AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 21 gennaio 2015 

Individuazione     dell'autorita'      amministrativa      competente
all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di  specifici
obblighi di trasparenza (art. 47 del  decreto  legislativo  33/2013).
(Delibera n. 10). (15A00707) 
(GU n.29 del 5-2-2015)

 
 
 
                L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
                  Nell'adunanza del 21 gennaio 2015 
 
Il quadro normativo 
1. Gli  obblighi  di  pubblicazione  per  i  quali  e'  previsto  uno
  specifico regime sanzionatorio nel decreto legislativo 33/2013 
  L'art. 47 del decreto legislativo  33/2013  prevede  uno  specifico
regime  sanzionatorio   per   la   violazione   degli   obblighi   di
comunicazione di alcuni dati di cui all'art. 14 del medesimo  decreto
e di pubblicazione e comunicazione dei dati di cui agli articoli  22,
comma 2, e 47, comma 2, ultimo periodo, del decreto stesso. 
  In particolare, l'art. 47,  comma  1,  nel  rinviare  all'art.  14,
sanziona la mancata o incompleta comunicazione delle  informazioni  e
dei dati  concernenti  la  situazione  patrimoniale  complessiva  del
titolare dell'incarico  al  momento  dell'assunzione  in  carica,  la
titolarita' di imprese,  le  partecipazioni  azionarie  proprie,  del
coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, comma 1, lett.
f)), nonche' di tutti i compensi cui da' diritto  l'assunzione  della
carica (art. 14, comma 1, lett. c)). 
  Ne consegue che i titolari  di  incarichi  politici,  di  carattere
elettivo o comunque di poteri di indirizzo politico, come individuati
ai sensi della delibera ANAC n. 144/2014, sono tenuti a comunicare  i
suddetti dati, ai fini della  pubblicazione,  al  Responsabile  della
trasparenza, o ad altro soggetto individuato nel Programma  triennale
per la trasparenza e  l'integrita'  o  in  altra  disposizione  anche
regolamentare interna a ciascuna amministrazione. 
  Con la delibera n. 144/2014 l'ANAC ha fornito alle  amministrazioni
indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui  all'art.  14,  sulla
decorrenza  dell'obbligo  di  pubblicazione   ed,   in   particolare,
sull'applicazione dell'art. 14, comma 1, lett. f), ai comuni. A  tale
delibera, pertanto, si rinvia per gli opportuni approfondimenti. 
  Ai  sensi  dell'art.  47,  comma  2,  e'  sanzionata,  invece,   la
violazione degli obblighi di  pubblicazione  previsti  dall'art.  22,
comma  2,  del   decreto   legislativo   33/2013   secondo   cui   le
amministrazioni sono tenute a pubblicare ed  aggiornare  annualmente,
con riguardo alle categorie di enti di  cui  all'art.  22,  comma  1,
lettere da a) a c) - enti pubblici vigilati, enti di diritto  privato
in controllo pubblico, societa' partecipate, con  l'esclusione  delle
societa' menzionate al comma 6 del medesimo  articolo  -  i  seguenti
dati:  ragione  sociale,  misura   della   eventuale   partecipazione
dell'amministrazione,  durata  dell'impegno,  onere   complessivo   a
qualsiasi    titolo    gravante    per    l'anno     sul     bilancio
dell'amministrazione, numero dei rappresentanti  dell'amministrazione
negli organi di governo, trattamento economico complessivo a ciascuno
di essi spettante, risultati di bilancio degli  ultimi  tre  esercizi
finanziari, incarichi  di  amministratore  dell'ente  e  il  relativo
trattamento economico complessivo. 
  Al fine di porre le amministrazioni nella condizione di  pubblicare
alcuni dei dati sopra elencati,  l'art.  47,  comma  2,  del  decreto
legislativo  33/2013  pone  in  capo  agli  amministratori  societari
l'obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio  incarico  ed  il
relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le
indennita' di risultato, entro trenta giorni dal  percepimento.  Essi
sono  tenuti,  pertanto,  a  comunicare   i   dati   sopracitati   al
Responsabile della trasparenza di ciascun socio pubblico, o ad  altro
soggetto individuato nel Programma triennale  per  la  trasparenza  e
l'integrita' o in altra disposizione anche regolamentare  interna  ai
fini della pubblicazione sul  sito  istituzionale  di  ciascun  socio
pubblico. 
  La mancata comunicazione da'  luogo  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria disposta dal medesimo art. 47, comma 2. 
2. Le sanzioni previste 
  L'art. 47 del decreto legislativo 33/2013 prevede l'irrogazione  di
sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi di comunicazione
e di pubblicazione sopra illustrati sia nei  confronti  dei  soggetti
tenuti a comunicare i dati previsti  dall'art.  14  e  dall'art.  47,
comma 2, secondo periodo, sia nei confronti  dei  soggetti  tenuti  a
pubblicare i dati di cui all'art. 22, comma 2. 
