PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 24 novembre 2014 

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire  e  regolare
il subentro  del  comune  di  Villa  San  Giovanni  nelle  iniziative
finalizzate al definitivo superamento della situazione di  criticita'
conseguente all'attraversamento del  contesto  urbano  da  parte  dei
mezzi pesanti. (Ordinanza n. 206). (14A09255) 
(GU n.278 del 29-11-2014)

 
 
 
                               IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  6
dicembre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nella citta' di Villa San Giovanni, in relazione  all'attraversamento
del contesto urbano da parte di mezzi pesanti; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3296
del 19 giugno 2003, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 96 del 19 giugno 2013, recante: «Ordinanza  di  protezione  civile
per favorire e regolare il subentro del comune di Villa San  Giovanni
nelle  iniziative  finalizzate  al   definitivo   superamento   della
situazione di criticita' conseguente all'attraversamento del contesto
urbano da parte di mezzi pesanti»; 
  Viste le note del 7 e del 22 ottobre 2013, del 28 febbraio, del  18
marzo e del 9 ottobre 2014  del  sindaco  del  comune  di  Villa  San
Giovanni; 
  Ravvisata la necessita' di garantire  il  completamento,  da  parte
dell'Amministrazione   pubblica   subentrante,    delle    iniziative
finalizzate al definitivo superamento della situazione di  criticita'
in rassegna, tenuto anche conto delle carenze strutturali del  comune
di Villa San Giovanni; 
  Acquisita l'intesa della regione Calabria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza,  il
sindaco del comune di Villa San Giovanni subentra al responsabile del
Settore  finanziario  del   medesimo   comune   nelle   funzioni   di
responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro  del
medesimo comune nel coordinamento degli interventi di cui all'art. 1,
comma 2, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 96 del 19 giugno 2013. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  sindaco  del  comune  di
Villa San Giovanni  subentra  nella  titolarita'  della  contabilita'
speciale n. 3096 di cui all'art. 1, comma 7, della  citata  ordinanza
n. 96/2013. 
  3. Per consentire il completamento delle attivita' gia' programmate
ai sensi dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 96/2013, il termine di chiusura della contabilita' speciale
di cui al comma 2, e' prorogato fino al 30 aprile 2016. 
  4. All'art.  1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n.  96/2013,  dopo  il  comma  5,  e'  aggiunto  il
seguente comma: «5-bis. Il sindaco del comune di Villa San  Giovanni,
per l'espletamento delle iniziative di cui alla  presente  ordinanza,
e' autorizzato ad avvalersi della societa' Patto  Territoriale  dello
Stretto S.p.A.  mediante  la  stipula  di  apposita  convenzione,  da
sottoporre  preventivamente  al   parere   del   Dipartimento   della
protezione civile. Ai relativi oneri si provvede, nel limite  massimo
dell'1%, e  senza  pregiudizio  alcuno  per  il  completamento  degli
interventi di cui all'art. 1 della citata  ordinanza  n.  96/2014,  a
valere sulle risorse presenti sulla contabilita' speciale di  cui  al
comma 7. La durata  della  predetta  Convenzione  non  puo'  comunque
superare il termine di vigenza della contabilita' speciale». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 24 novembre 2014 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli