N. 252 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 agosto 2014
Ordinanza del 14 agosto 2014 del Giudice di pace di Verbania nel procedimento civile promosso da R.M.T. contro Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria territoriale dello Stato di Novara/Verbano/Cusio-Ossola.. Assistenza - Somme erogate indebitamente ai sensi dell'art. 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (c.d. «bonus bebe'») in favore di soggetti sprovvisti della cittadinanza italiana o comunitaria - Prevista non ripetibilita' - Mancata estensione del beneficio ai cittadini italiani - Violazione del principio di eguaglianza per ingiustificato deteriore trattamento dei cittadini italiani o comunitari rispetto agli extracomunitari. - Legge 27 dicembre 2006, n. 226, art. 1, comma 1287. - Costituzione, art. 3. Assistenza - Somme erogate a cittadini comunitari, a titolo di c.d. «bonus bebe'», in favore di soggetti sprovvisti della cittadinanza italiana o comunitaria - Ripetibilita' delle somme stesse da chiunque indebitamente percepite senza distinzione di cittadinanza - Omessa previsione - Ingiustificato trattamento di privilegio degli extracomunitari, rispetto ai cittadini italiani o comunitari. - Legge 27 dicembre 2006, n. 226, art. 1, comma 1287. - Costituzione, art. 3.(GU n.3 del 21-1-2015 )
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VERBANIA Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale Il Giudice di pace avv. Carlo Crapanzano, Premesso in fatto e in diritto Con ricorso del 4 marzo 2014, proc. n. 133/2014 R.G., la sig.ra R. M. T., nata a B., il e residente a V., V., V. A., difesa dall'avv. Diego Noretta del foro di Verbania, impugnava dinanzi l'ufficio del Giudice di pace di Verbania l'ingiunzione di pagamento prot. 873/14 emessa dalla Ragioneria generale dello Stato di Novara/Verbania nei confronti della ricorrente, con la quale si chiedeva la restituzione della somma di € 1.000,00 oltre a € 53,58 per imposta di bollo e interessi. La sig.ra R. infatti aveva usufruito del cosiddetto «bonus bebe'» di € 1.000,00 in forza dell'art. 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006). L'ingiunzione e' stata emessa perche' la ricorrente non avrebbe avuto i requisiti per usufruire del bonus. Senonche', al di la' delle ragioni di merito, la ricorrente eccepisce l'irripetibilita' delle somme erogate indebitamente precisando che tale irripetibilita' e' legislativamente prevista dalla Legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), la quale, all'art. 1, comma 1287, prevede espressamente che «Le somme di cui all'art. 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili». La ricorrente chiede quindi applicarsi anche nei suoi confronti il beneficio dell'irripetibilita' di cui usufruiscono i cittadini extracomunitari. Questo ufficio ritiene la questione non manifestamente infondata. Invero, l'art. 1, comma 1287, della Legge finanziaria 2007, nel disporre espressamente che le somme erogate a norma dell'art. 1, commi 331 e 333 della Legge finanziaria 2006 non siano ripetibili nei confronti di soggetti sprovvisti della cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, attua una disparita' di trattamento ingiustificata e illogica in violazione del principio costituzionale di eguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3 della Costituzione, nei confronti dei cittadini italiani che, in quanto tali, e quindi provvisti di cittadinanza, devono invece restituire le somme eventualmente e indebitamente percepite. Questo ufficio, nella ricerca di una norma adeguatrice che permettesse la decisione della controversia, non ha trovato, anche a seguito di interpretazione delle norme, soluzione che non sia inevitabilmente agganciata alla applicazione dell'art. 1, comma 1287, della Legge finanziaria 2007. Non e' stata possibile un'interpretazione della norma che possa ricondurre a una lettura di legittimita'. La decisione della Corte costituzionale diventa quindi rilevante e fondamentale ai fini della decisione. Se da un lato la Corte costituzionale dovesse ritenere la norma incostituzionale, questo ufficio, dando seguito a tale decisione dovrebbe infatti ritenere irripetibile la somma richiesta con l'ingiunzione impugnata e accogliere il ricorso. Nel caso contrario, invece, il ricorso dovrebbe essere rigettato. Diventa impossibile, quindi, una decisione nel merito, senza la pronuncia della Corte costituzionale. Il sospetto di incostituzionalita' dell'art. 1, comma 1287, legge n. 296/2006 e' di tutta evidenza. Manca il requisito della ragionevolezza della norma, in rapporto a una evidente disparita' di trattamento tra l'essere cittadino italiano ed essere cittadino extracomunitario, con un parametro favorevole nei confronti di chi non e' cittadino italiano (la norma sarebbe irragionevole ovviamente anche nella supposizione contraria, cioe' se rendesse irripetibili le somme erogate indebitamente ai cittadini italiani e ripetibili per gli extracomunitari). Ovvero, a contrario, l'irragionevolezza della norma sussiste allorquando un soggetto, avendo percepito indebitamente il contributo di cui all'art. 1, comma 331, legge 23 dicembre 2005, n. 266, non debba restituirlo perche' e' cittadino extracomunitario, cosi' privando lo Stato di recuperare una somma erogata indebitamente a soggetto che non ne aveva i requisiti per percepirla, in violazione di specifiche norme di legge. A sommesso parere di questo ufficio, la Corte costituzionale, se ritenesse rilevante la questione e non manifestamente infondata, e se successivamente si esprimesse nel giudizio di costituzionalita', dovrebbe dichiarare l'art. 1, comma 1287 legge n. 296/2006 incostituzionale: 1) nella parte in cui non estende il beneficio della irripetibilita' anche ai cittadini italiani; 2) ovvero nella parte in cui non ammette la ripetibilita' delle somme da chiunque le abbia indebitamente percepite, senza distinzioni di cittadinanza.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1287 della legge n. 296/2006, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende ai cittadini italiani il beneficio della irripetibilita' delle somme erogate a norma dell'art. 1, commi 331 e 333 della legge n. 266/2005 ovvero nella parte in cui non ammette la ripetibilita' di somme da chiunque indebitamente percepite senza distinzione di cittadinanza. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti in causa e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' ai Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Verbania, 8 agosto 2014 Il Giudice di pace: Crapanzano