  Nello specifico, per  le  informazioni  e  i  dati  concernenti  la
situazione patrimoniale complessiva  del  titolare  dell'incarico  al
momento dell'assunzione in carica,  la  titolarita'  di  imprese,  le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro  il
secondo grado (art. 14, comma 1,  lett.  f)),  nonche'  per  tutti  i
compensi cui da' diritto l'assunzione della carica (art. 14, comma 1,
lett. c)), primo periodo, il legislatore dispone, in caso di  mancata
o incompleta comunicazione, l'irrogazione, a carico del  responsabile
della  mancata  comunicazione,   di   una   sanzione   amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000 euro e la pubblicazione del  provvedimento
sanzionatorio sul sito internet dell'amministrazione o dell'organismo
interessato. 
  La sanzione pecuniaria di cui sopra e' applicabile, esclusivamente,
nei confronti  dei  titolari  di  incarichi  politici,  di  carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico come
individuati ai sensi della delibera n. 144/2014. Nessuna sanzione  e'
applicabile nei confronti del coniuge  non  separato  e  dei  parenti
entro  il  secondo  grado,  stante  la  subordinazione  prevista  dal
legislatore per  la  diffusione  dei  relativi  dati  a  un  espresso
consenso da parte dei medesimi. Allo stesso  modo,  nessuna  sanzione
pecuniaria e' prevista per il soggetto tenuto alla  pubblicazione  di
tali  dati  che,  pur  avendoli  ricevuti,  non  abbia  provveduto  a
pubblicarli. Depone in tal  senso  la  previsione  normativa  che  si
limita  a  sanzionare  con  una  pena  pecuniaria  la  sola   mancata
comunicazione dei  dati.  Sono,  comunque,  applicabili  al  soggetto
tenuto alla pubblicazione dei dati  le  sanzioni  per  la  violazione
degli obblighi di trasparenza previste dagli articoli  45  e  46  del
decreto legislativo 33/2013. 
  Una sanzione amministrativa pecuniaria da  500  a  10.000  euro  e'
anche disposta a  carico  del  responsabile  della  violazione  degli
obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 22, comma 2, del decreto
legislativo 33/2013 (soggetto tenuto a pubblicare), e  nei  confronti
degli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il
proprio incarico ed il relativo  compenso  entro  trenta  giorni  dal
conferimento ovvero, per le indennita'  di  risultato,  entro  trenta
giorni dal percepimento in virtu'  dell'art.  47,  comma  2,  secondo
periodo. 
3. L'«autorita'  amministrativa  competente»  all'irrogazione   delle
  sanzioni e la delibera n. 66/2013 
  Con riguardo  al  procedimento  per  l'irrogazione  delle  sanzioni
pecuniarie e all'individuazione dell'autorita' competente, l'art. 47,
comma 3, del decreto legislativo 33/2013 si limita a stabilire che le
sanzioni «sono irrogate dall'autorita' amministrativa  competente  in
base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689». 
  La norma, con un mero rinvio  generico  alla  l.  689/1981,  e'  da
subito apparsa  non  perspicua  e  carente  sotto  il  profilo  della
corretta formulazione, stante il principio di stretta  legalita'  che
informa il sistema sanzionatorio.  Detta  norma,  pertanto,  ha  dato
luogo a numerose incertezze interpretative. 
  Consapevole delle difficolta' ermeneutiche e della necessita' di un
intervento legislativo chiarificatore  (1) e sia pure in presenza  di
ipotesi alternative, l'ANAC con la delibera n. 66/2013 ha operato  un
tentativo di lettura della normativa, incentrata sull'elaborazione da
parte  di  ciascuna  amministrazione  di  un   regolamento   in   cui
individuare, sulla base dei principi contenuti negli articoli 17 e 18
della legge n. 689/1981, i soggetti  competenti  all'istruttoria  dei
procedimenti sanzionatori e  i  soggetti  competenti  all'irrogazione
delle sanzioni. 
  Secondo la delibera n. 66/2013, tenuto conto delle  previsioni  dei
menzionati  articoli  17  e   18,   ciascuna   amministrazione   deve
provvedere, in  regime  di  autonomia,  a  disciplinare  con  proprio
regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo  tra  i  propri
uffici le competenze, in conformita'  con  alcuni  principi  di  base
posti dal legislatore del 1981. Tra i  piu'  importanti,  quelli  sui
criteri  di  applicazione  delle  sanzioni  (art.  11);  quello   del
contraddittorio con l'interessato (art. 14); quello della separazione
funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello  al  quale
compete la decisione sulla sanzione (articoli 17-18). 
  Ogni regolamento deve individuare il soggetto competente ad avviare
il procedimento di irrogazione  della  sanzione  e  il  soggetto  che
irroga la sanzione,  di  norma,  e  compatibilmente  con  l'autonomia
riconosciuta agli enti territoriali, individuati tra i dirigenti o  i
funzionari dell'ufficio di disciplina. 
  Nelle more dell'adozione del regolamento gli  enti,  nell'esercizio
della loro autonomia, sono tenuti ad indicare un soggetto cui compete
l'istruttoria ed uno cui compete l'irrogazione delle sanzioni. 
  Qualora gli enti non provvedano al  riguardo,  tali  funzioni  sono
demandate, rispettivamente, al Responsabile della  prevenzione  della
corruzione e al responsabile dell'ufficio disciplina.  Questi  ultimi
agiranno sulla base dei principi sopra evidenziati e contenuti  nella
legge n. 689/1981. 
  Il procedimento per  l'irrogazione  della  sanzione  e'  avviato  a
seguito della  segnalazione  della  mancata  pubblicazione  da  parte
dell'ANAC o dell'OIV  e/o  del  Responsabile  della  trasparenza,  al
soggetto competente ad avviare il procedimento  sanzionatorio,  cosi'
come   individuato   dal    regolamento    adottato    da    ciascuna
amministrazione. 
  Relativamente al  procedimento  sanzionatorio  per  l'inadempimento
degli obblighi di cui all'art. 14 riguardanti gli organi di indirizzo
politico dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nella delibera n. 66/2013  si  e'  ritenuto  di  dover  demandare  ai
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri regolati  dall'art.
49, comma 2, del decreto legislativo  33/2013  la  definizione  della
disciplina applicabile. 
  Si e' infatti considerato che una soluzione di questo tipo,  da  un
lato, puo' favorire l'uniformita' della disciplina nei confronti  dei
componenti del  governo  nazionale  e  la  semplicita'  del  relativo
processo  decisionale;  dall'altro  lato,  trova  un  suo  fondamento
normativo  nello  stesso  art.  95   della   Costituzione   e   nella
attribuzione che esso fa al Presidente del Consiglio  del  potere  di
mantenere  l'unita'  di  indirizzo  politico  e  amministrativo   del
Governo. Nelle more dell'adozione dei citati decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri i Responsabili della trasparenza  vigilano
sull'adempimento degli obblighi di cui all'art. 14 e segnalano i casi
di mancato o ritardato inadempimento all'ANAC. 
4. Le recenti novita' legislative 
  Nel corso del 2014 sono intervenute alcune significative  modifiche
della normativa primaria in materia di anticorruzione e  trasparenza,
intesa come accessibilita' totale delle informazioni,  apportate  con
il decreto-legge n. 90/2014 convertito in legge 11  agosto  2014,  n.
114. 
  Il  legislatore  ha  rafforzato  ruolo  e   poteri   dell'Autorita'
nazionale   anticorruzione,   prevedendo,   in   primo   luogo,    la
concentrazione in capo all'ANAC delle competenze,  sia  di  vigilanza
che di regolazione, in materia di prevenzione della corruzione  e  di
trasparenza in precedenza attribuite al Dipartimento  della  funzione
pubblica dalla legge n. 190/2012 e dal  decreto  legislativo  33/2013
(art. 15 decreto-legge n. 90/2014). 
  Al  Presidente  dell'ANAC  sono  stati  affidati  compiti  di  alta
sorveglianza  e  garanzia  della  correttezza  e  trasparenza   delle
procedure connesse  ad  EXPO  2015  nonche'  poteri  di  proposta  ai
prefetti di adozione di misure straordinarie di gestione, sostegno  e
monitoraggio  di  imprese   nell'ambito   della   prevenzione   della
corruzione (articoli 30 e 32, decreto-legge n. 90/2014). 
  La normativa si inquadra,  anche  in  relazione  alla  soppressione
dell'AVCP  e  del  trasferimento  all'ANAC  di  tutte   le   relative
competenze, nella scelta di individuare un forte presidio  a  livello
centrale per la prevenzione della corruzione, come anche  evidenziato
nell'atto di organizzazione dell'ANAC del 29 ottobre 2014 adottato in
attuazione della delibera n. 143 del 30 settembre 2014.  La  missione
istituzionale dell'Autorita' viene, tra l'altro,  individuata  «nella
prevenzione  della  corruzione  nell'ambito   delle   amministrazioni
pubbliche, nelle societa' partecipate e  controllate  anche  mediante
l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali». 
  Per  quanto   riguarda   in   particolare   la   trasparenza,   nel
decreto-legge n. 90/2014 i poteri dell'ANAC sono stati  incrementati,
anche nella prospettiva di valorizzare la trasparenza come  strumento
per la prevenzione della corruzione in linea con le indicazioni delle
principali organizzazioni internazionali. (2) 
  Infatti,  in  aggiunta  ai  poteri  di  vigilanza  e  di  controllo
sull'esatto adempimento degli obblighi, pena l'adozione di misure  di
rimozione e di ordine gia' specificamente previste nell'art. 1, comma
2 e 3, della legge n. 190/2012 e nell'art. 45 del decreto legislativo
33/2013, l'ANAC puo' irrogare  direttamente  sanzioni  pecuniarie  in
caso di mancata adozione dei programmi triennali per la trasparenza e
l'integrita', oltre che dei  piani  triennali  di  prevenzione  della
corruzione  e  dei  codici  di  comportamento  (art.  19,  comma   5,
decreto-legge n. 90/2014). 
  Con riferimento specifico alle  sanzioni  di  cui  all'art  47  del
decreto legislativo 33/2013, e' attribuito al Presidente dell'ANAC il
potere di segnalare «all'Autorita' amministrativa di cui all'art. 47,
comma 3 del decreto legislativo n. 33/2013 le violazioni  in  materia
di comunicazione delle informazioni e  dei  dati  e  di  obblighi  di
pubblicazione previsti nel citato art. 47, ai fini dell'esercizio del
potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo» (art. 19, comma  7,
decreto-legge n. 90/2014). 
  Oltre al rinnovato quadro istituzionale in materia  di  prevenzione
della corruzione e di trasparenza, il  decreto-legge  n.  90/2014  ha
introdotto   modifiche   significative    relativamente    all'ambito
soggettivo  di  applicazione  della  disciplina   della   trasparenza
prevista  dal  decreto  legislativo  33/2013.   L'art.   24-bis   del
decreto-legge, infatti, amplia in modo considerevole  il  novero  dei
soggetti tenuti all'osservanza delle regole sulla  trasparenza.  Sono
stati inseriti le autorita' amministrative  indipendenti,  tutti  gli
enti pubblici anche economici nonche'  le  societa'  e  gli  enti  di
diritto privato in controllo pubblico (art.  11  decreto  legislativo
33/2013  come  modificato  dall'art.  24-bis  del  decreto-legge   n.
90/2014). 
Le ragioni di una nuova delibera 
  La   portata   dei   recenti   interventi   normativi    illustrati
sinteticamente si ritiene incida anche sulla corretta interpretazione
del regime sanzionatorio previsto dall'art. 47, comma 3, del  decreto
legislativo 33/2013 ed e' alla base delle  motivazioni  che  spingono
l'Autorita' ad adottare una delibera che, in parte,  si  discosta  da
quella  del  2013.  L'interpretazione   che   si   fornisce   soffre,
naturalmente, dei limiti che, come gia' evidenziato  sopra,  derivano
da una non chiara formulazione dell'art.  47,  comma  3.  Per  questo
motivo l'ANAC ribadisce la necessita' di  un  intervento  legislativo
urgente  e  appropriato  che  definisca  con  precisione  il  sistema
sanzionatorio e i soggetti responsabili.  Tuttavia,  nelle  more,  si
ritiene comunque  opportuno  modificare  il  precedente  orientamento
contenuto nella  delibera  n.  66/2013  per  garantire  una  maggiore
coerenza    dell'applicazione    delle    sanzioni    ai     principi
dell'ordinamento  come  risultano  anche  dalla   recenti   modifiche
normative. 
  L'intero quadro normativo che emerge dalla legge n.  190/2012,  dal
decreto legislativo 33/2013 e dal decreto-legge n. 90/2014,  infatti,
e' espressione di  una  chiara  scelta  legislativa  di  ritenere  la
trasparenza, intesa quale accessibilita' totale delle informazioni da
pubblicare sui siti  web,  strettamente  collegata  alla  prevenzione
della  corruzione  e  materia  di  competenza  statale,   sulla   cui
attuazione vigila l'Autorita' nazionale anticorruzione. (3) 
  La competenza statale si desume, in primo luogo, dall'art. 1, comma
15, della legge n. 190/2012  secondo  cui  «ai  fini  della  presente
legge»  la  trasparenza  dell'attivita'  amministrativa   costituisce
livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali  e
civili ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione.
Il legislatore ha ribadito la qualificazione della  trasparenza  come
livello essenziale delle prestazioni in altre due norme: nell'art. 1,
comma 36, della stessa legge n. 190/2012 e nell'art. 1, comma 3,  del
decreto legislativo 33/2013 specificando che i contenuti del  decreto
delegato integrano l'individuazione  del  «livello  essenziale  delle
prestazioni  erogate  dalle  amministrazioni  pubbliche  ai  fini  di
trasparenza, prevenzione, contrasto alla corruzione e  della  cattiva
amministrazione, a norma dell'art.  117,  comma  2,  lett.  m)  della
Costituzione». 
  In secondo luogo, l'art. 1, comma 3, prevede anche che la  medesima
disciplina  costituisce   esercizio   della   funzione   statale   di
coordinamento  informativo,  statistico  e   informatico   dei   dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'art. 117,
comma 2, lett. r), della Costituzione. 
  Per quel che riguarda la trasparenza come livello essenziale  delle
prestazioni, si evidenzia che gia' nell'art. 11 del  d.gs.  150/2009,
abrogato poi dal  decreto  legislativo  33/2013,  era  contenuta  una
previsione analoga. Tuttavia, diversamente  dal  decreto  legislativo
150/2009, la legge n. 190/2012, con  i  criteri  di  delega,  e  piu'
approfonditamente  il  decreto  legislativo   33/2013   superano   la
disposizione  dell'art.   11   citato   chiarendo   direttamente   le
implicazioni della disciplina della trasparenza  e  specificando  gli
obblighi, che ne costituiscono il contenuto minimo, che devono essere
osservati  da  tutte  le  pubbliche  amministrazioni  e  dagli  altri
soggetti tenuti alla loro attuazione. 
  Poiche' la trasparenza  ai  sensi  della  legge  n.  190/2012  e  i
contenuti  normativi  del  decreto  33/2013   costituiscono   livello
essenziale delle prestazioni, esso deve essere garantito su tutto  il
territorio nazionale, senza limitazioni o  condizionamenti  da  parte
della legislazione regionale (4) . Proprio per questo,  peraltro,  si
deve ritenere che il decreto-legge n. 90/2014 abbia inteso rafforzare
il sistema di vigilanza sulla trasparenza incardinato nell'ANAC, alla
quale il legislatore ha conferito i  relativi  poteri  senza  operare
distinzioni con riguardo ai soggetti destinatari del controllo  siano
essi amministrazioni centrali, di livello territoriale ovvero enti di
diritto privato. Con il decreto-legge  n.  90/2014  si  rafforza,  in
definitiva, la disciplina della  trasparenza  ai  sensi  della  legge
190/2012 e del decreto legislativo 33/2013 come livello essenziale di
prestazione, sottratto pertanto all'autonoma iniziativa  regionale  e
locale. (5) 
  Restano fermi, naturalmente, i poteri legislativi  e  regolamentari
delle regioni e  degli  enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, che  possono  essere  esercitati  per  garantire  livelli
ulteriori e piu'  elevati  di  tutela.  La  possibilita'  di  fissare
maggiori livelli di trasparenza e', peraltro, prevista  nell'art.  1,
comma 9, della legge n. 190/2012 secondo  cui  tra  i  contenuti  dei
piani triennali di prevenzione della  corruzione  le  amministrazioni
indicano «specifici obblighi  di  trasparenza  ulteriori  rispetto  a
quelli previsti da disposizioni di legge», laddove per legge non puo'
che intendersi, innanzitutto, quella statale. 
  Poiche', dunque, il sistema della trasparenza  che  discende  dalla
legge  n.  190/2012,  dal   decreto   legislativo   33/2013   e   dal
decreto-legge  n.  90/2014  rientra  nell'ambito   della   competenza
statale, anche la disciplina sanzionatoria come  delineata  nell'art.
47, comma 3,  si  ritiene  debba  essere  sottratta  ad  altre  fonti
normative ed interpretata ed applicata coerentemente. (6) 
  La delibera n. 66/2013 e' incentrata sulla pluralita' di  fonti  di
disciplina del procedimento sanzionatorio,  attraverso  il  rinvio  a
regolamenti che devono essere adottati da ciascun soggetto ricompreso
nell'ambito soggettivo di applicazione  del  decreto  legislativo  n.
33/2013. Detta delibera comporta un'attuazione eterogenea del  regime
sanzionatorio  sul  territorio  in  ragione  di   scelte   effettuate
autonomamente da ogni singolo ente o amministrazione,  con  possibili
conseguenze sia di non effettivita' dell'applicazione delle sanzioni,
che di violazione del principio di uguaglianza rispetto  alla  tutela
dei livelli essenziali delle prestazioni. 
  Tenuto anche conto delle recenti  modifiche  normative,  ad  avviso
dell'Autorita', per l'interpretazione della disciplina  sanzionatoria
prevista dall'art. 47, comma 3, e', invece,  necessario  muovere  dal
riconoscimento della competenza statale  in  materia  di  trasparenza
anche quale livello essenziale delle prestazioni  e  da  una  lettura
integrata dell'art. 19, comma 7,  del  decreto-legge  n.  90/2014,  e
dell'art. 17, comma 1, della l. 689/1981. 
  Visto che la trasparenza e' materia di competenza  statale  e  alla
luce di quanto previsto dall'art. 19, comma 7, del  decreto-legge  n.
90/2014,  si  deve  ritenere  che  spetti  solamente   all'Autorita',
nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza in materia  di
trasparenza ad essa attribuite, il potere di avviare il  procedimento
sanzionatorio ai sensi della legge 689/1981,  nell'ambito  del  quale
puo' attivarsi la segnalazione del Presidente  dell'ANAC  di  cui  al
predetto art. 19, comma 7. 
