N. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 settembre 2014

Ordinanza  dell'8   settembre   2014 della   Commissione   tributaria
provinciale di Nuoro sul ricorso proposto da Vitali  Gianluca  contro
Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Nuoro. 
 
Imposte e tasse - Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi
  immobiliari chiusi - Partecipanti che alla  data  del  31  dicembre
  2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo  superiore  al
  5% (calcolata tenendo conto anche delle partecipazioni imputate  ai
  familiari) - Obbligo di corrispondere una imposta sostitutiva delle
  imposte sui redditi nella misura del  5%  del  valore  medio  delle
  quote possedute nel  periodo  d'imposta  risultante  dai  prospetti
  periodici redatti nel  periodo  di  imposta  2010  -  Irragionevole
  revirement,   con   effetto   retroattivo,   nella   determinazione
  legislativa della base imponibile (fino ad allora identificata  con
  il valore  netto  del  fondo)  -  Contrasto  con  il  principio  di
  ragionevolezza, sotto i profili dell'affidamento dei  risparmiatori
  nella stabilita'  dell'ordinamento  giuridico  (e  dell'ordinamento
  tributario in particolare)  nonche'  della  certezza  dei  rapporti
  giuridici (e della tassazione in particolare) - Incidenza sul  buon
  andamento e sull'imparzialita'  della  pubblica  amministrazione  -
  Violazione del principio di affidamento e  buona  fede  in  materia
  tributaria, specificamente tutelato dallo statuto del contribuente. 
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  art.  32,  comma  4-bis,
  introdotto dall'art. 8, comma 9, [lett. c),] del  decreto-legge  13
  maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
  luglio 2011, n. 106. 
- Costituzione, artt. 3, 53 e 97; legge 27 luglio 2000, n. 212,  art.
  10, comma 1. 
Imposte e tasse - Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi
  immobiliari chiusi  -  Applicazione  dell'imposta  sostitutiva  sul
  valore medio delle quote possedute dal risparmiatore, nel  caso  in
  cui questi superi la soglia del 5% di partecipazione al  patrimonio
  del fondo - Previsione che, ai fini del calcolo della  percentuale,
  si tiene conto anche delle  partecipazioni  imputate  ai  familiari
  indicati nell'art. 5, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
  redditi - Violazione del  principio  di  capacita'  contributiva  -
  Discriminazione fra contribuenti in base ad un elemento  del  tutto
  casuale. 
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  art.  32,  comma  3-bis,
  introdotto dall'art. 8, comma 9, [lett. b),] del  decreto-legge  13
  maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
  luglio 2011, n. 106. 
- Costituzione, art. 53. 
(GU n.51 del 10-12-2014 )
 
       LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO SEZIONE 1 
 
    riunita con l'intervento dei signori: 
        Dionette Pietro Angelo, Presidente e Relatore; 
        Caschili Nicola, Giudice; 
        Fricano Francesco Giuseppe, Giudice, 
ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 477/13 spedito  il  19
settembre 2013, avverso SIL.RIF.IST.RIM assente Imp. sost. DL 78/; 
    Contro Ag. Entrate Direzione provinciale Nuoro; 
    proposto dai ricorrenti: Vitali Gianluca, avv.ti S. Mazzoni -  G.
Verzelli e G. De Vergottini, loc. Puntaldia  Ville  del  Golf  snc  -
08020 San Teodoro (OT); 
    difeso da: De Vergottini Giuseppe, via Santo Stefano 16  -  40125
Bologna; 
    difeso da: Mazzoni avv. Simone, via Barberia 13 - 40123 Bologna; 
    difeso da: Verzelli avv. Gabriele, via  Castiglione  47  -  40124
Bologna. 
 
                  Fatto e svolgimento del processo 
 
    Con atto  depositato  il  24  settembre  2013,  Vitali  Gianluca,
rappresentato e difeso dagli avv.ti  prof.  Giuseppe  de  Vergottini,
Simone Mazzoni  e  Gabriele  Verzelli,  propone  ricorso  avverso  il
silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia Entrate, Direzione  Provinciale
di Nuoro, sull'istanza di rimborso,  presentata  dal  ricorrente  con
raccomandata  a.r.  in  data  8  marzo  2013,  relativa   all'imposta
sostitutiva  sulla  partecipazione  al  fondo  comune  d'investimento
immobiliare «Real  Green  Fund»,  indebitamente  versata  per  l'anno
d'imposta 2011. 
    Parte ricorrente espone: che detiene una quota di  partecipazione
del fondo immobiliare di investimento chiuso denominato  «Real  Green
Fund» per un controvalore di € 16.657.789,00. La  predetta  quota  di
partecipazione al fondo  e'  pari  al  36,42%  del  patrimonio  dello
stesso. Ai sensi dell'art. 32, comma 4-bis, del d.l. n. 78/2010, come
inserito  dall'art.  8,  comma  9,  lett.  c),  del  d.l.  n.  70/11,
convertito in legge n. 106/11,  «i  partecipanti  diversi  da  quelli
indicati nel comma 3 (i c.d. investitori istituzionali) che alla data
del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al  fondo
superiore al 5% determinata con i criteri di cui al comma 3-bis  (ivi
comprese le partecipazioni  imputate  ai  familiari)  sono  tenuti  a
corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi  nella
misura del 5% del valore medio  delle  quote  possedute  nel  periodo
d'imposta risultante dai  prospetti  periodici  redatti  nel  periodo
d'imposta 2010»; poiche' alla data del 31 dicembre 2010 deteneva  una
quota di partecipazione al fondo denominato  «Real  Green  Fund»,  ha
dichiarato nel proprio Unico persone fisiche 2012  un'imposta  dovuta
pari ad € 832.894,00. L'imposta e' stata regolarmente ed  interamente
versata al solo fine di non incorrere  nelle  ipotesi  di  violazione
previste dalla legge. Con successiva istanza il ricorrente ha chiesto
il rimborso dell'imposta versata  eccependo  l'assenza  di  qualsiasi
causa legittima  giustificativa  della  pretesa  dell'Amministrazione
finanziaria  e  l'inesistenza  totale  o  parziale  dell'obbligo   di
versamento. Sulla la predetta istanza di rimborso  l'Agenzia  Entrate
non si e' pronunciata. 
    Tale silenzio rifiuto viene impugnato per diversi motivi. 
    Tra   le   varie   eccezioni   viene    sollevata    quella    di
incostituzionalita' dell'art. 32, comma 4-bis, del d.l.  n.  78/2000.
Sostiene parte ricorrete che l'art. 32 contiene una disposizione  che
comporta un  prelievo  obbligatorio  retroattivo  introdotta  con  il
decreto-legge   e,   quindi,   con   notevoli   profili   di   dubbia
costituzionalita'.  In  particolare,  parte   ricorrente   eccepisce:
violazione dell'art. 77 della Costituzione; violazione del  principio
di  ragionevolezza  (art.  3  Costituzione);   violazione   congiunta
dell'art. 3 Costituzione, dell'art.  117,  comma  1,  Costituzione  e
dell'art. 41 Costituzione; violazione dell'art. 3 della  Costituzione
per irragionevole discriminazione fra categorie; violazione dell'art.
97 della Costituzione per contrasto col principio  di  adeguatezza  e
proporzionalita' dell'azione amministrativa; violazione dell'art.  53
Costituzione per mancata  verifica  dell'attualita'  della  capacita'
contributiva. 
    Con  controdeduzioni  depositate  il  10  maggio  2013,   si   e'
costituita in giudizio l'Agenzia Entrate,  Direzione  Provinciale  di
Nuoro, chiedendo il rigetto della domanda di  rimessione  degli  atti
alla Corte costituzionale e, nel merito, il rigetto del ricorso. 
    In data 26 marzo 2014, parte  ricorrente  ha  depositato  memorie
illustrative. 
    Nella pubblica udienza, fissata per la trattazione, del 7  aprile
2014, la Commissione, letti gli atti e' sentito il  relatore  che  ha
esposto i fatti di causa; sentiti i rappresentanti  delle  parti,  si
riserva la decisione. Nell'udienza il  7  luglio  2014,  prima  utile
successiva, la Commissione, vista l'ordinanza  del  7  febbraio  2014
della  Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Torino,  Sez.  I,  -
depositata nel presente giudizio da parte ricorrente nell'udienza del
7 luglio 2014 - che  ha  sollevato  la  questione  di  illegittimita'
costituzionale dell'articolo 32, comma 4-bis,  del  decreto-legge  n.
78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in un caso analogo a quello
in  esame  (ordinanza  di  cui  si  condivide  l'impostazione   delle
questioni di illegittimita' costituzionale,  che  sono  che  sono  le
stesse che  rilevano  nel  presente  giudizio),  ha  deciso  come  di
seguito. 
 
                       Motivi della decisione 
 
    Le eccezioni di  illegittimita'  costituzionale  sollevate  dalla
parte ricorrente sono rilevanti e non  manifestamente  infondate  nei
termini di cui appresso. 
    Con il d.l. n. 70 del 2011,  convertito  in  legge  n.  106/2011,
all'articolo 32 del d.l. 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  sono  state
apportate le seguenti modificazioni: 
    E' stato introdotto il comma 3-bis, che  recita  «Ferma  restando
l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410, ai, fondi diversi da  quelli  di  cui  al  comma  3,  i
redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei  rendiconti  di  gestione
sono imputati per trasparenza alle partecipanti, diversi dei soggetti
indicati nel colma 3,  che  possiedono  quote  di  partecipazione  in
misura superiore al 5% del patrimonio del fondo.  La  percentuale  di
partecipazione al fondo e' rilevata al termine del periodo  d'imposta
o, se inferiore, al termine del periodo di  gestione  del  fondo,  in
proporzione alle quote di partecipazione da essi  detenute.  Ai  fini
della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene
conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per
il tramite di societa' controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per
interposta persona. Il controllo societario e' individuato  ai  sensi
dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del  codice  civile  anche
per le partecipazioni possedute da soggetti diversi  dalle  societa'.
Si tiene altresi' conto delle partecipazioni  imputate  ai  familiari
indicati nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il partecipante e' tenuto ad attestare alla societa' di
gestione del  risparmio  la  percentuale  di  possesso  di  quote  di
partecipazione detenute ai sensi del presente comma. Per  i  soggetti
che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5%,
individuate con i criteri di cui al presente  comma,  nonche'  per  i
soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime  di  imposizione
di proventi di cui all'articolo  7  del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410». 
    Il comma 4 e' stato sostituito come segue: 
        «4. I redditi dei fondi imputati ai  sensi  del  comma  3-bis
concorrono alla formazione del reddito complessivo  del  partecipante
indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota
di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti dai soggetti non
residenti, sono soggetti in ogni  caso  ad  una  ritenuta  di  titolo
d'imposta del 20 per cento, con le modalita' di  cui  all'articolo  7
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della
loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di  partecipazione
indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione
in societa' ed enti commerciali indicati nell'articolo  5  del  testo
unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917.   Ai   fini   della
determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano
le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In
caso di cessione, il costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente,
dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed  e'  altresi'
diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei
proventi  distribuiti  ai  partecipanti.  Relativamente  ai   redditi
imputati ai soggetti residenti ai sensi del  presente  comma  non  si
applica la ritenuta  di  cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni  nella  legge  23
novembre 2001, n. 410». 
        «4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel  comma
3, che alla data  del  31  dicembre  2010  detenevano  una  quota  di
partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata  con  i
criteri di cui al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del  5  per  cento
del  valore  medio  delle  quote  possedute  nel  periodo   d'imposta
risultante dai prospetti  periodici  redatti  nel  periodo  d'imposta
2010». 
    Ritiene   la   Commissione   di   dubitare   della   legittimita'
costituzionale della norma da ultimo citata e, dunque,  dell'articolo
32, comma 4-bis,  del  d.l.  n.  78/2010,  convertito  con  legge  n.
122/2010, nella versione  introdotta  dall'articolo  8  del  d.l.  n.
70/2011, convertito con legge n. 106/2011. 
    In relazione alla presente fattispecie va  subito  detto  che  il
presupposto impositivo previsto dall'articolo 32 del d.l. n.  78/2010
e' pacifico, in  quanto,  effettivamente,  al  31  dicembre  2010  il
ricorrente, Vitali Gianluca, possedeva  quote  di  partecipazione  in
fondi immobiliari di investimento  in  misura  superiore  al  5%.  Il
ricorrente  ha  effettuato  i  pagamenti  previsti  dalla  norma   in
questione ed e' pacifico che, ove questa trovasse applicazione  cosi'
come formulata, nessun rimborso sarebbe dovuto al ricorrente. 
    In questi termini va affermata la rilevanza  delle  questioni  di
costituzionalita'  prospettate  nel  ricorso,  in  quanto  la   norma
impugnata e' non solo inerente al presente giudizio ma deve  in  esso
trovare applicazione, come del resto confermato  dalle  difese  delle
parti. 
