N. 206 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 agosto 2014
Ordinanza del 7 agosto 2014 emessa dalla Corte di cassazione nel procedimento civile promosso da Tribolo Massimo c/Prefettura di Cuneo. Circolazione stradale - Apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita' - Sottoposizione a verifiche periodiche di funzionalita' e di taratura - Omessa previsione - Denunciata esenzione dei suddetti apparecchi dall'applicazione della normativa generale, anche internazionale, in tema di misurazioni - Assoluta irragionevolezza e conseguente disuguaglianza in raffronto al sistema nazionale di taratura (istituito dalla legge 1° agosto 1991, n. 273) nonche' con riferimento alla "normativa comunitaria" (Norme UNI EN 30012 - parte I, come integrate da UNI EN 10012) - Irragionevolezza e incongruita', anche in relazione alla volonta' manifestata dal Ministero dei lavori pubblici nella nota 27 settembre 2000, n. 6050. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 45. - Costituzione, art. 3.(GU n.48 del 19-11-2014 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda Sezione Civile Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. Ettore Bucciante - Presidente - Dott. Laurenza Nuzzo - Consigliere - Dott. Vincenzo Mazzacane - Consigliere - Dott. Vincenzo Correnti - Consigliere - Dott. Antonio Oricchio - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso 23334-2009 proposto da: Tribolo Massimo TRBMSM71M12L219R, Carbone Simona CRBSMN71T44L219Y, elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 21, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Nicoletti, che li rappresenta e difende; - Ricorrenti - Contro Prefettura di Cuneo in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, presso Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; - Controricorrente - Avverso la sentenza n. 5533/2008 del Tribunale di Torino, depositata il 23 luglio 2008; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11 aprile 2014 dal Consigliere dott. Antonio Oricchio; Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Golia che ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in Fatto Con ricorso depositato in data 16 giugno 2006 Carbone Simona e Tribolo Massimo, rispettivamente conduttrice e proprietario dell'autovettura targata CV012AV, adivano il Giudice di Pace di Mondovi' opponendosi al provvedimento del Prefetto di Cuneo del 17 maggio 2006, col quale era stato respinto il loro ricorso del 13 dicembre 2005 avverso il verbale n. ATX 122632 della Polizia Stradale di Cuneo per violazione dell'art. 142, VIII co. C.d.S. asseritamente commessa il 27 giugno 2005. I ricorrenti chiedevano all'adito Giudice di prime cure la declaratoria di illegittimita' e nullita' ovvero l'annullamento e la revoca del provvedimento impugnato. Si costituiva in giudizio la succitata Prefettura contestando l'avversa opposizione. Con sentenza del 13 novembre 2006 il Giudice di Pace di Mondovi' rigettava il ricorso, confermando il verbale e l'ordinanza del Prefetto di Cuneo in data 22 agosto 2006 e riducendo la sanzione pecuniaria al minimo edittale. Con atto depositato in data 18 giugno 2007 Carbone Simona e Tribolo Massimo adivano il Tribunale di Torino interponendo appello avverso la suddetta sentenza di primo grado. Resisteva all'interposto gravame la Prefettura di Cuneo, chiedendo il rigetto per infondatezza del proposto appello e la vittoria di spese del doppio grado del giudizio. Con sentenza n. 5533/2008 del 23 luglio 2008 il Tribunale di Torino rigettava l'appello principale, accoglieva l'appello incidentale e condannava gli appellanti principali alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Per la cassazione della detta decisione d'appello proponevano ricorso Carbone Simona e Tribolo Massimo con atto fondato su otto ordini di motivi, assistiti dalla formulazione di quesiti ai sensi dell'art. 366-bis C.P.C. Resisteva con controricorso la Prefettura di Cuneo. Ritenuto in Diritto 1. - Deve, al fine del presente provvedimento, porsi immediatamente attenzione su alcuni rilevanti profili di cui al terzo e quarto ordine di motivi. Con il terzo motivo del ricorso si censura la «violazione o, comunque, falsa applicazione di norme di diritto, ovvero della legge 11 agosto 1991 n. 273, dell'art. 4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i Trasporti terrestri, Direttore Generale motorizzazione n. 1123 del 16 maggio 2005 ed ancora delle norme internazionali UNI 30012, UNI EN 10012 e delle raccomandazioni OIML D19 e D20, ove prevedono la taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocita' - art. 360 n. 3 c.p.c.». In proposito viene formulato, ai sensi dell'applicabile art. 366 bis c.p.c. il seguente articolato quesito di diritto «dica l'Eccellentissima Corte se, in generale ed in particolare nel caso di specie, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale' nella sentenza 13 luglio 2007 n. 277 ed in quella 17 dicembre 2008 n. 423, all'apparecchiatura Autovelox mod. 104/C2, utilizzata per il rilevamento della velocita' nella fattispecie per cui e' causa, sia o meno applicabile la legge 11 agosto 1991, n, 273, nonche' il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i Trasporti terrestri, Direttore Generale motorizzazione n. 1123 del 16 maggio 2005 e la nota 27 settembre 2000 n. 6050 del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale e, in caso positivo, se per la validita' dell'accertamento della velocita', data la sua irripetibilita', sia necessario o meno che lo strumento di rilevazione della velocita' sia sottoposto a taratura, anche periodica, da parte dei SIT, Servizi Italiani di Taratura». Con il successivo quarto motivo (di certo collegabile a quello innanzi esposto) le parti ricorrenti lamentano una carenza motivazionale della impugnata sentenza in relazione ad «un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero il regolare funzionamento dell'autovelox». Il tutto al cospetto dell'affermazione riportata nella decisione d'appello, per la quale «.... il regolare funzionamento dello strumento e' certo fino a prova contraria....». Entrambi i motivi innanzi riportati impongono di affrontare la (non nuova) problematica della necessita' della taratura e della periodica verifica delle apparecchiature predisposte per l'accertamento e misurazione della velocita'. E, quindi, della legittimita' costituzionale di una esenzione - per tali strumenti - da ogni e qualunque, pur prevista e prescritta, in generale, procedura di verifica della loro taratura. La rilevanza della questione in ordine alla decisione della controversia emerge alla stregua dell'operata ricostruzione della vicenda oggetto del giudizio, nonche' dal riverberarsi della medesima anche su alcuni dei rimanenti motivi del ricorso, in particolare il primo ed il secondo. Quest'ultimi, in via mediata, sono a loro volta coinvolti dalla soluzione dell'anzidetta questione di legittimita', specie ove si consideri che - come giova, in breve, qui evidenziare - attengono alla motivazione ed all'eventuale violazione o falsa applicazione di norme di diritto quali l'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 23 legge n. 689/1981 e 205 C.d.S. quanto alla «avvenuta o meno dimostrazione» della regolarita' del detto rilevatore di velocita'. Deve, quindi, ritenersi -concludendo in punto- ricorrente nella concreta fattispecie sottoposta a giudizio la rilevanza e pertinenza della questione di legittimita' costituzionale sottesa alla prospettazione delle parti ricorrenti, in particolare, con il riportato terzo motivo del ricorso. Questione che questa Corte ritiene di sollevare quanto all'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 3. - La non manifesta infondatezza della medesima questione emerge da quanto di seguito esposto. Questa Corte con suoi pregressi provvedimenti ha, in sostanza, ritenuto -alla stregua di noto pregresso orientamento- che le apparecchiature elettroniche per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita', di cui all'art. 142, sesto comma del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 non dovevano essere sottoposte alla procedura di taratura. Il tutto perche' potevano evitarsi i «controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991 istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura poiche' esso attiene alla materia c.d. metrologica, che e' diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocita'» (Cass., Sent. 19 novembre 2007, n. 23978). In tale contesto questa stessa Corte, allorche' fu chiamata a pronunciarsi (anche su richiesta, a suo tempo formulata, dalla Procura Generale) in ordine alla legittimita' costituzionale della mancata previsione di sistemi di controllo periodici della taratura degli strumenti elettronici di misurazione della velocita', ebbe a ritenere l'infondatezza della questione. Tanto si affermo' sia con la decisione appena innanzi citata, che con alcune immediatamente successive. In particolare si ribadi' la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost. degli artt. 45 comma 6 C.d.S., 4 comma 3 di. n. 121 del 2002 (convertito in legge n. 168/2002), 142, comma 6 C.d.S. e 345 reg. cod. strada (Cass., Sez. II, 15 dicembre 2008, n. 29333 ed, ancora, Cass. n. 