N. 224 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 settembre 2010
Ordinanza del 9 settembre 2010 emessa dal Tribunale di Livorno nel procedimento civile promosso da Impresa individuale Al Hamza di Ali Liaqat c/Ministero dello sviluppo economico - Telecomunicazioni ispettorato Territoriale della Toscana.. Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Codice delle comunicazioni elettroniche - Violazioni gravi o reiterate piu' di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale - Previsione della comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 600.000 - Previsione per i soggetti che non provvedano, nei termini e con le modalita' prescritte, alla comunicazione dei dati e delle notizie richieste dal Ministero o dall'Autorita' della comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 ad euro 1.150.000 - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato eguale trattamento delle piccole imprese e delle grandi imprese, senza tenere conto delle capacita' reddituali delle stesse. - Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, art. 98, comma 9, modificato dall'art. 2, comma 136, lett. d), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286. - Costituzione, art. 3.(GU n.52 del 17-12-2014 )
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - SEZIONE CIVILE Il GOT Dott.ssa Sara Micheletti ha pronunciato in qualita' di giudice unico al seguente ordinanza nella causa civile di I grado iscritta al N. 4510/2008 R.G. Promossa da: AL HAMZA di Ali Liaqat elettivamente domiciliato C/O STUDIO AVV. PATRIZIA SUSINI, VIA DE LARDAREL 8 - LIVORNO, che lo rappresenta e difende; RICORRENTE contro MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO - TELECOMUNICAZIONI Ispettorato Territoriale della Toscana, come rappresentato e domiciliato in atti RESISTENTE OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione trattenuta in riserva all'udienza del 20 Maggio 2010. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, rilevato che nel corso del giudizio di opposizione in oggetto di cui all'art. 23 L. 24.11.1981 n. 689 proposto avverso l'ordinanza ingiunzione prot. 26503 del 7.11.2008, parte ricorrente ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, eccezione di incostituzionalita' della norma a fondamento del predetto provvedimento amministrativo (art. 98 comma 9 D.l.vo n. 259 del 01.08.2003, come modificato con d.l. n.262/06 convertito in legge con L. 236/06 art. 2 comma 136 lettera d), eccezione parzialmente condivisa anche dalla difesa di parte resistente; rilevato altresi' che la questione di legittimita' costituzionale della norma appare fondata in relazione all'art. 3 della Costituzione in quanto con la Legge Finanziaria del 2006 la norma originaria stabilita nel Codice delle Telecomunicazioni del 2003 ha visto decuplicato l'importo della sanzione nella medesima prevista (la sanzione minima e' stata elevata da € 1.500,00 ad € 15.000,00 e la massima da € 115.000,00 ad € 1.150.000,00) senza alcuna differenziazione relativamente al soggetto sanzionato; che con cio' e' stato leso - in particolare per quanto attiene al minimo edittale - il canone di ragionevolezza che deve guidare il legislatore nella determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni; che pur non potendosi sindacare le scelte legislative in ordine all'entita' dei minimi e dei massimi delle sanzioni previste, pur tuttavia va rilevato che la norma in questione trova attuale indiscriminata applicazione nel minimo e massimo edittale cosi' come rivisti nel 2006, sia nei confronti di importanti societa' di capitali con rilievo a livello nazionale (ad esempio grandi gestori di telefonia come Telecom, Vodafone, Wind ecc.), sia nei confronti di modeste imprese individuali che offrono servizi di comunicazione elettronica in luoghi presidiati quali negozi o alte tipologie di esercizio aperte al pubblico (ad esempio Phone Center, Internet Point ecc.); che l'attuale entita' delle sanzioni non consente a chi le commmina trattamenti sanzionatori diversificati a seconda dell'idoneita' organizzativa dell'impresa di comprendere e riscontrare le richieste di comunicazione provenienti dall'Amministrazione, ed a seconda della importanza e del rilievo (da valutarsi anche in base alla capacita' reddituale) dell'impresa cui le sanzioni vengono comminate, con conseguente violazione del principio di uguaglianza sostanziale e frustrazione della finalita' deterrente della norma, vuoi perche' eccessiva e sproporzionata per i piccoli imprenditori, vuoi perche' irrisoria ed inadeguata per le grandi societa' di telecomunicazione,
P.Q.M. Tribunale di Livorno Il G.O.T. in funzione di giudice unico a) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione all'art. art. 98 comma 9 D.l.vo n.259 del 01.08.2003 (come modificato con d.l. n. 262/06 convertito in legge con L. 286/06 art. 2 comma 136 lettera d) per violazione dell'art. 3 della Costituzione per le ragioni di cui in motivazione; b) dispone la sospensione del procedimento in corso; c) ordina la comunicazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti' costituite, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; d) ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte Costituzionale insieme agli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e comunicazioni prescritte. Livorno, 9 settembre 2010 Il G.O.T.: Micheletti