  Come gia' sopra indicato, quest'ultima disposizione attribuisce  al
Presidente dell'ANAC il potere di  segnalare  le  violazioni  di  cui
all'art. 47, comma 1  e  2  del  decreto  legislativo  33/2013,  all'
"autorita' amministrativa competente all'irrogazione  delle  sanzioni
ai sensi dalla legge n. 689/1981". 
  L'art.  19  citato  introduce,  quindi,  una  dialettica   fra   il
Presidente  dell'ANAC  e  un'altra   autorita'   amministrativa   non
direttamente  identificata  nell'art.  47,  comma  3,   del   decreto
legislativo  33/2013.  In  base  ad  una  lettura  sistematica  della
normativa sulla trasparenza e della legge 689/1981 - e sempre  tenuto
conto che si  tratta  di  materia  di  competenza  statale  -  questa
autorita'  amministrativa  non  puo'  che   essere   individuata,   a
legislazione vigente, nel prefetto del luogo in cui si verificano  le
violazioni di cui all'art. 47, comma 1 e 2, del  decreto  legislativo
33/2013. 
  Infatti, nelle materie di competenza statale, l'art. 17 della 1egge
n.  689/1981  stabilisce  che  per   l'irrogazione   della   sanzione
definitiva,  in  caso  di  mancato  pagamento  in   misura   ridotta,
intervenga il prefetto in assenza di altri uffici  sul  territorio  e
dunque a chiusura del sistema sanzionatorio.  Questa  interpretazione
e' suffragata anche dalla considerazione che i prefetti  svolgono  in
generale sul territorio funzioni di  garanzia  e  di  promozione  dei
diritti civili e sociali dei cittadini, alla cui piena attuazione  la
trasparenza e' finalizzata  (articoli  1  e  2,  decreto  legislativo
33/2013). 
  Ne consegue che si  delinea  un  collegamento  fra  l'ANAC,  a  cui
l'ordinamento attribuisce le funzioni di vigilanza sulla trasparenza,
e i prefetti. 
  Si e' consapevoli che nel decreto del Presidente  della  Repubblica
29 luglio 1982, n. 571, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 7,
della legge n.  689/1981,  e  che  indica  gli  uffici  competenti  a
ricevere il rapporto, non risultano corrispondenze  fra  l'ANAC  e  i
prefetti. Ma questo in parte si spiega con l'assenza di aggiornamenti
recenti al decreto del Presidente  della  Repubblica  citato.  E'  di
rilievo, invece, il fatto  che  nell'art.  32  del  decreto-legge  n.
90/2014 il legislatore abbia previsto un  modello  di  relazione  fra
Presidente dell'ANAC e prefetti per l'adozione  di  misure  in  senso
lato sanzionatone per la straordinaria gestione, per il sostegno e il
monitoraggio  di  imprese   nell'ambito   della   prevenzione   della
corruzione. 
  Per il  rispetto  del  principio  di  legalita'  che  impronta,  in
generale,  la   materia   sanzionatoria   ed   anche   ai   fini   di
un'interpretazione    sistematica,    si    rileva    che    concorre
all'orientamento ermeneutico accolto anche  la  specifica  previsione
dell'art. 1, comma 735, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, laddove
attribuisce al  prefetto  la  competenza  ad  irrogare  una  sanzione
pecuniaria nei  confronti  dei  soggetti  responsabili  della  omessa
pubblicazione dei dati concernenti gli  incarichi  di  amministratori
delle societa' degli enti locali conferiti da  soci  pubblici  e  dei
relativi compensi, nonche' nei confronti dell'amministratore che  non
comunichi  ai  soci  pubblici  il  proprio  incarico  e  il  relativo
compenso. La fattispecie sanzionata in tale norma e' analoga a quella
definita nell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 33/2013. 
  Infine, deve ritenersi almeno in  parte  superato  per  abrogazione
implicita l'art. 2, comma 1, lett. f), del decreto-legge n. 174/2012,
convertito in legge 7 dicembre  2012,  n.  213.  Detta  disposizione,
infatti, ha previsto che, ai fini  del  coordinamento  della  finanza
pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere  dal
2013 una quota pari all'80 per cento di alcuni trasferimenti erariali
a favore delle regioni sia  erogata  a  condizione  dell'adozione  da
parte delle regioni di una serie  di  provvedimenti.  Tra  questi  e'
inclusa l'adozione di una disciplina sulle modalita' di pubblicita' e
trasparenza  dello  stato  patrimoniale  dei  titolari   di   cariche
pubbliche  elettive  e  di   governo,   con   il   relativo   sistema
sanzionatorio. 
  Come  visto,  la  pubblicita'  dei   dati   relativi   allo   stato
patrimoniale dei  titolari  di  incarichi  politici  e  di  indirizzo
politico e' disciplinata dagli articoli 14 e 47, comma 1, del decreto
legislativo  33/2013.  Nella  misura   in   cui   gli   obblighi   di
pubblicazione indicati nell'art. 2, co.1, lett. f), del decreto-legge
n. 174/2012 coincidono con quelli indicati dagli articoli  14  e  47,
comma 1, del decreto  legislativo  33/2013,  si  deve  ritenere  che,
poiche' la  disciplina  contenuta  nel  decreto  legislativo  33/2013
integra un livello essenziale delle prestazioni ed  e'  successiva  a
quella del decreto-legge n.  174/2012,  prevalga  la  disciplina  del
decreto legislativo 33/2013, con il relativo apparato  sanzionatorio,
nei confronti di ogni amministrazione, ivi comprese le regioni. 
  Rimane, invece salva la disciplina relativa agli altri obblighi  di
trasparenza  sullo  stato  patrimoniale  dei  titolari   di   cariche
pubbliche elettive e  di  governo  contenuta  nelle  leggi  regionali
eventualmente adottate in attuazione del decreto-legge  n.  174/2012.
Si deve in ogni caso trattare di obblighi diversi da quelli  relativi
allo stato patrimoniale gia'  previsti  nel  decreto  legislativo  n.
33/2013. 
Procedimento 
  Alla luce del richiamato  quadro  normativo,  il  procedimento  per
l'applicazione delle sanzioni  di  cui  all'art.  47,  comma  3,  del
decreto legislativo 33/2013,  considerata  la  competenza  statale  e
tenuto conto dell'art. 19 c.  del  d.legge  n.  90/2104  nonche'  del
rinvio alla legge n. 689/1981, si delinea come segue. 
  L'ANAC, nell'ambito  delle  proprie  funzioni  di  vigilanza  e  di
controllo, d'ufficio o su segnalazione, sul rispetto  degli  obblighi
di trasparenza, e' il soggetto competente ad avviare il  procedimento
sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, comma 1 e 2,  del
decreto  legislativo  33/2013,  provvedendo  all'accertamento,   alle
contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli articoli  13  e  14
della legge n. 689/1981 ai fini del pagamento in misura ridotta (art.
16, legge n. 689/1981). 
  In questa ottica, gli OIV, ovvero le strutture  o  i  soggetti  con
funzioni  analoghe,  in  attuazione  del   potere   di   attestazione
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsto  dall'art.
14, comma 4, lett. g),  decreto  legislativo  150/2009,  e  anche  in
relazione  alle  segnalazioni   ricevute   dai   Responsabili   della
trasparenza, ai  sensi  dell'art.  43,  comma  1  e  5,  del  decreto
legislativo 33/2013, comunicano ad ANAC le irregolarita'  riscontrate
in relazione agli adempimenti di cui al citato art. 47 comma 1 e 2. 
  Qualora non sia stato effettuato ad ANAC  il  pagamento  in  misura
ridotta, il Presidente dell'Autorita', in base all'art. 19, comma  7,
del decreto-legge n. 90/2014, ne da' comunicazione, con  un  apposito
rapporto ai sensi dell'art. 17, comma 1,  della  legge  689/1981,  al
prefetto del luogo ove ha sede l'ente in cui sono  state  riscontrate
le violazioni per l'irrogazione della sanzione definitiva  (art.  18,
legge n. 689/1981). 
  Il  prefetto  comunica  al  Presidente  dell'ANAC   l'esito   della
procedura   sanzionatoria   e   all'amministrazione,    all'ente    o
all'organismo  interessato  l'eventuale  provvedimento  sanzionatorio
adottato anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale  ai
sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto  legislativo  33/2013  nella
sotto-sezione relativa agli organi di indirizzo politico. 
  Come previsto dall'art. 49, le sanzioni in argomento  si  applicano
«a partire  dalla  data  di  adozione  del  primo  aggiornamento  del
Programma triennale della trasparenza e, comunque, entro  180  giorni
dalla data di entrata in vigore" del decreto legislativo 33/2013. 
  A decorrere da tali date, la mancata pubblicazione e/o  la  mancata
comunicazione che configurano l'inadempimento  sono  presupposto  per
l'avvio del procedimento sanzionatorio. 
  Con riferimento al procedimento sanzionatorio e  all'individuazione
dell'autorita'  competente   all'irrogazione   delle   sanzioni   per
l'inadempimento  degli  obblighi  di  cui  all'art.  47,   comma   1,
relativamente agli organi che compongono il Governo  si  ritiene,  in
ragione della speciale posizione costituzionale del Governo, di dover
rinviare  a  quanto  previsto  all'art.  49,  comma  2,  del  decreto
legislativo  33/2013  secondo  cui  «con  uno  o  piu'  decreti   del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate  le  modalita'
di  applicazione  delle  disposizioni  del  presente   decreto   alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  considerazione  delle
peculiarita' del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95
della Costituzione», come  anche  gia'  previsto  nella  delibera  n.
66/2013. 
