N. 76 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 ottobre 2014

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
Cancelleria il 14 ottobre 2014  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Norme della  Regione  Liguria  -  Gestione  integrata  dei
  rifiuti - Disposizioni urgenti per  gli  impianti  di  discarica  -
  Previsione di idonei interventi di pretrattamento dei rifiuti prima
  della collocazione in discarica - Previsione che  gli  impianti  di
  discarica continuano ad operare con le modalita' operative previste
  dai provvedimenti autorizzativi in corso non oltre il  31  dicembre
  2014 e che la conclusione  del  programma  di  realizzazione  degli
  interventi di adeguamento deve avvenire entro e  non  oltre  il  31
  dicembre 2015 - Previsione del divieto di conferimento dei  rifiuti
  indifferenziati negli impianti di discarica per i  Comuni  che  non
  presentino  programmi  organizzativi  idonei  ad  implementare   la
  raccolta differenziata o che presentino programmi poi non approvati
  dalla  Provincia  -  Previsione  della  sanzione  della   decadenza
  dell'autorizzazione e della sospensione della  stessa  in  caso  di
  mancata presentazione dei programmi di  adeguamento  e  di  mancata
  realizzazione degli interventi  stessi  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciato contrasto con il termine massimo della  possibilita'  di
  conferimento di rifiuti urbani indifferenziati previsto dalla norma
  statale (31 dicembre 2006, poi prorogato al  31  dicembre  2008)  -
  Contrasto con la norma  statale  che  non  consente  ai  Comuni  di
  sottrarsi all'obbligo di pretrattamento dei  rifiuti  -  Denunciata
  previsione di misure  sanzionatorie  non  contemplate  dalla  norma
  statale - Violazione della competenza esclusiva statale in  materia
  di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Richiamo alla  sentenza
  n. 187 del 2011 della Corte costituzionale. 
- Legge della Regione Liguria 5 agosto  2014,  n.  21,  art.  5,  che
  aggiunge  l'art.  24-bis  della  legge  della  Regione  Liguria  24
  febbraio 2014, n. 1. 
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo,  lett.  s);  decreto
  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36,  artt.  7  e  17;  decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208;  direttiva  1999/31/CE
  del 26 aprile 1999. 
(GU n.49 del 26-11-2014 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (codice fiscale
n. 80188530587) in  persona  del  Presidente  p.t.,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (codice  fiscale  n.
80224030587), fax 06/96514000 presso i cui uffici domicilia  in  Roma
alla      via       dei       Portoghesi       n.       12,       Pec
ags_rm2@mailcert.avvocaturastato.it 
    Contro la Regione Liguria in persona del Presidente p.t.  per  la
Declaratoria della Illegittimita' Costituzionale  della  legge  della
Regione Liguria 5 agosto 2014 n. 21 «Modifiche alla  legge  regionale
24 febbraio 2014 n. 1  (Norme  in  materia  di  individuazione  degli
ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative  al  Servizio
idrico integrato e alla gestione integrata  dei  rifiuti)  pubblicata
nel BUR n.10 del 6 agosto  2014,  limitatamente  all'art.  5  che  ha
inserito dopo l'art. 24 della L.R. n. 1/2014 l'art. 24 BIS,  in  base
alla delibera del Consiglio dei Ministri in data  30 settembre  2014,
per violazione degli artt. 117 comma 2 lettera s e 117 co. 1. 
 
                                Fatto 
 
    In data 6 agosto 2014 sul n. 102 del BUR della Regione Liguria e'
stata pubblicata la legge della Regione Liguria 5 agosto 2014  n.  21
recante «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1  (Norme
in materia di individuazione degli ambiti  ottimali  per  l'esercizio
delle funzioni relative al Servizio idrico integrato e alla  gestione
integrata dei rifiuti). 
    L'articolo  5  della  legge  regionale   n.   21/2014,   dettando
disposizioni difformi dalla normativa statale  in  tema  di  rifiuti,
viola l'art.  117,  comma  2,  lettera  s)  della  Costituzione  (con
riferimento alla potesta' legislativa esclusiva in materia di «tutela
dell'ambiente  e  dell'ecosistema»).  Inoltre,  dal  momento  che  la
normativa statale e' attuativa di quella europea, viola  l'art.  117,
comma 1, della Costituzione. 
    La disposizione censurata  infatti  inserisce  l'articolo  24-bis
nella l.r. n. 1/2014. Tale  nuova  norma  assoggetta  «i  gestori  di
impianti di discarica per lo smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani
che non siano in grado  di  assicurare,  tramite  idonei  sistemi  di
pretrattamento dei rifiuti prima della collocazione in discarica,  la
separazione fra la frazione secca e la frazione umida e la successiva
stabilizzazione  di  quest'ultima»  all'obbligo  di  presentare  alla
Regione e alla Provincia, entro il 30 settembre 2014, dei  «programmi
di adeguamento», nei quali, individuati gli interventi di adeguamento
necessari, e'  fissato  il  crono-programma  di  realizzazione  degli
stessi, da concludere entro e non oltre il 31  dicembre  2015  (comma
1). 
    La mancata presentazione dei programmi di adeguamento di  cui  al
comma 1 da parte dei gestori delle discariche nei  termini  indicati,
ovvero la mancata approvazione di detti programmi  nell'ambito  della
conferenza di cui al comma 3, comporta  la  immediata  decadenza  ope
legis dell'autorizzazione all'esercizio (comma 7). 
    La mancata realizzazione degli interventi per il trattamento  dei
rifiuti nei  termini  previsti  comporta  la  sospensione  ope  legis
dell'autorizzazione all'esercizio (comma 8). 
    A carico dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti,
che conferiscono i propri rifiuti indifferenziati  agli  impianti  di
discarica, e' posto poi l'obbligo di presentare, entro il 31  ottobre
2014, dei «programmi organizzativi» che indichino le azioni volte  ad
incrementare la raccolta differenziata delle frazioni riciclabili, le
azioni  finalizzate  all'avvio  o  al  potenziamento  della  raccolta
differenziata   della   frazione   organica,   con   il   conseguente
conferimento, a partire dal 1° gennaio 2015, a specifici impianti  di
trattamento diversi dalle discariche, la  determinazione  e  relativa
tempistica  della  percentuale  di  intercettazione  della   frazione
organica  da  raggiungere  (comma  2).  La  mancata  presentazione  o
approvazione di questi programmi  organizzativi,  ovvero  la  mancata
realizzazione degli interventi  per  la  raccolta  differenziata  nei
termini previsti, comporta il divieto  di  conferimento  dei  rifiuti
indifferenziati negli impianti di discarica (comma 9). 
    E' previsto altresi' che: i provvedimenti in merito ai  programmi
di adeguamento e ai programmi di organizzazione siano adottati  dalla
Provincia  nell'ambito  di  una  conferenza  di  servizi   che   deve
concludersi entro il 31 dicembre 2014 (comma 3). 
    Sino  all'adozione  di  tali  provvedimenti  «Gli   impianti   di
discarica continuano ad operare con le modalita'  operative  previste
dai provvedimenti autorizzativi in corso...» (comma 5). 
    La disciplina descritta, procrastinando sino al 31 dicembre  2014
e con il crono programma fino al 31 dicembre 2015 l'entrata in vigore
dell'obbligo  di  collocare  in  discarica   esclusivamente   rifiuti
trattati, consente il conferimento, sino  a  tale  data,  di  rifiuti
urbani indifferenziati, in contrasto con il disposto degli articoli 7
e 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 
    L'art. 17 del decreto legislativo n. 36/2003,  difatti,  dispone,
al comma 1, che «Le discariche gia' autorizzate alla data di  entrata
in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al
31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono  state  autorizzate»  (detto
termine e' stato prorogato al 31 dicembre 2008 per effetto  dell'art.
1, comma 184, legge n. 296/2006). Il comma 7 dispone,  altresi',  che
«Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina». 
