N. 266 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio 2014

Ordinanza del 28 febbraio 2014 del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio sul  ricorso  proposto  da Provincia  religiosa  di  San
Pietro, Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio -  Fatebenefratelli
- Ospedale Villa San Pietro contro Commissario ad acta per  il  Piano
di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio ed
altri.. 
 
Sanita'  pubblica  -  Razionalizzazione  e  riduzione   della   spesa
  sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti  i
  singoli accordi regionali nell'esercizio 2012,  per  l'acquisto  di
  prestazioni  sanitarie  da   soggetti   privati   accreditati   per
  l'assistenza  specialistica  ambulatoriale   e   per   l'assistenza
  ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi  di
  acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla  Regione  o
  dalla Provincia autonoma, tale  da  ridurre  la  spesa  complessiva
  annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello  0,5
  per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2
  per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei  principi  di
  affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio  di
  tutela  della  salute  -  Lesione  del  principio  di  liberta'  ed
  iniziativa economica  privata  -  Lesione  del  principio  di  buon
  andamento della pubblica amministrazione - Violazione  della  sfera
  di competenza legislativa concorrente regionale  per  l'imposizione
  di vincoli dettagliati, anziche' di principi fondamentali. 
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,
  dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. 
- Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 32, 41, 97 e  117,  comma
  terzo. 
(GU n.5 del 4-2-2015 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                       (Sezione Terza Quater) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  994  del  2013,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da: 
    Provincia Religiosa di San  Pietro,  Ordine  Ospedaliero  di  San
Giovanni  di  Dio  -  Fatebenefratelli  Ospedale  Villa  San  Pietro,
rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Bozzi, con  domicilio  eletto
presso Studio Legale Recchia e Associati in Roma, corso Trieste, 88; 
    Contro: 
      il Commissario Delegato al Piano di Rientro  per  il  disavanzo
del  Settore  Sanitario  della  Regione  Lazio,  la  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri,  il  Ministero  della  Salute,  il  Ministero
dell'Economia e delle  Finanze,  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle
Politiche  Sociali,  tutti  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
      la  Regione  Lazio,  in  persona  del  Presidente  pro-tempore,
rappresentata e difesa  dall'avv.  Roberta  Barone  ed  elettivamente
domiciliata presso la sede dell'Avvocatura  Regionale  in  Roma,  Via
Marcantonio Colonna n. 27; 
      la ASL RM/E, in persona del Direttore Generale p.t., n. c.; 
    Nei confronti di: 
       Provincia Italiana Congregazione Figli Immacolata Concezione -
Idi, non costituita; 
    Per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: 
      del decreto del Commissario ad  acta  della  Regione  Lazio  n.
U00349/2012, avente ad oggetto: "Legge n.  135/12  -  Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto legge 6  luglio  2012,  n.  95,
recante disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa  pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini - applicazione art. 15  comma
14 - Assistenza ospedaliera anno 2012" 
      del decreto del Commissario ad  acta  della  Regione  Lazio  n.
428/2012, conosciuto per tramite della nota della  Regione  prot.  n.
114 del 9.1.2013, avente ad oggetto: "Definizione budget provvisori I
trimestre 2013 delle strutture private erogatrici di prestazioni  con
onere a carico  del  SSR.  Ospedali  Classificati,  IRRCS  privati  e
Policlinici  Universitari  non  statali";  nonche'  ove  occorra  del
Decreto n. 88/2012 e del decreto n. 115/2012; nonche'  dell'eventuale
provvedimento di  validazione  dei  suddetti  decreti  ad  opera  del
Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia  e  delle-Finanze;
nonche' di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso; 
    E per l'annullamento, altresi', quanto ai motivi aggiunti: 
      del decreto del Commissario ad  acta  della  Regione  Lazio  n.
