N. 195 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 luglio 2014

Ordinanza del 28 luglio 2014  emessa  dal  Tribunale  di  Verona  nel
procedimento penale a carico di Foroni Luigi. 
 
Reati e pene - Reato di omesso versamento di ritenute  certificate  -
  Mancata previsione, con riferimento ai fatti commessi  fino  al  17
  settembre 2011, di una soglia di punibilita' di euro  103.291,38  -
  Disparita' di  trattamento  rispetto  alle  soglie  di  punibilita'
  previste  per  i  reati  di  dichiarazione  infedele  e  di  omessa
  dichiarazione dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74  del  2000,  prima
  delle modifiche operate dal decreto-legge n. 138 del 2011 e per  il
  reato di omesso versamento IVA, a seguito della sentenza n. 80  del
  2014 della Corte costituzionale. 
- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n.  74,  art.  10-bis,  inserito
  dall'art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.46 del 5-11-2014 )
 
                         TRIBUNALE DI VERONA 
 
 
                              Ordinanza 
 
    Il giudice, dott. Giorgio Piziali, nel procedimento a  carico  di
Luigi Foroni, imputato della violazione dell'art. 10 bis dlvo 74  del
2000; 
    Visto che la difesa, con memoria depositata in data 16.6.2014, ha
prospettato una eccezione di legittimita' costituzionale della  norma
sanzionatoria contestata, nella parte  in  cui,  con  riferimento  ai
fatti commessi fino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento
delle  ritenute  risultanti  dalla   certificazione   rilasciata   ai
sostituti anche per importi inferiori a 103.291,38 euro; 
    Sentite le parti all'udienza del 19.6.2014 osserva quanto segue. 
    1. Rilevanza. 
    Si deve convenire, in primo luogo, che  ove  la  questione  fosse
fondata sarebbe certamente rilevante nel  presente  procedimento,  in
quanto all'imputato e' contestata la violazione dell'art. 10 bis  del
dlvo 74 del 2000, per aver omesso di versare, in  relazione  all'anno
di imposta 2009, e quindi con consumazione al 31.7.2010, le  ritenute
alla  fonte  operate  sugli  emolumenti  corrisposti,  per  l'importo
complessivo di euro 93.884,00. 
    Per cui se per i fatti commessi fino  al  17  settembre  2011  le
punibilita' ai sensi dell'art. 10 bis in esame  fosse  limitata  alle
condotte che comportano un'evasione di importi superori a  103.291,38
euro,  come  la  difesa  intende  ottenere  che  sia  affermato   con
l'eccezione proposta, l'imputato andrebbe esente  da  responsabilita'
penale. 
    Mentre in questo momento, nel quale il  procedimento  e'  in  una
fase del tutto preliminare, di certo non  si  puo'  ritenere  che  la
sussistenza del reato sia esclusa per ragioni diverse. 
    2. Non manifesta infondatezza. 
    Fermo quanto detto circa la  rilevanza,  le  osservazioni  svolte
dalla difesa per sostenere la fondatezza  dell'eccezione  svolta  non
sono certamente manifestamente infondate in  relazione  al  parametro
costituzionale  di  cui  all'art.  3  della  Costituzione,  anche  se
considerando come termine principale di raffronto l'art. 10 ter  dlvo
74 del 2000, come  ricondotto  a  legittimita'  costituzionale  dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014, e come termine di
raffronto solo secondario gli artt. 4 e 5 del dlvo 74 del 2000. 
    2.a Infatti, oggi l'art. 10  ter  del  dlvo  74  del  2000,  dopo
l'intervento effettuato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 80
del 2014, per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011, prevede  la
punibilita' solo ove la  condotta  comporti  l'omesso  versamento  di
importi relativi all'Iva riscossa superiori a 103.291,38 euro. 
    L'art. 10  bis  del  dlvo  74  del  2000,  invece,  per  l'omesso
versamento  di  importi  trattenuti  quale   sostituto   prevede   la
punibilita' anche nei casi in cui la condotta comporti un'evasione di
importi  superori  inferiori  a  103.291,38  euro,  ma  superiori   a
50.000,00 euro. 
    Questa  differenza  di  regime  sanzionatorio   non   trova   una
spiegazione ragionevole nella diversa natura  fiscale  degli  importi
cui fanno riferimento le due norme, perche' al di la'  di  un'analisi
della  natura  fiscale  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle
ritenute  effettuate  quale  sostituto  d'imposta,  a  dare  prova  e
