N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 gennaio 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 gennaio 2015 (della Regione Marche ). Energia - Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale - Modifica dell'art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001 recante disposizioni particolari, in materia di espropriazione per pubblica utilita', per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali - Previsione che sono soggette all'autorizzazione ivi disciplinata anche i gasdotti di approvvigionamento di gas all'estero incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse - Ricorso della Regione Marche - Denunciata mancata previsione della necessaria acquisizione dell'intesa con la Regione interessata per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei gasdotti di approvvigionamento all'estero al pari di quanto previsto per le infrastrutture lineari energetiche - Violazione del principio di uguaglianza in ragione del diverso trattamento riservato a fattispecie del tutto sovrapponibili - Violazione della competenza regionale nelle materie di legislazione concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del governo del territorio - Violazione delle competenze amministrative spettanti alla Regione in base al principio di sussidiarieta' - Richiamo alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale. - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 37, comma 2, lett. a) e c-bis). - Costituzione, artt. 3, primo comma, 117, comma terzo, e 118, primo comma. Energia - Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali - Previsione che il Ministro dello sviluppo economico predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Ricorso della Regione Marche - Denunciata mancata previsione della necessaria acquisizione dell'intesa con ciascuna Regione territorialmente interessata - Violazione della competenza regionale nelle materie di legislazione concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del governo del territorio - Violazione delle competenze amministrative spettanti alla Regione in base al principio di sussidiarieta' - Richiamo alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale. - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 38, comma 1-bis. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 117, comma terzo, e 118, primo comma. Energia - Previsione che per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le Regioni alla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la Regione presso la quale e' stato avviato il procedimento conclude lo stesso entro il 31 marzo 2015 - Previsione che, decorso inutilmente il termine, la Regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico - Ricorso della Regione Marche - Denunciata predisposizione di un meccanismo sostitutivo straordinario dello Stato che non rispetta le garanzie di collaborazione previste per l'esercizio del potere sostitutivo e destinato a concludersi senza un atto imputabile al Governo nel suo complesso. - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 38, comma 4. - Costituzione, art. 120; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 8. Energia - Previsione della necessaria acquisizione dell'intesa con la Regione interessata per il rilascio di un titolo concessorio unico per le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge n. 9 del 1991 ove dette attivita' siano destinate a svolgersi nella terraferma - Ricorso della Regione Marche - Denunciata mancata previsione della necessita' dell'intesa ove dette attivita' siano destinate a svolgersi nel mare continentale - Violazione del principio di uguaglianza in ragione del diverso trattamento riservato a fattispecie del tutto sovrapponibili - Violazione della competenza regionale nelle materie di legislazione concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del governo del territorio - Violazione delle competenze amministrative spettanti alla Regione in base al principio di sussidiarieta' - Richiamo alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale. - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 38, comma 6, lett. b). - Costituzione, artt. 3, primo comma, 117, comma terzo, e 118, primo comma. Energia - Previsione che, al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale, il Ministero dello sviluppo economico, sentite le Regioni interessate, puo' autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti - Ricorso della Regione Marche - Denunciata previsione dell'acquisizione di un mero parere della Regione e non dell'intesa con la medesima - Violazione della competenza regionale nelle materie di legislazione concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del governo del territorio - Violazione delle competenze amministrative spettanti alla Regione in base al principio di sussidiarieta' - Richiamo alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale. - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 38, comma 10. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 117, comma terzo, e 118, primo comma.(GU n.6 del 11-2-2015 )
Ricorso della Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale dott. Gian Mario Spacca, a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1458 del 22 dicembre 2014, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Papa Malatesta (pec: a.papamalatesta@cert.vm-associati.it) e dall'avv. Paolo Costanzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, piazza Barberini n. 12, come da mandato a margine del presente atto; Contro Lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 37, comma 2, lettere a) e c-bis); 38, commi 1-bis, 4, 6, lett. b), e 10, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), come risultanti dalla conversione in legge, con modificazioni, tramite la legge n. 164 del 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014, per violazione degli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, 118, primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. I. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, lettere a) e c-bis), del d.l. n. 133 del 2014, come convertito in legge, per violazione degli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto, disponendo una modifica dell'art. 52-quinquies, del D.P.R. n. 327 del 2001, tale per cui risulta necessario procedere all'acquisizione dell'intesa con la singola Regione interessata solo per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle «infrastrutture lineari energetiche» di cui al comma 2 del citato art. 52-quinquies, e non anche per «i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero», per le «operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti» e per le relative «opere connesse», come aggiunti al suddetto comma 2 dalla censurata lett. a), lede le competenze legislative della Regione in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e di "governo del territorio", le competenze amministrative che alla medesima spettano in base al principio di sussidiarieta' ex art. 118, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con quanto affermato dalla sent. n. 303 del 2003 della Corte costituzionale, nonche' il principio di eguaglianza, a causa del diverso trattamento riservato a fattispecie del tutto sovrapponibili. I.1. - L'art. 37, del d.l. n. 133 del 2014 come convertito in legge, al comma 2, introduce una serie di modifiche all'art. 52-quinquies, del D.P.R. n. 327 del 2001. In particolare, la lettera a) del citato comma 2 modifica il primo periodo del comma 2 dell'art. 52-quinquies, aggiungendo, dopo le parole «appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164», le parole «per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse », nonche', in fine allo stesso primo periodo, le parole «e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati». L'art. 52-quinquies, del D.P.R. n. 327 del 2001, dunque, prevede oggi che «per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall'autorita' competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico - ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati». La lettera c-bis) della medesima disposizione del d.l. n. 133 del 2014, invece, modifica il comma 5, dell'art. 52-quinquies, aggiungendovi, in fine, le seguenti parole: «previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito». Nella versione attuale la disposizione in questione dispone dunque che «per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 e' adottato d'intesa con le Regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito». Alla luce di quanto illustrato, risulta dunque evidente che, mentre il comma 2, dell'art. 52-quinquies e' stato aggiornato, includendo tra le infrastrutture energetiche soggette all'autorizzazione disciplinata dalla medesima disposizione «i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse», il comma 5, dell'art. 52-quinquies continua a prevedere l'intesa con le Regioni interessate solo ed esclusivamente per l'autorizzazione relativa alle «infrastrutture energetiche lineari». Di conseguenza, in ordine «[a]i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse», aggiunti dalla contestata lett. a), non si prevede la necessaria acquisizione dell'intesa con la singola Regione interessata. Tale assetto normativo e' incostituzionale, a causa della violazione degli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., per le seguenti ragioni. I.2. - Risulta evidente che le materie sulle quali interviene la disciplina che in questa sede si contesta sono quelle della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e del "governo del territorio", affidate dall'art. 117, terzo comma, Cost., alla competenza legislativa concorrente regionale nei limiti dei principi fondamentali posti dalla legge dello Stato. In base alla disposizione costituzionale citata, dunque, lo Stato risulta legittimato a porre soltanto principi fondamentali nelle materie in questione, e non discipline dettagliate e autoapplicative dell'azione amministrativa. Da una "prima lettura" delle disposizioni costituzionali coinvolte, dunque, si ricava che la legge statale non potrebbe in alcun modo avocare a se stessa funzioni amministrative nelle materie di competenza concorrente, e disciplinarne l'esercizio. E' ormai ben noto, tuttavia, che la giurisprudenza costituzionale, a partire dalla "celebri" sentenze nn. 303 del 2003 e 6 del 2004, ha ritenuto che, in tali circostanze, la legge statale possa avocare al centro funzioni amministrative e al contempo regolarne l'esercizio superando indenne lo scrutinio di legittimita' costituzionale, a patto pero' - per quel che qui piu' viene in rilievo - che in essa si prevedano adeguati meccanismi collaborativi che coinvolgano le Regioni specificamente interessate. Cio' in quanto l'«elemento di flessibilita'» del riparto delle competenze amministrative contenuto nell'art. 118, primo comma, Cost., ossia l'insieme dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, e' destinato a ripercuotersi anche su quelle legislative, e richiede necessariamente, per il suo operare, che ad esso sia connessa «una valenza squisitamente procedimentale», tale per cui «la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato» sia non solo «proporzionata» e priva di elementi di «irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalita'», ma anche «oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata» (cosi' la sent. n. 303 del 2003, par. 2.2 del Considerato in diritto). Quanto a tale ultimo aspetto, la sent. n. 6 del 2004 ha ulteriormente insistito sul punto, precisando che, «nella perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, piu' in generale, dei procedimenti legislativi - anche solo nei limiti di quanto previsto dall'art. 11, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - la legislazione statale di questo tipo "puo' aspirare a superare il vaglio di legittimita' costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta'" (sentenza n. 303 del 2003)» (par. 7 del Considerato in diritto). Tale linea giurisprudenziale e' stata successivamente confermata, approfondita e sviluppata, ad opera di numerose decisioni di questa Corte, tra le quali meritano di essere richiamate, ad es., le sentt. nn. 383 del 2005, 121 e 278 del 2010, 33 e 165 del 2011, nonche' 39, 62 e 239 del 2013. I.3. - Ebbene, non vi e' chi non veda come la disciplina impugnata, in relazione ai «gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero», nonche' alle «operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti» e alle «le relative opere connesse», non rispetti il requisito richiesto da questa Corte nelle sentenze nn. 303 del 2003 e 6 del 2004 e dalla conforme giurisprudenza successiva ai fini di una legittima avocazione in sussidiarieta', da parte dello Stato, di funzioni legislative e amministrative ricadenti in materie di competenza legislativa concorrente, giacche' non prevede la necessita' di acquisire l'intesa con le singole Regioni interessate. Da qui il sicuro contrasto del combinato disposto delle lettere a) e c-bis) dell'art. 37, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito in legge, con l'art. 117, terzo comma, Cost. (dal momento che si verte in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e di "governo del territorio", e con l'art. 118, primo comma, Cost., cosi' come interpretati da questa Corte nelle decisioni piu' sopra menzionate. I.4. - Al profilo di illegittimita' costituzionale appena esposto se ne affianca un altro, derivante dal contrasto dell'art. 37, comma 2, lettere a) e c-bis), del d.l. n. 133 del 2014, come convertito in legge, con l'art. 3 Cost., per violazione del principio di eguaglianza. Cio' in quanto l'assetto normativo sopra descritto e derivante dall'entrata in vigore di tali disposizioni finisce col prevedere un trattamento sensibilmente e gravemente diverso per fattispecie del tutto sovrapponibili. In relazione alle infrastrutture lineari energetiche, infatti, la legge statale prevede correttamente la necessaria acquisizione dell'intesa con la Regione interessata, mentre, come si e' visto, cio' non accade per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse. Da qui, anche da questo ulteriore punto di vista, l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede la necessaria acquisizione dell'intesa anche in tali circostanze. II. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito in legge, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico il compito di predisporre un «piano delle aree in cui sono consentite le attivita' di cui al comma 1», ossia le «attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale», senza prevedere la necessaria acquisizione dell'intesa con ciascuna Regione territorialmente interessata, lede le competenze legislative regionali in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e di "governo del territorio", nonche' le competenze amministrative che alla medesima spettano in base al principio di sussidiarieta' ex art. 118, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con quanto affermato dalla sent. n. 303 del 2003 della Corte costituzionale. II.1. - L'art. 38, dopo aver previsto al comma 1 che «al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilita', urgenti e indifferibili» e che «i relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi», al successivo comma 1-bis attribuisce al Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la predisposizione «di un piano delle aree in cui sono consentite le attivita' di cui al comma 1», senza prevedere alcun modulo collaborativo che coinvolga le Regioni interessate nell'ambito di tale attivita' di pianificazione. Tale testo e' stato sostituito, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, ma prima della introduzione del presente giudizio, ad opera dell'art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), entrato in vigore il 1° gennaio 2015. L'odierna ricorrente, dunque, si riserva le opportune valutazioni al fine di eventualmente presentare le proprie doglianze anche nei confronti del nuovo testo dell'art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014, secondo le modalita' e nei tempi previsti dall'ordinamento vigente. Nella presente sede, tuttavia, ritiene comunque necessario denunciare i profili di illegittimita' costituzionale che minano la validita' del testo esitato dalla legge di conversione del d.l. n. 133 del 2014, dal momento che - sia pure per poco piu' di un mese e mezzo - tale testo normativo e' rimasto in vigore nell'ordinamento e, per le note ragioni inerenti la successione delle leggi nel tempo, esso ha regolato e continua a regolare i rapporti sorti durante il periodo della sua vigenza in termini che, come subito si vedra', risultano lesivi delle competenze legislative e amministrative regionali. L'incostituzionalita' dell'art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014, nel testo esitato dalla legge di conversione, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., e' di solare evidenza ove si considerino le ragioni che di seguito si espongono. II.2. - Le materie nell'ambito delle quali interviene la disposizione impugnata sono, evidentemente, quelle della "produzione, [del] trasporto [della] distribuzione nazionale dell'energia", nonche' del "governo del territorio", affidate, come e' noto, alla competenza legislativa concorrente regionale entro i limiti dei principi fondamentali della legge dello Stato in base all'art. 117, terzo comma, Cost. La gia' richiamata sent. n. 303 del 2003 - seguita dalla sent. n. 6 del 2004, anch'essa gia' evocata nel presente atto - ha chiarito, al di la' di ogni possibile dubbio, quali sono le condizioni che la legge statale che intervenga ad avocare al centro funzioni amministrative in materie di competenza concorrente, provvedendo anche a regolarne l'esercizio, deve rigorosamente rispettare per poter superare il vaglio di legittimita' costituzionale: pena la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. In particolare, per quel che qui piu' specificamente interessa, la sent. n. 303 del 2003 ha individuato come condizione assolutamente imprescindibile perche' le norme legislative statali di questo tipo possano aspirare a superare il vaglio di legittimita' costituzionale quella della necessarieta' della previsione dell'intesa con la singola Regione interessata dal singolo intervento. La successiva sent. n. 6 del 2004 - confermata dalla giurisprudenza successiva, del tutto uniforme al riguardo - ha ulteriormente precisato che «nella perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, piu' in generale, dei procedimenti legislativi - anche solo nei limiti di quanto previsto dall'art. 11, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - la legislazione statale di questo tipo "puo' aspirare a superare il vaglio di legittimita' costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta'" (sentenza n. 303 del 2003)» (par. 7 del Considerato in diritto). Nella disposizione contestata in questa sede, invece, la predisposizione del Piano delle aree in cui sono consentite le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, e' attribuita al Ministro dello sviluppo economico, senza che sia prevista alcuna forma di partecipazione regionale. II.3. - Da tutto cio' consegue, dunque, che l'art. 38, comma 1-bis, non rispetta la condizione richiesta da questa Corte nella sent. n. 303 del 2003 e nelle numerose pronunce che, nel corso del tempo, hanno confermato, approfondito e precisato questa linea giurisprudenziale, ai fini di una legittima avocazione in sussidiarieta', da parte dello Stato, di funzioni legislative e amministrative ricadenti in materie di competenza legislativa concorrente (quali la "produzione, [il] trasporto e [la] distribuzione nazionale dell'energia" e il "governo del territorio" che vengono in rilievo nel caso di specie). La disposizione citata, quindi, si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, e con l'art. 118, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede l'acquisizione dell'intesa con ciascuna delle Regioni specificamente interessate dalle «attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale». III. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito in legge, per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., in quanto, prevedendo che - decorso inutilmente il termine nel medesimo indicato per la conclusione, da parte della Regione, dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale - quest'ultima trasmetta «la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico», predispone nella sostanza un meccanismo sostitutivo straordinario dello Stato nei confronti della Regione: a) che non rispetta le garanzie di collaborazione previste dalla citata disposizione costituzionale e dall'art. 8, della legge n. 131 del 2003; b) che e' destinato a concludersi senza un atto imputatile al Governo nel suo complesso, unico organo ad essere costituzionalmente legittimato a procedere alla sostituzione straordinaria. III.1. - L'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito in legge, prevede quanto segue: «Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la regione presso la quale e' stato avviato il procedimento conclude lo stesso entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine, la regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di spesa istruttori rimangono a carico delle societa' proponenti e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». Tale normativa e' incostituzionale, a causa della violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., per le ragioni di seguito precisate. III.2. - L'incostituzionalita' della disposizione impugnata risulta palese solo che si consideri come essa disciplini, nella sostanza, un'ipotesi "piu' o meno mascherata" di attivazione dei poteri