N. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 settembre 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale depositato il 19 settembre 2014. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Basilicata - Misure urgenti concernenti il patto di stabilita' interno - Patto di Stabilita' interno - Previsione che sono autorizzati i pagamenti effettuati a fronte di spese di investimento in conto capitale per un importo corrispondente a quello delle risorse autonome di natura ne' tributaria ne' sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate del Bilancio di previsione - Ricorso del Governo - Denunciata diretta incidenza della disposizione sui livelli generali del Patto di stabilita' interno e sulla sua osservanza - Violazione della competenza dello Stato nella materia concorrente di coordinamento della finanza pubblica - Violazione dei principi generali in materia di finanza pubblica a fronte dell'applicabilita' della disposizione ai proventi derivanti da attivita' di estrazione di idrocarburi, comprese le c.d. royalties, cosi' sottraendo un'entrata certa per il bilancio dello Stato (la percentuale delle c.d. royalties). - Legge della Regione Basilicata 11 luglio 2014, n. 17, artt. 1, comma 1, e 2, comma 1. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.(GU n.47 del 12-11-2014 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale Basilicata n. 17 dell'11 luglio 2014, recante «Misure urgenti concernenti il patto di stabilita' interno», pubblicata nel B.U.R. n. 25 del 14 luglio 2014, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 2014. Con la legge regionale n. 17 dell'11 luglio 2014 indicata in epigrafe, che consta di due articoli, la Regione Basilicata ha emanato le disposizioni in tema di «Misure urgenti concernenti il patto di stabilita' interno». L'art. 1, comma 1, la cui rubrica e' intitolata «Patto di stabilita' interno», prevede che «nell'esercizio dei poteri di legislazione concorrente, attribuita alle Regioni dagli articoli 117 e 119 della Costituzione della Repubblica italiana, in materia di coordinamento della finanza pubblica, sono autorizzati, in aggiunta a quelli consentiti in attuazione dei principi sanciti dall'art. 1, comma 448, della legge n. 228/2012, i pagamenti effettuati a fronte di spese di investimento in conto capitale per un importo corrispondente a quello delle risorse autonome di natura ne' tributaria ne' sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate del Bilancio di previsione». L'art. 2, la cui rubrica e' intitolata «Dichiarazione di urgenza», prevede, al primo comma, che la legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Basilicata abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1. L'articolo 1 della legge regione Basilicata n. 17/2014 viola gli articoli 117, comma 3, e 119 della Costituzione. 1. Occorre, innanzitutto, ricordare che il Patto di Stabilita' Interno (PSI) e' strettamente connesso alla politica economica dell'Unione europea e ne costituisce l'espressione piu' significativa, perche' nasce dall'esigenza di far convergere le economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo nell'ambito del Patto di stabilita' e crescita e specificamente nel Trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle Pubbliche Amministrazioni/P.I.L. convergente verso il 60%). L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione costituisce, quindi, il parametro principale da tenere sotto controllo, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito. L'indebitamento netto e' definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della Pubblica Amministrazione, predisposto dall'ISTAT. Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilita' interno e', com'e' noto, proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (Regioni e Enti locali). Il Patto di Stabilita' e Crescita ha fissato, dunque, i confini, in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i singoli Paesi membri possono adottare misure autonome. Nel corso degli anni, ciascun Paese membro dell'Unione Europea ha implementato internamente il Patto di Stabilita' e Crescita, seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo. In particolare, dal 1999 ad oggi, l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilita' interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati annuali. La definizione delle regole del patto di stabilita' interno avviene, infatti, durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento nel quale si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide sia l'entita' delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo, sia la tipologia delle misure stesse. La materia relativa al Patto di stabilita', stabilendo obiettivi e modi di intervento nell'ambito della finanza pubblica, espressione della competenza legislativa dello Stato, rientra nella previsione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 119 della Costituzione in tema di coordinamento della finanza pubblica. Come ha osservato la dottrina in sede di commento delle citate norme costituzionali, quanto alle forme del coordinamento, esso dovra' primariamente intervenire nella forma della legge di principi, che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., pone, appunto, i principi fondamentali in materia. Tale riconduzione nell'alveo del principio di coordinamento della finanza pubblica proprio con specifico riguardo all'osservanza del Patto di stabilita' interno, e' stata affermata espressamente dalla Corte Costituzionale, che ha ripetutamente statuito che le Regioni ed Enti locali sono tenuti a concorrere alle manovre volte al risanamento dei conti pubblici, anche al fine di garantire l'osservanza degli obblighi assunti in sede europea e che le misura adottate dallo Stato costituiscono inevitabili limitazioni, in via indiretta, all'autonomia finanziaria regionale e locale (sentenze n. 219/2013 e n. 36/2004). Le misure adottate a tal fine in quanto riconducibili al Patto di stabilita' interno sono, dunque, «espressione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 28/2013 e 155/11). 2. L'art. 1 , comma 1, della Legge Regionale n. 17/14 citata, prevedendo che «...sono autorizzati, in aggiunta a quelli consentiti in attuazione dei principi sanciti dall'art. 1, comma 448, della legge n. 228/2012 (1) , i pagamenti effettuati a fronte di spese di investimento in conto capitale per un importo corrispondente a quello delle risorse autonome di natura ne' tributaria ne' sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate del Bilancio di previsione», risulta, pertanto, palesemente invasivo della competenza dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, in contrasto proprio con gli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, richiamati, peraltro, all'inizio dello stesso art. 1 della legge n. 17/14 citata per individuare il potere di legislazione concorrente della Regione Basilicata. L'art. 1 citato incide, infatti, direttamente sui livelli generali del Patto di stabilita' interno e sulla sua osservanza, posti nell'ottica del risanamento dei conti pubblici e anche al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi assunti in ambito europeo con il patto di bilancio europeo (c.d. fiscal compact). 3. Va, infine, osservato che, attraverso il riferimento contenuto nell'art. 1 citato alle «...risorse autonome di natura ne' tributaria ne' sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate del Bilancio di previsione», tra le altre entrate inserite nel titolo primo del bilancio di previsione, adottato con la legge regionale 30 aprile 2014, n. 9, sono previsti i proventi derivanti da attivita' di estrazione di idrocarburi, comprese le c.d. royalties. Anche sotto questo aspetto specifico la violazione dei principi generali in materia di finanza pubblica e' palese, poiche' si tratta di una entrata certa per il bilancio dello Stato (la percentuale delle c.d. royalties) che verrebbe, invece, sottratta a tale destinazione, modificando cosi' l'assetto del bilancio statale definito, con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilita' 2014, citata, proprio in modo da garantire il rispetto del patto di bilancio europeo. (1) Il comma 448 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014), prevede che «Ai fini dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 449 a 472, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma della Costituzione».
P. Q. M. Si conclude perche' la legge regionale Basilicata n. 17 dell'11 luglio 2014, recante «Misure urgenti concernenti il patto di stabilita' interno», indicata in epigrafe, sia dichiarata costituzionalmente illegittima. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2014. Roma, 12 settembre 2014 L'Avvocato dello Stato: Gabriella PALMIERI