opinando,
risulterebbero, di per se', capaci  di  legittimare  qualsiasi  norma
ablativa di diritti soggettivi perfetti. 
    3. In particolare, con specifico  riferimento  alle  disposizioni
con  le  quali  e'  stato  imposto  il  blocco  della   rivalutazione
automatica delle pensioni, la sentenza n. 316 del 2010, ha dichiarato
la legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 19, della legge  n.
247 del 2007 - che aveva disposto il blocco per il solo anno  2008  e
limitatamente alle pensioni con importo superiore  a  otto  volte  il
trattamento minimo INPS - in considerazione  dello  scopo  dichiarato
della norma di contribuire al finanziamento solidale degli interventi
sulle pensioni di anzianita', contestualmente adottati con l'art.  1,
commi 1 e  2,  della  medesima  legge,  della  limitazione  temporale
dell'intervento e del fatto che la stessa colpiva pensioni di importo
piuttosto elevato che presentando margini di resistenza  all'erosione
determinata  dal  fenomeno  inflattivo  avevano   una   esigenza   di
rivalutazione  sistematica  del  correlativo  valore  monetario  meno
pressante rispetto a quelle di piu' basso importo. 
    3.1     Nonostante     la     dichiarata     conformita'     alla
costituzione dell'intervento  de  quo,  la  Corte,  con  la  medesima
decisione, ha  pero'  avvertito  il  legislatore  che  "la  frequente
reiterazione di misure intese a penalizzare il meccanismo perequativo
esporrebbe il sistema  ad  evidenti  tensioni  con  gli  invalicabili
principi di ragionevolezza e proporzionalita', perche'  le  pensioni,
sia   pure   di   maggiore   consistenza   potrebbero   non    essere
sufficientemente difese in  relazione  ai  mutamenti  del  potere  di
acquisto della moneta". 
    4.  Il  remittente  dubita  della   legittimita'   costituzionale
dell'art. 24, comma 25, del piu' volte citato d.l. n. 201  del  2011,
per contrasto della stessa con gli artt. 3, 36 e 38 della Cost. e con
i canoni fissati dalla Corte per la legittimita' costituzionale degli
interventi sui rapporti di durata. 
    4.1 Nessuno dei presupposti presenti nell'intervento  legislativo
oggetto della sentenza n. 316 del 2010 e'  dato,  infatti,  ravvisare
nella disposizione censurata. 
    Trattasi,  intanto,  di  intervento  reiterato,   nonostante   il
contrario invito del Giudice costituzionale, che si  estende  per  un
arco temporale maggiore  (due  anni)  e  che  colpisce  non  solo  le
pensioni "di importo piuttosto elevato  che  presentando  margini  di
resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo" ma anche
le pensioni di importo mensile appena superiore a 1.405,05 euro lordi
per il 2012 ed a  1.441,56  euro  lordi  per  il  2013,  come  quella
percepita dalla  ricorrente  (di  € 1.743,50  lordi),  per  le  quali
l'esigenza  di  rivalutazione  sistematica  del  correlativo   valore
monetario diviene pressante per garantire  il  soddisfacimento  degli
stessi bisogni elementari. 
    4.2. Sganciando dai meccanismi di adeguamento automatico, per  un
tempo considerevole, i  trattamenti  pensionistici  superiori  a  tre
volte il minimo INPS, la disposizione mina il sistema di  adeguamento
dei trattamenti stessi alle  variazioni  derivanti  dal  costo  della
vita, predisposto dallo stesso legislatore, in attuazione degli artt.
36  e  38  della  Costituzione,  con  violazione  dei   principi   di
sufficienza ed adeguatezza cui devono essere informati i  trattamenti
pensionistici secondo il dettato dei citati  articoli,  e  frustrando
irragionevolmente, con riguardo a situazioni sostanziali  fondate  su
leggi precedenti, anche l'affidamento nella sicurezza  giuridica,  da
intendersi quale elemento fondamentale dello  Stato  di  diritto  che
trova copertura costituzionale nell'art. 3 (sentenze n. 166 del 2012,
n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009). 
    4.3 Ma vi e' di piu'. La  modifica  in  senso  sfavorevole  della
disciplina dei rapporti di durata  per  essere  conforme  al  dettato
costituzionale deve rispettare il canone della  ragionevolezza  delle
misure adottate dal legislatore, la quale puo' ritenersi  sussistente
solo  se  le  decurtazioni  previste  siano   imposte   da   esigenze
straordinarie di contenimento della spesa e  presentino  un'efficacia
temporale  limitata,  strettamente  preordinata  a  coprire  un  arco
temporale pari a  quello  al  quale  sono  riferite  le  esigenze  di
bilancio che hanno determinato (e giustificato)  l'intervento,  senza
modificare a  regime  i  diritti  incisi.  Nel  caso  di  specie,  il
rimettente dubita che la norma censurata rispetti i suddetti  limiti,
non solo perche' il blocco del meccanismo perequativo si estende  per
un lungo arco temporale, ma anche perche' gli effetti sul  patrimonio
dei destinatari delle mancate rivalutazioni per gli anni 2012 e  2013
non rimangono circoscritti ai due anni in questione, ma hanno  durata
pari a quella del trattamento stesso,  cumulandosi  con  le  analoghe
riduzioni imposte per  gli  anni  precedenti  e  intaccando  in  modo
definitivo l'ammontare della pensione. I mancati  aumenti  non  sono,
infatti, recuperabili  in  un  momento  successivo  e  sono,  quindi,
perduti per sempre, anche ai fini dell'incremento della base  su  cui
calcolare i futuri adeguamenti, con effetti sostanziali  parificabili
a quelli di una imposta annuale di importo uguale all'ammontare degli
aumenti non corrisposti. 
    La disposizione censurata modifica, pertanto, in peius e a regime
- e non con efficacia temporanea  e  strumentale  al  soddisfacimento
delle  straordinarie  esigenze  finanziarie   addotte   quale   causa
giustificatrice dell'intervento - diritti  patrimoniali  attinenti  a
rapporti  di  durata.  In  quanto   tale   si   appalesa   disciplina
irrazionale, sproporzionata e non  consentanea  rispetto  allo  scopo
prefisso  individuato   nella   norma   stessa   (far   fronte   alla
"contingente" situazione finanziaria), facendo  dubitare,  anche  per
detti motivi, della conformita' della stessa ai  richiamati  principi
costituzionali. 
    5.  Il  rimettente  dubita,  inoltre,  anche  della  legittimita'
costituzionale dell'impugnata norma per contrasto  della  stessa  con
gli artt. 3, 23 e 53  della  Costituzione,  sollevando  d'ufficio  la
relativa questione. 
    5.1 I sacrifici non possono,  infatti,  essere  irragionevolmente
imposti ad una sola categoria di cittadini (Corte Cost., n. 116/2013,
223/2012),  senza  incorrere  nella  violazione  del   principio   di
eguaglianza a causa della disparita' di trattamento che  puo'  essere
ravvisata nella differente previsione di prestazioni  patrimoniali  a
carico di soggetti titolari di redditi analoghi. 
    5.2 Il rispetto sostanziale  del  principio  di  uguaglianza  dei
cittadini dinanzi a prelievi coattivi  di  ricchezza  (art.  3  e  23
Cost.) e del concorso di ciascuno alle  spese  pubbliche  secondo  la
propria capacita' contributiva (art. 53  Cost.)  impone  un  rigoroso
controllo  sulle  modalita'  utilizzate  dal   legislatore   per   il
reperimento delle risorse da destinare ai bisogni collettivi, al fine
di scongiurare forme di "elusione" dei principi costituzionali  e  di
"tassazione occulta". 
    5.3 La Corte ha gia'  riconosciuto  il  vizio  di  disparita'  di
trattamento  con  riferimento  a  disposizioni  che,  prevedendo   un
contributo a carico di dipendenti pubblici  che  superano  una  certa
soglia di reddito, devono essere qualificate come  norme  dispositive
di una prestazione patrimoniale imposta e,  quindi,  di  un  prelievo
fiscale, incostituzionalmente applicato  ad  una  sola  categoria  di
contribuenti, in violazione degli artt. 3 e 53 Cost. (Corte Cost. nn.
223/2012, 116/2013). 
    5.4 Nel caso di specie, il blocco della rivalutazione  automatica
delle pensioni che superano di tre  volte  il  minimo  INPS  disposto
dalla censurata norma, si risolve in una disposizione sostanzialmente
impositiva di un "contributo" (id est prelievo fiscale) a carico solo
dei  titolari  delle  stesse,  in   violazione   del   principio   di
eguaglianza, che esige il pari trattamento, a parita' di reddito, tra
le diverse categorie di contribuenti. 
    5.5 A tal proposito la Corte costituzionale (sentenza n. 116  del
2013) ha gia' "precisato che  i  redditi  derivanti  dai  trattamenti
pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura  diversa
e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai
fini dell'osservanza  dell'art.  53  Cost.,  il  quale  non  consente
trattamenti in pejus di determinate categorie di redditi  da  lavoro.