100/2013, avente ad oggetto: "Definizione budget 2013 delle strutture
private erogatrici di prestazioni  ospedaliere  a  carico  del  SSN";
nonche' del DCA n. 183 del 9.4.2013 avente  ad  oggetto  approvazione
dello  schema  tipo  di  contratto/accordo  per  la  definizione  dei
rapporti giuridici ed economici tra le aziende sanitarie del Lazio  e
i soggetti erogatori di  prestazioni  sanitarie  a  carico  del  SSN,
nonche' dell'eventuale  provvedimento  di  validazione  dei  suddetti
decreti  ad  opera  del  Ministero  del  Lavoro   e   del   Ministero
dell'Economia e delle Finanze; 
      nonche' di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso; 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del  Commissario
Delegato al Piano di Rientro per il disavanzo del  Settore  Sanitario
della Regione Lazio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle  Finanze,
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  e  della  Regione
Lazio; 
    Viste le memorie difensive delle parti; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno 19  novembre
2013 il cons. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori  come
specificato nel verbale; 
 
                           Fatto e diritto 
 
    La  Provincia  Religiosa  ricorrente,  che  gestisce   l'ospedale
classificato Villa San Pietro, con  sede  in  Roma,  fa  presente  di
svolgere, mediante detta struttura, in regime di  accreditamento  con
il servizio sanitario nazionale, attivita'  ospedaliera  e  specifici
programmi  assistenziali  definiti  "funzioni",  tra  cui   la   rete
dell'emergenza. 
    Con il proposto gravame impugna i decreti del Commissario ad acta
della  Regione   Lazio,   in   epigrafe   indicati,   tra   i   quali
prioritariamente  (per  il  rilievo  fondamentale  che  esso   assume
nell'economia decisionale della controversia)  quello  (DCA  349  del
22.11.2012) che ha rideterminato il budget  e  i  finanziamenti  gia'
assegnati per il 2012 al suddetto nosocomio, disponendone le seguenti
riduzioni: 
      6,8519% per  le  prestazioni  ospedaliere  di  cui  al  DPCA  U
088/2012 e s.m.i.; 
      identica percentuale del 6,8519%  per  il  finanziamento  delle
funzioni assistenziali e delle funzioni di  didattica  e  di  ricerca
connesse alle attivita' assistenziali di cui al DPCA 115/2012. 
    Con i motivi aggiunti viene altresi' impugnato,  in  particolare,
oltre  agli  altri  atti  indicati  in  epigrafe,  il   decreto   del
Commissario ad acta della Regione Lazio n. 100 del  9.4.2013,  avente
ad oggetto la definizione del budget 2013 per  le  strutture  private
erogatrici  di  prestazioni  ospedaliere  a  carico  del   SSN   (con
riduzione, in applicazione della  legge  n.  135/2012,  nella  misura
dello 0,50%, del budget gia' stabilito per il 2012). 
    I suddetti decreti sono stati adottati in applicazione  dell'art.
15, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito con  legge  n.135/2012,
il quale dispone che " A tutti  i  singoli  contratti  e  a  tutti  i
singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai  sensi  dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  per
l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti  privati  accreditati
per  l'assistenza  specialistica  ambulatoriale  e  per  l'assistenza
ospedaliera,  si   applica   una   riduzione   dell'importo   e   dei
corrispondenti  volumi  di  acquisto  in  misura  percentuale  fissa,
determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre
la spesa complessiva annua,  rispetto  alla  spesa  consuntivata  per
l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,  dell'1  per  cento
per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014". 
    Il ricorso e' affidato ai seguenti motivi di doglianza: 
      1) Violazione dell'art. 15 comma 14 della L. n. 135  del  2012.
Eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria, illogicita'
e  disparita'   di   trattamento.   Violazione   del   principio   di
retroattivita' degli atti amministrativi; 
      2) Medesime censure di cui sopra, sotto ulteriore profilo; 
      3) Violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97
Cost. e del diritto alla salute ex  art.  32  Cost..  Violazione  dei
principi  procedimentali  di  cui  alla  L.  n.  241/90.   Violazione
dell'art. 32 comma 8 della legge n. 449 del 27.12.1997,  dell'art.  1
comma 32 della L. 23.12.1996, n. 662, dell'art. 2 comma 8 della L. n.
