N. 12 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 2014

Ordinanza del 3 marzo 2014  della  Corte  d'appello  di  Firenze  nel
procedimento civile promosso da Salsano Pietro contro Ministero della
giustizia. 
 
Procedimento  civile  -  Equa  riparazione   per   violazione   della
  ragionevole  durata  del   processo   -   Computo   della   «durata
  ragionevole» dei procedimenti di equa  riparazione  previsti  dalla
  legge  n.  89  del  2001  -  Applicabilita'  delle  previsioni  che
  considerano rispettato il termine ragionevole se  il  processo  non
  eccede la durata di tre anni in  primo  grado  e  di  un  anno  nel
  giudizio di legittimita' o se il giudizio viene  comunque  definito
  in modo irrevocabile in un tempo complessivo non  superiore  a  sei
  anni  -  Irragionevolezza  di  tali  previsioni  in   rapporto   al
  procedimento  per  equa  riparazione  -  Incongrua  estensione  dei
  termini di ragionevole durata stabiliti per procedimenti di  natura
  diversa - Contrasto con la precedente giurisprudenza della Corte di
  Strasburgo e della Corte di Cassazione che stabiliva in due anni il
  termine ragionevole per i procedimenti ex lege n. 89  -  Violazione
  del principio costituzionale di ragionevole durata del  processo  -
  Contrasto con il diritto all'equo processo (nonche' con il  diritto
  al ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale) e  conseguente
  inosservanza degli obblighi  internazionali  derivanti  dalla  CEDU
  (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo). 
- Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 2-bis e  2-ter,  aggiunti
  dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge 22 giugno
  2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto
  2012, n. 134. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma,  111,  comma  secondo,  e  117,
  primo  comma,  in  relazione  all'art.  6  (e  all'art.  13)  della
  Convenzione per la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
  liberta' fondamentali. 
(GU n.7 del 18-2-2015 )
 
                     CORTE D'APPELLO DI FIRENZE 
                       Sezione seconda civile 
 
    La Consigliera Carla Santese,  designata  ai  sensi  dell'art.  3
comma 4 legge n. 89/01, nel  procedimento  iscritto  a  ruolo  il  31
gennaio 2014 al n. 51/2014 V.G. 
    Promosso da Salsano Pietro, elettivamente  domiciliato  in  Roma,
viale Mazzini n. 114/b, presso lo studio degli Avv.ti  Giovambattista
Ferriolo, Ferdinando Emilio Abbate e Michele Dulvi Corcione,  che  lo
rappresentano e difendono come da  procura  a  margine  del  ricorso,
Ricorrente 
    Contro Ministero della Giustizia. 
    Ha emesso la seguente ordinanza 
    Rilevato che: 
        la parte istante ha chiesto equa riparazione ex art. 2  della
L. 24 marzo 2001 per violazione della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali  firmata  il  4
novembre 1950, per non essere stato rispettato il termine ragionevole
di cui all'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione stessa; 
        l'istanza di equa riparazione e' stata avanzata in  relazione
ad altro ricorso per equa riparazione proposto davanti alla Corte  di
Appello di Perugia con ricorso depositato in data 21.5.2010 (proc. n.
963/10 R.G.), definito da detta Corte con decreto n. 64/13, emesso in
data 14.5.2012 e depositato in data 14.1.2013; 
        avverso detto decreto  non  e'  stato  proposto  ricorso  per
cassazione; 
        a  fondamento  dell'istanza,   il   ricorrente   ha   dedotto
l'irragionevole durata del  giudizio  di  equa  riparazione  svoltosi
presso la Corte di Appello  di  Perugia  (due  anni  ed  otto  mesi),
ritenendo che la durata "ragionevole" di un  procedimento  instaurato
ai sensi della c.d. Legge  Pinto  non  avrebbe  dovuto,  eccedere  il
termine di "due anni" per la durata complessiva nei due gradi  presso
la Corte di Appello e in Cassazione; 
        il  ricorrente,   precisando   che,   nel   caso   in   esame
(procedimento che si era articolato in un solo  grado  di  giudizio),
poteva considerarsi "ragionevole" un lasso di tempo di circa 12 mesi,
ha dedotto una protrazione "irragionevole" dello  stesso  pari  a  20
mesi, chiedendo, di 
        conseguenza, il pagamento a suo favore della  somma  di  euro
1.830,00 (di cui € 1000,00 per il primo anno di irragionevole  durata
ed i 10/12 di € 1000,00 pari ad €  830,00  per  gli  ulteriori  dieci
mesi) ovvero altro importo maggiore o minore ritenuto di giustizia  e
liquidato in via equitativa a titolo di equa riparazione, nonche', in
subordine, la rimessione degli atti  alla  Corte  Costituzionale  per
contrasto dell'art. 2 comma 2-ter della Legge 89/2001 con  Part.  117
Cost e con l'art. 6 par.1 CEDU nonche' con gli artt. 111 comma 2 ,  3
comma 1 e 10 Cost , rilevando che l'art. 2, comma 2-ter, della citata
legge n. 89 (introdotto dal D.L. 83/12 conv. in L. 134/12), considera
comunque rispettato il  termine  ragionevole  se  il  giudizio  viene
definito in modo irrevocabile in un tempo "non superiore a sei anni"; 
        a quest'ultimo riguardo, il ricorrente,  ritenendo  che  tale
criterio si ponga in contrasto con la giurisprudenza della  CEDU  (in
particolare richiamano CE.DI.SA. Fortore  s.n.c.  Diagnostica  Medica
Chirurgica e. Italia 27.9.11) e della Corte di Cassazione,  formatasi
anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 83/12 (che ha  ravvisato
in soli "due anni" il termine ragionevole per i procedimenti ex  lege
n. 89) e facendo riferimento anche al Trattato di Lisbona, ratificato
in Italia con la L.130/2008  (implicante  la  recezione  dei  diritti
fondamentali garantiti dalla  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'   fondamentali   nel   diritto
dell'Unione),   ha   sostenuto   che   tale   interpretazione   debba
sopravvivere anche alla "novella" del 2012, in  quanto  ogni  diversa
interpretazione contrasterebbe con gli artt. 117 e 111 Cost. e con il
principio del "giusto processo"  ivi  stabilito,  per  contrasto  con
l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti  dell'uomo
e delle liberta' fondamentali  ed  ha  ricordato  che  questa  stessa
Corte, adita in analogo giudizio (sia pure in sede di opposizione, in
cui si lamentava ugualmente la durata irragionevole di un  precedente
procedimento ex L.89/2001 e si deduceva del  pari  l'inapplicabilita'
del  termine  di  sei  anni),  aveva  gia'  sollevato  questione   di
legittimita'  costituzionale,   evidenziando   la   possibilita'   di
sollevare la prospettata questione di costituzionalita' anche in sede
monitoria (Ceste Cost 30.4.2008 n. 128); 
    Atteso che: 
        il comma 2-ter dell'art. 2 della legge n. 89/2001, stabilisce
che " si considera comunque rispettato il termine ragionevole, se  il
giudizio  viene  definito  in  modo  irrevocabile  in  un  tempo  non
superiore a sei anni"; 
        l'osservanza  di  tale  termine  sessennale  rende,   quindi,
irrilevante il superamento dei tempi di ciascuna singola fase (di cui
all'art. 2, comma 2-bis) e si applica ad ogni procedimento civile; 
    Ritenuto che: 
        risulta  non  manifestamente  infondata   la   questione   di
legittimita' costituzionale della normativa applicabile  al  caso  di
specie, perche' l'individuazione del principio  costituzionale  della
"ragionevole durata" di cui all'art. 111  secondo  comma  Cost.  deve
essere correlata alla "natura" del procedimento e  la  sua  durata  "
ragionevole" deve essere vagliata in ragione  della  sua  maggiore  o
minore complessita'; 
        in relazione ad un  procedimento  per  equa  riparazione,  la
previsione di una "ragionevole" durata di "sei anni"  puo'  risultare
lesiva sia dell'art. 111 secondo comma Cost., che dell'art. 117 primo
comma,  per  violazione  degli  obblighi   internazionali   derivanti
all'Italia dall'art. 6 della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali  (V.  sentenze  Corte
Cost. n. 348/2007 e 349/2007), che stabilisce l'analogo principio del
"termine ragionevole",  oltre  che  dell'art.  3  comma  1  Cost  per
uniforme trattamento di situazioni diverse. 
        deve, infatti, tenersi presente che: 
          a) il procedimento di cui alla L.89/2001 consta della  mera
produzione di atti processuali; 
          b) non era e non e' previsto un doppio grado di merito; 
          c) lo stesso ha la finalita' di indennizzare la  violazione
di un diritto fondamentale leso proprio dalla "irragionevole" durata; 
        nell'ambito di una lettura sistematica dell'art. 2 e  ponendo
in correlazione il comma 2 ter (della cui legittimita' costituzionale
si dubita) con il  comma  2,  deve  osservarsi  che  tale  precedente
statuizione fa riferimento alla "complessita' del caso"  (inesistente
in  queste  ipotesi  in  cui  il  procedimento  ha  natura  meramente
"documentale") e che proprio il D.L. 83/12 conv.  nella  L.  134,  ha
fissato  un  termine  estremamente  contenuto  (trenta  giorni)   per
l'emissione del decreto nella fase "monitoria" (art. 3 e. 4 legge  89
come modificata), mantenendo  il  termine  di  quattro  mesi  per  la
eventuale  fase  di  opposizione  (art.  5-ter  comma  5),  con  cio'
palesando che di per se' la durata di un  procedimento  di  cui  alla
c.d. Legge Pinto deve essere di assai breve durata; 
        come, inoltre, ritenuto anche dalla precedente  ordinanza  di
questa Corte, con cui  e'  stata  sollevata  l'analoga  questione  di
legittimita'  costituzionale,  nemmeno  potrebbe  dirsi   irrilevante
un'insufficiente riparazione ai sensi  della  legge  89/01,  ai  tini
della  lesione  dei  diritti   costituzionalmente   garantiti   sopra
richiamati, solo perche' esiste la possibilita' di ottenere una "equa
soddisfazione" dalla CEDU, ai sensi dell'art.  41  della  Convenzione
citata, anche oltre i rimedi apprestati dall'ordinamento interno,  in
quanto, da un lato, la mancata sanzione  (anche  se  solo  sul  piano
dell'ordinamento interno) del superamento della ragionevole durata di
determinati procedimenti, una volta che sia invece previsto,  in  via
generale, uno  strumento  volto  ad  indennizzare  tale  superamento,
indebolisce la tutela del diritto -in relazione  a  quegli  specifici
procedimenti  e,  dall'altro,  la  necessita'  di   adire   la   CEDU
rappresenta un onere ben maggiore di quello rappresentato dal ricorso
al giudice nazionale, per  cui  la  differente  "tutela  (conseguente
all'incongrua   equiparazione   delle   "durate    ragionevoli"    di
procedimenti diversi nella loro  natura)  integrerebbe  comunque  una
disparita' di trattamento irragionevole; 
        a riprova della necessita' di un ricorso davanti  al  Giudice
nazionale, si deve  anche  menzionare  l'art.  13  della  Convenzione
citata " Diritto a un ricorso effettivo" che testualmente  stabilisce
che: "Ogni persona i cui diritti e le cui liberta' riconosciuti nella
presente convenzione siano stati violati, ha  diritto  a  un  ricorso
effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la  violazione
sia stata commessa da persone che agiscono nell 'esercizio delle loro
funzioni ufficiali"; 
        la questione si ritiene pertanto "rilevante", posto che,  ove
si dovesse ritenere  conforme  a  Costituzione  e,  conseguentemente,
applicare  la  normativa  vigente,   il   ricorso   dovrebbe   essere
immediatamente rigettato, stante la  previsione  di  cui  all'art.  2
comma 2-ter relativa al termine  di  "sei  anni",  mentre,  se  fosse
accolta  la  questione  di  legittimita'  costituzionale,  l'invocato
decreto ingiuntivo potrebbe essere concesso; 
        la questione deve investire l'art. 2 comma 2-ter della  legge
n. 89, nella parte in cui si applica anche ai  procedimenti  previsti
dalla stessa legge n. 89 e, dunque, riguardare il termine  di  "  sei
anni" complessivo del procedimento, ma va estesa anche ai termini  di
cui al comma 2-bis (tre anni per il primo grado, e  un  anno  per  il
giudizio di legittimita': manca nella fattispecie un secondo grado di
merito), che si renderebbero applicabili  in  mancanza  del  predetto
termine complessivo; anche  tali  termini,  che  nel  caso  specifico
sommano  complessivamente  a  quattro  anni,  risulterebbero  infatti
notevolmente superiori al termine complessivo di due anni individuato
dalla citata giurisprudenza come limite di ragionevole durata  di  un
procedimento per equa riparazione. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, 
        1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai fini
del giudizio in corso, la questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo  2001  n.  89,
come modificata  dall'art.  55  del  D.L.  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134, nella parte  in  cui  si
applicano anche ai procedimenti di equa  riparazione  previsti  dalla
stessa legge n. 89 del 2001, per contrasto con gli artt. 111  secondo
comma, 117 primo comma, e 3 primo comma Cost.; 
        2) dispone l'immediata trasmissione  degli  atti  alla  Corte
Costituzionale e sospende il giudizio in corso; 
        3)  ordina  che,  a  cura  della  Cancelleria,  la   presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche'  al  Presidente
del Consiglio dei Ministri e comunicata ai  Presidenti  della  Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
          Firenze, 26 febbraio 2014 
 
                  Il Consigliere designato: Santese