MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 novembre 2014 

Riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno
2014 delle province, in attuazione dell'articolo 1, comma 122,  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220. (14A09560) 
(GU n.288 del 12-12-2014)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n.  220  -
come sostituito dall'art. 7,  comma  5,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 149 e, successivamente,  modificato  dall'art.  1,
comma 438, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dall'art. 1, comma
545, lett. a), b) e c), della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  -  il
quale prevede che il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
apposito decreto, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali, autorizza  la  riduzione  degli  obiettivi  annuali
degli enti locali assoggettabili alla sanzione di riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio e del  fondo  perequativo,  nonche'  dei
trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana  e
della  Sardegna,  prevista  in   caso   di   mancato   raggiungimento
dell'obiettivo del patto di stabilita' interno  in  base  ai  criteri
definiti  con  il  medesimo  decreto.   L'importo   della   riduzione
complessiva  per  province  e  comuni  e'  commisurato  agli  effetti
finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in  caso  di
mancato  raggiungimento  dell'obiettivo  del  patto   di   stabilita'
interno, operata a valere sul fondo sperimentale  di  riequilibrio  e
sul fondo perequativo, nonche' sui trasferimenti  erariali  destinati
ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna; 
  Visto l'art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012, che prevede
che, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia  di
sanzioni che richiamano il fondo sperimentale  di  riequilibrio  o  i
trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e
della  Sardegna  si  intendono  riferite  al  fondo  di  solidarieta'
comunale istituito dal comma 380, lettera b),  del  medesimo  art.  1
della legge n. 228 del 2012; 
  Visto l'art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  il
quale dispone che le province e i comuni con popolazione superiore  a
1.000 abitanti  concorrono  alla  realizzazione  degli  obiettivi  di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al richiamato
art. 31, che costituiscono  principi  fondamentali  di  coordinamento
della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo  comma,  e
119, secondo comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  della  finanze  10
febbraio 2014, n. 11400, adottato ai  sensi  del  comma  19,  secondo
periodo, dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  con  cui  sono
definite le  modalita'  di  individuazione  degli  obiettivi  per  il
triennio 2014-2016 di ciascun ente locale ai sensi del predetto  art.
31 della legge n. 183 del 2011; 
  Visto  l'art.  31,  comma  20,  primo  e  secondo  periodo,   della
richiamata legge n. 183 del 2011 - come  modificato  dal  comma  445,
dell'art.  1,  della  legge  n.  228  del  2012  e,  successivamente,
dall'art. 1, comma 539, lett.  a),  b),  c)  e  d),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 - che prevede che ai fini  della  verifica  del
rispetto degli obiettivi del patto di  stabilita'  interno,  ciascuno
degli enti locali di cui al comma 1 del medesimo art. 31, e' tenuto a
inviare, utilizzando il sistema web  appositamente  previsto  per  il
patto     di      stabilita'      interno      nel      sito      web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it» entro il termine  perentorio
del 31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  una  certificazione  del   saldo
finanziario  in  termini  di  competenza  mista  conseguito,  firmata
digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria; 
  Visto l'art. 31, comma 20-bis, della richiamata legge  n.  183  del
2011 - come introdotto dal comma 446, dell'art. 1, della legge n. 228
del 2012 - che  dispone  che  decorsi  sessanta  giorni  dal  termine
stabilito per  l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  l'ente
locale e' comunque tenuto ad  inviare  una  nuova  certificazione,  a
rettifica  della  precedente,  se  rileva,  rispetto  a  quanto  gia'
certificato, un peggioramento  del  proprio  posizionamento  rispetto
all'obiettivo del patto di stabilita' interno; 
  Visto l'art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del  2011
che prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di  stabilita'
interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno  successivo  a  quello
dell'inadempienza,  e'  assoggettato  ad  una  riduzione  del   fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in  misura  pari
alla  differenza  tra   il   risultato   registrato   e   l'obiettivo
programmatico predeterminato e che  gli  enti  locali  della  Regione
siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati  alla  riduzione
dei trasferimenti erariali nella medesima misura; ed  infine  che  in
caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti  a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; 
  Visto l'art. 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della  legge
n. 183 del 2011, che prevede che la sanzione non si applica nel  caso
in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la
quota  di  finanziamento  nazionale  e  correlati  ai   finanziamenti
dell'Unione Europea rispetto alla media  della  corrispondente  spesa
del triennio precedente; 
  Visto l'art. 15, comma 1-bis, del decreto-legge 6  marzo  2014,  n.
16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, che
stabilisce  che  nel  caso  in  cui  il  comparto  province  consegua
l'obiettivo di patto di stabilita' interno ad  esso  complessivamente
assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'art. 31, comma  26,
lettera a), della legge n. 183 del 2011, e successive  modificazioni,
si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno  2013
in  misura  pari  alla  differenza  tra  il  risultato  registrato  e
l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore  al
3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo; 
  Considerato  che   la   riduzione   complessiva   degli   obiettivi
programmatici delle province, in attuazione  del  citato  comma  122,
dell'art. 1, della legge 13 dicembre 2010,  n.  220,  e'  commisurata
agli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle  sanzioni
operata, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno,
a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio  e  che,  sulla  base
delle  informazioni  desunte  dalle  certificazioni   inviate   dalle
province ai sensi del comma 20, dell'art. 31 della legge n.  183  del
2011,  emerge  che  nell'anno  2013  risultano  non  aver   raggiunto
l'obiettivo del patto di stabilita' interno 6 province; 
  Considerato che  il  comparto  delle  province  nell'anno  2013  ha
conseguito  l'obiettivo  di  patto  di  stabilita'  interno  ad  esso
complessivamente assegnato; 
  Considerato che  l'importo  degli  effetti  finanziari  determinati
dall'applicazione  della  sanzione  alle  province  che   non   hanno
raggiunto  l'obiettivo  del   patto   di   stabilita'   interno,   in
applicazione dell'art. 15, comma 1-bis, del decreto-legge n.  16  del
2014, ammonta a 8.572.260 euro; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
per l'anno 2014 alle disposizioni di cui  al  richiamato  comma  122,
dell'art. 1, della legge n. 220 del 2010, all'emanazione del  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa   con   la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per la  riduzione  degli
obiettivi annuali 2014 delle province; 
  Ritenuto opportuno rinviare ad un successivo decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, l'attuazione  per  i  comuni  delle
disposizioni di cui al richiamato comma 122, dell'art. 1, della legge
n. 220 del 2010, attesa la  rideterminazione  della  riduzione  degli
obiettivi 2014 dei comuni attuata dall'art. 7  del  decreto-legge  22
agosto 2014 n. 119; 
  Vista l'intesa sancita  in  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali nella seduta dell'11 settembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  Per l'anno 2014, le province individuate dal decreto del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  15  novembre  2013,n.   92164   che
partecipano  al  terzo  anno  di  sperimentazione  della   disciplina
concernente i nuovi sistemi contabili e degli schemi di bilancio,  di
cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011  n.  118,  che
hanno rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno 2013 e che
alla data di emanazione del presente decreto non hanno comunicato  il
recesso, riducono il proprio obiettivo di patto di stabilita' interno
per complessivi 8.572.260 euro, ripartiti per meta' in parti uguali e
per meta' in proporzione alla riduzione di risorse previste dall'art.
10, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2  maggio   2014,   n.   68,   indicate
nell'allegato 1 del medesimo decreto-legge, come di seguito indicato: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 novembre 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan