Modifiche all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 50 del 14 febbraio 2013 recante il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' inerente alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara. (Ordinanza n. 197). (14A08546)(GU n.258 del 6-11-2014)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, del 5 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, e del 21 novembre 2011, con cui il predetto stato emergenziale e' stato prorogato fino al 30 novembre 2012; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2010, n. 3915; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 50 del 14 febbraio 2013, adottata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, al fine di consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna; Vista la nota della regione Toscana del 16 settembre 2014, con cui si rappresenta la condivisibile opportunita' di individuare nell'Unione dei Comuni Montana Lunigiana l'amministrazione pubblica ordinariamente competente al completamento dell'intervento denominato «SP6 Bergiola - Interventi di messa in sicurezza della zona a monte di Lavacchio - II° lotto», in sostituzione della provincia di Massa Carrara, indicata nell'allegato 1) alla citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 50/2013; Ritenuto, quindi, necessario, apportare le opportune modifiche alla medesima ordinanza n. 50/2013; Acquisita l'intesa della regione Toscana; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. L'Unione dei Comuni Montana Lunigiana e' individuata quale amministrazione pubblica ordinariamente competente, in sostituzione della provincia di Massa Carrara, al completamento dell'intervento denominato «SP6 Bergiola - Interventi di messa in sicurezza della zona a monte di Lavacchio - II° lotto», di cui al punto 3 dell'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 50 del 14 febbraio 2013. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 2014 Il Capo del Dipartimento della protezione civile Gabrielli