549/1995 e dell'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992.  Eccesso  di
potere   per   difetto   di   istruttoria,   per    sviamento,    per
contraddittorieta' e difetto di motivazione; 
      4) Violazione del principio di imparzialita' ex art. 97  Cost.,
dell'art. 4 comma 12 e dell'art. 8-quinquies del D.Lgs. n.  502/1992.
Violazione del DM del 30.6.1997.  Eccesso  di  potere  disparita'  di
trattamento e per contraddittorieta'; 
      5)  illegittimita'  derivata  del  decreto  n.  428  del  2012.
Violazione dell'art. 15 comma 14 della L. n. 135 del 2012. Eccesso di
potere per difetto di istruttoria e presupposti. 
    Con i motivi aggiunti  depositati  il  28.6.2013  vengono  quindi
formulate le seguenti ulteriori censure: 
      6) Violazione  del  principio  di  imparzialita'  ex  art.  97.
Violazione dell'art. 4 comma 12 del  D.Lgs.  n.  502/1992,  dell'art.
8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992. Violazione del DM del  30.6.1997.
Eccesso di potere disparita' di trattamento e per contraddittorieta'; 
      7) Violazione dell'art. 15 comma 14 della L. n. 135  del  2012.
Eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria, illogicita'
e disparita' di trattamento; 
      8) Violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97
Cost. e del diritto alla salute  ex  art,  32  Cost.  Violazione  dei
principi  procedimentali  di  cui  alla  L.  n.  241/90.   Violazione
dell'art. 32 comma 8 della legge n. 449 del 27.12.1997,  dell'art.  1
comma 32 della L. 23.12.1996, n. 662, dell'art. 2 comma 8 della L. n.
549/1995 e dell'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992.  Eccesso  di
potere   per   difetto   di   istruttoria,   per    sviamento,    per
contraddittorieta' e difetto di motivazione; 
      Violazione del principio di imparzialita'  ex  art.  97  Cost.,
dell'art. 4 comma 12 e dell'art, 8-quinquies del D.Lgs. n.  502/1992.
Violazione del DM del 30.6.1997.  Eccesso  di  potere  disparita'  di
trattamento e per contraddittorieta'; 
      9) Violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97
Cost., del principio  di  tutela  della  salute  ex  art.  32  Cost.,
dell'art. 41 Cost. sul diritto all'impresa, dell'art. 8 comma  5  del
D.Lgs. n. 502/92, dell'art. 2 comma 9 della L. n. 549/95. Eccesso  di
potere per sviamento, illogicita' e difetto di motivazione; 
      10) Violazione degli artt. 3, 31, 32  e  97  Cost..  Violazione
dell'art. 8 quinquies e dell'art. 8-sexies del  D.Lgs.  n.  502/1992,
dell'art. 2 comma 5 del DM 15.12.1994, dell'art. 3 comma 2 del DM del
30.6.97, la cui efficacia e' richiamata dal DM del 12.9.2006. Eccesso
di  potere  per  sviamento,  difetto  di  presupposti,   illogicita',
contraddittorieta'. Violazione del principio di buona amministrazione
ex art. 97 Cost., del principio di tutela della  salute  ex  art.  32
Cost.; 
      11) Incostituzionalita'  dell'art.  8-quinquies  e  sexies  del
D.Lgs. n. 502/92 per violazione dell'art. 41  Cost.  e  dell'art.  97
Cost.; 
      12) Violazione del principio di buona amministrazione  ex  art.
97 Cost., eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria; 
      13) Violazione dell'art. 9  del  DL  n.  203/2005.  Eccesso  di
potere per disparita' di trattamento e difetto  dei  presupposti;  in
subordine, incostituzionalita', per violazione degli  artt.  3  e  97
Cost., dell'art. 9 predetto. 
    Si  sono  costituite  in  giudizio  le  intimate  amministrazioni
(eccezion  fatta  per  la  ASL),  contestando  la  fondatezza   delle
prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse. 
    Alla pubblica udienza  del  19.11.2013  il  ricorso  e  i  motivi
aggiunti sono stati assunti in decisione. 
    Oggetto  della  presente  controversia   sono   i   decreti   del
Commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  Piano  di  rientro  dei
disavanzi del settore sanitario  della  Regione  Lazio,  in  epigrafe
indicati, che hanno rideterminato i budget gia' assegnati per il 2012
alle strutture sanitarie  private  (ed  ospedali  classificati,  come
quello ricorrente)  in  regime  di  accreditamento  con  il  servizio
sanitario e stabilito i budget 2013 per le medesime strutture. 
    Come sopra esposto i  gravati  decreti  sono  stati  adottati  in
applicazione dell'art. 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012,  convertito
con modifiche con L. n. 135/2012, il  quale  testualmente  stabilisce
che "A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi  vigenti
nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto  di  prestazioni
sanitarie  da   soggetti   privati   accreditati   per   l'assistenza
specialistica  ambulatoriale  e  per  l'assistenza  ospedaliera,   si
applica una riduzione dell'importo e  dei  corrispondenti  volumi  di
acquisto - in misura percentuale fissa, determinata dalla  regione  o
dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua,
rispetto alla spesa consuntivata per  l'anno  201.1,  dello  0,5  per
cento per Vanno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e  del  2  per
cento a decorrere dall'anno 2014". 
    Costituisce problematica, sollevata dalle istanti nei propri atti
d'impugnativa, che il Collegio  reputa  prioritaria  (anche  ai  fini
della rilevanza delle questioni di  legittimita'  costituzionale  del
sopra citato art. 15 comma 14, che  si  intendono  sollevare  con  la
presente ordinanza), quella per cui tale disposizione di legge non si
applicherebbe agli ospedali  classificati,  in  quanto  equiparati  a
quelli pubblici, anche dopo la riforma sanitaria, ex art. 4 comma  12
del D.Lgs. n. 502/1992. 
    Tale opzione interpretativa non e' condivisa dal  Collegio,  alla
stregua del tenore letterale e del senso logico dell'art. 15 comma 14
del DL n. 95/2012. Tale norma si riferisce espressamente,  invero,  a
tutti i contratti ed accordi per acquisto  di  prestazioni  sanitarie
"da soggetti privati accreditati".  Ora,  non  v'e'  dubbio  che  gli
ospedali classificati siano  nondimeno  soggetti  privati,  retti  da
regole privatistiche e gestiti secondo principi di economia,  se  non
lucrativi. E' pacifico tra l'altro, secondo la  giurisprudenza  della
Corte di Cassazione (cfr. sez. un 02/04/2007 n. 8088), che  gli  enti
ecclesiastici  esercenti   attivita'   ospedaliera,   non   sono   da
includersi, secondo l'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tra
dette amministrazioni, che  ai  sensi  dell'art.  1  di  detto  testo
normativo comprendono le amministrazioni, le aziende e gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale. La classificazione, invero, degli  enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti non vale ad attribuire ad  essi
natura di ente  ospedaliero  o  di  ente  pubblico,  ma  ne  comporta
l'equiparazione agli ospedali pubblici solo per effetti determinati e
limitati,  quali,  attualmente,   l'inserimento   nell'ambito   della
programmazione sanitaria e il riconoscimento delle medesime  tariffe.
