MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 2014 

Modifica del decreto 4 settembre  1996  di  approvazione  dell'elenco
degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni,
ai sensi delle  Convenzioni  internazionali  per  evitare  la  doppia
imposizione  sul  reddito  in  vigore  con  la  Repubblica  italiana.
Inserimento della Repubblica di San Marino  nella  cosiddetta  «white
list». (15A00053) 
(GU n.6 del 9-1-2015)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 83, lettera n) della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, il quale introduce  l'art.  168-bis  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale viene stabilito che
con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   sono
individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato  scambio
di informazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 88, della suddetta legge n. 244 del 2007,  il
quale dispone che fino al periodo d'imposta in  corso  alla  data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 168-bis del  citato
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n.  917,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
vigenti al 31 dicembre 2007; 
  Visto  il  decreto  legislativo  1°aprile  1996,  n.  239,  recante
modificazioni al regime  fiscale  degli  interessi,  premi  ed  altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati; 
  Visto, in particolare,  l'art.  6,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo, il quale stabilisce  la  non  applicazione  dell'imposta
sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni
e  titoli  similari,  pubblici  e  privati,  percepiti  da   soggetti
residenti  in  Paesi  che   consentono   un   adeguato   scambio   di
informazioni; 
  Visto l'art. 11,  comma  4,  lettera  c),  del  menzionato  decreto
legislativo, il quale dispone che  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati; 
  Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo, il  quale
prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati  al  comma  4
possono essere modificate con successivi decreti del  Ministro  delle
finanze; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4  settembre  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1996, n. 220, che ha
approvato l'elenco degli Stati  con  i  quali  risulta  attuabile  lo
scambio di informazioni, ai sensi  delle  convenzioni  internazionali
per evitare la doppia  imposizione  sul  reddito  in  vigore  con  la
Repubblica italiana; 
  Vista la legge 19 luglio 2013, n.  88,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 30 luglio 2013, n. 177, con la quale e' stata ratificata la
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino,
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
per prevenire le frodi fiscali, con protocollo  aggiuntivo,  fatta  a
Roma il 21 marzo 2002, nonche' il relativo  protocollo  di  modifica,
fatto a Roma il 13 giugno 2012,  entrambi  entrati  in  vigore  il  3
ottobre 2013, il cui art.  26  rispecchia  i  piu'  recenti  standard
internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni; 
  Considerato che la medesima  Convenzione  contiene  una  disciplina
sullo scambio  di  informazioni  che  consente  l'acquisizione  delle
informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle  disposizioni
indicate nell'art. 6, comma 1,  del  decreto  legislativo  1°  aprile
1996, n. 239; 
  Ritenuta  la   necessita'   di   modificare,   nelle   more   della
predisposizione  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previsto dall'art. 168-bis del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  l'elenco
degli Stati approvato con il decreto del Ministro delle finanze del 4
settembre 1996, al fine di procedere ad un aggiornamento  dell'elenco
medesimo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Modifica dell'elenco degli Stati con i quali 
               e' attuabile lo scambio di informazioni 
 
  All'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze
del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220  del
19 settembre 1996,  e'  inserito  il  seguente  Stato:  «58-bis)  San
Marino». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 dicembre 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan