N. 197 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 aprile 2014
Ordinanza del 24 aprile 2014 emessa dal Giudice di pace di Prato nel procedimento penale a carico di Fossi Carlo.. Processo penale - Incapacita' dell'imputato di partecipare coscientemente al processo - Accertata irreversibilita' - Sospensione obbligatoria del procedimento - Sospensione del corso della prescrizione - Disparita' di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del giusto processo. - Codice di procedura penale, art. 71; codice penale, art. 159, primo comma. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111.(GU n.47 del 12-11-2014 )
IL GIUDICE DI PACE
Esaminata la richiesta del Pubblico ministero volta a provocare
la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per veder
riconosciuta l'illegittimita' delle norme di cui agli articoli 71 e
159, comma 1 c.p., in combinato disposto, nella parte in cui, il
suddetto combinato disposto, prevede che i processi penali siano
sospesi e consequenzialmente la correlativa sospensione dei processi
penali in trattazione anche nelle ipotesi in cui venga acclarata dal
perito officioso lo status d'incapacita' dell'imputato avente
carattere irreversibile, sicche' il medesimo imputato non e' posto in
condizione di partecipare coscientemente al processo in corso.
Ritenuto che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare che la sollevata
eccezione d'illegittimita' costituzionale appaia non manifestamente
infondata, in quanto: innanzi tutto, l'art. 24 Cost., comma 2 prevede
che: «la difesa e' un diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento», laddove la norma costituzionale non pone alcuna
distinzione tra processi civili, penali ed amministrativi e
segnatamente, in relazione proprio ai processi penali, stante la
pretesa punitiva nei confronti degli imputati e le gravi conseguenze
che possono scaturire nei confronti dei medesimi ove sia pronunciata,
dal giudice penale, una sentenza di condanna, cio' dovendosi leggere
la norma costituzionale de qua alla luce della ratio che chiaramente
ispiro' il legislatore costituzionale, ossia che, al di la' della
difesa tecnica nei tre gradi di giudizio, l'imputato sia consapevole
«di, tutto quanto accade» nel processo penale incardinato nei suoi
confronti, al fine di potersi effettivamente difendere personalmente
, il che implica anche, di necessita', che questi sia effettivamente
in grado di operare scelte processuali, anche concordando la linea
difensiva col proprio difensore, non esclusa la facolta' di
sostituirlo in estrinsecazione, appunto, del diritto costituzionale
di difesa a lui riconosciuto. Tale assunto non prescinde dalla tutela
degli imputati che versino in uno status di temporanea incapacita',
cio' alla luce della lettura dell'art. 71 c.p.p., laddove la norma in
esame stabilisce, la sospensione del processo, laddove il giudice non
debba pronunciare una sentenza di proscioglimento o di non luogo a
procedere. Tuttavia, a parere dello scrivente giudicante, l'art. 71
c.p.p. detta un'effettiva tutela del diritto di cui all'art. 24 Cost.
nei confronti di quegli imputati i quali versino in condizioni
d'incapacita' temporanea, atteso che dalla pronuncia dell'ordinanza
giudiziale di sospensione del processo penale discendono accertamenti
medici delle condizioni di salute del presunto reo, di tal che il
sospeso processo potra' riprendere il suo corso appena l'imputato sia
guarito, ed il medesimo e' legislativamente garantito dall'art. 159
c.p. , laddove e' prevista la sospensione della prescrizione.
In altri termini si ritiene di ragionare quando l'imputato sia
ritenuto, dal perito, in condizioni d'incapacita' irreversibili: in
tali fattispecie, infatti, e' ravvisabile una lesione dei diritto
costituzionale alla difesa: giacche', una sospensione del
procedimento penale sine die, con correlativa sospensione della
prescrizione, rende l'imputato, in realta', a guisa di un «eterno
giudicabile», con tutte e conseguenze del caso, ossia che qualora mai
guarisse, a distanza magari di molto tempo, commisurabile chiaramente
in anni, egli non potrebbe piu' difendersi in maniera pregnante, come
la Carta costituzionale stessa impone in re ipsa.
Sotto altro profilo, le norme di cui si chiede pronuncia alla
Corte costituzionale appaiono, altresi', contrastanti con l'art. 3
Cost.: invero quando la malattia dell'imputato appare accertata
clinicamente come definitiva ed irreversibile, l'imputato «eterno
giudicabile», versa in posizione giuridica diversa da quella di
diversi imputati nei confronti dei quali il processo penale potra'
«riprendere» in tempi ragionevoli, in ipotesi inverse di incapacita'
temporanea, poiche', in quest'ultime fattispecie gli «altri imputati
non irreversibili» potranno, cessata la causa d'infermita',
partecipare nuovamente al processo nella condizione di esplicitare e
di far valere tutti diritti garantistici riconosciuti dalla legge in
loro favore, mentre gli «eterni giudicabili», posti «nel Limbo»,
potrebbero, viceversa, non potere piu' partecipare alla celebrazione
del processo ed anche prendere, oltre alle tutele difensive,
segnatamente il diritto di vedere riconosciuta la propria innocenza,
ergo potrebbero facilmente ravvisare un procrastinamento fino al
giorno della loro morte, senza aver potuto avvalersi delle guarentige
de quiibus; dunque, sotto questo profilo, puo' ravvisarsi un
contrasto con l'art. 3 Cost. (principio d'uguaglianza).
Si deve inoltre sottoporre al vaglio della Corte costituzionale
come le norme evidenziate possono essere contrastanti con l'art. 111
Cost., in seguito alla novella ex legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2, tramite l'inserimento dei principi (costituzionali
anch'essi) del giusto processo: processi penali celebrati nei
confronti d'imputati c.d., «eterni giudicabili» vanno ad incidere sul
buon andamento della giustizia, anche relativamente alle spese
afferenti la protrazione di periodiche perizie a tempo indeterminato
ed indeterminabile, sia sui diritti dell'imputato di ottenere
pronuncia in ragionevoli tempi, come componente del diritto ad un
equo processo (art. 6, par. 1 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle sue liberta'
fondamentali).
Ritenuto , inoltre, che la sollevata eccezione
d'incostituzionalita' abbia rilevanza per la decisione finale, non
potendo tale decisione rimanere, in alcun modo, «avulsa» nel
complesso del thema decidendum: invero l'imputazione riguarda i reati
pp. e pp. dagli articoli 594 e 612 c.p., per fatti i commessi negli
anni 2001 e 2003; fatti per i quali, in applicazione delle norme che
si chiede siano sottoposte a giudizio di legittimita' costituzionale,
non e' ad oggi ancora stata pronunciata sentenza.
Nello specifico, dall'anno 2008 l'imputato e' stato sottoposto a
perizie medico-legali all'esito delle quali e' emersa l'incapacita'
del medesimo causa patologie degenerative irreversibili,
sostanziantesi in disturbo depressivo maggiore con componente
psicotica in deterioramento cognitivo da vascopatia cerebrale
cronica: tale diagnosi del perito d'ufficio non ha consentito
all'imputato di partecipare al processo, che e' stato sospeso con
consequenziale sospensione, ex lege, della prescrizione.
Del resto tale patologia non consente all'imputato di interagire,
per coltivare i propri diritti difensivi, tramite l'ausilio d'un
interprete; occorrendo poi evidenziare che dalla prognosi espressa
quanto alla durata e alla reversibilita' della malattia mentale, in
correlazione alle nozioni scientifiche attuali, la prognosi di cui si
discute sembra non contestabile in alcun a maniera, considerato che
da ben cinque anni le condizioni patologiche dell'imputato non hanno
subito alcun miglioramento, con la conseguenza riflessa in questo
giudizio di un'imprescrittibilita' dei reati di cui al capo
d'imputazione, con necessita' di diritto, stanti le norme che si
sottopongono all'attenzione del Giudice delle leggi, del perpetrarsi
dell'imputazione di una persona la quale non e' in grado di
partecipare coscientemente al processo in essere nei suoi confronti
e, soprattutto, puo' correre rischi di peggioramenti della
riscontrata patologia a cagione del perdurare di questo processo
penale (rilievi dott.ssa Giardinelli).
P.Q.M.
Letti l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 1
della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione
d'incostituzionalita' delle norme in questione e per l'effetto.
Dispone la trasmissione degli atti del presente giudizio alla
Corte costituzionale con sospensione del giudizio in corso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di' competenza.
Prato, 24 aprile 2014
Il Giudice di pace: Troili