Per il resto, resta ferma l'autonomia  amministrativa  e  finanziaria
dei detti ospedali e la loro natura di  soggetti  privati.  E'  stato
anche affermato, al riguardo (v. Cass. Sez. Lav., sent. n. 12039  del
19-12-1990), che gli enti ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,  i
quali esercitano professionalmente attivita' ospedaliera, assumono la
qualita' di imprenditore, nonostante il fine  spirituale  o  comunque
altruistico perseguito, ove la loro  prestazione  sia  oggettivamente
organizzata in modo che essa sia resa  previo  compenso  adeguato  al
costo del servizio - dato che  il  requisito  dello  scopo  di  lucro
assume rilievo meramente oggettivo ed  e'  collegato  alle  modalita'
dello svolgimento dell'attivita' - con la conseguente  applicabilita'
nei confronti di tali enti dell'art. 18 della legge n. 300  del  1970
in ordine ai  lavoratori  da  essi  illegittimamente  licenziati.  Ed
ancora,  si  e'  precisato  (Cass.  Sez.  Lav.,  sent.  n.  3623  del
28-03-1995)  come  debba  escludersi,  nei   confronti   degli   enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, nella disciplina  della  legge
12 febbraio 1968 n. 132, non modificata in  materia  dalla  legge  23
dicembre 1978 n. 833, la qualifica di enti ospedalieri cioe' di  enti
pubblici non economici, in mancanza di un'espressa qualificazione  in
tal senso resa con Decreto del Presidente  della  Repubblica,  mentre
resta a tal fine irrilevante la circostanza che l'ente  ecclesiastico
abbia ottenuto la classificazione del  proprio  ospedale  fra  quelli
soggetti alla programmazione ospedaliera (art.  1,  sesto  comma,  in
relazione agli artt. 20 e segg. della legge 132 del 1968). Si applica
quindi nei loro confronti, ad avviso di questo  Collegio,  l'art.  15
comma 14 del DL di cui trattasi n. 95/2012. D'altra parte, si  tratta
pur sempre di soggetti destinatari di  accreditamento  istituzionale,
ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs - n. 502/92 e di tetto di spesa
prestabilito e delimitato a carico del SSN.  Quanto  all'affermazione
poi per cui tali ospedali riconosciuti  sarebbero  consustanziali  al
sistema sanitario nazionale come gli  stessi  ospedali  pubblici,  si
tratta di assunto da rettificare  alla  stregua  della  piu'  recente
giurisprudenza amministrativa che ben chiaramente ha  avuto  modo  di
precisare come, particolarmente dopo l'entrata in vigore  del  DL  n.
112/2008, le strutture  private  "equiparate"  alle  pubbliche  (come
appunto gli ospedali classificati) sono soggette  a  tetto  di  spesa
invalicabile oltre il quale non hanno alcun diritto  a  remunerazione
pubblica. Ne' esse hanno diritto a  ripiano  di  eventuali  disavanzi
finanziari da parte ed a carico delle Regioni e del SSN (v. Consiglio
di Stato, sez. III, 06/02/2013, n. 697). Da ultimo, puo' soggiungersi
che  sempre  sul  piano  letterale  l'applicabilita'  agli   ospedali
classificati della normativa (emergenziale) ex art. 15 comma 14  piu'
volte citato, appare confermata anche tenendo  conto  dell'estensione
della riduzione, secondo l'espressa dicitura della legge, non solo ai
contratti, ma agli stessi "accordi" (conferenti,  questi  ultimi,  ex
art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/92, proprio, tra  le  altre,  alle
strutture private "equiparate"). 
    Premesso  quanto  sopra,  rileva  il  Collegio  che  appare   non
manifestamente infondato, anche alla stregua di quanto al riguardo in
parte  dedotto  dalla  stessa  struttura  ricorrente,  il  dubbio  di
costituzionalita'  in  ordine  alla  disciplina  normativa   che   ha
giustificato l'adozione dei contestati decreti, per contrasto con gli
art.  117,  comma  3,  della  Costituzione,  con  il   principio   di
irretroattivita' delle leggi e con gli artt. 3, 41,  97  e  32  della
Costituzione. 