sostitutivi straordinari statali, analoghi a quelli previsti dall'art. 120, secondo comma, Cost., senza pero' rispettare le condizioni di legittimita' dell'esercizio di tali poteri imposte da tale norma costituzionale. L'art. 120, secondo comma, Cost., infatti, per quel che e' qui di piu' specifico interesse, impone due condizioni per il legittimo esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, pur ancorato alla sussistenza dei presupposti individuati dalla medesima disposizione. A) Innanzi tutto, l'esercizio di tale potere deve essere imputabile al «Governo»: con cio' riferendosi esclusivamente all'organo nel suo complesso e non ai singoli organi di cui esso si compone. B) L'art. 120, secondo comma, Cost., inoltre, quale condizione per l'esercizio in concreto del potere sostitutivo straordinario del Governo, prevede il «rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione» secondo le procedure previste dalla legge. Come e' noto, ambedue le condizioni per il legittimo esercizio del potere sostitutivo straordinario sono state attuate e sviluppate coerentemente dall'art. 8 della legge n. 131 del 2003, il cui comma 1 prevede che «nei casi e per le finalita' previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari»; che «decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario»; infine, che «alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento». Come si vede, la corretta attuazione della disposizione costituzionale concernente i poteri sostitutivi straordinari alloca la decisione fondamentale circa l'intervento sostitutivo al Consiglio dei ministri, e predispone un modulo collaborativo - che evidentemente potrebbe avere in astratto anche caratteristiche differenti da quello appena richiamato, ma dovrebbe comunque mantenerne intatti i principi ispiratori in grado di coinvolgere adeguatamente la Regione interessata dall'attivazione del potere sostitutivo del Governo. III.3. - Alla luce delle predette considerazioni, e' necessario concludere per l'illegittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito in legge, in quanto tale norma si pone in evidente contrasto con il secondo comma dell'art. 120 Cost., prevedendo un meccanismo sostitutivo che e' destinato a concludersi senza un atto del Governo nel suo complesso e che non rispetta in alcun modo le garanzie di collaborazione richieste dalla richiamata disposizione costituzionale. IV. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 6, lett. b), del d.l. n. 133 del 2014, come convertito in legge, nella parte in cui prevede che per il rilascio del titolo concessorio unico per le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui al precedente comma 5 sia necessario acquisire l'intesa della Regione interessata solo ove dette attivita' siano destinate a svolgersi nella terraferma e non anche nel mare continentale, per violazione degli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto lede le competenze legislative della Regione in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e di "governo del territorio", le competenze amministrative che alla medesima spettano in base al principio di sussidiarieta' ex art. 118, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con la sent. n. 303 del 2003 della Corte costituzionale, nonche' il principio di eguaglianza, in ragione del diverso trattamento riservato a fattispecie del tutto sovrapponibili. IV.1. - L'art. 38, comma 5, prevede che «le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni, prorogabile per una o piu' volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale». Tale titolo concessorio unico, a norma del successivo comma 6, lett. b), e' accordato «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la regione o la Provincia autonoma di Trento di Bolzano territorialmente interessata, per le attivita' da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse». In base a tale disciplina, dunque, nessun coinvolgimento delle Regioni specificamente interessate e' previsto laddove le predette attivita' debbano essere svolte nel mare continentale. Si tratta di una previsione costituzionalmente illegittima, a causa della violazione degli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., per le seguenti ragioni. IV.2. - Risulta evidente che l'art. 38, comma 6, lett. b), del d.l. n. 133 del 2014, pone norme ricadenti nelle materie della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e del "governo del territorio", affidate dall'art. 117, terzo comma, Cost., alla competenza legislativa concorrente regionale entro il limite dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato. Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dalle sentenze nn. 303 del 2003 e 6 del 2004, piu' volte richiamate nel presente atto, in tali ambiti materiali la legge statale puo' avocare al centro una funzione amministrativa e dettarne la relativa disciplina - prescindendo dunque dal riparto "principi-dettaglio" - solo ove, per quel che qui e' di piu' prossimo interesse, predisponga per l'esercizio di detta funzione da parte dell'amministrazione statale «una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta'» (cosi' la sent. n. 303 del 2003, par. 2.2 e par. 4.1 del Considerato in diritto). Cio' in quanto, secondo la pronuncia appena citata, al meccanismo di flessibilizzazione delle competenze legislative di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., ossia al principio di sussidiarieta', va ascritto un valore eminentemente procedimentale. La norma impugnata, dunque, con riguardo alle attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi da svolgersi nel mare continentale, e' in contrasto sia con l'art. 117, terzo comma, che con l'art. 118, primo comma, Cost., in quanto non rispetta la condizione richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini di una legittima avocazione in sussidiarieta', da parte dello Stato, di funzioni legislative e amministrative ricadenti in materie di competenza concorrente (quali la "produzione, [il] trasporto e [la] distribuzione nazionale dell'energia" e il "governo del territorio" che vengono in rilievo nel caso di specie), ovvero la previsione della necessita' di acquisire l'intesa con la singola Regione interessata. IV.3. - L'art. 38, comma 6, lett. b), del d.l. n. 133 del 2014, nella parte in cui non prevede la necessaria acquisizione dell'intesa per le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi da svolgersi nel mare continentale, viola anche il principio di uguaglianza sancito all'art. 3, primo comma, Cost., in quanto prevede un trattamento diverso per fattispecie del tutto sovrapponibili. Come messo in evidenza piu' sopra, infatti, la necessarieta' dell'intesa della singola Regione o Provincia autonoma interessata e' prevista dalla norma che qui si censura ove le suddette attivita' debbano svolgersi in terraferma. Le due ipotesi - attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare continentale, da un lato, ed in terraferma dall'altro - sono, per quel che qui interessa, prive di qualunque rilevante elemento di differenziazione, con conseguente violazione del divieto costituzionale di stabilire trattamenti irragionevolmente diversi di situazioni in tutto e per tutto assimilabili. V. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 10, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito in legge, nella parte in cui prevede che, al fine di «tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale», il Ministero dello sviluppo economico possa autorizzare «per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti», previa acquisizione di un mero parere della Regione interessata anziche' dell'intesa con la medesima, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto lede le competenze legislative della Regione in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e in materia di "governo del territorio" nonche' le competenze amministrative che alla medesima spettano in base al principio di sussidiarieta' ex art. 118, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con la sent. n. 303 del 2003 della Corte costituzionale. V.1. - L'art. 38, comma 10, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito in legge, introduce i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater nell'art. 8 del d.l. n. 112 del 2008. In particolare, il comma 1-bis, «al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale e in ambiti posti in prossimita' delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attivita' mineraria», prevede che «il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, puo' autorizzare, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti». L'autorizzazione di progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti di idrocarburi in mare, dunque, e' rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione di un mero parere delle Regioni interessate. Tale disciplina e' incostituzionale, a causa della violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., per i motivi di seguito precisati. V.2. - La disposizione che qui si contesta, evidentemente, interviene nelle materie della "produzione, [del] trasporto e [della] distribuzione nazionale dell'energia", e del "governo del territorio", di competenza legislativa concorrente in base all'art. 117, terzo comma, Cost. Come gia' piu' volte sottolineato nell'ambito del presente atto, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, in tali ambiti materiali la legge statale puo' avocare al centro una funzione amministrativa e dettame la relativa disciplina - prescindendo dunque dal riparto "principi-dettaglio" - solo ove, per quel che qui e' di piu' prossimo interesse, predisponga per l'esercizio di detta funzione da parte dell'amministrazione statale «una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta'» (sent. n. 303 del 2003, par. 2.2 e par. 4.1 del Considerato in diritto). L'art. 38, comma 10, pertanto, si pone in contrasto sia con l'art. 117, terzo comma, Cost., sia con l'art. 118, primo comma, Cost., in quanto non rispetta la condizione richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini di una legittima avocazione in sussidiarieta', da parte dello Stato, di funzioni legislative e amministrative ricadenti in materie di competenza concorrente, prevedendo la mera acquisizione di un parere da parte della Regione interessata, anziche' di una intesa con la medesima.
P. Q. M. La Regione Marche, come sopra rappresentata e difesa, chiede che questa Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiari l'illegittimita' costituzionale degli articoli 37, comma 2, lettere a) e c-bis); 38, commi 1-bis, 4, 6, lett. b), e 10, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), come risultanti dalla conversione in legge, con modificazioni, tramite la legge n. 164 del 2014, nei limiti e nei termini sopra esposti. Con ossequio. Ancona-Roma, 9 gennaio 2015 Avv. Papa Malatesta - Avv. Costanzi