    Deve ora essere affrontato il tema di non manifesta  infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale  della  norma  di  cui
sopra, fermo restando che compete al giudice  non  gia'  motivare  in
ordine ad un probabile incostituzionalita' della norma denunciata  ma
esporre gli elementi in base ai quali appare legittimo dubitare della
conformita' a Costituzione della norma stessa; e fermo  restando  che
non si pongono problemi interpretativi delle  disposizioni  contenute
nell'articolo 32, comma 4-bis, del d.l. n. 78/2010, e che  in  nessun
modo e' possibile, nella fattispecie, una interpretazione adeguatrice
che possa condurre a rimuovere i dubbi di incostituzionalita'. 
    Passando  ad  esaminare  tale  secondo  presupposto,  osserva  la
Commissione che fondi comuni di  investimento  immobiliare,  a  norma
dell'articolo  1,  lett.  J),  d.lgs.  n.  58/98,   come   modificato
dall'articolo 5 del d.l. n. 351/2001, non erano soggetti alle imposte
sui redditi ne' all'Irap, ma al  semplice  versamento  di  un'imposta
sostitutiva pari all'1% annuo calcolato sul valore  netto  del  fondo
(imposta abrogata con d.l. n. 269/2003, art. 41-bis,  e  reintrodotta
con d.l. n. 112/2008, art. 82). 
    Il titolare di quote del fondo, ai sensi dell'art. 7 dello stesso
d.l. n. 351/2001, subiva, sui proventi derivanti dalla partecipazione
ai fondi una ritenuta del 20%, operata direttamente dalla societa' di
gestione. L'imposizione veniva applicata, quindi, nel  solo  caso  di
proventi  percepiti  dall'investitore,  mentre  costui  nulla  doveva
pagare per la mera detenzione della propria quota. 
    Come correttamente osservato da parte ricorrente, il  trattamento
fiscale agevolato  di  cui  alle  norme  sopra  riportate  rispondeva
palesemente all'interesse del legislatore allo sviluppo  del  settore
immobiliare con  uno  strumento  (i  fondi  comuni  di  investimento)
ritenuto  particolarmente  affidabile  sia  per   le   modalita'   di
amministrazione (per  essere  il  fondo  gestito  nell'interesse  dei
partecipanti ma  in  autonomia  rispetto  ai  medesimi)  sia  per  le
caratteristiche  dell'organo  amministrativo,  rappresentato  da   un
soggetto istituzionale  (SCR  societa'  di  gestione  del  risparmio)
assoggettata ad obblighi di trasparenza e indipendenza  e  sottoposta
al controllo della Banca d'Italia. 
    L'interesse pubblico di cui  sopra  e  le  caratteristiche  dello
strumento per realizzarlo, oggetto  dell'intervento  legislativo  del
2001, non subirono mutamenti nel prosieguo e permanevano immutati nel
2010 e nel 2011, sicche' per cio' solo ben poteva dirsi che si  fosse
creato  un  legittimo   affidamento   del   ceto   dei   contribuenti
risparmiatori a che, in ossequio  al  criterio  costituzionale  della
ragionevolezza, la relativa  legislazione  non  subisse  rivolgimenti
radicali andando ad incidere su  situazioni  sostanziali  fondate  su
leggi anteriori (imposta calcolata sul valore netto del fondo)  e  su
uno dei presupposti fondamentali della tassazione  (base  imponibile:
non piu' il valore netto del fondo, ma il valore  medio  delle  quote
possedute dal risparmiatore). 
    Con  la  modifica  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
(Riorganizzazione della  disciplina  fiscale  dei  fondi  immobiliari
chiusi) operata dal d.l. 13 maggio 2011, n.  70,  il  legislatore  ha
radicalmente innovato la disciplina di cui sopra prevedendo, al comma
4-bis (inserito dall'art.  8,  comma  9,  decreto-legge  n.  70/2011,
convertito in legge n. 106/2011), non soltanto  che  «i  partecipanti
... che alla data del  31  dicembre  2010  detenevano  una  quota  di
partecipazione al fondo superiore al 5%, determinata con i criteri di
cui al comma 3-bis» (comprese cioe'  le  partecipazioni  imputate  ai
familiari)  dovessero  «corrispondere  un'imposta  sostitutiva  delle
imposte sui redditi nella misura del 5%», ma soprattutto  stabilendo,
con effetto retroattivo, che tale imposta in tale misura si applicava
sul  «valore  medio  delle  quote  possedute  nel  periodo  d'imposta
risultante dai prospetti  periodici  redatti  nel  periodo  d'imposta
2010». 
    La norma pare contrastare  con  il  principio  di  ragionevolezza
riferito  al  parametro  dell'affidamento  dei  risparmiatori   nella
stabilita' dell'ordinamento giuridico e nella certezza  dei  rapporti
giuridici. 
    E' pur vero che l'affidamento del cittadino non e' stato ritenuto
costituzionalmente tutelabile ai fini della spettanza di agevolazioni
o contributi la cui  attribuzione  postulava  valutazioni  e  scelte,
ampiamente discrezionali, di politica legislativa  (sentenza  n.  374
del 2002) e che tale affidamento  non  impedisce  al  legislatore  di
emanare norme modificatrici della disciplina dei rapporti  di  durata
in senso sfavorevole per i beneficiari. Ma occorre, in ogni caso, che
tali disposizioni non trasmodino in un regolamento  irragionevole  di
situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti (sentenza  n.  393
del 2000). 
    Anche  a  non  voler  ritenere  legittimo  un   affidamento   sul
mantenimento delle agevolazioni offerte  al  titolare  di  quote  dei
fondi comuni di investimento per circa  un  biennio,  ben  potendo  i
contribuenti prevedere che  tali  agevolazioni  venissero  ridotte  o
addirittura eliminate, non vi e' chi non  veda  come  gli  stessi,  e
quindi  il  signor  Vitali,  potessero  quantomeno   fare   legittimo
affidamento sulla stabilita' del regime fiscale agevolativo  e  sulla
conseguente certezza che l'imposta sostitutiva, quand'anche aumentata
e di molto, venisse calcolata comunque sempre sul  valore  netto  del
fondo e non gia' sul valore della propria quota. 
    L'art. 4-bis, introdotto con l'art. 8, comma 9, d.l. n.  70/2011,
convertito  con  legge  n.  106/2011,  costituisce  un  irragionevole
revirement, soprattutto considerando che  ancora  nel  2010  (periodo
d'imposta di riferimento per la nuova tassazione) il d.l. n. 78/2010,
prima della modifica, con l'art. 4 aumentava l'aliquota ma  prevedeva
che il prelievo (da parte della societa' di gestione del risparmio, a
titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al  5%)
fosse applicato sempre sul valore netto del fondo, come previsto  dal
legislatore del 2001, e tenuto conto del fatto che ancora perduravano
gli interessi di sviluppo del mercato immobiliare  e  di  tutela  dei
risparmiatori che erano oggetto di detta legislazione. 
    Si  ravvisa,  pertanto,  nella  norma  in  esame  una   possibile
contrarieta' con l'articolo 3 della Costituzione sia sotto il profilo
dell'affidamento sulla stabilita' dell'ordinamento  giuridico  ed  in
particolare  dell'ordinamento  tributario,  sia  sotto  quello  della
certezza dei rapporti giuridici e della  tassazione  in  particolare,
nonche'  una  possibile  contrarieta'  della   predetta   norma   con
l'articolo 97 della Costituzione  (buon  andamento  ed  imparzialita'
della pubblica amministrazione). 
    Il principio di  affidamento  e  di  buona  fede  deve  ritenersi
immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico, e costituisce  uno
dei fondamenti  dello  Stato  di  diritto  nelle  sue  articolazioni,
limitandone l'attivita'  legislativa  ed  amministrativa  (Cassazione
21513/2006; 7080/2004 ). 
    Il principio ha trovato una  esplicita  applicazione  in  materia
tributaria con l'articolo 10, comma 1, legge n. 212/2000 (Statuto del
contribuente). 
    Per quanto non esista un divieto costituzionale all'emanazione di
leggi tributarie retroattive, qualora tali norme, come  nel  caso  di
specie, vengano effettivamente emanate, il principio della tutela del
legittimo affidamento costituisce  uno  dei  fondamentali  valori  di
civilta' giuridica che deve essere salvaguardato,  mentre  e'  dubbio
che cio' sia avvenuto da parte  dell'articolo  32,  comma  4-bis,  in
questione, come modificato. 
    Se puo' ammettersi che una legge con  effetto  retroattivo  venga
emessa per far fronte alla necessita' di contenere la spesa  pubblica
oppure per far fronte ad evenienze  eccezionali,  il  solo  interesse
finanziario dello Stato non  consente  di  giustificare  l'intervento
legislativo retroattivo quando esso vada  ad  incidere  su  un  altro
valore di rango costituzionale quale  il  legittimo  affidamento  del
cittadino. 
    La Commissione ritiene, dunque, rilevante  e  non  manifestamente
infondata l'eccezione  di  incostituzionalita'  della  norma  di  cui
all'art. 32, comma 4-bis, d.l. n. 78/2010, convertito  con  legge  n.
122/2010, nella versione introdotta dall'art. 8, comma 9, del d.l. n.
70/2011, convertito con legge n. 106/2011, nella parte in  cui,  dopo
aver stabilito che «i partecipanti, diversi da  quelli  indicati  nel
comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una  quota  di
partecipazione al fondo superiore al 5%, determinata con i criteri di
cui al  comma  3-bis,»  dispone  che  «sono  tenuti  a  corrispondere
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del  5%
del  valore  medio  delle  quote  possedute  nel  periodo   d'imposta
risultante dai prospetti  periodici  redatti  nel  periodo  d'imposta
2010». 
    Il dubbio di costituzionalita'  si  solleva  con  riferimento  al
principio costituzionale del legittimo affidamento  desumibile  dagli
articoli 3, 53 e 97 della Costituzione. 
    La  Commissione  solleva  altresi'  questione   di   legittimita'
costituzionale della norma di cui al comma  3-bis  dell'art.  32  del
d.l. n. 78/2010, convertito con legge  n.  122/2010,  nella  versione
introdotta dall'art. 8 del d.l. n. 70/2011, norma che recita  «3-bis.
Ferma  restando  l'applicazione  degli  articoli  6,  8   e   9   del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi
da quelli di cui al  comma  3,  i  redditi  conseguiti  dal  fondo  e
rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza  ai
partecipanti,  diversi  dai  soggetti  indicati  nel  comma  3,   che
possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento
del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione  al  fondo
e' rilevata al termine del periodo  d'imposta  o,  se  inferiore,  al
termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle  quote
di partecipazione da essi detenute.  Ai  fini  della  verifica  della
percentuale  di  partecipazione  nel  fondo  si  tiene  conto   delle
partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il  tramite
di societa' controllate, di  societa'  fiduciarie  o  per  interposta
persona.  Il   controllo   societario   e'   individuato   ai   sensi
dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del  codice  civile  anche
per le partecipazioni possedute da soggetti diversi  dalle  societa'.
Si tiene altresi' conto delle partecipazioni  imputate  ai  familiari
indicati nell'articolo 5, commi 5, del Testo unico delle imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il partecipante e' tenuto ad attestare alla societa' di
gestione del  risparmio  la  percentuale  di  possesso  di  quote  di
partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per  i  soggetti
che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore  al  5
per cento, individuate con  i  criteri  di  cui  al  presente  comma,
nonche' per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di
imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge  23
novembre 2001, n. 410.» 
    Nulla quaestio quanto alla rilevanza della  norma  in  esame,  in
quanto il signor Vitali si e' visto negare il  rimborso  dell'imposta
sostitutiva di € 832.894,00 proprio in virtu' del fatto che lo stesso
deteneva una quota di partecipazione ai  fondi  sopra  menzionati  in
misura superiore al 5%. Il presupposto (detenzione alla data  del  31
dicembre 2010 di una quota di partecipazione ad un fondo  immobiliare
chiuso superiore al 5%) e' irragionevolmente determinato dal d.l.  n.
78/2010  con  l'esclusione  di  una  serie  di  investitori  (i  c.d.
Investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3,  del  d.l.
medesimo) ai quali continua ad essere  applicato  il  vecchio  regime
fiscale di vantaggio pur se detentori di una quota di  partecipazione
ad un fondo immobiliare chiuso superiore al 5%. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza della  questione,  ritiene
la  Commissione  che   effettivamente   si   possa   dubitare   della
legittimita'  costituzionale  della  norma  ora  in  esame  ai  sensi
dell'articolo  53  Costituzione  (nei  termini  recepiti   da   parte
ricorrente: violazione dell'art. 53 Costituzione per mancata verifica
dell'attualita' della capacita' contributiva) secondo cui «tutti sono
tenuti a concorrere  alle  spese  pubbliche  in  ragione  della  loro
capacita' contributiva». La capacita' contributiva va  definita  come
l'idoneita'  economica  dell'individuo  a   concorrere   alle   spese
pubbliche, la  quale  si  esprime  attraverso  indici  economicamente
valutabili, quali un patrimonio, un reddito, una spesa per consumi  o
investimenti; fenomeni, cioe',  sempre  suscettibili  di  valutazione
economica (mentre sarebbero incostituzionali imposte  che  colpissero
fenomeni diversi, per esempio lo stato civile di una persona). Questa
interpretazione del principio di cui all'articolo 53 e' stata accolta
pienamente anche dalla Corte costituzionale che, fin  dalla  sentenza
n. 45 del 1964, affermava che: «Per capacita'  contributiva  si  deve
intendere l'idoneita' economica del contribuente a corrispondere alla
prestazione coattiva imposta». Nella giurisprudenza del Giudice delle
leggi il problema  della  costituzionalita'  delle  norme  tributarie
retroattive  si  e'  posto  sotto   lo   specifico   rispetto   della
compatibilita' (delle prescrizioni retro-rilevanti) con il  principio
della capacita' contributiva (art. 53, comma 1, Cost.).  Il  criterio
interpretativo prevalente e' quello affidato all'articolo  53,  della
«permanenza  della  capacita'  contributiva»,  cui  e'   riconosciuto
carattere  oggettivo,  perche'   riguardante   indici   concretamente
rilevatori di ricchezza e non gia' un mero status  soggettivo  (sent.
n. 143 del 1982, ordinanza n. 542  del  1987).  La  norma  tributaria
retroattiva  assume   tratti   di   incostituzionalita'   allorquando
individua  un  presupposto  cosi'  significativamente   arretrato   -
rispetto alla entrata in vigore di quella - tale per cui non e'  piu'
possibile ritenere che  l'atto  o  il  fatto  assurto  a  presupposto
costituisca, necessariamente, un  indice  attuale  di  ricchezza.  La
Corte ha, quindi, riconosciuto la necessita' che l'obbligo tributario
disposto retroattivamente sia connesso ad una situazione patrimoniale
tuttora effettiva: ha percio' affermato il contrasto  con  l'art.  53
della Costituzione quando la legge alteri, modifichi o trasformi  con
effetto retroattivo gli elementi dell'obbligazione tributaria. 
    La norma sembra  avere  anche  una  portata  discriminatoria,  in
quanto collega la tassazione ad un elemento  del  tutto  casuale,  in
quanto  da  un  lato  prevede  la  non  tassazione  del  contribuente
possessore di quote di partecipazione al  fondo  inferiore  al  5%  e
privo di familiari e/o di familiari titolari di quota non comportante
un superamento della soglia, dall'altro la  tassazione,  invece,  del
contribuente  possessore  di  quote  di   partecipazione   al   fondo
ugualmente inferiori  al  5%  ma,  senza  sua  colpa,  con  familiari
titolari di una quota comportanti il superamento della soglia. 
    Per le ragioni di cui sopra, pertanto,  la  Commissione  solleva,
altresi', questioni di legittimita' costituzionale della norma di cui
al comma 3-bis dell'articolo 32 del d.l. n. 78/2010,  convertito  con
legge n. 122/2010, nella versione introdotta dall'articolo 8 del d.l.
n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, in relazione all'art. 53
Costituzione. 
    Gli atti vanno, pertanto, rimessi alla Corte  costituzionale  per
il giudizio. 
    Il presente giudizio deve essere sospeso. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Commissione: 
        solleva   eccezione    di    illegittimita'    costituzionale
dell'articolo 32, comma 4-bis, d.l. n. 78/2010, convertito con  legge
n. 122/2010, nella versione introdotta dall'articolo 8, comma 9,  del
d.l. n. 70/2011, convertito con legge  n.  106/2011,  in  riferimento
agli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione; 
        rimette gli atti alla Corte costituzionale; 
        sospende il presente giudizio. 
    Si comunichi alle parti; 
    Si notifichi al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  si
comunichi al Presidente della Camera dei deputati  ed  al  Presidente
del Senato della Repubblica. 
        Nuoro, 7 aprile - 7 luglio 2014 
 
                 Il presidente - relatore: Dionette