N. 263 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio 2014

Ordinanza del 28 febbraio 2014 del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da Istituto Figlie di San Camillo -
Ospedale Madre Giuseppina Vannini contro Commissario ad acta  per  il
Piano di rientro dai disavanzi del settore  sanitario  della  Regione
Lazio ed altri.. 
 
Sanita'  pubblica  -  Razionalizzazione  e  riduzione   della   spesa
  sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti  i
  singoli accordi regionali nell'esercizio 2012,  per  l'acquisto  di
  prestazioni  sanitarie  da   soggetti   privati   accreditati   per
  l'assistenza  specialistica  ambulatoriale   e   per   l'assistenza
  ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi  di
  acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla  Regione  o
  dalla Provincia autonoma, tale  da  ridurre  la  spesa  complessiva
  annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello  0,5
  per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2
  per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei  principi  di
  affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio  di
  tutela  della  salute  -  Lesione  del  principio  di  liberta'  ed
  iniziativa economica  privata  -  Lesione  del  principio  di  buon
  andamento della pubblica amministrazione - Violazione  della  sfera
  di competenza legislativa concorrente regionale  per  l'imposizione
  di vincoli dettagliati, anziche' di principi fondamentali. 
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,
  dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. 
- Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 32, 41, 97 e  117,  comma
  terzo. 
(GU n.5 del 4-2-2015 )
 
          IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
 
 
                       (Sezione Terza Quater) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  993  del  2013,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto  da:  «Istituto  Figlie  di  San  Camillo»  Ospedale  «Madre
Giuseppina  Vannini»,  con  sede  in  Roma,  rappresentato  e  difeso
dall'avv. Silvio Bozzi, con domicilio eletto presso lo Studio  Legale
Recchia e Associati, in Roma, corso Trieste n. 88; 
    Contro il  Commissario  Delegato  al  Piano  di  Rientro  per  il
disavanzo del Settore Sanitario della Regione  Lazio,  la  Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute,  il  Ministero
dell'Economia e delle  Finanze,  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle
Politiche  Sociali,  tutti  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei  Portoghesi  n.
12;  la  Regione  Lazio,  in  persona  del  Presidente   pro-tempore,
rappresentata e difesa  dall'avv.  Roberta  Barone  ed  elettivamente
domiciliata presso la sede dell'Avvocatura  Regionale  in  Roma,  Via
Marcantonio Colonna n. 27; la ASL  RM/C,  in  persona  del  Direttore
Generale  p.t.,  rappresentata  e   difesa   dagli   avv.ti   Barbara
Bentivoglio, Gabriella Mazzoli e Maria Cristina Tandoi, con domicilio
eletto presso gli stessi, in Roma, via Primo Camera n. 1; 
    Nei confronti di Provincia Italiana della Congregazione dei Figli
dell'Immacolata Concezione - IDI, n.c.; 
    Per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo,  del  decreto
del Commissario ad acta della Regione Lazio n. U00349/2012, avente ad
oggetto: «Legge n. 135/12 - Conversione in legge, con  modificazioni,
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni  urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei  servizi  ai
cittadini - applicazione art. 15, comma 14, - Assistenza  ospedaliera
anno 2012»; del decreto del Commissario ad acta della  Regione  Lazio
n. 428/2012, conosciuto per tramite della nota della Regione prot. n.
114 del 9.1.2013, avente ad oggetto: «Definizione budget provvisori I
trimestre 2013 delle strutture private erogatrici di prestazioni  con
onere a carico  del  SSR,  Ospedali  Classificati,  IRRCS  privati  e
Policlinici  Universitari  non  statali»;  nonche'  ove  occorra  del
Decreto n. 88/2012 e del decreto n. 115/2012; nonche'  dell'eventuale
provvedimento di  validazione  dei  suddetti  decreti  ad  opera  del
Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e  delle  Finanze;
nonche' di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso; e per
l'annullamento, altresi', quanto ai motivi aggiunti; del decreto  del
Commissario ad acta  della  Regione  Lazio  n.  100/2013,  avente  ad
oggetto: «Definizione budget 2013 delle strutture private  erogatrici
di prestazioni ospedaliere a carico del SSN»; nonche' del DCA n.  183
del 9.4.2013 avente ad oggetto  approvazione  dello  schema  tipo  di
contratto/accordo  per  la  definizione  dei  rapporti  giuridici  ed
economici tra le aziende sanitarie del Lazio e i  soggetti  erogatori
di prestazioni sanitarie a carico  del  SSN,  nonche'  dell'eventuale
provvedimento di  validazione  dei  suddetti  decreti  ad  opera  del
Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e  delle  Finanze;
nonche' di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso; 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del  Commissario
Delegato al Piano di Rientro per il disavanzo del  Settore  Sanitario
della Regione Lazio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle  Finanze,
del Ministero del Lavoro e delle  Politiche  Sociali,  della  Regione
Lazio e della Asl Rm/C; 
    Viste le memorie difensive delle parti; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno 19  novembre
2013 il cons. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori  come
specificato nel verbale; 
 
                           Fatto e diritto 
 
    L'Istituto  ricorrente,  che  gestisce  l'ospedale   classificato
«Madre Giuseppina Vannini», con sede in Roma, fa presente che svolge,
mediante detta struttura, in regime di accreditamento con il servizio
sanitario nazionale,  attivita'  ospedaliera  e  specifici  programmi
assistenziali definiti «funzioni», tra cui  la  rete  dell'emergenza.
Con il proposto gravame impugna i decreti  del  Commissario  ad  acta
della  Regione   Lazio,   in   epigrafe   indicati,   tra   i   quali
prioritariamente  (per  il  rilievo  fondamentale  che  esso   assume
nell'economia decisionale della controversia)  quello  (DCA  349  del
22.11.2012) che ha rideterminato il budget  e  i  finanziamenti  gia'
assegnati per il 2012 al suddetto nosocomio, disponendone le seguenti
riduzioni: 
      6,8519% per  le  prestazioni  ospedaliere  di  cui  al  DPCA  U
088/2012 e s.m.i.; 
      identica percentuale del 6,8519%  per  il  finanziamento  delle
funzioni assistenziali e delle funzioni di  didattica  e  di  ricerca
connesse alle attivita' assistenziali di cui al DPCA 115/2012. 
    Con i motivi aggiunti viene altresi' impugnato,  in  particolare,
oltre  agli  altri  atti  indicati  in  epigrafe,  il   decreto   del
Commissario ad acta Regione Lazio n.  100  del  9.4.2013,  avente  ad
oggetto la definizione, del budget  2013  per  le  strutture  private
erogatrici  di  prestazioni  ospedaliere  a  carico  del   SSN   (con
riduzione, in applicazione della  legge  n.  135/2012,  nella  misura
dello 0,50%, del budget gia' stabilito per il 2012). 
    I suddetti decreti sono stati adottati in applicazione  dell'art.
15, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n.  135/2012,
il quale dispone che «A tutti singoli contratti e a tutti  i  singoli
accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi  dell'art.  8-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per  l'acquisto  di
prestazioni   sanitarie   da   soggetti   privati   accreditati   per
l'assistenza   specialistica   ambulatoriale   e   per   l'assistenza
ospedaliera,  si   applica   una   riduzione   dell'importo   e   dei
corrispondenti  volumi  di  acquisto  in  misura  percentuale  fissa,
determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre
la spesa complessiva annua,  rispetto  alla  spesa  consuntivata  per
l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,  dell'1  per  cento
per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014». 
    Il ricorso e' affidato ai seguenti motivi di doglianza: 
      1) violazione dell'art. 15 comma 14 della L. n. 135  del  2012.
Eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria, illogicita'
e  disparita'   di   trattamento.   Violazione   del   principio   di
retroattivita' degli atti amministrativi; 
      2) medesime censure di cui sopra, sotto ulteriore profilo; 
      3) violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97
Cost. e del diritto alla salute  ex  art.  32  Cost.  Violazione  dei
principi procedimentali di cui alla L. n. 241/90. Violazione dell'art
32, comma 8, della legge n. 449 del 27.12.1997,  dell'art.  1,  comma
32, della L. 23.12.1996, n. 662, dell'art. 2, comma 8,  della  L.  n.
