N. 279 SENTENZA 1 - 12 dicembre 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposte e tasse - Riduzione dell'imposta di registro all'1 per  cento
  per gli acquisti di fabbricati esenti da IVA, effettuati da imprese
  immobiliari. 
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo  unico  delle
  disposizioni concernenti l'imposta di registro), Tariffa  allegata,
  Parte Prima, art. 1,  comma  1,  quinto  periodo,  come  introdotto
  dall'art. 3, comma 14, lettera b)  del  decreto-legge  31  dicembre
  1996,  n.  669  (Disposizioni  urgenti   in   materia   tributaria,
  finanziaria e contabile a completamento della  manovra  di  finanza
  pubblica per l'anno 1997),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
  legge 28 febbraio 1997, n. 30. 
-   
(GU n.52 del 17-12-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Paolo Maria NAPOLITANO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo
  CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario  Rosario  MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
quinto periodo, della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle  disposizioni
concernenti l'imposta di  registro),  come  introdotto  dall'art.  3,
comma 14, lettera b), del decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669
(Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e  contabile
a completamento della manovra di finanza pubblica per  l'anno  1997),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.  30,
promosso dalla Commissione  tributaria  provinciale  di  Trapani  nel
procedimento vertente tra la societa' Urbania srl e  l'Agenzia  delle
entrate, Ufficio di Marsala, con  ordinanza  del  25  febbraio  2014,
iscritta al n. 120 del registro ordinanze  2014  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  30,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2014. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2014  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  La  Commissione  tributaria  provinciale  di  Trapani,   con
ordinanza del 25 febbraio 2014 - nel corso di  un  giudizio  promosso
dalla societa' Urbania srl nei confronti dell'Agenzia delle  entrate,
Ufficio di Marsala, avverso un avviso di liquidazione  con  il  quale
era stata disconosciuta l'applicabilita' dell'aliquota ridotta dell'1
per cento per l'acquisto effettuato con rogito del  5  dicembre  2006
dalla suddetta societa', di un fabbricato di proprieta' di un privato
non  soggetto  IVA  -  ha   sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 5 (recte: art. 1, comma  1,  quinto
periodo), della Parte Prima  della  Tariffa  allegata  al  d.P.R.  26
aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle  disposizioni
concernenti l'imposta di  registro),  come  introdotto  dall'art.  3,
comma 14, lettera b), del decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669
(Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e  contabile
a completamento della manovra di finanza pubblica per  l'anno  1997),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.  30,
per violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    2.- Precedente analoga questione di legittimita'  costituzionale,
sollevata dalla medesima Commissione tributaria, e' stata  dichiarata
manifestamente inammissibile con  l'ordinanza  n.  268  del  2012  in
ragione della insufficiente descrizione della fattispecie che si  era
tradotta  «in  un'insufficiente  motivazione  sulla  rilevanza  della
questione». 
    3.- La disposizione censurata prevede che si applichi  l'aliquota
agevolata  dell'1  per  cento  per  l'imposta  di  registro:  «se  il
trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di  fabbricato
e' esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10,
primo  comma,  numero  8-bis),  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti di
imprese che hanno per oggetto esclusivo o  principale  dell'attivita'
esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che  nell'atto
l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni». 
    4.- Secondo quanto riferito  dal  giudice  rimettente,  l'Agenzia
delle entrate aveva revocato l'agevolazione in questione  poiche'  il
soggetto che aveva effettuato  la  cessione  del  fabbricato  era  un
privato, non soggetto IVA e, quindi, difettava una  delle  condizioni
di applicabilita' dell'agevolazione medesima. 
    5.- In ordine alla  rilevanza  della  questione,  la  Commissione
tributaria provinciale precisa  di  dovere  fare  applicazione  della
disposizione sospettata di illegittimita' costituzionale  poiche'  la
societa' ricorrente  aveva  chiesto  l'applicazione  dell'imposta  di
registro nella misura dell'1 per cento, atteso che essa impresa aveva
per oggetto l'acquisto e la rivendita di fabbricati e che  l'immobile
acquistato sarebbe stato trasferito entro tre anni. 
    6.- In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, la
Commissione rimettente  rileva  che  la  norma  censurata  violerebbe
l'art. 3 Cost., «sotto il profilo della discriminazione di situazioni
omogenee»,  nella   parte   in   cui   non   prevede   l'applicazione
dell'aliquota ridotta dell'1 per cento per  gli  acquisti  aventi  ad
oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato che siano  effettuati  da
societa' che svolgono l'attivita' di acquisto e di rivendita di  beni
immobili, qualora dette societa' acquistino gli immobili da  privati,
non soggetti IVA. 
    La disposizione censurata sarebbe, altresi', espressione  di  una
discrezionalita'  legislativa  esercitata  in   modo   irragionevole,
palesando un «difetto di razionalita' rispetto allo scopo». 
    7.- E'  intervenuto  nel  giudizio,  con  atto  depositato  nella
cancelleria della Corte il 5 agosto 2014, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  o
comunque manifestamente infondata. 
    L'inammissibilita' e' eccepita in  ragione  della  riproposizione
della  questione  da  parte  della  medesima  Commissione  tributaria
provinciale, atteso che ai sensi dell'art. 24, secondo  comma,  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento della Corte costituzionale)  «l'eccezione  puo'  essere
riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo». 
    Nel merito, la difesa dello Stato rileva, in via preliminare, che
il quadro normativo e' stato modificato per effetto dell'art. 10  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia  di
federalismo Fiscale Municipale), come modificato dall'art. 26,  comma
1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104  (Misure  urgenti  in
materia  di  istruzione,  universita'  e  ricerca),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2013,  n.
128, e dall'art. 1, comma 608, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge di stabilita'  2014),  che  hanno,  tra  l'altro,
riformulato l'art. 1 della Tariffa in esame al fine di prevedere  due
sole aliquote, rispettivamente del 9 e del 2 per cento. 
    Persistendo, ratione tenporis, la rilevanza della  questione,  la
manifesta infondatezza della medesima viene sostenuta dall'Avvocatura
generale dello  Stato  sulla  base  del  rilievo  che  le  situazioni
raffrontate - da  un  lato,  l'acquisto  da  parte  di  una  societa'
immobiliare  di  un  fabbricato  proveniente  da  un  soggetto   IVA;
dall'altro, l'acquisto, da parte del medesimo tipo di societa', di un
immobile di proprieta' di un privato non soggetto IVA - non sarebbero
da ritenere omogenee, poiche', nel primo caso, si tratterebbe di  una
cessione che, pur "esente" dall'IVA  ai  sensi  dell'art.  10,  primo
comma, numero 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, non  e'  totalmente
"fuori campo IVA", mentre, nel secondo caso, si avrebbe  una  diversa
"rilevanza fiscale", in quanto si tratterebbe appunto di un'attivita'
non rilevante ai fini IVA. 
    La scelta del legislatore di applicare il  trattamento  agevolato
dell'1 per cento ai soli trasferimenti della prima tipologia  sarebbe
«espressione della sua discrezionalita' in materia». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  La  Commissione  tributaria  provinciale  di  Trapani,   con
ordinanza del 25 febbraio 2014 - nel corso di  un  giudizio  promosso
dalla societa' Urbania srl nei confronti dell'Agenzia delle  entrate,
Ufficio di Marsala, avverso un avviso di liquidazione  con  il  quale
era stata disconosciuta l'applicabilita' dell'aliquota ridotta dell'1
per cento per l'acquisto, effettuato dalla societa' con rogito del  5
dicembre 2006, di un fabbricato  di  proprieta'  di  un  privato  non
soggetto IVA - ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 1, quinto periodo, della Parte Prima della Tariffa
allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.  131  (Approvazione  del  Testo
unico delle disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro),  come
introdotto dall'art. 3, comma 14, lettera b),  del  decreto-legge  31
dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti  in  materia  tributaria,
finanziaria e contabile a  completamento  della  manovra  di  finanza
pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge
28  febbraio  1997,  n.  30,  in   riferimento   all'art.   3   della
Costituzione. 
    2.- La norma impugnata, applicabile ratione temporis, stabilisce:
«se il trasferimento avente per  oggetto  fabbricati  o  porzioni  di
fabbricato e'  esente  dall'imposta  sul  valore  aggiunto  ai  sensi
dell'articolo  10,  primo  comma,  numero  8-bis),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato
nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
dell'attivita' esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione
che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre
anni: 1%». 
    Ad avviso della rimettente, essa lederebbe  l'art.  3  Cost.,  in
quanto,  prevedendo,  in  modo  irragionevole,  che  il   trattamento
agevolato si applichi agli acquisti  di  immobili  di  proprieta'  di
soggetti  IVA  e  non   anche   a   quelli   di   soggetti   privati,
discriminerebbe situazioni tra di loro omogenee. 
    3.-  Deve  essere  disattesa  l'eccezione   di   inammissibilita'
prospettata  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  in   relazione
all'art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). 
    Occorre precisare che con l'ordinanza  n.  268  del  2012  questa
Corte  dichiarava  la  questione  manifestamente  inammissibile   per
insufficiente motivazione sulla rilevanza, vizio che, potendo  essere
rimosso dal giudice a quo, non determina un effetto preclusivo  della
riproposizione della questione. 
    4.-  La  Commissione  rimettente,  nel  sollevare  nuovamente  la
questione, pone  in  evidenza,  in  ordine  alla  rilevanza,  che  la
soluzione  della  questione   di   legittimita'   costituzionale   e'
pregiudiziale  ai  fini  della  decisione  relativa  all'aliquota  da
applicare. 
    5.- La questione non e' fondata. 
    6.- L'art. 7, comma 2, numero 1, della legge 9 ottobre  1971,  n.
825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica  per  la  riforma
tributaria), in presenza delle  direttive  comunitarie  che  andavano
delineando un sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, stabiliva
quali criteri direttivi: «l'applicazione in misura fissa dell'imposta
di registro, dell'imposta ipotecaria sulle trascrizioni e dei tributi
catastali sugli atti che prevedono corrispettivi soggetti all'imposta
sul  valore  aggiunto  e  l'assoggettamento   di   tali   atti   alla
registrazione solo in caso d'uso sempreche' non  si  tratti  di  atti
pubblici o di scritture private autenticate». 
    In attuazione della delega, l'art. 38, primo periodo, del  d.P.R.
26 ottobre  1972,  n.  634  (Disciplina  dell'imposta  di  registro),
prevedeva che l'imposta dovesse essere applicata in misura fissa, per
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggetti  all'imposta
sul valore aggiunto. 
    Successivamente, l'art. 40, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n.
131 del 1986, nel testo originario, nel disporre che  «per  gli  atti
relativi a  cessioni  di  beni  e  prestazioni  di  servizi  soggetti
all'imposta sul valore  aggiunto,  l'imposta  si  applica  in  misura
fissa», confermava l'alternativita'. 
    7.- Il principio svolge una  funzione  di  tutela  rispetto  alla
simmetria del sistema IVA-  registro,  evitando  fenomeni  di  doppia
imposizione. Perche'  esso  operi,  e'  necessario  che  l'operazione
ricada nell'ambito delineato  oggettivamente  e  soggettivamente  dal
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto): si deve trattare, cioe', di "cessioni di  beni"
(art. 2) o "prestazioni di servizi" (art. 3) effettuate  da  soggetti
esercenti "attivita' di impresa (art. 4) o "arti e professioni" (art.
5). 
    Peraltro, se cio' e' necessario, e'  anche  sufficiente,  poiche'
sostanzialmente fin dall'origine (artt. 5 e 40 del d.P.R. n. 131  del
1986)   l'alternativita'   non    e'    condizionata    all'effettiva
sottoposizione ad IVA dell'operazione, essendo sufficiente  che  essa
rientri in tale ambito, cosicche' vale anche nel caso in cui sia  poi
prevista in concreto l'esenzione. 