sostanza decisiva al fatto che le  due  situazioni  sono  esattamente
sovrapponibili e identiche sotto il profilo del disvalore  penale  e'
proprio la struttura degli artt. 10 bis e 10 ter. 
    Infatti, come e' noto l'art. 10 ter si limita a  richiamare,  sia
quanto ai presupposti di operativita' in  relazione  alla  soglia  di
punibilita' che quanto alla pena, l'art. 10 bis, con una  valutazione
di assoluta equivalenza delle due condotte che e' gia' stata, quindi,
operata dal legislatore. 
    Ma con una valutazione  di  assoluta  equivalenza  che  torna  ad
essere perfetta per le condotte successive al 17 settembre 2011. 
    Con l'effetto che, senza una parificazione anche per le  condotte
precedenti a quella data, tra il tenore dell'art.  10  bis  e  quello
dell'art. 10 ter come modificato con riferimento proprio alla  soglia
di punibilita' dalla citata sentenza n. 80 del 2014, si  avrebbe  una
disparita' temporanea e transitoria per  la  quale  non  si  rinviene
spiegazione alcuna. 
    In aggiunta, a confermare la palese insostenibilita' di un regime
giuridico differenziato tra la previsione dell'art. 10 bis  e  quella
dell'ad. 10 ter in esame  vi  e'  il  fatto  che  l'art.  10  bis  e'
richiamato, quanto alla soglia di  punibilita'  e  alla  pena,  anche
dall'art.  10  quater,  che   punisce   le   condotte   di   indebita
compensazione e che e' applicabile anche alle  comprensioni  indebite
effettuate al fine di non corrispondere l'Iva (su cio' v. Cass., sez.
III,  sentenza  n.  42462  del  2010),  con  l'effetto  che  l'omesso
versamento dell'Iva e delle ritenute certificate  avrebbe  un  regime
identico  in  caso   di   evasione   realizzata   mediante   indebita
compensazione e, invece, avrebbe un regime differenziato (per  l'arco
temporale fino al 17  settembre  2011)  per  la  mera  omissione  del
versamento. 
    2.b Peraltro, effettivamente non  sembra  neppure  manifestamente
infondata la prospettazione svolta in  via  principale  dalla  difesa
circa l'estensibilita' anche  al  disposto  dell'art.  10  bis  delle
valutazioni  compiute  dalla  Corte  costituzionale  con  la   citata
sentenza n. 80 del 2014. 
    Seppure, infatti, con la questione accolta con la citata sentenza
venivano ad esse poste a raffronto fattispecie relative alla medesima
imposta (ossia l'Iva), che prevedevano (fino al  17  settembre  2011)
una punibilita' differenziata, piu' rigida per ipotesi  evidentemente
meno gravi, tuttavia, quel raffronto ben puo' essere  compiuto  anche
tra l'art. 10 bis e gli  artt.  4  e  5  del  d.vo  n.  74  del  2000
(dichiarazione infedele e omessa dichiarazione), in quanto  "l'omessa
dichiarazione e  la  dichiarazione  infedele  costituiscono  illeciti
incontestabilmente piu' gravi, sul piano dell'attitudine lesiva degli
interessi del fisco", rispetto al mero omesso versamento di  ritenute
che il contribuente non effettua dopo aver lui stesso  rilasciato  al
sostituito la certificazione di aver effettuato la ritenuta. 
    Anche in questo caso, infatti, si puo'  ripetere,  con  la  Corte
Costituzionale, che "il contribuente rende  la  propria  inadempienza
tributaria  palese  e   immediatamente   percepibile   dagli   organi
accertatori: sicche', in sostanza, finisce  per  essere  trattato  in
modo deteriore chi - coeteris paribus - ha  tenuto  il  comportamento
maggiormente meno trasgressivo". 
 
                                P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 159 c.p. 
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'  costituzionale,  per  contrarieta'  all'art.  3   della
Costituzione, dell'art. 10 bis del  decreto  legislativo  n.  74  del
2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi  fino  al
17  settembre  2011,  punisce  l'omesso  versamento  delle   ritenute
risultanti dalla certificazione rilasciata  ai  sostituti  anche  per
importi inferiori a 103.291,38 euro. 
    Ordina, di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti  alla
Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia integralmente notificata  e
comunicata alle parti e che sia altresi' notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente  della  Camera  dei
deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. 
    Dispone la sospensione del procedimento. 
    Manda la cancelleria per gli adempimenti. 
 
        Verona, 21 luglio 2014 
 
                         Il Giudice: Piziali