N. 252 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 agosto 2014

Ordinanza del 14 agosto 2014 del Giudice  di  pace  di  Verbania  nel
procedimento civile promosso da R.M.T. contro Ministero dell'economia
e  delle  finanze  -   Ragioneria   territoriale   dello   Stato   di
Novara/Verbano/Cusio-Ossola.. 
 
Assistenza - Somme erogate indebitamente ai sensi dell'art. 1,  comma
  333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (c.d. «bonus  bebe'»)  in
  favore  di  soggetti  sprovvisti  della  cittadinanza  italiana   o
  comunitaria - Prevista non ripetibilita' - Mancata  estensione  del
  beneficio ai cittadini  italiani  -  Violazione  del  principio  di
  eguaglianza per ingiustificato deteriore trattamento dei  cittadini
  italiani o comunitari rispetto agli extracomunitari. 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 226, art. 1, comma 1287. 
- Costituzione, art. 3. 
Assistenza - Somme erogate a cittadini comunitari, a titolo  di  c.d.
  «bonus bebe'», in favore di soggetti sprovvisti della  cittadinanza
  italiana o  comunitaria  -  Ripetibilita'  delle  somme  stesse  da
  chiunque indebitamente percepite senza distinzione di  cittadinanza
  - Omessa previsione  -  Ingiustificato  trattamento  di  privilegio
  degli extracomunitari, rispetto ai cittadini italiani o comunitari. 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 226, art. 1, comma 1287. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.3 del 21-1-2015 )
 
                             UFFICIO DEL 
                     GIUDICE DI PACE DI VERBANIA 
          Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale 
 
    Il Giudice di pace avv. Carlo Crapanzano, 
 
                   Premesso in fatto e in diritto 
 
    Con ricorso del 4 marzo 2014, proc. n. 133/2014 R.G.,  la  sig.ra
R. M. T., nata a B., il e residente a V., V., V. A., difesa dall'avv.
Diego Noretta del foro di Verbania, impugnava dinanzi  l'ufficio  del
Giudice di pace di Verbania l'ingiunzione di pagamento  prot.  873/14
emessa dalla Ragioneria generale dello Stato di  Novara/Verbania  nei
confronti della ricorrente, con la quale si chiedeva la  restituzione
della somma di € 1.000,00 oltre a € 53,58  per  imposta  di  bollo  e
interessi. 
    La sig.ra R. infatti aveva usufruito del cosiddetto «bonus bebe'»
di € 1.000,00 in  forza  dell'art.  1,  comma  331,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006). 
    L'ingiunzione e' stata emessa perche' la ricorrente  non  avrebbe
avuto i requisiti per usufruire del bonus. 
    Senonche', al di la'  delle  ragioni  di  merito,  la  ricorrente
eccepisce  l'irripetibilita'  delle   somme   erogate   indebitamente
precisando che  tale  irripetibilita'  e'  legislativamente  prevista
dalla Legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre  2006,  n.  296),  la
quale, all'art. 1, comma 1287, prevede espressamente che «Le somme di
cui all'art. 1, comma 333, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,
erogate  in  favore  di  soggetti   sprovvisti   del   requisito   di
cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono  ripetibili».  La
ricorrente chiede quindi  applicarsi  anche  nei  suoi  confronti  il
beneficio  dell'irripetibilita'  di  cui  usufruiscono  i   cittadini
extracomunitari. 
    Questo ufficio ritiene la questione non manifestamente infondata. 
    Invero, l'art. 1, comma 1287, della Legge finanziaria  2007,  nel
disporre espressamente che le somme  erogate  a  norma  dell'art.  1,
commi 331 e 333 della Legge finanziaria 2006 non siano ripetibili nei
confronti di soggetti sprovvisti della cittadinanza italiana,  ovvero
comunitaria, attua una disparita'  di  trattamento  ingiustificata  e
illogica in violazione del principio  costituzionale  di  eguaglianza
sostanziale, di cui all'art. 3 della Costituzione, nei confronti  dei
cittadini italiani  che,  in  quanto  tali,  e  quindi  provvisti  di
cittadinanza, devono  invece  restituire  le  somme  eventualmente  e
indebitamente percepite. 
    Questo ufficio,  nella  ricerca  di  una  norma  adeguatrice  che
permettesse la decisione della controversia, non ha trovato, anche  a
seguito  di  interpretazione  delle  norme,  soluzione  che  non  sia
inevitabilmente agganciata alla applicazione dell'art. 1, comma 1287,
della Legge finanziaria 2007. 
    Non e' stata possibile un'interpretazione della norma  che  possa
ricondurre a una lettura di legittimita'. 
    La decisione della Corte costituzionale diventa quindi  rilevante
e fondamentale ai fini della  decisione.  Se  da  un  lato  la  Corte
costituzionale dovesse ritenere  la  norma  incostituzionale,  questo
ufficio, dando seguito a tale  decisione  dovrebbe  infatti  ritenere
irripetibile  la  somma  richiesta  con  l'ingiunzione  impugnata   e
accogliere  il  ricorso.  Nel  caso  contrario,  invece,  il  ricorso
dovrebbe essere rigettato. 
    Diventa impossibile, quindi, una decisione nel merito,  senza  la
pronuncia della Corte costituzionale. 
    Il sospetto di incostituzionalita' dell'art. 1, comma 1287, legge
n. 296/2006 e' di tutta evidenza. 
    Manca il requisito della ragionevolezza della norma, in  rapporto
a una evidente  disparita'  di  trattamento  tra  l'essere  cittadino
italiano ed  essere  cittadino  extracomunitario,  con  un  parametro
favorevole nei confronti di chi non e' cittadino italiano  (la  norma
sarebbe irragionevole ovviamente anche nella supposizione  contraria,
cioe' se rendesse irripetibili  le  somme  erogate  indebitamente  ai
cittadini italiani e ripetibili per gli extracomunitari). 
    Ovvero, a  contrario,  l'irragionevolezza  della  norma  sussiste
allorquando un soggetto, avendo percepito indebitamente il contributo
di cui all'art. 1, comma 331, legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  non
debba  restituirlo  perche'  e'  cittadino  extracomunitario,   cosi'
privando lo Stato di recuperare una  somma  erogata  indebitamente  a
soggetto che non ne aveva i requisiti per percepirla,  in  violazione
di specifiche norme di legge. 
    A sommesso parere di questo ufficio, la Corte costituzionale,  se
ritenesse rilevante la questione e non manifestamente infondata, e se
successivamente si  esprimesse  nel  giudizio  di  costituzionalita',
dovrebbe  dichiarare  l'art.  1,  comma  1287   legge   n.   296/2006
incostituzionale: 1) nella parte in  cui  non  estende  il  beneficio
della irripetibilita' anche ai cittadini italiani;  2)  ovvero  nella
parte in cui non ammette la ripetibilita' delle somme da chiunque  le
abbia indebitamente percepite, senza distinzioni di cittadinanza. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Letto l'art. 23 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1287 della legge  n.  296/2006,  in
relazione all'art. 3 della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  non
estende ai cittadini  italiani  il  beneficio  della  irripetibilita'
delle somme erogate a norma dell'art. 1, commi 331 e 333 della  legge
n. 266/2005 ovvero nella parte in cui non ammette la ripetibilita' di
somme  da  chiunque  indebitamente  percepite  senza  distinzione  di
cittadinanza. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Manda  la  Cancelleria  per  la  comunicazione   della   presente
ordinanza alle parti in causa e alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' ai Presidente del  Senato  della  Repubblica  e  al
Presidente della Camera dei deputati. 
      Verbania, 8 agosto 2014 
 
                   Il Giudice di pace: Crapanzano