N. 212 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2014
Ordinanza del 14 marzo 2014 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Poligest Spa contro Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio, Regione Lazio e ASL 108 - RM H. Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione e dalla Provincia autonoma, tali da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio di liberta' ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziche' di principi fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 32, 41, 97 e 117, comma terzo.(GU n.49 del 26-11-2014 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Terza Quater Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 790 del 2013, proposto da Poligest S.p.a. (Soc di Gestione della Casa di Cura Villa delle Querce), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ulisse Corea, con lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, via dei Monti Parioli, 48, contro: Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi del Settore sanitario della Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' per legge domiciliato; Regione Lazio, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Barone ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27; ASL 108 - RM/H, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Merelli, con domicilio eletto in Roma, via Pompeo Magno n. 7, presso lo studio dell'Avv. Vincenza Di Martino; Per l'annullamento del decreto del Commissario ad acta, per il Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario n. U00349 del 22 novembre 2012, avente ad oggetto: "Legge del 7 agosto 2012, n. 135, convertito in legge con modificazioni del decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, in applicazione dell'art. 15, comma 14, assistenza ospedaliera anno 2012", reso noto con nota n. 216917 del 22.11.2012, nella parte in cui ha disposto, alla Polingest S.p.a., Casa di cura Villa delle Querce, la rideterminazione in riduzione del budget delle prestazioni ospedaliere di cui ai DPCA U0088/2012 e DPCA U0094/2012, nella percentuale del 6,8519%; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad Acta per il Piano di rientro dai disavanzi del Settore sanitario della Regione Lazio, della Regione Lazio e della ASL 108 - RM/H; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e diritto quanto segue; Fatto e diritto Con ricorso notificato il 21 gennaio 2013 e depositato il successivo 25 gennaio, la ricorrente Struttura impugna l'atto specificato in epigrafe e ne chiede l'annullamento. Riferisce di essere una struttura sanitaria plurispecialistica accreditata dalla Regione Lazio per l'erogazione di prestazioni sanitarie sia in regime di ricovero che ambulatoriale. A seguito della riorganizzazione della rete ospedaliera, avvenuta con il decreto commissariale n. U0080 del 2010, la ricorrente concordava con la Regione Lazio la riconversione della propria struttura e in quella sede veniva individuato anche il relativo budget in relazione alle diverse tipologie sanitarie, con l'impegno della Regione Lazio di mantenere "bloccati" i relativi importi per tutto il periodo 2011-2012, indipendentemente da eventuali variazioni di tariffe e dal numero dei posti letto riconosciuti. Detto Accordo veniva ratificato con decreto del Commissario ad acta del 14 giugno 2011, nel quale veniva ribadito che il budget di cui all'Accordo di riconversione avrebbe costituito, per gli anni 2011-2012, tetto di spesa vincolante, senza possibilita' di variazioni. Con successivo decreto U0094 del 7 giugno 2012 veniva individuato il budget 2012 per le prestazioni ospedaliere di riabilitazione e lungodegenza medica post acuzie e sebbene la ricorrente avesse un sistema di remunerazione e proprio di cui all'Accordo di riconversione, veniva inserita nel predetto decreto, mantenendo, tuttavia, il tetto di spesa concordato in sede di riconversione; conseguentemente, veniva sottoscritto lo schema di contratto/accordo 2012, con il quale la Struttura si impegnava ad erogare le prestazioni sanitarie fino a concorrenza del budget 2012. Da ultimo, con il decreto n. 349 del 22 novembre 2012, impugnato, la Regione addiveniva, in attuazione dell'art. 15, comma 14, della legge n. 135 del 2012 di conversione del decreto-legge n. 95/2012, alla rideterminazione in diminuzione dei budget nella percentuale del 6,8519%. A sostegno delle proprie ragioni deduce: 1) Sulla inapplicabilita' del provvedimento commissariale n. 349 del 2012 alla Casa di cura Villa delle Querce. Come esposto diffusamente in narrativa, il regime remunerativo della ricorrente ha formato oggetto di specifico Accordo con la Regione Lazio e con la ASL RM/H e successivamente ratificato dal Commissario ad acta, con il quale la Regione Lazio si e' vincolata a mantenere bloccato il budget riconosciuto alla struttura per il periodo 2011-2012 e, quindi, a sopportare il rischio di future modificazioni tariffarie. Consegue che la rideterminazione in diminuzione dei tetti di spesa di cui al gravato provvedimento non puo' essere applicata alla Struttura ricorrente, anche se si considera che la stessa non avrebbe dovuto essere ricompresa nel decreto commissariale n. 94; 2. Illegittimita' del decreto commissariale n. 349 del 2012 per violazione del principio del legittimo affidamento e dell'autonomia contrattuale nonche' per contraddittorieta' intrinseca e lesione dell'art. 41 Cost. La ricorrente richiama i principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2012 in materia sanitaria, rilevando, alla luce di detti principi, la illegittimita' del provvedimento impugnato; 3. Sulla incostituzionalita' dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 2012. La norma di cui si sospetta la incostituzionalita' incide, infatti, retroattivamente su rapporti gia' in essere in virtu' di contratti gia' sottoscritti e con riferimento a prestazioni sanitarie gia' erogate, senza adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, con palese violazione degli artt. 41 e 3 della Costituzione. Si sono costituite sia la Regione Lazio che la ASL RM/H. Quest'ultima eccepisce, preliminarmente, il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale. Nel merito entrambe concludono per l'infondatezza del ricorso. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della ASL RM/H. L'eccezione e' infondata. Invero, cio' che costituisce oggetto del gravame e' la violazione dell'Accordo di riconversione, approvato con decreto commissariale n. 41 del 2011, ad opera del decreto n. 349 del 2012 ora impugnato, di cui viene chiesta l'inapplicabilita' nei confronti della Casa di cura Villa delle Querce. E' palese, quindi, la natura di atto amministrativo provvedimentale del decreto impugnato, con il quale viene decurtato ex post il budget predeterminato con il citato Accordo di riconversione. Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che appare non manifestamente infondato, anche alla stregua di quanto al riguardo in parte dedotto dalla stessa struttura ricorrente, il dubbio di costituzionalita' in ordine alla disciplina normativa che ha giustificato l'adozione dei contestati decreti, per contrasto con gli art. 117, comma 3, della Costituzione, con il principio di irretroattivita' delle leggi e con gli artt. 41, 3, 97 e 32 della Costituzione. Relativamente alla detta violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione deve essere invero evidenziato che: a) la Sanita' rientra, giusta quanto previsto dalla richiamata disposizione costituzionale, nelle materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato; b) in tale quadro normativo il menzionato art. 15, comma 14, nel prevedere un taglio generalizzato della spesa per il 2012 (ed anni successivi) che le singole regioni sono chiamate a sostenere sulla base di accordi precedentemente stipulati con le singole strutture accreditate, non puo' in alcun modo essere annoverata tra la normativa che fissa i principi fondamentali, e, pertanto, per tale aspetto, essa risulta in palese contrasto con il richiamato art. 117, comma 3. Ed invero il Collegio, pur tenendo presente l'orientamento della Corte Costituzionale secondo cui «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessita' di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012 e n. 193 del 2007), e secondo cui il legislatore statale puo' «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010), osserva tuttavia che la suddetta disposizione, proprio perche' individua specificatamente i settori ove conseguire (con imposizione di tagli "lineari" senza alternative) i risparmi nella spesa sanitaria, senza limitarsi ad una mera quantificazione in via generale dei suddetti risparmi lasciando alla discrezionalita' dell'amministrazione regionale l'individuazione dei camparti di spesa dove ottenerli e delle modalita' per conseguirli (magari differenziando i destinatari dei tagli di spesa secondo propri criteri apprezzati discrezionalmente come piu' rispondenti all'interesse e alle peculiarita' regionali), risulta non in linea con quanto disposto dal menzionato art. 117, terzo comma. Pertanto, la questione di costituzionalita', sotto tale aspetto, non e' manifestamente infondata. Pure non manifestamente infondata e' la prospettata violazione dell'art. 97 Cost., oltre che dell'art. 3 della Cost., e dei principi individuati dalla Corte Costituzionale al fine di assicurare la costituzionalita' di una legge retroattiva. In particolare, tenendo anche conto di quanto prospettato dall'istituto ricorrente, va sottolineato che: a) giusta il consolidato e notorio orientamento della Corte occorre che siano rispettati una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, quale il secondo comma dell'art. 25 Cost., di altri fondamentali valori di civilta' giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; b) nella fattispecie in esame la richiamata disposizione nonche' il successivo decreto regionale attuativo, adottato quest'ultimo a fine novembre 2012 quando il limite del budget era stato ormai sostanzialmente raggiunto, hanno inciso (limitatamente al 2012) sul legittimo affidamento venutosi creare in capo alle singole strutture sanitarie ad erogare le prestazioni e a ricevere il relativo corrispettivo cosi' come stabilito nei contratti antecedentemente stipulati, per la corretta esecuzione dei quali hanno d'altra parte allestito le relative risorse organizzative ed effettuato i correlati investimenti in materiali, personale ed attrezzature. Ora al riguardo non ignora il Collegio che viene anche ritenuta legittima, secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. CdS, Ad. Pl. n. 4/2012), l'introduzione retroattiva di tetti di spesa in materia sanitaria. Ma cio' si e' ritenuto che possa ammettersi soltanto in presenza di tetti di spesa degli anni precedenti ai quali gli interessati si siano potuti rapportare tenendo contemporaneamente conto di ulteriori limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all'inizio e nel corso dell'anno. Oltre tale limite, invero, non vi e' piu' tutela dell'affidamento e questo appare essersi appunto inverato nella specie per l'anno 2012 in quanto i tagli di budget sono stati per tale anno imposti, con parziale decorrenza retroattiva dall'1.1.2012, dalla disposizione legislativa in questione, a budget gia' approvati e senza alcun preesistente parametro da cui i destinatari abbiano potuto preavvertire l'intervento della disposta riduzione. Risulta poi non manifestamente infondata, ad avviso del Collegio, anche la violazione dell'art. 41 della Costituzione in quanto la richiamata normativa nel decurtare i budget fissati antecedentemente verrebbe in sostanza ad impedire la remunerazione di prestazioni gia' erogate, con conseguente violazione del principio di liberta' dell'attivita' economica privata. Ugualmente non manifestamente infondata, nel suddetto contesto, e' la violazione dell'art. 32 della Costituzione, in quanto le contestate riduzioni dei budget, giustificate unicamente da motivi di ordine economico-finanziario e che fanno seguito ad altre precedenti riduzioni, possono determinare una compromissione del diritto alla salute costituzionalmente tutelato dall'art.32, in palese contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 309/1999, secondo la quale "le esigenze della finanza pubblica non possono assumere nel bilanciamento del legislatore un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignita' umana". La rilevanza e la pregiudizialita' delle sollevate questioni di costituzionalita' per la controversia in esame appare del tutto evidente, stante che esse investono la disciplina normativa in applicazione della quale e' stato adottato il contestato decreto del Commissario ad acta per la Sanita' della Regione Lazio. Per le ragioni suesposte deve essere quindi disposta la remissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 79 c.p.a.
P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 15 del 6 luglio 2012, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, secondo quanto specificato in motivazione. Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Italo Riggio, Presidente Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore Giuseppe Sapone, Consigliere Il Presidente: Riggio L'Estensore: De Leoni