COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 2 febbraio 2015 

Interpretazione sull'obbligo di  comunicazione  dei  dati,  ai  sensi
dell'art. 5 della legge n. 146 del 1990, e successive  modificazioni.
(Delibera n. 15/26). (15A01011) 
(GU n.38 del 16-2-2015)

 
 
 
                           LA COMMISSIONE 
 
Premesso che 
  1.  l'articolo  5  della  legge  n.  146  del  1990,  e  successive
modificazioni, prevede che le amministrazioni o le imprese erogatrici
di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a  rendere  pubblici  il
numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la  durata
dello stesso e la  misura  delle  trattenute  effettuate  secondo  la
disciplina vigente; 
  2. la Commissione di garanzia, con delibera del 21 gennaio 1993, ha
gia' avuto modo di affermare che la  tempestiva  diffusione  di  tali
dati - consentendo all'utenza di formulare attendibili previsioni  in
ordine   all'incidenza   sui   servizi    di    eventuali    scioperi
successivamente  proclamati  dal  medesimo  sindacato  -  rappresenta
un'indispensabile integrazione della comunicazione  agli  utenti  cui
sono tenute le amministrazioni o le  imprese  erogatrici  di  servizi
pubblici essenziali, in forza dell'articolo 2, comma 6,  della  legge
n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
  3. con tale delibera, la Commissione aveva stabilito che l'onere di
cui all'articolo 5 doveva ritenersi assolto mediante la  trasmissione
dei dati, relativi agli scioperi nazionali e locali,  alle  emittenti
televisive e ai principali quotidiani, nonche' all'Autorita' stessa; 
 
                           Considerato che 
 
  1. la diffusione dei dati di cui all'articolo 5 mediante l'utilizzo
delle piu' moderne risorse tecnologiche consentirebbe un'informazione
immediata sul reale andamento del conflitto  collettivo,  permettendo
all'utenza di effettuare considerazioni sulla portata e  sull'impatto
delle astensioni in relazione al soggetto proclamante; 
  2.  tale  modalita'   accrescerebbe,   inoltre,   la   trasparenza,
contribuendo a garantire l'accessibilita' totale sullo stesso operato
delle amministrazioni o delle imprese erogatrici di servizi  pubblici
essenziali, tanto piu' necessaria allorquando i pregiudizi  derivanti
dal conflitto  si  riverberano  sui  soggetti  fruitori  dei  servizi
pubblici, completamente estranei alle dinamiche conflittuali; 
  Ravvisata  quindi,  la  necessita'  di  implementare  i  flussi  di
comunicazione istituzionale,  mediante  l'utilizzo  delle  tecnologie
informatiche, in modo tale da consentire agli utenti di accedere, con
la massima rapidita', ad informazioni ritenute utili; 
  Esprime il seguente avviso: 
    ai  sensi  dell'articolo  5  della  legge  n.  146  del  1990,  e
successive modificazioni, le amministrazioni o le imprese  erogatrici
di servizi di cui all'articolo 1 della citata legge, sono tenute,  in
occasione di  ogni  sciopero,  a  rendere  pubblici  tempestivamente,
attraverso l'inserimento sul proprio sito internet  istituzionale,  i
dati numerici relativi al personale aderente allo sciopero in termini
di percentuale rispetto al personale in servizio; 
    l'assolvimento di tale onere assorbe ogni  ulteriore  adempimento
di comunicazione, gia' previsto dalla Commissione con delibera del 21
gennaio 1993; 
    resta  fermo  ogni  altro  obbligo  di  comunicazione  dei   dati
stabilito da disposizioni di legge speciali; 
  Dispone la pubblicazione della  presente  delibera  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  sul  sito  Internet  della
Commissione, nonche' la trasmissione al Dipartimento  della  funzione
pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    Roma, 2 febbraio 2015 
 
                                                Il presidente: Alesse