Questa Corte ha, anzi, sottolineato (sentenze n. 30 del 2004, n.  409
del 1995, n. 96  del  1991)  la  particolare  tutela  che  il  nostro
ordinamento   riconosce    ai    trattamenti    pensionistici,    che
costituiscono, nei diversi sistemi che la legislazione contempla,  il
perfezionamento  della  fattispecie  previdenziale   conseguente   ai
requisiti anagrafici e contributivi richiesti. Nel  caso  di  specie,
peraltro, il giudizio di irragionevolezza dell'intervento  settoriale
appare ancor piu' palese, laddove si consideri che la  giurisprudenza
della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha
natura di retribuzione differita (fra le altre  sentenza  n.  30  del
2004, ordinanza  n.  166  del  2006);  sicche'  il  maggior  prelievo
tributario rispetto ad altre  categorie  risulta  con  piu'  evidenza
discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai  consolidati
nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative gia'  rese  da
cittadini che hanno esaurito la loro  vita  lavorativa,  rispetto  ai
quali non  risulta  piu'  possibile  neppure  ridisegnare  sul  piano
sinallagmatico il rapporto di lavoro." 
    5.6 Ora, nessun dubbio puo' sussistere sul fatto  che  il  blocco
biennale della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici
di ammontare superiore a tre volte il minimo INPS di cui all'art. 24,
comma 25, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, imposto dal  legislatore,
"in considerazione della contingente  situazione  finanziaria",  come
espressamente prevede il tenore letterale della stessa norma,  (o  "a
titolo di  concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica", come piu' chiaramente si esprimeva l'art. 18, comma 3, del
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, abrogato e sostituito  dal  predetto  art.
24, comma 25),  rappresenti  un  sacrificio,  in  termini  economici,
chiesto ai pensionati, costretti a rinunciare per un biennio, ai fini
dell'interesse generale del riequilibrio dei conti pubblici,  ad  una
quota del loro reddito, cui avrebbero avuto  automaticamente  diritto
secondo il meccanismo previsto dall'art. 34, comma 1, della legge  23
dicembre 1998, n. 448. 
    5.7   La   natura   sostanzialmente   fiscale    del    prelievo,
indipendentemente dal  nomen  iuris  e  dalle  forme  con  cui  detto
prelievo si realizza, e' resa  palese  dalla  considerazione  che  lo
stesso risultato,  in  termini  finanziari,  il  legislatore  avrebbe
potuto    teoricamente    conseguirlo    consentendo     l'erogazione
dell'ammontare  corrispondente  alla   rivalutazione   automatica   e
intervenendo sullo stesso con un prelievo fiscale pari al 100%. 
    Una tale soluzione, imposta solamente ai percettori di redditi da
pensione  sarebbe  stata  sicuramente   non   conforme   al   dettato
costituzionale, per violazione  dei  principi  di  uguaglianza  e  di
capacita' contributiva di cui agli artt. 3 e 53  della  Costituzione.
Non pare al remittente che  un  risultato  identico  nella  sostanza,
ottenuto  in  maniera  formalmente  diversa  (attraverso  il   blocco
dell'erogazione degli importi della rivalutazione dovuti che evita il
successivo prelievo nella  misura  integrale),  resa  possibile  solo
dalla circostanza che il  soggetto  impositore,  coincidendo  con  il
soggetto che puo' incidere  sull'erogazione,  puo'  fare  a  meno  di
utilizzare lo strumento fiscale e "catturare alla fonte" l'importo di
cui necessita, possa rimanere indenne da identiche censure. 
    6. Per le ragioni che precedono,  in  applicazione  dell'art.  23
della legge costituzionale n. 87/1953, riservata ogni altra decisione
all'esito del giudizio innanzi alla  Corte  costituzionale,  il  G.U.
solleva la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  24,
comma  25,  del  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito   con
modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n.  214,  con  riferimento
agli artt. 3, 36,comma 1, 38, comma 2, 23, 53, Cost., con  rimessione
degli atti alla Corte costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23  della  legge
11 marzo 1953 n. 87, solleva in quanto rilevante per la decisione del
ricorso e non manifestamente infondata la questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 24, comma 25, del D.L. 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito con modificazioni nella legge  22  dicembre  2011  n.
214, nella parte in cui limita la rivalutazione automatica secondo il
meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge  23  dicembre
1998, n. 448, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il  trattamento
minimo INPS, per contrasto con gli artt. 3, 36,comma 1, 38, comma  2,
23, 53 Cost., conseguentemente disponendo la sospensione del presente
giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza di rimessione sia notificata,  a
cura della Segreteria della Sezione, a tutte le parti in causa ed  al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'   comunicata   al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
dei Deputati. 
 
      Cosi' provveduto in Genova nella camera  di  consiglio  del  16
giugno 2014. 
 
                  Il giudice unico: Pietro Maltese 
 
      Depositata in segreteria 25 luglio 2014 
 
            Il direttore della segreteria: Carla Salamone