549/1995 e dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992.
Eccesso di potere per difetto  di  istruttoria;  per  sviamento,  per
contraddittorieta' e difetto di motivazione; 
      4) Violazione del principio di imparzialita' ex art. 97  Cost.,
dell'art.  4,  comma  12,  e  dell'art.   8-quinquies   del   decreto
legislativo n. 502/1992. Violazione del DM del 30.6.1997. Eccesso  di
potere per disparita' di trattamento e per contraddittorieta'; 
      5)  illegittimita'  derivata  del  decreto  n.  428  del  2012.
Violazione dell'art. 15, comma 14, della L. n. 135 del 2012.  Eccesso
di potere per difetto di istruttoria  e  presupposti.  Con  i  motivi
aggiunti depositati il 28.6.2013 vengono quindi formulate le seguenti
ulteriori censure; 
      6) violazione  del  principio  di  imparzialita'  ex  art.  97.
Violazione  dell'art.  4,  comma  12,  del  decreto  legislativo   n.
502/1992, dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n.  502/1992.
Violazione del DM del 30.6.1997.  Eccesso  di  potere  disparita'  di
trattamento e per contraddittorieta'; 
      7) violazione dell'art. 15, comma 14, della L. n. 135 del 2012.
Eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria, illogicita'
e disparita' di trattamento; 
      8) violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97
Cost. e del diritto alla salute ex  art.  32  Cost..  Violazione  dei
principi procedimentali di cui alla L n. 241/90. Violazione dell'art.
32, comma 8, della legge n. 449 del 27.12.1997,  dell'art.  1,  comma
32, della L. 23.12.1996, n. 662, dell'art. 2, comma 8,  della  L.  n.
549/1995 e dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992.
Eccesso di potere per difetto  di  istruttoria,  per  sviamento,  per
contraddittorieta' e difetto di motivazione; 
      violazione del principio di imparzialita'  ex  art.  97  Cost.,
dell'art.  4,  comma  12,  e  dell'art.   8-quinquies   del   decreto
legislativo n. 502/1992. Violazione del DM del 30.6.1997. Eccesso  di
potere per disparita' di trattamento e per contraddittorieta'; 
      9) violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97
Cost,, del principio  di  tutela  della  salute  ex  art.  32  Cost.,
dell'art. 41 Cost. sul diritto all'impresa, dell'art. 8, comma 5, del
decreto legislativo n. 502/92, dell'art. 2,  comma  9,  della  L.  n.
549/95. Eccesso di potere per sviamento,  illogicita'  e  difetto  di
motivazione; 
      10) violazione degli articoli 3, 31, 32 e 97 Cost..  Violazione
dell'art. 8-quinquies e dell'art. 8-sexies del decreto legislativo n.
502/1992, dell'art. 2, comma 5, del DM 15.12.1994, dell'art. 3, comma
2, del DM del 30.6.97, la cui efficacia  e'  richiamata  dal  DM  del
12,9.2006. Eccesso di potere per sviamento, difetto  di  presupposti,
illogicita', contraddittorieta'. Violazione del  principio  di  buona
amministrazione ex art. 97  Cost.,  del  principio  di  tutela  della
salute ex art. 32 Cost.; 
      11) incostituzionalita'  dell'art.  8-quinquies  e  sexies  del
decreto legislativo n. 502/92 per violazione  dell'art.  41  Cost.  e
dell'art. 97 Cost; 
      12) violazione del principio di buona amministrazione  ex  art.
97 Cost, eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria; 
      13) violazione dell'art. 9  del  DL  n.  203/2005.  Eccesso  di
potere per disparita' di trattamento e difetto  dei  presupposti;  in
subordine, incostituzionalita', per violazione degli articoli 3 e  97
Cost, dell'art. 9 predetto. 
    Si sono  costituite  in  giudizio  le  intimate  amministrazioni,
contestando  la  fondatezza   delle   prospettazioni   ricorsuali   e
concludendo per il rigetto delle stesse. 
    Alla pubblica udienza  del  19.11.2013  il  ricorso  e  i  motivi
aggiunti sono stati assunti in decisione. 
    Oggetto  della  presente  controversia   sono   i   decreti   del
Commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  Piano  di  rientro  dei
disavanzi del settore sanitario  della  Regione  Lazio,  in  epigrafe
indicati, che hanno rideterminato i budget gia' assegnati per il 2012
alle strutture sanitarie  private  (ed  ospedali  classificati,  come
quello ricorrente)  in  regime  di  accreditamento  con  il  servizio
sanitario e stabilito i budget 2013 per le medesime strutture. 
    Come sopra esposto i  gravati  decreti  sono  stati  adottati  in
applicazione dell'art. 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012,  convertito
con modifiche con L. n. 135/2012, il  quale  testualmente  stabilisce
che «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi  vigenti
nell'esercizio 2012,  ai  sensi  dell'art.  8-quinquies  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di  prestazioni,
sanitarie  da   soggetti   privati   accreditati   per   l'assistenza
specialistica,  ambulatoriale  e  per  l'assistenza  ospedaliera,  si
applica una riduzione dell'importo e  dei  corrispondenti  volumi  di
acquisto in misura percentuale fissa,  determinata  dalla  regione  o
dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua,
rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento
per l'anno 2012, dell'1 per cento per ranno 2013 e del 2 per cento  a
decorrere dall'anno 2014». 
    Costituisce problematica, sollevata dall'istante nei propri  atti
d'impugnativa, che il Collegio  reputa  prioritaria  (anche  ai  fini
della rilevanza delle questioni di  legittimita'  costituzionale  del
sopra citato art. 15, comma 14, che si  intendono  sollevare  con  la
presente ordinanza), quella per cui tale disposizione di legge non si
applicherebbe agli ospedali  classificati,  in  quanto  equiparati  a
quelli pubblici, anche dopo la riforma sanitaria, ex  art.  4,  comma
12, del decreto legislativo n. 502/1992. 
    Tale opzione interpretativa non e' condivisa dal  Collegio,  alla
stregua del tenore letterale e del senso logico dell'art. 15 comma 14
del DL n. 95/2012. Tale norma si riferisce espressamente,  invero,  a
tutti i contratti ed accordi per acquisto  di  prestazioni  sanitarie
«da soggetti privati accreditati».  Ora,  non  v'e'  dubbio  che  gli
ospedali classificati siano  nondimeno  soggetti  privati,  retti  da
regole privatistiche e gestiti secondo principi di economia,  se  non
lucrativi. E' pacifico, tra l'altro, secondo la giurisprudenza  della
Corte di Cassazione (cfr. sez. 02/04/2007  n.  8088),  che  gli  enti
ecclesiastici  esercenti   attivita'   ospedaliera,   non   sono   da
includersi, secondo l'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, tra dette amministrazioni, che ai sensi dell'art. 1 di'
detto testo normativo comprendono le amministrazioni,  le  aziende  e
gli enti del Servizio sanitario nazionale. 
    La classificazione, invero, degli enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti  non  vale  ad  attribuire  ad  essi  natura   di   ente
ospedaliero o di ente pubblico, ma ne comporta  l'equiparazione  agli
ospedali pubblici solo per effetti  determinati  e  limitati,  quali,
attualmente, l'inserimento nell'ambito della programmazione sanitaria
e il riconoscimento delle medesime tariffe. 
    Per  il  resto,  resta   ferma   l'autonomia   amministrativa   e
finanziaria dei detti ospedali e la loro natura di soggetti  privati.
E' stato anche affermato, al riguardo (v. Cass. Sez. Lav.,  sent.  n.
12039  del  19-12-1990)  che  gli   enti   ecclesiastici   civilmente
riconosciuti,   quali    esercitano    professionalmente    attivita'
ospedaliera, assumono la qualita' di imprenditore, nonostante il fine
spirituale o comunque altruistico perseguito, ove la loro prestazione
sia oggettivamente organizzata in  modo  che  essa  sia  resa  previo
compenso adeguato al costo del servizio - dato che il requisito dello
scopo di lucro assume rilievo meramente  oggettivo  ed  e'  collegato
alle modalita' dello svolgimento dell'attivita' - con la  conseguente
applicabilita' nei confronti di tali enti dell'art. 18 della legge n.
300 del  1970  in  ordine  ai  lavoratori  da  essi  illegittimamente
licenziati. 
    Ed ancora, si e precisato (Cass. Sez. Lav.,  cent.  n.  3623  del
28-03-1995)  come  debba  escludersi,  nei   confronti   degli   enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, nella disciplina  della  legge
12 febbraio 1968 n. 132, non modificata in  materia  dalla  legge  23
dicembre 1978 n. 833, la qualifica di enti ospedalieri cioe' di  enti
pubblici non economici, in mancanza di un'espressa qualificazione  in
tal senso resa con Decreto del Presidente  della  Repubblica,  mentre
resta a tal fine irrilevante la circostanza che l'ente  ecclesiastico
abbia ottenuto la classificazione del  proprio  ospedale  fra  quelli
soggetti alla programmazione ospedaliera (art.  1,  sesto  comma,  in
relazione agli articoli 20 e segg. della legge 132 del 1968). 
    Si applica  quindi  nei  loro  confronti,  ad  avviso  di  questo
Collegio, l'art. 15, comma 14, del DL di cui trattasi n. 95/2012. 
    D'altra parte, si tratta pur sempre di  soggetti  destinatari  di
accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8-quater del decreto
legislativo n. 502/92 e di tetto di spesa prestabilito e delimitato a
carico del SSN. 
    Quanto all'affermazione poi per cui  tali  ospedali  riconosciuti
sarebbero consustanziali al  sistema  sanitario  nazionale  come  gli
stessi ospedali pubblici, si tratta di assunto  da  rettificare  alla
stregua della piu'  recente  giurisprudenza  amministrativa  che  ben
chiaramente ha avuto modo di  precisate  come,  particolarmente  dopo
l'entrata, in  vigore  del  DL  n.  112/2008,  le  strutture  private
«equiparate» alle pubbliche (come appunto gli ospedali  classificati)
sono soggette a tetto di spesa invalicabile oltre il quale non  hanno
alcun diritto  remunerazione  pubblica.  Ne'  esse  hanno  diritto  a
ripiano di eventuali disavanzi finanziari da parte ed a carico  delle
Regioni e del SSN (v. Consiglio di Stato, sez.  III,  06/02/2013,  n.
697). 
    Da ultimo, puo'  soggiungersi  che  sempre  sul  piano  letterale
l'applicabilita'   agli   ospedali   classificati   della   normativa
(emergenziale) ex art.  15,  comma  14,  piu'  volte  citato,  appare
confermata  anche  tenendo  conto  dell'estensione  della  riduzione,
secondo l'espressa dicitura della legge, non solo  ai  contratti,  ma
agli stessi «accordi» (conferenti, questi ultimi, ex art. 8-quinquies
del decreto legislativo  n.  502/92,  proprio,  tra  le  altre,  alle
strutture private «equiparate»). 
    Premesso  quanto  sopra,  rileva  il  Collegio  che  appare   non
manifestamente infondato, anche alla stregua di quanto al riguardo in
parte  dedotto  dalla  stessa  struttura  ricorrente,  il  dubbio  di
costituzionalita'  in  ordine  alla  disciplina  normativa   che   ha
giustificato l'adozione dei contestati decreti, per contrasto con gli
articoli 117, comma  3,  della  Costituzione,  con  il  principio  di
irretroattivita' delle leggi e con gli articoli 3, 41, 97 e 32  della
Costituzione. 
