N. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 settembre 2014
Ordinanza dell'8 settembre 2014 della Commissione tributaria provinciale di Nuoro sul ricorso proposto da Vitali Gianluca contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Nuoro. Imposte e tasse - Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi - Partecipanti che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5% (calcolata tenendo conto anche delle partecipazioni imputate ai familiari) - Obbligo di corrispondere una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5% del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo di imposta 2010 - Irragionevole revirement, con effetto retroattivo, nella determinazione legislativa della base imponibile (fino ad allora identificata con il valore netto del fondo) - Contrasto con il principio di ragionevolezza, sotto i profili dell'affidamento dei risparmiatori nella stabilita' dell'ordinamento giuridico (e dell'ordinamento tributario in particolare) nonche' della certezza dei rapporti giuridici (e della tassazione in particolare) - Incidenza sul buon andamento e sull'imparzialita' della pubblica amministrazione - Violazione del principio di affidamento e buona fede in materia tributaria, specificamente tutelato dallo statuto del contribuente. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 32, comma 4-bis, introdotto dall'art. 8, comma 9, [lett. c),] del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. - Costituzione, artt. 3, 53 e 97; legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1. Imposte e tasse - Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi - Applicazione dell'imposta sostitutiva sul valore medio delle quote possedute dal risparmiatore, nel caso in cui questi superi la soglia del 5% di partecipazione al patrimonio del fondo - Previsione che, ai fini del calcolo della percentuale, si tiene conto anche delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'art. 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi - Violazione del principio di capacita' contributiva - Discriminazione fra contribuenti in base ad un elemento del tutto casuale. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 32, comma 3-bis, introdotto dall'art. 8, comma 9, [lett. b),] del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. - Costituzione, art. 53.(GU n.51 del 10-12-2014 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO SEZIONE 1 riunita con l'intervento dei signori: Dionette Pietro Angelo, Presidente e Relatore; Caschili Nicola, Giudice; Fricano Francesco Giuseppe, Giudice, ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 477/13 spedito il 19 settembre 2013, avverso SIL.RIF.IST.RIM assente Imp. sost. DL 78/; Contro Ag. Entrate Direzione provinciale Nuoro; proposto dai ricorrenti: Vitali Gianluca, avv.ti S. Mazzoni - G. Verzelli e G. De Vergottini, loc. Puntaldia Ville del Golf snc - 08020 San Teodoro (OT); difeso da: De Vergottini Giuseppe, via Santo Stefano 16 - 40125 Bologna; difeso da: Mazzoni avv. Simone, via Barberia 13 - 40123 Bologna; difeso da: Verzelli avv. Gabriele, via Castiglione 47 - 40124 Bologna. Fatto e svolgimento del processo Con atto depositato il 24 settembre 2013, Vitali Gianluca, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Giuseppe de Vergottini, Simone Mazzoni e Gabriele Verzelli, propone ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Nuoro, sull'istanza di rimborso, presentata dal ricorrente con raccomandata a.r. in data 8 marzo 2013, relativa all'imposta sostitutiva sulla partecipazione al fondo comune d'investimento immobiliare «Real Green Fund», indebitamente versata per l'anno d'imposta 2011. Parte ricorrente espone: che detiene una quota di partecipazione del fondo immobiliare di investimento chiuso denominato «Real Green Fund» per un controvalore di € 16.657.789,00. La predetta quota di partecipazione al fondo e' pari al 36,42% del patrimonio dello stesso. Ai sensi dell'art. 32, comma 4-bis, del d.l. n. 78/2010, come inserito dall'art. 8, comma 9, lett. c), del d.l. n. 70/11, convertito in legge n. 106/11, «i partecipanti diversi da quelli indicati nel comma 3 (i c.d. investitori istituzionali) che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5% determinata con i criteri di cui al comma 3-bis (ivi comprese le partecipazioni imputate ai familiari) sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5% del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010»; poiche' alla data del 31 dicembre 2010 deteneva una quota di partecipazione al fondo denominato «Real Green Fund», ha dichiarato nel proprio Unico persone fisiche 2012 un'imposta dovuta pari ad € 832.894,00. L'imposta e' stata regolarmente ed interamente versata al solo fine di non incorrere nelle ipotesi di violazione previste dalla legge. Con successiva istanza il ricorrente ha chiesto il rimborso dell'imposta versata eccependo l'assenza di qualsiasi causa legittima giustificativa della pretesa dell'Amministrazione finanziaria e l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. Sulla la predetta istanza di rimborso l'Agenzia Entrate non si e' pronunciata. Tale silenzio rifiuto viene impugnato per diversi motivi. Tra le varie eccezioni viene sollevata quella di incostituzionalita' dell'art. 32, comma 4-bis, del d.l. n. 78/2000. Sostiene parte ricorrete che l'art. 32 contiene una disposizione che comporta un prelievo obbligatorio retroattivo introdotta con il decreto-legge e, quindi, con notevoli profili di dubbia costituzionalita'. In particolare, parte ricorrente eccepisce: violazione dell'art. 77 della Costituzione; violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Costituzione); violazione congiunta dell'art. 3 Costituzione, dell'art. 117, comma 1, Costituzione e dell'art. 41 Costituzione; violazione dell'art. 3 della Costituzione per irragionevole discriminazione fra categorie; violazione dell'art. 97 della Costituzione per contrasto col principio di adeguatezza e proporzionalita' dell'azione amministrativa; violazione dell'art. 53 Costituzione per mancata verifica dell'attualita' della capacita' contributiva. Con controdeduzioni depositate il 10 maggio 2013, si e' costituita in giudizio l'Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Nuoro, chiedendo il rigetto della domanda di rimessione degli atti alla Corte costituzionale e, nel merito, il rigetto del ricorso. In data 26 marzo 2014, parte ricorrente ha depositato memorie illustrative. Nella pubblica udienza, fissata per la trattazione, del 7 aprile 2014, la Commissione, letti gli atti e' sentito il relatore che ha esposto i fatti di causa; sentiti i rappresentanti delle parti, si riserva la decisione. Nell'udienza il 7 luglio 2014, prima utile successiva, la Commissione, vista l'ordinanza del 7 febbraio 2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Sez. I, - depositata nel presente giudizio da parte ricorrente nell'udienza del 7 luglio 2014 - che ha sollevato la questione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 32, comma 4-bis, del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in un caso analogo a quello in esame (ordinanza di cui si condivide l'impostazione delle questioni di illegittimita' costituzionale, che sono che sono le stesse che rilevano nel presente giudizio), ha deciso come di seguito. Motivi della decisione Le eccezioni di illegittimita' costituzionale sollevate dalla parte ricorrente sono rilevanti e non manifestamente infondate nei termini di cui appresso. Con il d.l. n. 70 del 2011, convertito in legge n. 106/2011, all'articolo 32 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state apportate le seguenti modificazioni: E' stato introdotto il comma 3-bis, che recita «Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai, fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza alle partecipanti, diversi dei soggetti indicati nel colma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo e' rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa'. Si tiene altresi' conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante e' tenuto ad attestare alla societa' di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazione detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5%, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonche' per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione di proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410». Il comma 4 e' stato sostituito come segue: «4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti dai soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta di titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in societa' ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410». «4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010». Ritiene la Commissione di dubitare della legittimita' costituzionale della norma da ultimo citata e, dunque, dell'articolo 32, comma 4-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, nella versione introdotta dall'articolo 8 del d.l. n. 70/2011, convertito con legge n. 106/2011. In relazione alla presente fattispecie va subito detto che il presupposto impositivo previsto dall'articolo 32 del d.l. n. 78/2010 e' pacifico, in quanto, effettivamente, al 31 dicembre 2010 il ricorrente, Vitali Gianluca, possedeva quote di partecipazione in fondi immobiliari di investimento in misura superiore al 5%. Il ricorrente ha effettuato i pagamenti previsti dalla norma in questione ed e' pacifico che, ove questa trovasse applicazione cosi' come formulata, nessun rimborso sarebbe dovuto al ricorrente. In questi termini va affermata la rilevanza delle questioni di costituzionalita' prospettate nel ricorso, in quanto la norma impugnata e' non solo inerente al presente giudizio ma deve in esso trovare applicazione, come del resto confermato dalle difese delle parti. Deve ora essere affrontato il tema di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma di cui sopra, fermo restando che compete al giudice non gia' motivare in ordine ad un probabile incostituzionalita' della norma denunciata ma esporre gli elementi in base ai quali appare legittimo dubitare della conformita' a Costituzione della norma stessa; e fermo restando che non si pongono problemi interpretativi delle disposizioni contenute nell'articolo 32, comma 4-bis, del d.l. n. 78/2010, e che in nessun modo e' possibile, nella fattispecie, una interpretazione adeguatrice che possa condurre a rimuovere i dubbi di incostituzionalita'. Passando ad esaminare tale secondo presupposto, osserva la Commissione che fondi comuni di investimento immobiliare, a norma dell'articolo 1, lett. J), d.lgs. n. 58/98, come modificato dall'articolo 5 del d.l. n. 351/2001, non erano soggetti alle imposte sui redditi ne' all'Irap, ma al semplice versamento di un'imposta sostitutiva pari all'1% annuo calcolato sul valore netto del fondo (imposta abrogata con d.l. n. 269/2003, art. 41-bis, e reintrodotta con d.l. n. 112/2008, art. 82). Il titolare di quote del fondo, ai sensi dell'art. 7 dello stesso d.l. n. 351/2001, subiva, sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi una ritenuta del 20%, operata direttamente dalla societa' di gestione. L'imposizione veniva applicata, quindi, nel solo caso di proventi percepiti dall'investitore, mentre costui nulla doveva pagare per la mera detenzione della propria quota. Come correttamente osservato da parte ricorrente, il trattamento fiscale agevolato di cui alle norme sopra riportate rispondeva palesemente all'interesse del legislatore allo sviluppo del settore immobiliare con uno strumento (i fondi comuni di investimento) ritenuto particolarmente affidabile sia per le modalita' di amministrazione (per essere il fondo gestito nell'interesse dei partecipanti ma in autonomia rispetto ai medesimi) sia per le caratteristiche dell'organo amministrativo, rappresentato da un soggetto istituzionale (SCR societa' di gestione del risparmio) assoggettata ad obblighi di trasparenza e indipendenza e sottoposta al controllo della Banca d'Italia. L'interesse pubblico di cui sopra e le caratteristiche dello strumento per realizzarlo, oggetto dell'intervento legislativo del 2001, non subirono mutamenti nel prosieguo e permanevano immutati nel 2010 e nel 2011, sicche' per cio' solo ben poteva dirsi che si fosse creato un legittimo affidamento del ceto dei contribuenti risparmiatori a che, in ossequio al criterio costituzionale della ragionevolezza, la relativa legislazione non subisse rivolgimenti radicali andando ad incidere su situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (imposta calcolata sul valore netto del fondo) e su uno dei presupposti fondamentali della tassazione (base imponibile: non piu' il valore netto del fondo, ma il valore medio delle quote possedute dal risparmiatore). Con la modifica del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, (Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi) operata dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, il legislatore ha radicalmente innovato la disciplina di cui sopra prevedendo, al comma 4-bis (inserito dall'art. 8, comma 9, decreto-legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011), non soltanto che «i partecipanti ... che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5%, determinata con i criteri di cui al comma 3-bis» (comprese cioe' le partecipazioni imputate ai familiari) dovessero «corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5%», ma soprattutto stabilendo, con effetto retroattivo, che tale imposta in tale misura si applicava sul «valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010». La norma pare contrastare con il principio di ragionevolezza riferito al parametro dell'affidamento dei risparmiatori nella stabilita' dell'ordinamento giuridico e nella certezza dei rapporti giuridici. E' pur vero che l'affidamento del cittadino non e' stato ritenuto costituzionalmente tutelabile ai fini della spettanza di agevolazioni o contributi la cui attribuzione postulava valutazioni e scelte, ampiamente discrezionali, di politica legislativa (sentenza n. 374 del 2002) e che tale affidamento non impedisce al legislatore di emanare norme modificatrici della disciplina dei rapporti di durata in senso sfavorevole per i beneficiari. Ma occorre, in ogni caso, che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irragionevole di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti (sentenza n. 393 del 2000). Anche a non voler ritenere legittimo un affidamento sul mantenimento delle agevolazioni offerte al titolare di quote dei fondi comuni di investimento per circa un biennio, ben potendo i contribuenti prevedere che tali agevolazioni venissero ridotte o addirittura eliminate, non vi e' chi non veda come gli stessi, e quindi il signor Vitali, potessero quantomeno fare legittimo affidamento sulla stabilita' del regime fiscale agevolativo e sulla conseguente certezza che l'imposta sostitutiva, quand'anche aumentata e di molto, venisse calcolata comunque sempre sul valore netto del fondo e non gia' sul valore della propria quota. L'art. 4-bis, introdotto con l'art. 8, comma 9, d.l. n. 70/2011, convertito con legge n. 106/2011, costituisce un irragionevole revirement, soprattutto considerando che ancora nel 2010 (periodo d'imposta di riferimento per la nuova tassazione) il d.l. n. 78/2010, prima della modifica, con l'art. 4 aumentava l'aliquota ma prevedeva che il prelievo (da parte della societa' di gestione del risparmio, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 5%) fosse applicato sempre sul valore netto del fondo, come previsto dal legislatore del 2001, e tenuto conto del fatto che ancora perduravano gli interessi di sviluppo del mercato immobiliare e di tutela dei risparmiatori che erano oggetto di detta legislazione. Si ravvisa, pertanto, nella norma in esame una possibile contrarieta' con l'articolo 3 della Costituzione sia sotto il profilo dell'affidamento sulla stabilita' dell'ordinamento giuridico ed in particolare dell'ordinamento tributario, sia sotto quello della certezza dei rapporti giuridici e della tassazione in particolare, nonche' una possibile contrarieta' della predetta norma con l'articolo 97 della Costituzione (buon andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione). Il principio di affidamento e di buona fede deve ritenersi immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico, e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue articolazioni, limitandone l'attivita' legislativa ed amministrativa (Cassazione 21513/2006; 7080/2004 ). Il principio ha trovato una esplicita applicazione in materia tributaria con l'articolo 10, comma 1, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente). Per quanto non esista un divieto costituzionale all'emanazione di leggi tributarie retroattive, qualora tali norme, come nel caso di specie, vengano effettivamente emanate, il principio della tutela del legittimo affidamento costituisce uno dei fondamentali valori di civilta' giuridica che deve essere salvaguardato, mentre e' dubbio che cio' sia avvenuto da parte dell'articolo 32, comma 4-bis, in questione, come modificato. Se puo' ammettersi che una legge con effetto retroattivo venga emessa per far fronte alla necessita' di contenere la spesa pubblica oppure per far fronte ad evenienze eccezionali, il solo interesse finanziario dello Stato non consente di giustificare l'intervento legislativo retroattivo quando esso vada ad incidere su un altro valore di rango costituzionale quale il legittimo affidamento del cittadino. La Commissione ritiene, dunque, rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' della norma di cui all'art. 32, comma 4-bis, d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, nella versione introdotta dall'art. 8, comma 9, del d.l. n. 70/2011, convertito con legge n. 106/2011, nella parte in cui, dopo aver stabilito che «i partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5%, determinata con i criteri di cui al comma 3-bis,» dispone che «sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5% del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010». Il dubbio di costituzionalita' si solleva con riferimento al principio costituzionale del legittimo affidamento desumibile dagli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione. La Commissione solleva altresi' questione di legittimita' costituzionale della norma di cui al comma 3-bis dell'art. 32 del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, nella versione introdotta dall'art. 8 del d.l. n. 70/2011, norma che recita «3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo e' rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa'. Si tiene altresi' conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, commi 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante e' tenuto ad attestare alla societa' di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonche' per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.» Nulla quaestio quanto alla rilevanza della norma in esame, in quanto il signor Vitali si e' visto negare il rimborso dell'imposta sostitutiva di € 832.894,00 proprio in virtu' del fatto che lo stesso deteneva una quota di partecipazione ai fondi sopra menzionati in misura superiore al 5%. Il presupposto (detenzione alla data del 31 dicembre 2010 di una quota di partecipazione ad un fondo immobiliare chiuso superiore al 5%) e' irragionevolmente determinato dal d.l. n. 78/2010 con l'esclusione di una serie di investitori (i c.d. Investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del d.l. medesimo) ai quali continua ad essere applicato il vecchio regime fiscale di vantaggio pur se detentori di una quota di partecipazione ad un fondo immobiliare chiuso superiore al 5%. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, ritiene la Commissione che effettivamente si possa dubitare della legittimita' costituzionale della norma ora in esame ai sensi dell'articolo 53 Costituzione (nei termini recepiti da parte ricorrente: violazione dell'art. 53 Costituzione per mancata verifica dell'attualita' della capacita' contributiva) secondo cui «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva». La capacita' contributiva va definita come l'idoneita' economica dell'individuo a concorrere alle spese pubbliche, la quale si esprime attraverso indici economicamente valutabili, quali un patrimonio, un reddito, una spesa per consumi o investimenti; fenomeni, cioe', sempre suscettibili di valutazione economica (mentre sarebbero incostituzionali imposte che colpissero fenomeni diversi, per esempio lo stato civile di una persona). Questa interpretazione del principio di cui all'articolo 53 e' stata accolta pienamente anche dalla Corte costituzionale che, fin dalla sentenza n. 45 del 1964, affermava che: «Per capacita' contributiva si deve intendere l'idoneita' economica del contribuente a corrispondere alla prestazione coattiva imposta». Nella giurisprudenza del Giudice delle leggi il problema della costituzionalita' delle norme tributarie retroattive si e' posto sotto lo specifico rispetto della compatibilita' (delle prescrizioni retro-rilevanti) con il principio della capacita' contributiva (art. 53, comma 1, Cost.). Il criterio interpretativo prevalente e' quello affidato all'articolo 53, della «permanenza della capacita' contributiva», cui e' riconosciuto carattere oggettivo, perche' riguardante indici concretamente rilevatori di ricchezza e non gia' un mero status soggettivo (sent. n. 143 del 1982, ordinanza n. 542 del 1987). La norma tributaria retroattiva assume tratti di incostituzionalita' allorquando individua un presupposto cosi' significativamente arretrato - rispetto alla entrata in vigore di quella - tale per cui non e' piu' possibile ritenere che l'atto o il fatto assurto a presupposto costituisca, necessariamente, un indice attuale di ricchezza. La Corte ha, quindi, riconosciuto la necessita' che l'obbligo tributario disposto retroattivamente sia connesso ad una situazione patrimoniale tuttora effettiva: ha percio' affermato il contrasto con l'art. 53 della Costituzione quando la legge alteri, modifichi o trasformi con effetto retroattivo gli elementi dell'obbligazione tributaria. La norma sembra avere anche una portata discriminatoria, in quanto collega la tassazione ad un elemento del tutto casuale, in quanto da un lato prevede la non tassazione del contribuente possessore di quote di partecipazione al fondo inferiore al 5% e privo di familiari e/o di familiari titolari di quota non comportante un superamento della soglia, dall'altro la tassazione, invece, del contribuente possessore di quote di partecipazione al fondo ugualmente inferiori al 5% ma, senza sua colpa, con familiari titolari di una quota comportanti il superamento della soglia. Per le ragioni di cui sopra, pertanto, la Commissione solleva, altresi', questioni di legittimita' costituzionale della norma di cui al comma 3-bis dell'articolo 32 del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, nella versione introdotta dall'articolo 8 del d.l. n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, in relazione all'art. 53 Costituzione. Gli atti vanno, pertanto, rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio. Il presente giudizio deve essere sospeso.
P.Q.M. La Commissione: solleva eccezione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 32, comma 4-bis, d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, nella versione introdotta dall'articolo 8, comma 9, del d.l. n. 70/2011, convertito con legge n. 106/2011, in riferimento agli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione; rimette gli atti alla Corte costituzionale; sospende il presente giudizio. Si comunichi alle parti; Si notifichi al Presidente del Consiglio dei ministri e si comunichi al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Nuoro, 7 aprile - 7 luglio 2014 Il presidente - relatore: Dionette