    Come anche recentemente ribadito da codesta  Corte,  la  gestione
dei rifiuti e' ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente  e
dell'ecosistema riservata, ai sensi dell'art. 117  co.  2  lettera  s
Cost., alla legislazione esclusiva dello Stato (sent. 285/2013) ed in
tale ambito non si puo' riconoscere una competenza delle Regioni alle
quali e' solo consentito di stabilire «per il raggiungimento di  fini
propri delle loro competenze livelli di tutela piu' elevati»  purche'
nel rispetto della normativa statale in materia ambientale. 
    Nel  caso  di  specie  la  legge  statale   richiamata,   decreto
legislativo 13 gennaio  2003  n.  36,  costituente  attuazione  della
direttiva CE 1999/31, ha previsto come data ultima per  l'adeguamento
alla nuova disciplina da essa introdotta quella del 31 dicembre 2006,
poi prorogata al 31 dicembre 2008; oltre questo limite  temporale  la
possibilita' di collocare in discarica rifiuti  senza  pretrattamento
e' definitivamente preclusa (salvo le eccezioni previste nell'art.  7
qui non ricorrenti) e le discariche che operavano  secondo  pregressi
regimi  di  autorizzazione  non  potevano  continuare   ad   operare,
imponendosi  ovviamente  alle  Regioni  di  adeguarsi  con  la   loro
normativa a tale disciplina. 
    Evidentemente  con  le  disposizioni  qui  impugnate  la  Regione
Liguria ha ignorato  questo  limite  e  6  anni  dopo  ha  introdotto
un'indebita ed intempestiva sanatoria per gli impianti  di  discarica
ancora inidonei ad operare la separazione fra la frazione secca e  la
frazione umida nonche'  la  successiva  stabilizzazione,  consentendo
loro di presentare tardivi programmi di  adeguamento,  che  pero'  in
realta' preordinati a dilatare ulteriormente i tempi  previsti  dalla
normativa nazionale. 
    La violazione della competenza statale  consumata  attraverso  il
superamento della  tempistica  del  decreto  legislativo  n.  36/2003
risulta palese, come pure quella  della  normativa  comunitaria,  che
costituisce un vincolo stringente per la potesta'  legislativa  delle
Regioni ai sensi dell'art. 117 co. 1 Cost.. 
    Sotto un altro profilo la legge regionale viene impugnata  sempre
con riferimento al decreto legislativo  n.  36/2003,  e  quindi  alla
Direttiva discariche che essa ha attuato, in relazione  al  contenuto
del co. 9 del citato art. 24-bis; esso prevede infatti un divieto  di
conferimento dei rifiuti indifferenziati negli impianti di  discarica
limitatamente ai Comuni che non  presentino  programmi  organizzativi
idonei ad implementare la raccolta  differenziata  o  che  presentino
programmi poi non approvati dalla Provincia. 
    Tale divieto e' solo  apparentemente  «virtuoso»,  in  quanto  il
ridetto art. 7 decreto legislativo n. 36/2003 ha previsto un  divieto
ben piu' ampio, secondo cui la regola  generale  e'  quella  che  non
consente di collocare  rifiuti  in  discarica  senza  pretrattamento,
rispetto alla quale sono ammesse limitate e specifiche eccezioni  per
i «rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente  fattibili»
(lett. A) e per i «rifiuti il cui  trattamento  non  contribuisce  al
raggiungimento  delle  finalita'  di  cui  all'art.1   riducendo   la
quantita' rifiuti e o rischi per la salute umana e l'ambiente» (lett.
b). 
    Quindi  non  possono  i  Comuni  sottrarsi  alla  necessita'   di
pretrattamento dei rifiuti indifferenziati limitandosi  a  presentare
programmi per  implementare  la  raccolta  differenziata,  ma  devono
rispettare l'obbligo di pretrattamento dei rifiuti  a  meno  che  non
rientrino nei diversi parametri che il decreto legislativo n.  36  ha
reso obbligatori fin dal 2008. 
    E la disposizione regionale letta in relazione a  quella  statale
non ha carattere solo  prescrittivo  ma  altresi'  autorizzatorio  in
deroga ai principi generali  dettati  dallo  Stato  e  quindi  ha  un
contenuto confliggente con le prescrizioni dettate dalla normativa di
riferimento qui riscordate. 