  Comunque,  anche  per  questo  aspetto,  si  ritiene  opportuno  un
intervento del  legislatore  che  chiarisca  il  tipo  di  disciplina
applicabile ai vertici politici dei Ministeri. 
Disciplina transitoria 
  Considerato  che  la  presente  delibera  stabilisce  una   diversa
regolamentazione del procedimento sanzionatorio gia'  previsto  nella
delibera n. 66/2013,  l'Autorita'  ritiene  necessario  indicare  una
disciplina transitoria che tenga conto  del  principio  generale  del
tempus regit actum. 
  Ne discende, quindi, che ai procedimenti sanzionatori per i  quali,
alla data di pubblicazione sulla Gazzetta  Ufficiale  della  presente
delibera, sia stata gia' conclusa l'istruttoria da parte dell'ufficio
competente e siano gia' stati  trasmessi  gli  atti  all'ufficio  cui
spetta l'irrogazione della sanzione,  si  applicano  le  disposizioni
previste dai regolamenti di ogni amministrazione o ente  adottati  ai
sensi della delibera ANAC n. 66/2013 o, in mancanza, le  disposizioni
previste in via suppletiva dalla stessa delibera. 
  Le amministrazioni comunicano ad ANAC gli  esiti  del  procedimento
sanzionatorio. Laddove, invece,  alla  data  di  pubblicazione  sulla
Gazzetta ufficiale della presente delibera, il procedimento sia stato
avviato ma la fase istruttoria non sia stata ancora conclusa  con  la
trasmissione degli atti all'ufficio cui  spetta  l'irrogazione  della
sanzione, gli stessi atti dovranno essere trasferiti dal Responsabile
della  trasparenza  dell'amministrazione  o  dell'ente  all'ANAC  che
procedera' agli accertamenti  e  alle  contestazioni  secondo  quanto
previsto  al  paragrafo  relativo  al  procedimento  della   presente
delibera. 
  Con successivo comunicato  l'ANAC  indichera'  l'ufficio  al  quale
trasmettere gli atti delle istruttorie procedimentali in corso  e  le
relative modalita'. 
    Roma, 21 gennaio 2015 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
Depositato presso la Segreteria del  Consiglio  in  data  29  gennaio
2015. 
Il segretario: Esposito 

(1) Rapporto sul primo anno di attuazione della  legge  n.  190/2012,
    pp. 10 e 49, pubblicato sul sto www.anticorruzione.it 

(2) La stretta relazione tra la disciplina della trasparenza e quella
    della  lotta  alla  corruzione  si  rinviene  ad  esempio   nella
    Convenzione  Onu  contro  la  corruzione  del  31  ottobre  2003,
    ratificata dall'Italia con legge 3 agosto  2009,  n.  116,  e  in
    numerosi documenti internazionali adottati in sede sia  OCSE  sia
    GRECO («Gruppo di Stati contro  la  Corruzione»  nell'ambito  del
    Consiglio d'Europa). 

(3) Si vedano l'art. 1, comma 2, lett. f), legge n. 190/2012,  l'art.
    45, decreto legislativo 33/2013 e l'art. 19 del decreto-legge  n.
    90/2014. 

(4) Sul tema dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti  i
    diritti civili e sociali, la Corte costituzionale ha  avuto  modo
    di ribadire in diverse  circostanze  che  la  competenza  statale
    sulla determinazione  dei  livelli  essenziali  e'  in  grado  di
    incidere  anche  sulle  potesta'  legislative   e   regolamentari
    regionali e locali. La Corte ha  infatti  precisato  che  non  si
    tratta  di  una  «materia»  in  senso  stretto,  quanto  di   una
    competenza del legislatore statale idonea ad investire  tutte  le
    materie, rispetto alle quali il  legislatore  stesso  deve  poter
    porre le norme necessarie per  assicurare  a  tutti,  sull'intero
    territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come
    contenuto essenziale di tali diritti, «senza che la  legislazione
    regionale possa limitarle o condizionarle». Si vedano, C.  cost.,
    26 giugno 2002, n. 282; C. cost., 4 dicembre 2009, n. 322. 

(5) Rinvio alla nota n. 4. 

(6) «Nel caso di materie attribuite alla competenza dello Stato e non
    gia'  trasferite  o  delegate  alle  regioni  (o  alle   province
    autonome)   deve   ritenersi   di   spettanza    statale    anche
    l'applicazione    delle    sanzioni     amministrative»     Corte
    costituzionale   n.   60/1993.   La   Corte   costituzionale   ha
    ripetutamente affermato, tra  l'altro,  che  la  regolamentazione
    delle sanzioni spetta al soggetto nella cui sfera  di  competenza
    rientra  la  disciplina  della  materia,  !a   cui   inosservanza
    costituisce l'atto sanzionabile Corte costituzionale n.  28/1996,
    n, 341/2003, n. 12/2004, n. 384/2005.