N. 195 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 luglio 2014
Ordinanza del 28 luglio 2014 emessa dal Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di Foroni Luigi. Reati e pene - Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Mancata previsione, con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, di una soglia di punibilita' di euro 103.291,38 - Disparita' di trattamento rispetto alle soglie di punibilita' previste per i reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, prima delle modifiche operate dal decreto-legge n. 138 del 2011 e per il reato di omesso versamento IVA, a seguito della sentenza n. 80 del 2014 della Corte costituzionale. - Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis, inserito dall'art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. - Costituzione, art. 3.(GU n.46 del 5-11-2014 )
TRIBUNALE DI VERONA
Ordinanza
Il giudice, dott. Giorgio Piziali, nel procedimento a carico di
Luigi Foroni, imputato della violazione dell'art. 10 bis dlvo 74 del
2000;
Visto che la difesa, con memoria depositata in data 16.6.2014, ha
prospettato una eccezione di legittimita' costituzionale della norma
sanzionatoria contestata, nella parte in cui, con riferimento ai
fatti commessi fino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento
delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai
sostituti anche per importi inferiori a 103.291,38 euro;
Sentite le parti all'udienza del 19.6.2014 osserva quanto segue.
1. Rilevanza.
Si deve convenire, in primo luogo, che ove la questione fosse
fondata sarebbe certamente rilevante nel presente procedimento, in
quanto all'imputato e' contestata la violazione dell'art. 10 bis del
dlvo 74 del 2000, per aver omesso di versare, in relazione all'anno
di imposta 2009, e quindi con consumazione al 31.7.2010, le ritenute
alla fonte operate sugli emolumenti corrisposti, per l'importo
complessivo di euro 93.884,00.
Per cui se per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011 le
punibilita' ai sensi dell'art. 10 bis in esame fosse limitata alle
condotte che comportano un'evasione di importi superori a 103.291,38
euro, come la difesa intende ottenere che sia affermato con
l'eccezione proposta, l'imputato andrebbe esente da responsabilita'
penale.
Mentre in questo momento, nel quale il procedimento e' in una
fase del tutto preliminare, di certo non si puo' ritenere che la
sussistenza del reato sia esclusa per ragioni diverse.
2. Non manifesta infondatezza.
Fermo quanto detto circa la rilevanza, le osservazioni svolte
dalla difesa per sostenere la fondatezza dell'eccezione svolta non
sono certamente manifestamente infondate in relazione al parametro
costituzionale di cui all'art. 3 della Costituzione, anche se
considerando come termine principale di raffronto l'art. 10 ter dlvo
74 del 2000, come ricondotto a legittimita' costituzionale dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014, e come termine di
raffronto solo secondario gli artt. 4 e 5 del dlvo 74 del 2000.
2.a Infatti, oggi l'art. 10 ter del dlvo 74 del 2000, dopo
l'intervento effettuato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 80
del 2014, per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011, prevede la
punibilita' solo ove la condotta comporti l'omesso versamento di
importi relativi all'Iva riscossa superiori a 103.291,38 euro.
L'art. 10 bis del dlvo 74 del 2000, invece, per l'omesso
versamento di importi trattenuti quale sostituto prevede la
punibilita' anche nei casi in cui la condotta comporti un'evasione di
importi superori inferiori a 103.291,38 euro, ma superiori a
50.000,00 euro.
Questa differenza di regime sanzionatorio non trova una
spiegazione ragionevole nella diversa natura fiscale degli importi
cui fanno riferimento le due norme, perche' al di la' di un'analisi
della natura fiscale dell'imposta sul valore aggiunto e delle
ritenute effettuate quale sostituto d'imposta, a dare prova e
sostanza decisiva al fatto che le due situazioni sono esattamente
sovrapponibili e identiche sotto il profilo del disvalore penale e'
proprio la struttura degli artt. 10 bis e 10 ter.
Infatti, come e' noto l'art. 10 ter si limita a richiamare, sia
quanto ai presupposti di operativita' in relazione alla soglia di
punibilita' che quanto alla pena, l'art. 10 bis, con una valutazione
di assoluta equivalenza delle due condotte che e' gia' stata, quindi,
operata dal legislatore.
Ma con una valutazione di assoluta equivalenza che torna ad
essere perfetta per le condotte successive al 17 settembre 2011.
Con l'effetto che, senza una parificazione anche per le condotte
precedenti a quella data, tra il tenore dell'art. 10 bis e quello
dell'art. 10 ter come modificato con riferimento proprio alla soglia
di punibilita' dalla citata sentenza n. 80 del 2014, si avrebbe una
disparita' temporanea e transitoria per la quale non si rinviene
spiegazione alcuna.
In aggiunta, a confermare la palese insostenibilita' di un regime
giuridico differenziato tra la previsione dell'art. 10 bis e quella
dell'ad. 10 ter in esame vi e' il fatto che l'art. 10 bis e'
richiamato, quanto alla soglia di punibilita' e alla pena, anche
dall'art. 10 quater, che punisce le condotte di indebita
compensazione e che e' applicabile anche alle comprensioni indebite
effettuate al fine di non corrispondere l'Iva (su cio' v. Cass., sez.
III, sentenza n. 42462 del 2010), con l'effetto che l'omesso
versamento dell'Iva e delle ritenute certificate avrebbe un regime
identico in caso di evasione realizzata mediante indebita
compensazione e, invece, avrebbe un regime differenziato (per l'arco
temporale fino al 17 settembre 2011) per la mera omissione del
versamento.
2.b Peraltro, effettivamente non sembra neppure manifestamente
infondata la prospettazione svolta in via principale dalla difesa
circa l'estensibilita' anche al disposto dell'art. 10 bis delle
valutazioni compiute dalla Corte costituzionale con la citata
sentenza n. 80 del 2014.
Seppure, infatti, con la questione accolta con la citata sentenza
venivano ad esse poste a raffronto fattispecie relative alla medesima
imposta (ossia l'Iva), che prevedevano (fino al 17 settembre 2011)
una punibilita' differenziata, piu' rigida per ipotesi evidentemente
meno gravi, tuttavia, quel raffronto ben puo' essere compiuto anche
tra l'art. 10 bis e gli artt. 4 e 5 del d.vo n. 74 del 2000
(dichiarazione infedele e omessa dichiarazione), in quanto "l'omessa
dichiarazione e la dichiarazione infedele costituiscono illeciti
incontestabilmente piu' gravi, sul piano dell'attitudine lesiva degli
interessi del fisco", rispetto al mero omesso versamento di ritenute
che il contribuente non effettua dopo aver lui stesso rilasciato al
sostituito la certificazione di aver effettuato la ritenuta.
Anche in questo caso, infatti, si puo' ripetere, con la Corte
Costituzionale, che "il contribuente rende la propria inadempienza
tributaria palese e immediatamente percepibile dagli organi
accertatori: sicche', in sostanza, finisce per essere trattato in
modo deteriore chi - coeteris paribus - ha tenuto il comportamento
maggiormente meno trasgressivo".
P.Q.M.
Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 159 c.p.
Dichiara non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale, per contrarieta' all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 10 bis del decreto legislativo n. 74 del
2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi fino al
17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute
risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti anche per
importi inferiori a 103.291,38 euro.
Ordina, di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale.
Dispone che la presente ordinanza sia integralmente notificata e
comunicata alle parti e che sia altresi' notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei
deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.
Dispone la sospensione del procedimento.
Manda la cancelleria per gli adempimenti.
Verona, 21 luglio 2014
Il Giudice: Piziali