N. 257 ORDINANZA 21 ottobre - 13 novembre 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Partecipazione  delle  Regioni  e
  delle Province autonome al patto di  stabilita'  interno  -  Rinvio
  delle cause a nuovo ruolo. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione  del
  bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge  di  stabilita'
  2012), art. 32. 
-   
(GU n.48 del 19-11-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo Maria NAPOLITANO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,  Giorgio
  LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario
  Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  32  della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  -  Legge  di  stabilita'
2012), promossi dalla Provincia autonoma di  Bolzano,  dalla  Regione
autonoma Valle d'Aosta, dalla Provincia  autonoma  di  Trento,  dalla
Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla  Regione  siciliana  con
ricorsi notificati il 10, l'11-16 ed il 13 gennaio  2012,  depositati
in cancelleria  il  13,  il  16,  il  18  e  il  19  gennaio  2012  e
rispettivamente iscritti ai nn. 7,  8,  12,  13  e  15  del  registro
ricorsi 2012. 
    Visti gli atti di costituzione, di cui  uno  fuori  termine,  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  21  ottobre  2014  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi gli avvocati  Giuseppe  Franco  Ferrari  per  la  Provincia
autonoma di Bolzano, Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma
Valle d'Aosta, Giandomenico  Falcon  per  la  Provincia  autonoma  di
Trento  e  per  la  Regione  autonoma  Trentino-Alto   Adige,   Paolo
Chiapparrone per  la  Regione  siciliana  e  l'avvocato  dello  Stato
Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con i ricorsi di  cui  in  epigrafe,  la  Provincia
autonoma di Bolzano, la Regione autonoma Valle d'Aosta, la  Provincia
autonoma di Trento, la Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige  e  la
Regione siciliana hanno impugnato l'art. 32 della legge  12  novembre
2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012); 
    che, ad avviso delle ricorrenti,  la  disposizione  censurata  si
porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 5, 117, terzo e  sesto  comma,
118, 119  e  120  della  Costituzione;  con  l'art.  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione); con gli artt. 79, 80, 81, 83, 103,
104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); con  gli
artt. 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, lettera f), 12, 48-bis e 50
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4  (Statuto  speciale
per la Valle d'Aosta); con il regio  decreto  legislativo  15  maggio
1946, n. 455 (Approvazione dello statuto  della  Regione  siciliana);
con l'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme  di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e   leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento); con gli artt. 16 e  17  del  decreto  legislativo  16
marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale  e  provinciale);
con il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305
(Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale   per   la   regione
Trentino-Alto Adige per  l'istituzione  delle  sezioni  di  controllo
della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per  il  personale  ad
esse addetto); con la legge  26  novembre  1981,  n.  690  (Revisione
dell'ordinamento finanziario della regione  Valle  d'Aosta);  con  il
decreto legislativo 28 dicembre 1989, n.  434  (Norme  di  attuazione
dello statuto speciale per la regione Valle  d'Aosta  in  materia  di
coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali); 
    che nel corso dell'udienza pubblica  la  difesa  della  Provincia
autonoma di Trento e della Regione autonoma  Trentino-Alto  Adige  ha
formulato  richiesta   di   rinvio,   depositando   il   verbale   di
deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 20 ottobre 2014,
avente ad oggetto l'approvazione dell'«Accordo  tra  il  Governo,  la
Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano in materia di finanza pubblica», nonche'  copia  dell'accordo
medesimo, intervenuto il 15 ottobre 2014 e potenzialmente  idoneo  ad
incidere sulla materia del contendere; 
    che le difese delle altre ricorrenti, pur  se  con  diversificate
argomentazioni, si sono comunque rimesse alla valutazione  di  questa
Corte, ad eccezione del difensore della  Regione  siciliana,  che  ha
insistito per la trattazione del ricorso; 
    che l'Avvocatura generale dello Stato ha aderito  alla  richiesta
di rinvio. 
    Considerato che tutti i ricorsi in epigrafe censurano la medesima
disposizione; 
    che e' opportuna una contestuale discussione degli stessi e  che,
al  contempo,  un  rinvio   consentirebbe   alla   Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di  Bolzano
di valutare la persistenza dell'interesse al ricorso. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    rinvia le cause a nuovo ruolo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2014. 
 
                                F.to: 
                 Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI