DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2014 

Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante l'ordinamento delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  che  prevede  l'introduzione
dell'articolo 24-bis, concernente il Dipartimento per le politiche di
coesione. (15A00298) 
(GU n.15 del 20-1-2015)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.   543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi  1,  2  e  3,  del  predetto
decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio  dei
ministri individua, con propri decreti, le aree  funzionali  omogenee
da affidare  alle  strutture  in  cui  si  articola  il  Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed  indica,  per
tali  strutture  e  per  quelle  di  cui  si  avvalgono  Ministri   o
Sottosegretari di Stato da lui  delegati,  il  numero  massimo  degli
Uffici  e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del   Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'art.  10  che,  al  fine  di  rafforzare  l'azione  di
programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica
di coesione,  prevede  l'istituzione  dell'Agenzia  per  la  coesione
territoriale ed opera una ripartizione delle funzioni  relative  alla
politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
la medesima Agenzia; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, recante la  disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante  ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2012 recante "Individuazione dei datori di lavoro  ai  sensi
del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.   81   e   successive
modificazioni  e  integrazioni,  nell'ambito  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
aprile 2014 recante "Rideterminazione delle dotazioni  organiche  del
personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri"; 
  Considerato che l'art. 10 del citato decreto-legge 31 agosto  2013,
n. 101 prevede che le unita' di personale assegnate  alla  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri,  per  consentire  il   piu'   efficace
svolgimento dei compiti ad essa attribuiti in materia di politiche di
coesione, sono organizzate in una struttura dedicata disciplinata  ai
sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 303; 
  Considerato  che  e'  necessario  adeguare  l'organizzazione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri al trasferimento delle funzioni
in materia di politiche di coesione disposto dal citato decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101; 
  Considerato altresi' che, il decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 15  dicembre  2014  che  trasferisce  le  competenze  in
materia di politiche di coesione, ripartendole  fra  l'Agenzia  e  la
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  sulla  base  delle  funzioni
rispettivamente attribuite, trasferisce alla Presidenza del Consiglio
dei ministri due posti di livello dirigenziale generale e  due  posti
di livello dirigenziale non generale; 
  Ritenuto  necessario,  in  sede  di  prima   attuazione   procedere
all'istituzione del Dipartimento per le politiche di coesione in modo
coerente con la dotazione organica trasferita con il  citato  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15  dicembre  2014,  ovvero
due posizioni di livello dirigenziale generale  e  due  posizioni  di
livello dirigenziale non generale; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i  quali  al  Sottosegretario  di
Stato alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  dott.  Graziano
Delrio,  e'  stata  conferita  la  delega  per  talune  funzioni   di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri e, fra le altre,
quelle in materia di politiche per la coesione territoriale,  nonche'
quelle di cui al citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.
101; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 2, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  1°  ottobre  2012,  e   successive   modificazioni   e
integrazioni, recante l'ordinamento autonomo delle strutture generali
della Presidenza del Consiglio dei ministri, dopo la  lettera  m)  e'
inserita la seguente lettera: 
  "m-bis) Dipartimento per le politiche di coesione". 
  2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  ottobre
2012,   e   successive   modificazioni   e   integrazioni,    recante
l'ordinamento autonomo delle strutture generali della Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  dopo  l'art.  24  e'  inserito  il  seguente
articolo: 
  «Art. 24-bis (Dipartimento per le politiche di coesione). -  1.  Il
Dipartimento per le politiche di coesione e' la struttura di supporto
al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  che  opera   nell'area
funzionale  relativa  alla  promozione  e  al   coordinamento   delle
politiche di coesione. 
  2. Il  Dipartimento,  in  particolare,  cura  il  raccordo  con  le
amministrazioni statali e  regionali  per  la  predisposizione  della
programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale
delle risorse della politica  di  coesione  europea  e  nazionale  di
natura  finanziaria  e  non  finanziaria  miranti  ad  accrescere  la
coesione territoriale, anche ai  fini  dell'adozione  degli  atti  di
indirizzo e  di  programmazione  relativi  all'impiego  dei  fondi  a
finalita' strutturale dell'Unione europea,  nonche'  all'impiego  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma  integrata
con le risorse europee per lo sviluppo regionale; promuove e coordina
i programmi e gli interventi  finanziati  dai  fondi  strutturali,  i
programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonche'
le attivita' di valutazione delle politiche di coesione; raccoglie ed
elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali
competenti,  informazioni  e  dati  sull'attuazione   dei   programmi
operativi dei fondi  a  finalita'  strutturale  dell'Unione  europea,
nonche' sull'attuazione del Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
anche ai fini  dell'adozione  delle  misure  di  accelerazione  degli
interventi necessari ai sensi  dell'art.  3,  comma  3,  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 
  3. Il Dipartimento, inoltre, supporta il  Presidente  nei  rapporti
con  le  istituzioni  dell'Unione  europea  relativi  alla  fase   di
definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della
loro  realizzazione,  predisponendo,  ove  necessario,  proposte   di
riprogrammazione; raccoglie ed elabora informazioni, dati  e  analisi
in  materia  di  sviluppo  regionale;  cura  l'istruttoria   relativa
all'esercizio dei poteri di cui  all'art.  6,  comma  6,  del  citato
decreto legislativo n. 88 del 2011 e all'art. 12 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, al  fine  di  assicurare  l'efficace  utilizzo
delle risorse per  la  politica  di  coesione;  puo'  avvalersi,  per
rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed  assicurare  il
perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 3, del  citato
decreto legislativo n. 88 del 2011, nonche' per dare esecuzione  alle
determinazioni assunte ai sensi dell'art.  6,  comma  6,  del  citato
decreto legislativo  n.  88  del  2011,  dell'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  d'impresa  Spa,  anche
attraverso il ricorso alle misure di accelerazione  degli  interventi
strategici di cui all'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27; promuove il ricorso alle modalita' di attuazione di cui  all'art.
6 del citato decreto legislativo n. 88 del 2011 alle misure  previste
dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  4.  Il  Dipartimento  si  articola  in  non  piu'  di  un   Ufficio
dirigenziale generale e due servizi. Presso il Dipartimento opera  il
Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di  cui
al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  19  novembre
2014.». 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 15 dicembre 2014 
 
                                        p. Il Presidente              
                                   del Consiglio dei ministri         
                                  Il sottosegretario di Stato         
                           alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
                                             Delrio                   

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
Reg.ne - Prev. n. 3399