    In proposito, si puo'  ricordare  come  la  Corte  di  cassazione
(quinta  sezione  civile,  sentenza  17  gennaio   2014,   n.   859),
nell'escludere la non manifesta infondatezza di analoga questione  di
legittimita'  costituzionale,  proprio  con  riferimento  all'art.  3
Cost., evidenzi con chiarezza  «la  differenza  tra  acquisti  esenti
dall'IVA, ed operazioni non imponibili», aggiungendo che «dunque,  la
soggezione  di  un'operazione  commerciale  al  regime   dell'IVA   o
l'esclusione da esso  giustifica  la  diversa  imposizione».  Analoga
affermazione giurisprudenziale e' rinvenibile a proposito del  citato
art. 38 del d.P.R. n. 634  del  1972  (Corte  di  cassazione,  quinta
sezione civile, sentenze 20 aprile 2007, n. 9403 e 30 marzo 2006,  n.
4748). 
    8.- In questo quadro  normativo,  si  inserisce  la  disposizione
impugnata  introdotta  dall'art.  3,  comma  14,  lettera   b),   del
decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669  (Disposizioni  urgenti  in
materia tributaria, finanziaria e  contabile  a  completamento  della
manovra  di  finanza  pubblica  per  l'anno  1997),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. 
    Come si legge nella relazione al disegno di legge -  atto  Senato
n.  1925,  XIII  legislatura  -  recante  conversione  in  legge  del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, «e' stata inoltre  introdotta
la riduzione dell'imposta di registro [...] all'1 per cento  per  gli
acquisti di fabbricati di categoria  catastale  "A"  esenti  da  IVA,
effettuati da imprese immobiliari - aventi per  oggetto  esclusivo  o
principale  dell'attivita'  la  rivendita  di  beni  immobili   -   a
condizione  che  i  fabbricati   medesimi   vengano   successivamente
trasferiti entro tre anni dall'acquisto. Con tale  intervento  si  e'
inteso  mitigare  il  regime  gravante   sul   settore   immobiliare,
rivelatosi eccessivamente gravoso in conseguenza dei provvedimenti di
recente adottati  con  il  decreto-legge  20  giugno  1996,  n.  323,
convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425». 
    La giurisprudenza della Corte si e' trovata piu' volte a vagliare
la  legittimita'  costituzionale  di   disposizioni   normative   che
prevedevano  agevolazioni  fiscali,  affermando  che  tali  norme  di
carattere eccezionale e derogatorio  costituiscono  esercizio  di  un
potere  discrezionale   del   legislatore,   censurabile   solo   per
l'eventuale palese arbitrarieta' o irrazionalita'; con la conseguenza
che  la  Corte  costituzionale  non  puo'  estenderne   l'ambito   di
applicazione, se non quando lo esiga la  ratio  dei  benefici  stessi
(sentenze n. 6 del 2014, n. 275 del 2005; ordinanze n. 103 del  2012,
n. 203 del 2011, n. 144 del 2009). 
    Il  diverso  trattamento  giuridico  delle  due  fattispecie   in
comparazione  -  una  operazione  IVA,  sia  pure  "esente",  ed  una
operazione non rientrante nell'"area IVA" - e' la logica  conseguenza
di un sistema di alternativita' cosi' costruito fin dalle  origini  e
che fin dalle  origini  non  ha  escluso  le  operazioni  esenti  dal
beneficio. 
    Pertanto,  in  mancanza  della   omogeneita'   delle   situazioni
raffrontate, e' da escludere che la norma impugnata sia irragionevole
e discriminatoria. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 1, quinto periodo, della Parte Prima della Tariffa
allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.  131  (Approvazione  del  testo
unico delle disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro),  come
introdotto dall'art. 3, comma 14, lettera b),  del  decreto-legge  31
dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti  in  materia  tributaria,
finanziaria e contabile a  completamento  della  manovra  di  finanza
pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, in riferimento all'art.  3  della
Costituzione, dalla Commissione tributaria  provinciale  di  Trapani,
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2014. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI