N. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 ottobre 2014
Ordinanza del 2 ottobre 2014 del G.I.P. del Tribunale di Bergamo sulle istanze riunite proposte da Maggi Andrea.. Reati e pene - Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Mancata previsione, con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, di una soglia di punibilita' di euro 103.291,48 (recte: euro 103.291,38) - Disparita' di trattamento rispetto alle soglie di punibilita' previste per i reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, prima delle modifiche operate dal decreto-legge n. 138 del 2011 e per il reato di omesso versamento IVA, a seguito della sentenza n. 80 del 2014 della Corte costituzionale. - Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis, inserito dall'art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. - Costituzione, art. 3.(GU n.8 del 25-2-2015 )
TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari e dell'udienza preliminare Il Giudice per le indagini preliminari, quale giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 settembre 2014, letti gli atti del procedimento di esecuzione a margine indicato promosso nei confronti di: Maggi Andrea nato a Bergamo il 7 dicembre 1938, residente ivi in via Pignolo n. 61; difeso di fiducia dall'avv. Marialaura Andreucci del foro di Bergamo; Letti gli atti, esaminata la richiesta di incidente di costituzionalita' svolta dalla difesa e sentito il conforme parere del P.M., Rilevato che Maggi Andrea ha avanzato distinte istanze volte al riconoscimento della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 c.p.p., poi riunite per evidenti ragioni di connessione, con riferimento ai reati di cui alle condanne intervenute: a) con decreto penale n. 2240 D.P., reso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo in data 18 giugno 2013, esecutivo dal primo ottobre 2013, col quale e' stato condannato alla pena di € 15.000,00 di multa, pena sospesa, per il reato di cui all'art. 10 bis, decreto legislativo n. 74/2000; infatti allo stesso detto reato era stato contestato perche', in qualita' di amministratore e legale rappresentante, dal 28 maggio 2010 al 21 settembre 2012, della societa' Caliberg S.r.l., con sede in Curno (BG), via Repubblica n. 12/14, dichiarata fallita il 21 settembre 2012 dal Tribunale di Bergamo, non versava, essendone obbligato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di' sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti d'imposta, per il periodo d'imposta 2009, per l'ammontare complessivo di € 70.542,85 (oltre il limite di € 50.000,00); fatto commesso il 31 luglio 2010 ed accertato in data 25 gennaio 2013 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo - Ufficio Territoriale di Bergamo 1; b) con decreto penale n. 2398/13 D.P., reso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo il 20 giugno 2013, esecutivo dal 2 gennaio 2014, col quale e' stato condannato alla pena di € 5.850,00 di multa, pena sospesa, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 2 comma 1 bis, legge n. 638/1983 e succ. modif., in quanto, nella qualita' di amministratore unico della ditta "Caliberg" con sede legale in Curno, ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ha omesso di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti per le seguenti mensilita': ottobre, novembre e dicembre 2010 per un ammontare complessivo di € 2356,00; fatto commesso in Bergamo nel periodo sopra indicato; c) con decreto penale n. 1265/14 D.P., reso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo in data 13 maggio 2014, esecutivo dal giorno 11 luglio 2014, col quale e' stato condannato alla pena di € 15.000,00 di multa, pena sospesa, per il reato di cui all'art. 10 bis, decreto legislativo n. 74/2000; infatti allo stesso detto reato era stato contestato perche', in qualita' di amministratore unico e legale rappresentante, dal 28 maggio 2010 al 21 settembre 2012, della societa' Caliberg S.r.l., con sede in Curno (BG), via Repubblica n. 12/14, dichiarata fallita il 21 settembre 2012 dal Tribunale di Bergamo, non versava, essendone obbligato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti d'imposta, per il periodo d'imposta 2010, per l'ammontare complessivo di € 134.450,87 (oltre il limite di € 50.000,00); fatto commesso il 22 agosto 2011 ed accertato in data 22 agosto 2013 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo - Ufficio Territoriale di Bergamo 1. Che e' stato richiesto dalla difesa del condannato, con conforme parere del P.M., di sollevare questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 10 bis, decreto legislativo n. 74/2000, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento di ritenute certificate, dovute in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad € 103.291,48, atteso l'ingiustificato trattamento deteriore dalla stessa previsto rispetto alle piu' gravi ipotesi di cui agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto, nella formulazione anteriore