    Secondo un medesimo angolo  di  visuale  vengono  qui  denunciati
anche i commi 7 e 8 della L. Reg.  21/2014,  che  sanzionano  con  la
decadenza  dall'autorizzazione  e  la   sospensione   della   stessa,
rispettivamente la mancata presentazione dei programmi di adeguamento
di cui al co. 1 da  parte  dei  gestori  di  discariche  inidonee  al
pretrattamento di separazione frazione secca - frazione  umida  e  la
mancata realizzazione degli interventi stessi. 
    Non  solo  si  tratta  di  misure  non   previste   nell'apparato
sanzionatorio vigente in base all'art.  208  decreto  legislativo  n.
152/2006, ma come  detto  per  la  precedente  disposizione,  non  e'
consentito  alla  Regione  limitare  a  tali  specifiche   situazioni
l'inibitoria di discariche, che, per il  fatto  stesso  di  non  aver
rispettato i tempi e le modalita' previsti nella  normativa  statale,
non possono avvalersi di  alcuna  proroga  nel  loro  adeguamento  ai
parametri nazionali con programmi ed  interventi  di  trattamento  di
gran lunga fuori tempo limite. 
    Nel prevedere la possibilita' ed accordare  queste  proroghe,  la
Regione ha ancora una volta ecceduto dalla sua competenza e violato i
principi costituzionali enunciati nell'art. 117 co. 1 e co. 2. 
    Sotto un profilo metodologico la questione  di  costituzionalita'
qui proposta presenta considerevoli  analogie  con  altra  decisa  da
Corte Costituzionale con la sent. 187/2011. 
    In quella occasione la PCM aveva impugnato  l'art.  30  della  L.
Regione Marche n. 16/2010 perche', incidendo  su  materia  ambientale
gia' disciplinata dal  decreto  legislativo  n.  152/2006,  non  solo
rimetteva ad un successivo programma l'individuazione della priorita'
negli interventi da realizzare, ma fissava altresi'  al  31  dicembre
2015 il termine massimo per la loro realizzazione consentendo in  tal
modo sino a tale data l'autorizzazione per utilizzi di scarichi non a
norma. 
    La sentenza citata, premessa la competenza esclusiva dello  Stato
in materia ambientale, affermo' allora  che  nell'esercizio  di  tale
competenza lo Stato e' abilitato ad adottare una  propria  disciplina
che costituisce un limite adeguato di  tutela  non  derogabile  dalle
Regioni (cfr. C.Cost.61/2009), le quali ultime possono nell'esercizio
della proprie competenze o adeguarsi al predetto limite o  introdurre
limiti di tutela piu' elevati rispetto  a  quelli  statali  (cfr.  C.
Cost. 30/2009), ma mai dettarne altri piu' blandi. 
    Si  ritenne  quindi  che  la  Regione  Marche,  individuando  una
tempistica per la realizzazione degli impianti di depurazione, avesse
cercato di consentire il protrarsi di una  situazione  permanente  di
diffusa irregolarita' di numerosi Comuni rispetto ai termini  fissati
dal  decreto  legislativo  n.  152/1999  di  attuazione  della   DIR.
91/271/CE.  ed  avesse   quindi   esorbitato   rispetto   ai   limiti
competenziali stabiliti dall'art. 117 co. 2 lett. S Cost. 
    Allo stesso modo nel caso qui in esame,  la  Regione  Liguria  ha
cercato di eludere termini di adeguamento  delle  discariche  rifiuti
non a norma, quando sono  ormai  ampiamente  decorsi  quelli  fissati
dallo Stato con il decreto legislativo n. 36/2003. 
 
                              P. T. M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   Costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi tutti ut supra specificati,  l'art.  5  della
Legge della Regione Liguria 5 agosto 2014 n. 21, come da delibera del
Consiglio dei Ministri in data  30  settembre  2014,  per  violazione
degli artt. 117 comma 1 lettera e comma 2 della Cost. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: estratto
della  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  copia  della   Legge
regionale  impugnata;  rapporto   del   Dipartimento   degli   Affari
Regionali. 
      Roma, 4 ottobre 2014 
 
                                        Avvocato dello Stato: Polizzi