    Relativamente alla detta violazione dell'art. 117, comma 3, della
Costituzione deve essere invera evidenziato che: 
      a) la Sanita' rientra, giusta quanto previsto dalla  richiamata
disposizione   costituzionale,   nelle   materie   di    legislazione
concorrente per le quali spetta alle Regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,  riservata
alla legislazione dello Stato; 
      b) in tale quadro normativo il menzionato art.  15,  comma  14,
nel prevedere un taglio generalizzato della spesa  per  il  2012  (ed
anni successivi) che le singole regioni  sono  chiamate  a  sostenere
sulla base  di  accordi  precedentemente  stipulati  con  le  singole
strutture accreditate, non puo' in alcun modo essere  annoverata  tra
la normativa che fissa i principi fondamentali, e, pertanto, per tale
aspetto, essa risulta in palese contratto con il richiamato  articoli
17, comma 3. 
    Ed invero il Collegio, pur tenendo presente l'orientamento  della
Corte costituzionale secondo cui «l'autonomia legislativa concorrente
delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare
nell'ambito della gestione del  servizio  sanitario  puo'  incontrare
limiti alla  luce  degli  obiettivi  della  finanza  pubblica  e  del
contenimento della  spesa»,  peraltro  in  un  «quadro  di  esplicita
condivisione da parte delle  Regioni  della  assoluta  necessita'  di
contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012
e n. 193 del  2007),  e  secondo  cui  il  legislatore  statale  puo'
«legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente  per
assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica  complessiva,
in  connessione  con  il  perseguimento   di   obiettivi   nazionali,
condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del  2012,
n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010), osserva tuttavia che  la  suddetta
disposizione, proprio perche' individua  specificatamente  i  settori
ove conseguire (con imposizione di tagli «lineari» senza alternative)
i risparmi  nella  spesa  sanitaria,  senza  limitarsi  ad  una  mera
quantificazione in via generale dei suddetti risparmi lasciando  alla
discrezionalita' dell'amministrazione regionale l'individuazione  dei
compatti di spesa dove ottenerli e delle  modalita'  per  conseguirli
(magari differenziando i  destinatari  dei  tagli  di  spesa  secondo
propri criteri apprezzati  discrezionalmente  come  piu'  rispondenti
all'interesse e alle peculiarita' regionali), risulta  non  in  linea
con quanto disposto dal menzionato art. 117, terzo  comma.  Pertanto,
la  questione  di  costituzionalita',  sotto  tale  aspetto,  non  e'
manifestamente infondata. 
    Pure non manifestamente infondata e'  la  prospettata  violazione
dell'art. 97 Cost.,  oltre  che  dell'art.  3,  della  Cost.,  e  dei
principi individuati dalla Corte costituzionale al fine di assicurare
la costituzionalita' di una legge retroattiva. 
    In  particolare,  tenendo  anche  conto  di  quanto   prospettato
dall'Istituto ricorrente, va sottolineato che: 
      a) giusta il consolidato e  notorio  orientamento  della  Corte
occorre  che  siano  rispettati  una   serie   di   limiti   generali
all'efficacia   retroattiva   delle   leggi,   che   attengono   alla
salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, quale il secondo
comma dell'art. 25 Cost., di altri fondamentali  valori  di  civilta'
giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e  dello  stesso
ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto  del  principio
generale di ragionevolezza che  ridonda  nel  divieto  di  introdurre
ingiustificate disparita' di trattamento, la tutela  dell'affidamento
legittimamente sorto nei soggetti quale  principio  connaturato  allo
Stato  di  diritto,  la  coerenza  e  la  certezza   dell'ordinamento
giuridico; 
      b)  nella  fattispecie  in  esame  la  richiamata  disposizione
nonche'  il  successivo   decreto   regionale   attuativo,   adottato
quest'ultimo a fine novembre 2012 quando il  limite  del  budget  era
stato ormai sostanzialmente raggiunto, hanno inciso (limitatamente al
2012) sul legittimo  affidamento  venutosi  a  creare  in  capo  alle
singole strutture sanitarie ad erogare le prestazioni e a ricevere il
relativo   corrispettivo   cosi'   come   stabilito   nei   contratti
antecedentemente stipulati, per  la  corretta  esecuzione  dei  quali
hanno d'altra parte allestito le relative  risorse  organizzative  ed
effettuato  i  correlati  investimenti  in  materiali,  personale  ed
attrezzature. 
    Ora al riguardo non ignora il Collegio che viene  anche  ritenuta
legittima, secondo la giurisprudenza amministrativa  (cfr.  CdS,  Ad.
Pl. n. 4/2012), l'introduzione  retroattiva  di  tetti  di  spesa  in
materia sanitaria. 
    Ma cio' si e' ritenuto che possa ammettersi soltanto in  presenza
di tetti di spesa degli anni precedenti ai quali gli  interessati  si
siano potuti rapportare tenendo contemporaneamente conto di ulteriori
limiti imposti dai tagli  stabiliti  dalle  disposizioni  finanziarie
conoscibili dalle strutture private all'inizio e nel corso dell'anno. 
    Oltre tale limite, invero, non vi e' piu' tutela dell'affidamento
e questo appare essersi appunto inverato nella specie per l'anno 2012
in quanto i tagli di budget sono stati per  tale  anno  imposti,  con
parziale decorrenza  retroattiva  dall'1.1.2012,  dalla  disposizione
legislativa in questione, a  budget  gia'  approvati  e  senza  alcun
preesistente  parametro  da  cui   i   destinatari   abbiano   potuto
preavvertire l'intervento della disposta riduzione. 
    Risulta poi non manifestamente infondata, ad avviso del Collegio,
anche la. violazione dell'art. 41 della  Costituzione  in  quanto  la
richiamata normativa nel decurtare i budget fissati  antecedentemente
verrebbe in sostanza ad impedire la remunerazione di prestazioni gia'
erogate,  con  conseguente  violazione  del  principio  di   liberta'
dell'attivita' economica privata. 
    Ugualmente non manifestamente infondata, nel  suddetto  contesto,
e'  la  violazione  dell'art.  32  della  Costituzione,   quanto   le
contestate riduzioni dei budget, giustificate unicamente da motivi di
ordine economico-finanziario e che fanno seguito ad altre  precedenti
riduzioni, possono determinare una compromissione  del  diritto  alla
salute costituzionalmente tutelato dall'art. 32, in palese  contrasto
con quanto affermato  dalla  Corte  costituzionale  con  sentenza  n.
309/1999, secondo la quale «le esigenze della  finanza  pubblica  non
possono assumere nel bilanciamento del legislatore un  peso  talmente
preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del  diritto  alla
salute protetto dalla  Costituzione  come  ambito  inviolabile  della
dignita' umana». 
    La rilevanza e la pregiudizialita' delle sollevate  questioni  di
costituzionalita' per la  controversia  in  esame  appare  del  tutto
evidente, stante  che  esse  investono  la  disciplina  normativa  in
applicazione della quale sono stati adottati i contestati decreti del
Commissario ad acta per la Sanita' della Regione Lazio. 
    Per  le  ragioni  suesposte  deve  essere  quindi   disposta   la
remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione  del
giudizio ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della
legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, dell'art. 23  della  legge
11 marzo 1953 n. 87 e dell'art. 79 c.p.a. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
Quater),  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  la
sollevata questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  15,
comma 14, del DL n. 15 del 6 luglio 2012, convertito  in  Legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012,  n.  135,  per
contrasto con gli articoli  117  comma  3,  3,  97,  41  e  32  della
Costituzione, secondo quanto specificato in motivazione. 
    Sospende il giudizio e ordina la  trasmissione  degli  atti  alla
Corte costituzionale. 
    Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  19
novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: 
      Italo Riggio, Presidente; 
      Domenico Lundini, Consigliere, Estensore; 
      Giulia Ferrari, Consigliere. 
 
                        Il Presidente: Riggio 
 
 
                                                 L'Estensore: Lundini