    Relativamente alla detta violazione dell'art. 117, comma 3, della
Costituzione deve essere invero evidenziato che: 
      a) la Sanita' rientra, giusta quanto previsto dalla  richiamata
disposizione   costituzionale,   nelle   materie   di    legislazione
concorrente per le quali spetta alle Regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,  riservata
alla legislazione dello Stato; 
      b) in tale quadro normativo il menzionato art.  15,  comma  14,
nel prevedere un taglio generalizzato della spesa  per  il  2012  (ed
anni successivi) che le singole regioni  sono  chiamate  a  sostenere
sulla base  di  accordi  precedentemente  stipulati  con  le  singole
strutture accreditate, non puo' in alcun modo essere  annoverata  tra
la normativa che fissa i principi fondamentali, e, pertanto, per tale
aspetto, essa risulta in palese contrato con il richiamato art.  117,
comma 3. 
    Ed invero il Collegio, pur tenendo presente l'orientamento  della
Corte Costituzionale secondo cui «l'autonomia legislativa concorrente
delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare
nell'ambito della gestione del  servizio  sanitario  puo'  incontrare
limiti alla  luce  degli  obiettivi  della  finanza  pubblica  e  del
contenimento della  spesa»,  peraltro  in  un  «quadro  di  esplicita
condivisione da parte delle  Regioni  della  assoluta  necessita'  di
contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012
e n. 193 del  2007),  e  secondo  cui  il  legislatore  statale  puo'
«legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente  per
assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica  complessiva,
in  Connessione  con  il  perseguimento   di   obiettivi   nazionali,
condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del  2012,
n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010), osserva tuttavia che  la  suddetta
disposizione, proprio perche' individua  specificatamente  i  settori
ove conseguire (con imposizione di tagli "lineari" senza alternative)
i risparmi  nella  spesa  sanitaria,  senza  limitarsi  ad  una  mera
quantificazione in via generale dei suddetti risparmi lasciando  alla
discrezionalita' dell'amministrazione regionale l'individuazione  dei
comparti spesa dove  ottenerli  e  delle  modalita'  per  conseguirli
(magari differenziando i  destinatari  dei  tagli  di  spesa  secondo
propri criteri apprezzati  discrezionalmente  come  piu'  rispondenti
all'interesse e alle peculiarita' regionali), risulta  non  in  linea
con quanto disposto dal menzionato art. 117, terzo  comma.  Pertanto,
la  questione  di  costituzionalita',  sotto  tale  aspetto,  non  e'
manifestamente infondata. 
    Pure non manifestamente infondata e'  la  prospettata  violazione
dell'art. 97 Cost., oltre che dell'art. 3 della Cost., e dei principi
individuati dalla Corte  Costituzionale  al  fine  di  assicurare  la
costituzionalita' di una legge retroattiva. 
    In  particolare,  tenendo  anche  conto  di  quanto   prospettato
dall'Istituto ricorrente, va sottolineato che: 
      a) giusta il consolidato e  notorio  orientamento  della  Corte
occorre  che  siano  rispettati  una   serie   di   limiti   generali
all'efficacia   retroattiva   delle   leggi,   che   attengono   alla
salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, quale il secondo
comma dell'art. 25 Cost., di altri fondamentali  valori  di  civilta'
giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e  dello  stesso
ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto  del  principio
generale di ragionevolezza che  ridonda  nel  divieto  di  introdurre
ingiustificate disparita' di trattamento, la tutela  dell'affidamento
legittimamente sorto nei soggetti quale  principio  connaturato  allo
Stato  di  diritto,  la  coerenza  e  la  certezza   dell'ordinamento
giuridico; 
      b)  nella  fattispecie  in  esame  la  richiamata  disposizione
nonche'  il  successivo   decreto   regionale   attuativo,   adottato
quest'ultimo a fine novembre 2012 quando il  limite  del  budget  era
stato ormai sostanzialmente raggiunto, hanno inciso (limitatamente al
2012) sul legittimo  affidamento  venutosi  a  creare  in  capo  alle
singole strutture sanitarie ad erogare le prestazioni e a ricevere il
relativo   corrispettivo   cosi'   come   stabilito   nei   contratti
antecedentemente stipulati, per  la  corretta  esecuzione  dei  quali
hanno d'altra parte allestito le relative  risorse  organizzative  ed
effettuato  i  correlati  investimenti  in  materiali,  personale  ed
attrezzature. Ora al riguardo non ignora il Collegio che viene  anche
ritenuta legittima, secondo la  giurisprudenza  amministrativa  (cfr.
CdS, Ad. Pl. n. 4/2012), l'introduzione retroattiva di tetti di spesa
in materia sanitaria. Ma cio' si e'  ritenuto  che  possa  ammettersi
soltanto in presenza di tetti di spesa degli anni precedenti ai quali
gli interessati si siano potuti rapportare tenendo contemporaneamente
conto  di  ulteriori  limiti  imposti  dai  tagli   Stabiliti   dalle
disposizioni  finanziarie   conoscibili   dalle   strutture   private
all'inizio e nel corso dell'anno. Oltre tale limite, invero,  non  vi
e' piu' tutela  dell'affidamento  e  questo  appare  essersi  appunto
inverato nella specie per l'anno 2012 in quanto  i  tagli  di  budget
sono stati per tale anno imposti, con parziale decorrenza retroattiva
dall'1.1.2012, dalla disposizione legislativa in questione, a  budget
gia'  approvati  e  senza  alcun  preesistente  parametro  da  cui  i
destinatari abbiano potuto preavvertire l'intervento  della  disposta
riduzione. 
    Risulta poi non manifestamente infondata, ad avviso del Collegio,
anche la violazione dell'art. 41  della  Costituzione  in  quanto  la
richiamata normativa nel decurtare i budget fissati  antecedentemente
verrebbe in sostanza ad impedire la remunerazione di prestazioni gia'
erogate,  con  conseguente  violazione  del  principio  di   liberta'
dell'attivita' economica privata. 
    Ugualmente non manifestamente infondata, nel  suddetto  contesto,
e'  la  violazione  dell'art.32  della  Costituzione,  in  quanto  le
contestate riduzioni dei budget, giustificate unicamente da motivi di
ordine economico-finanziario e che fanno seguito ad altre  precedenti
riduzioni, possono determinare una compromissione  del  diritto  alla
salute costituzionalmente tutelato dall'art. 32, in palese  contrasto
con quanto affermato  dalla  Corte  Costituzionale  con  sentenza  n.
309/1999, secondo la quale "le esigenze della  finanza  pubblica  non
possono assumere nel bilanciamento del legislatore un  peso  talmente
preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del  diritto  alla
salute protetto dalla  Costituzione  come  ambito  inviolabile  della
dignita' umana". 
    La rilevanza e la pregiudizialita' delle sollevate  questioni  di
costituzionalita' per la  controversia  in  esame  appare  del  tutto
evidente, stante  che  esse  investono  la  disciplina  normativa  in
applicazione della quale sono stati adottati i contestati decreti del
Commissario ad acta per la Sanita' della Regione Lazio. 
    Per  le  ragioni  suesposte  deve  essere  quindi   disposta   la
remissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione  del
giudizio ai sensi dell'art.134 della Costituzione,  dell'art.1  della
legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, dell'art. 23  della  legge
11 marzo 1953 n. 87 e dell'art. 79 c.p.a.  
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
Quater),  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  la
sollevata questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  15,
comma 14, del DL n. 15 del 6 luglio 2012, convertito  in  Legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012,  n.  135,  per
contrasto  con  gli  artt.  117  comma  3,  3,  97,  41  e  32  della
Costituzione, secondo quanto specificato in motivazione. 
    Sospende il giudizio e ordina la  trasmissione  degli  atti  alla
Corte costituzionale. 
    Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  19
novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: 
      Italo Riggio, Presidente 
      Domenico Lundini, Consigliere, Estensore 
      Giulia Ferrari, Consigliere 
 
                        Il Presidente: Riggio 
 
 
                                                 L'Estensore: Lundini