al D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148; Considerato che la questione proposta e' rilevante nel procedimento in corso, non essendo lo stesso suscettibile di decisione senza la risoluzione della stessa, dal momento che la valutazione cui e' chiamato questo giudice di merito e' finalizzata a valutare la sussistenza del vincolo della continuazione di cui all'art. 81 cpv. c.p. con riferimento anche al reato di cui al decreto penale n. 2240/13, sopra richiamato, in relazione al quale e' da notare che l'omesso versamento attiene a ritenute risultanti dalla certificazione d'importo si' superiore a € 50.000,00, ma inferiore alla soglia di € 103.291,48 (essendo pari ad € 70.542,85, come si evince dall'imputazione); inoltre la data del commesso reato (31 luglio 2010) rientra nel periodo per il quale e' stata dichiarata la parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 10 ter, decreto legislativo n. 74/2000 giusta sentenza della Corte costituzionale n. 80/2014 e per il quale si chiede di sollevare analoga questione per la disposizione incriminatrice di cui all'art. 10 bis, decreto legislativo citato; Ritenuto che la stessa non sia manifestamente infondata; infatti l'art. 10 ter, decreto legislativo n. 74/2000 e' stato dichiarato parzialmente incostituzionale con la sentenza n. 80/2014 della Consulta per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevedeva per l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, una soglia di punibilita' inferiore a quelle stabilite per i reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, previsti e puniti rispettivamente dagli artt. 4 e 5, decreto legislativo n. 74/2000, prima delle modifiche introdotte con il D.L. 138/2011 (pari ad € 103.291,38 per il reato ex art. 4 citato; € 77.468,53 per quello ex art. 5 citato), riscontrandosi in detta disposizione un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a condotte di evasione tributaria, definite dallo stesso Giudice delle leggi piu' insidiose e maggiormente lesive dei beni giuridici tutelati da dette norme. Si Ritiene che i principi affermati dalla Corte con riferimento al reato di cui all'art. 10 ter, decreto legislativo n. 74/2000 con la sentenza n. 80/2014 possano trovare applicazione anche rispetto alla disposizione di cui all'art. 10 bis, stesso decreto legislativo; infatti, sul piano sostanziale, si osserva che in entrambi i casi si verte in tema di omissione del versamento di somme di spettanza dell'Erario ad una scadenza temporale predeterminata da parte di contribuenti che si sono affermati debitori di quelle somme, cio' attraverso la dichiarazione annuale per l'imposta sul valore aggiunto per il reato di cui all'art. 10 ter cit. ovvero attraverso la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta per le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti per la fattispecie di cui all'art. 10 bis cit., in rilievo nel caso che ci occupa (il corrispondente modello 770 predisposto dall'Agenzia delle Entrate contiene le attestazioni provenienti dallo stesso sostituto d'imposta nelle quali sono puntualmente indicate le certificazioni rilasciate ai dipendenti e sono riportati i dati circa le ritenute operate); mentre sul piano formale giova sottolineare che l'art. 10 ter opera un rinvio all'art. 10 bis quanto al trattamento sanzionatorio e ai limiti in esso previsti quanto alla soglia di penale rilevanza del fatto, mutuando dalla fattispecie immediatamente precedente due imprescindibili elementi strutturali. Tali considerazioni inducono a ritenere, pertanto, che non si ravvisano dati o elementi dei due reati che possano giustificare l'evidenziata difformita' di trattamento sotto il profilo specifico della soglia di punibilita'. E' in questi termini che ad avviso di questo giudice si pone la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sia con riferimento alle soglie di punibilita' previste dagli artt. 4 e 5, decreto legislativo n. 74/2000 prima dell'intervento della riforma introdotta con il D.L. 138/2011, sia in relazione a quelle introdotte dall'art. 10 ter, decreto legislativo n. 74/2000 in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 80/2014 per fatti commessi sino al 17 settembre 2011.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione se violi il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione la norma di cui all'art. 10 bis, decreto legislativo n. 74/2000 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento di ritenute certificate, dovute in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad € 103.291,48; Dispone pertanto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Sospende il procedimento di esecuzione a carico di Maggi Andrea; Ordina che, a cura della Cancelleria, il presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, oltre che al Pubblico ministero in sede, al Maggi Andrea e al suo difensore, avv. Marialaura Andreucci del foro di Bergamo. Cosi' deciso in Bergamo il 1° ottobre 2014 Il Giudice: Iacomino