29334/2008). Senonche' la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada) «nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita' siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalita' (taratura)» e' stata esaminata dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 277/2007. Con tale decisione, pur non ritenendo fondata la questione, ma solo «per erronea individuazione da parte del giudice rimettente del termine di comparazione (decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182 invece dell'art. 2, comma 1 della legge n. 237/1991)», la Corte Costituzionale ha avuto modo di svolgere affermazioni che non possono che indurre ad una riconsiderazione della questione. In particolare con la citata sentenza si e' affermato che al fine della individuazione «della norma rispetto alla quale (si) lamenta una irragionevole disuguaglianza» andava «sperimentata l'applicazione della normativa generale del 1991 alla luce del sistema internazionale di misura SI, che comprende la velocita' come unita' derivata». Cio' tanto piu' in considerazione del significativo fatto che la stessa Amministrazione pubblica «aveva dichiarato nel 2000 di volere attuare tale normativa», come da nota, gia' citata, n. 6050. Il valore della affermazioni teste' riportate della Corte Costituzionale non risulta smentito da successivi noti provvedimenti della medesima Corte quali le ordinanze, con declaratoria di manifesta inammissibilita' della medesima questione di legittimita' costituzionale, n. 423/2008 (per omessa indicazione sulla vicenda oggetto del giudizio e sulla rilevanza in esso della disposizione impugnata) e n. 127/2009 (per mancata adeguata descrizione della concreta fattispecie sottoposta a giudizio). Anzi proprio quel valore delle affermazioni inducono oggi, col presente provvedimento, a riproporre l'accennata questione di costituzionalita', rilevante -per quanto gia' detto- ai fini del decidere e non manifestamente infondata alla stregua di quanto appena qui innanzi esposto. Tanto specificamente in relazione all'art. 3 della Costituzione per l'assoluta irragionevolezza e conseguente disuguaglianza, che -come si approfondira' meglio in seguito- contrassegna la detta esclusione dall'applicazione della citata normativa generale, anche internazionale, in tema di misura ricomprendente pure la velocita' come unita' derivata; ed, ancora, con riguardo, come tertium comparationis, alla normativa di cui alla legge i agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), che prevede anche la velocita' quale unita' di misura derivata, nonche' con riferimento pure alla normativa comunitaria (Norme UNI EN 30012 - parte 1 come integrate da UNI EN 10012), che -per di piu- prevede il dovuto e relativo adeguamento del nostro ordinamento. 4.- La medesima questione di costituzionalita' deve ritenersi rilevante ed ammissibile con riguardo al noto parametro della ragionevolezza delle norma. Tanto in considerazione della palese irragionevolezza di un sistema e di una Amministrazione, che non adeguandosi (come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale a suo tempo) alla richiamata normativa interna ed alla sua stessa manifestata volonta' di cui alla citata nota ministeriale, finirebbe per concretizzare, in pratica, un incredibile risultato: quello per cui una qualunque bilancia di un mercato rionale e' soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non Io e' una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocita', che svolge un accertamento irrepetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo. Fra l'altro appare incongruo, oltre che normativamente irragionevole, ritenere che la suddetta apparecchiatura sia garantita, quanto alla sua efficienza e buon funzionamento (anche a distanza di lustri), dalla sola conformita' al modello omologato. Questa Corte ritiene, quindi, di sollevare d'ufficio -cosi' come da dispositivo- la questione di legittimita' costituzionale del gia' citato art. 45 C.d.S. in riferimento alla cennata norma costituzionale nella parte in cui il medesimo non prevede la verifica periodica della funzionalita' e della taratura delle apparecchiature destinate all'accertamento della velocita' e delle violazioni dei suoi limiti.
P. Q. M. La Corte visti gli artt. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 295 c.p.c. a) solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita' siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalita' e di taratura; b) dispone, a cura della Cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; c) sospende il giudizio in corso. Cosi' deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l'11 aprile 2014 Il Presidente: Bucciante Il Funzionario Giudiziario: Neri