N. 16 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 luglio 2014
Ordinanza del 30 luglio 2014 del Tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da Tuccillo Mario contro Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Previdenza - Cassa Nazionale della Previdenza Forense - Previsione, in ragione delle aliquote del contributo soggettivo a carico degli avvocati pensionati di vecchiaia, di un maggiore contributo solidaristico di tale categoria rispetto a quello posto a carico degli avvocati non pensionati - Violazione del principio di uguaglianza. - Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12; Regolamento della Cassa Forense del 7 marzo 2006, art. 1; Regolamento della Cassa Forense del 19 settembre 2008, art. 2; Regolamento della Cassa Forense del 5 settembre 2012, art. 2; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 11. - Costituzione, art. 3. Previdenza - Cassa Nazionale della Previdenza Forense - Contribuzione erogata dagli avvocati pensionati di vecchiaia per finalita' solidaristica - Mancata previsione di un tetto massimo di contribuzione - Violazione della funzione previdenziale della contribuzione versata. - Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12; Regolamento della Cassa Forense del 17 marzo 2006, art. 1; Regolamento della Cassa Forense del 19 settembre 2008, art. 2; Regolamento della Cassa Forense del 5 settembre 2012, art. 2; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 11; legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 2, comma ottavo, 10, comma quarto, e 11, comma terzo. - Costituzione, art. 38.(GU n.8 del 25-2-2015 )
TRIBUNALE DI NAPOLI (Sezione lavoro) Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Antonella Ciriello, ha emesso la seguente ordinanza. Premesso in fatto: che con ricorso depositato in data 6 luglio 2011, Tuccillo Mario adiva il Giudice monocratico, in funzione di giudice del lavoro, per sentire dichiarare illegittima la contribuzione soggettiva versata nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense a partire dal 1° settembre 1995, data di maturazione della pensione di vecchiaia, e pertanto, riconosciuto l'indebito pagamento, ottenere il rimborso di tutti i contributi soggettivi versati; ovvero, in subordine, per ottenere il riconoscimento dei supplementi di pensione (biennale e triennale), a suo dire mai percepiti; nonche', ancora in subordine, per il rimborso dei contributi versati indebitamente alla Cassa oltre i settanta anni di eta', quale differenza tra i contributi versati e l'importo complessivo della pensione percepita; che il ricorrente contestava, altresi', la legittimita' costituzionale degli artt. 2, penultimo comma, 10, 11, 21 della legge n. 576/80, come modificati dalla legge n. 141/92, impositivi dei predetti contributi in favore della Cassa forense; nonche' dell'art. 1 del D.Lgs. n. 509/1994, nella parte in cui conferisce autonomia all'ente previdenziale nell'imposizione contributiva del reddito professionale dell'avvocato gia' pensionato, in quanto in contrasto con gli artt. 3, 4, 33, 35, 36, 38, 41 e 53 Cost.; che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., tempestivamente costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda principale asserendo di aver riconosciuto al ricorrente i supplementi di pensione (biennale e triennale) e che il versamento del contributo soggettivo e' conforme al principio di solidarieta' sotteso alla logica della Cassa previdenziale; contestava altresi' la fondatezza della questione di illegittimita' costituzionale, chiedendone la reiezione; che nel corso del giudizio, con note autorizzate, il ricorrente evidenziava l'emanazione, dell'art. 18, comma 11, del D.L. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, vigente al momento del deposito del ricorso, che, incidendo sulla legislazione previgente in materia di versamento dei contributi previdenziali, con l'emanazione del regolamento attuativo della Cassa Forense del 2012, ha aumentato il contributo soggettivo a carico degli avvocati pensionati ancora esercenti la professione forense, insistendo cosi' il ricorrente per la declaratoria di illegittimita' costituzionale anche della predetta normativa per violazione degli artt. 3, 4, 33, 35, 36, 38, 41 e 53 Cost. 8. O s s e r v a D i r i t t o Il ricorrente e' titolare di pensione di vecchiaia, pensione che - a differenza della pensione di anzianita' - consente all'avvocato di rimanere iscritto all'albo e di continuare ad esercitare la professione. Il sistema pensionistico forense, come riformato dalla legge 20 settembre 1980, n. 576, stabiliva il diritto alla pensione di vecchiaia con almeno 65 anni di eta' e 30 di contribuzione. Nella formulazione vigente dal 6 marzo 1992 (a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 141/1992), unica rilevante ai fini di causa, la norma dispone: «Art. 2 (Pensioni di vecchiaia). - La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'art. 21. La pensione e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione all'1,75 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art. 10, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 15 della presente legge. La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione. La misura della pensione minima non puo' in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al primo comma, rivalutato ai sensi del secondo comma del presente articolo nella misura del cento per cento. Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma e' cosi' ridotta: a) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni; b) all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni; c) all'1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni. Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto agli albi di avvocato [e/o di procuratore] ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti. (1) Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato. Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo [dei procuratori] degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni della maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle precedenti di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma. (2) Alle scadenze indicate dall'art. 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo puo' essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presento articolo». La pensione e' stata dunque calcolata sulla base della predetta normativa - (applicando un coefficiente regressivo con il crescere del reddito alla media dei redditi dei migliori dieci anni nell'ambito degli ultimi 15 anteriori a quello del pensionamento). Quanto alla contribuzione, il sistema della legge n. 576/1980, nella formulazione vigente dal 6 marzo 1993, unica rilevante ai fini di causa, prevedeva: «Art. 10 (Contributo soggettivo). - Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto all'iscrizione e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'irpef e dalle successive definizioni: a) reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento; b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di l. 600.000. Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo e' dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. Per i procuratori e gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla cassa prima di aver compiuto i 30 anni di eta', il contributo minimo di cui al presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione o per i due anni successivi. Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'Irpef». «Art. 11 (Contributo Integrativo). - A partire dal primo gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore nonche' i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'iva e versarne alla cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, la maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo. Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di avvocato e procuratore. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso. Gli iscritti alla cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso. Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione. Salvo quanto disposto dall'art. 13, secondo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento. Il contributo integrativo non e' soggetto all'IRPEF ne' all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale». Il sistema di contribuzione prevedeva dunque: all'art. 10: un contributo soggettivo, pari al 10% del reddito sino a 40 milioni di lire (questo tetto aumentera', come si vedra' nel prosieguo, sino a quadruplicarsi e l'aliquota diverra' il 12%) e del 3% per i redditi superiori, che pero' non concorrono a formare l'importo della pensione. Chi continua ad essere iscritto all'albo dopo il pensionamento e' esente dal solo versamento del minimo contributivo e paga ordinariamente per cinque anni il contributo soggettivo, che consente i due aumenti (biennnale e quinquennale) della pensione. Successivamente paga solo il contributo di solidarieta' (3%), senza conseguire ulteriori aumenti: il 3% ha quindi natura solidaristica; all'art. 11: un contributo integrativo del 2% sul volume d'affari, con un minimo, ripetibile nei confronti del cliente; il contributo e' interamente dovuto anche dall'avvocato che continua ad essere iscritto all'albo dopo il pensionamento, con la sola esenzione dal minimo. Trattasi di un contributo e funzione meramente solidaristica, perche' non concorrente alla formazione della base pensionabile. Si evidenzia sin d'ora che non e' pertinente ai fini di causa la disposizione dell'art. 21, della legge n. 576/80, pur censurata di illegittimita' costituzionale dal ricorrente, in quanto regolamenta la restituzione dei contributi per coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione. Il sistema pensionistico delineato e' orientato verso il regime "retributivo": l'ammontare della pensione e' influenzato dall'entita' del reddito e solo in parte dall'entita' della contribuzione; la pensionabilita' e' limitata ad una parte del reddito effettivo, con un forte elemento di solidarieta'. I pensionati, raggiunto il massimo della pensione (dopo i cinque anni dal pensionamento), pagano un contributo soggettivo con funzione solidaristica, la cui misura percentuale (3%) e' la stessa prevista per la quota del contributo soggettivo degli avvocati non titolari di pensione che non concorre alla base pensionabile. Nella stessa percentuale gli avvocati pensionati e non pensionati pagano il contributo integrativo, pure interamente solidaristico. Con il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, efficace dal 1° gennaio 1995, la Cassa ha assunto la natura di Fondazione con personalita' giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile. Nel nuovo contesto il decreto legislativo ha posto alle Casse "privatizzate" l'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilita' delle rispettive gestioni mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicita' almeno triennale. Per far cio' l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse. Queste le norme richiamate: «Art. 1 (Enti privatizzati). - 1. Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario. 2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalita' giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse. 3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attivita' previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorieta' della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali. 4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri: a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, cosi' come previsti dagli attuali ordinamenti; b) determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell'associazione o fondazione. Tale professionalita' e' considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l'attivita' professionale della categoria interessata; c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuita' nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualita' dell'importo delle pensioni in essere. Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualita' per ogni biennio». «Art. 2 (Gestione). - 1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attivita' svolta. 2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicita' almeno triennale». «Art. 2 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonche' dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni. 2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti: a) lo statuto e regolamenti, nonche' le relative integrazioni o modificazioni; b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potesta' sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale». Lo squilibrio del sistema previdenziale nazionale, nelle sue varie forme, ha indotto il legislatore nell'anno successivo alla riforma di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), in seguito integrata con numerosi e articolati provvedimenti. Viene introdotto il principio che gli enti privatizzati (tra cui la Cassa Forense) debbano garantire la stabilita' dei propri bilanci per almeno 15 anni (poi portati a 30 dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e che le riserve tecniche siano commisurate a cinque annualita' di pensioni erogate. Si consente alle Casse di optare per l'adozione del sistema "contributivo". Questo il testo storico dell'art. 3 co. 12 della legge 335: «Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilita' delle rispettive gestioni e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile e' definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianita', trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge». E' stata dunque attribuita agli enti previdenziali privatizzati la potesta' di variazione delle aliquote contributive e dei criteri di determinazione del trattamento pensionistico. (Successivamente l'art. 1 comma 763 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha sostituito il testo nei seguenti termini, prevedendo la redazione periodica di bilanci tecnici attuariali: «Comma 763 - 763. All'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilita' delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto art. 2, comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto art. 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita' e di equita' fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509". Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ultimo periodo e' stato autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013. n. 147, nel senso che: «gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine». Questo sistema e' stato qualificato come di "sostanziale delegificazione", venendo la materia affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (Cass. 16 novembre 2009, n. 24202). Alla luce di questo quadro deve essere esaminata la disciplina contributiva fissata dai regolamenti della cassa forense, oggetto di censura. 1. Il Regolamento dei contributi dovuti alla Cassa Forense approvato con decreto interministeriale del 7 febbraio 2003 prevedeva: un contributo soggettivo (art. 2) del 10% fino al reddito pensionabile (lett. a) e del 3% per la parte eccedente tale tetto (lett. b), con un obbligo di contributo minimo da cui erano esenti gli avvocati pensionati. A partire dal reddito relativo al 6° anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione i pensionati di vecchiaia erano obbligati a corrispondere il contributo in misura pari al 3% del reddito professionale netto ai fini IRPEF, senza obbligo di alcun importo minimo; un contributo integrativo (art. 3) del 2% sul volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, con un minimo da cui i pensionati erano esenti dal 6° anno dalla pensione. 2. Il Regolamento adottato con delibera 17 marzo 2006 approvato dai Ministeri vigilanti in date 21 dicembre 2006 e 12 aprile 2007 prevedeva (art. 1): l'aumento del contributo soggettivo sul reddito pensionabile al 12% (fermo il 3% per il reddito eccedente), con decorrenza dal terzo anno successivo alla approvazione ministeriale. Per i pensionati di vecchiaia, a partire dal reddito relativo al 6° anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, il pagamento del contributo soggettivo in misura pari: al 4% sino al tetto reddituale fissato per gli avvocati non pensionati; al 3% per la parte eccedente detto tetto. 3. Successivamente con il regolamento della Cassa Forense adottato con delibera del Comitato dei delegati in data 19 settembre 2008, approvata nel dicembre 2009, veniva realizzata una profonda riforma del sistema previdenziale, incrementando i contributi e riducendo le prestazioni, con la rideterminazione della base pensionabile e la graduale eliminazione dei supplementi di pensione (prevedendosi tra l'altro ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia, il graduale passaggio dagli originari requisiti - di 65 anni di eta' e di 30 anni di anzianita' contributiva - ai 70 anni di eta' ed ai 35 di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, a partire dal 2021). Con l'occasione, poi, e' stato introdotto - con la dovuta gradualita' - un elemento di tipo "contributivo", la quota di pensione "modulare", determinata su base contributiva e finanziata da specifici contributi facoltativi che si aggiungono a quelli obbligatori, onde assicurare nel tempo, agli avvocati un piu' elevato trattamento pensionistico. Queste le novita' di interesse ai fini di causa: quanto al contributo soggettivo: l'aumento dell'aliquota del contributo soggettivo dovuto sul reddito professionale, che viene portata dal 12% al 13% per il reddito fino al tetto pensionabile, ferma restando l'aliquota solidaristica del 3% sul reddito eccedente detto tetto; per i pensionati, l'aumento del contributo dovuto dai pensionati che hanno gia' maturato i supplementi dal 4 al 5% sino al tetto reddituale; per la parte eccedente il tetto reddituale il contributo si riduce al 3% (art. 2): l'introduzione di una ulteriore quota di contributo soggettivo, in parte obbligatoria (1%) e in parte facoltativa (dall'1 al 9%) per finanziare la pensione "modulare", contributo da cui sono esclusi i pensionati (art. 3 ed art. 4); quanto al contributo integrativo: l'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dal 2% al 4%; tale aumento a seguito dei rilievi dei Ministeri vigilanti veniva disposto solo fino al 31 dicembre 2015, momento nel quale si sarebbe dovuto procedere ad una verifica tecnica per confermare o meno tale percentuale. Da ultimo, il D.L. n. 98/2011, entrato in vigore il 6 luglio 2011, contenente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e' intervenuto sulla specifica materia del contributo soggettivo dovuto dai pensionati, con l'art. 18 comma 11, nei seguenti termini: per i soggetti gia' pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attivita' professionale. Per tali soggetti e' previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo. Il comma 15 del citato art. 18 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione delle necessarie disposizioni attuative. Il DM del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 marzo 2012 ha attuato il trascritto comma 11, disponendo: 1. Il termine dei sei mesi fissato dall'art. 18, comma 11. del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per l'assunzione degli interventi di adeguamento degli statuti e dei regolamenti degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 alle prescrizioni legislative in materia di obbligo di iscrizione e contribuzione per soggetti gia' pensionati che svolgono attivita' professionale per la quale percepiscono un reddito, decorre dal 6 luglio 2011. Le relative delibere di modifica della disciplina statutaria e regolamentare vigente in ciascun ente sono adottate entro il 6 gennaio 2012; 2. Con effetto dal 7 gennaio 2012, qualora, l'ente previdenziale non abbia assunto uno o piu' delibere di modifica statutaria o regolamentare ai sensi del comma 1, i soggetti gia' pensionati, che si trovano nelle condizioni di cui al medesimo comma 1, sono tenuti e versare all'ente previdenziale di appartenenza in qualita' di iscritti i contributi ordinari previsti per i professionisti attivi, nella misura del 50 per cento; 3. La contribuzione prevista in via ordinaria, di cui al richiamato comma 11 dell'art. 18 del citato decreto legge n. 98 del 2011, e' la contribuzione soggettiva minima a carico degli iscritti attivi, fissata, in misura forfetaria o percentuale sui reddito dichiarato, dagli statuti e dai regolamenti degli enti previdenziali di cui al comma 1; 4. Gli enti previdenziali che gia' prevedono, per i soggetti pensionati di cui al comma 1, l'obbligo di iscrizione e l'applicazione di un'aliquota in misura pari o superiore a quella indicata ai comma 2 non sono tenuti agli adeguamenti statutari regolamentari in materia. 4. La riforma previdenziale regolamentare del settembre 2012 - delibera del Comitato dei Delegati del 5 settembre 2012 approvata con nota del 24 aprile 2013 - ha inciso sia sul regime di calcolo del trattamento pensionistico (adottando un sistema retributivo misto, che e' stato denominato "retributivo sostenibile" nel quale, ai fini della determinazione della prestazione, si terra' conto, per il computo della media reddituale, di tutti gli anni di contribuzione validi dell'iscritto) sia sul regime dei contributi dovuti dagli iscritti. Il sistema si avvicina molto al contributivo, mantenendo, pero', livelli di solidarieta' piu' elevati, tipici del sistema retributivo. Sotto il profilo contributivo, in questa sede in commento, si rileva: il "riassorbimento" dell'aliquota dell' l% del c.d. "contributo modulare obbligatorio" all'interno del contributo soggettivo di base che, a partire dai redditi relativi all'anno 2013 (mod. 5/2014) e' passata cosi' dal 13% al 14%, senza reali oneri aggiuntivi a carico della categoria. Cio' ha consentito di dare una piu' precisa connotazione alla "contribuzione modulare" introdotta nel 2010, che diventa interamente volontaria; il consolidamento definitivo dell'aliquota del contributo integrativo nella misura del 4% del volume di affari dichiarato. Quanto ai pensionati si segnala: l'aumento del contributo soggettivo dovuto al 7% sino al tetto reddituale; per la parte eccedente il tetto reddituale il contributo si riduce al 3% (art. 2); il contributo integrativo e' dovuto anche da essi nella percentuale del 4% (art. 6). Quanto alla decorrenza dell'aumento della contribuzione per i pensionati, occorre osservare che lo stesso art. 18, comma 11 del D.L. n. 98/2011 prevedeva, come norma di chiusura, che trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto qualora gli enti non avessero provveduto ad adeguare gli statuti e regolamenti; si applicasse comunque "un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente." Atteso che gli iscritti in via ordinaria nel 2012 erano tenuti obbligatoriamente al pagamento del contributo soggettivo di base nella misura del 13% e del contributo soggettivo modulare obbligatorio nella misura dell'13% ne consegue che il 50% della contribuzione soggettiva in via ordinaria, per l'anno 2012, a carico dei pensionati, si attestava gia' nel 2012 al 7%. Ammissibilita' Parte ricorrente dubita della legittimita' costituzionale della normativa: degli art. 1 D.Lgs. n. 509/94 e dell'art. 3 co. 12 legge n. 335/95, in correlazione con la normativa dei regolamenti forensi; degli artt. 10 ed 11 della legge n. 576/1980; dell'art. 18 co. 11 D.L. n. 98/2011. Per violazione degli artt. 3, 4, 33, 35, 36, 38, 41 e 53 C. Quanto ai regolamenti forensi pur se gli stessi hanno rango di fonte secondaria, si ritiene possibile investire la Corte della questione in considerazione del fatto che, nel caso di specie, il regolamento esprime la funzione di integrazione del precetto normativo di rango primario, in modo da realizzare un vero e proprio "continuum normativo" (ex multis, Corte cost. n. 10 del 2011; Corte cost. n. 34 del 2011), superando cosi' il limite del sindacato di legittimita' costituzionale avente ad oggetto una fonte di rango secondaria. In ogni caso alcun dubbio sulla ammissibilita' del vaglio del giudice delle leggi si pone rispetto all'aumento del contributo soggettivo imposto a carico dei pensionati dall'art. 18 co. 11 D.L. n. 98/2011, trattandosi di disposizione rilevante ai fini della causa in quanto entrata in vigore alla data di deposito del ricorso (6 luglio 2011). Rilevanza La questione sollevata appare decisiva ai fini di causa, in quanto l'accoglimento della domanda sia in punto di accertamento della illegittimita' della contribuzione versata fin dalla data della pensione di vecchiaia del 1° settembre 1995 (ed, in subordine, a partire dal settantesimo anno di eta', e cioe' dopo i rispettivi adeguamenti, biennale e quinquennale) che in punto di condanna alla sua restituzione passa attraverso il riconoscimento della illegittimita' costituzionale delle previsioni citate, che costituiscono il titolo giuridico della contribuzione versata ed oggi richiesta in restituzione. Soltanto qualora le norme impugnate, aventi ad oggetto proprio l'imposizione della contribuzione versata e ritenuta indebita, venissero dichiarate costituzionalmente illegittime, con efficacia ex tunc, il ricorrente potrebbe far valere il diritto azionato alla restituzione di quanto indebitamente versato, perche' risultante "sine titulo". Non manifesta infondatezza A parere del giudicante la questione sollevata supera il vaglio di non manifesta infondatezza sotto il profilo della violazione degli articoli 3 e 38 C. Art. 3 C. La normativa impositiva dell'obbligo contributivo versata appare rispettosa del parametro costituzionale nel primo quinquennio dal pensionamento, in quanto la contribuzione versata in tale periodo concorre all'incremento della pensione sicche' puo' dirsi realizzato un equilibrio tra la esigenza di proporzionalita' e quella solidaristica ne' si ravvisano irragionevoli disparita' rispetto agli avvocati non pensionati. La normativa appare egualmente immune da censure sotto il profilo dell'art. 3 C. per il periodo intercorrente fino alla delibera del comitato dei delegati del 17 marzo 2006, in quanto l'obbligo solidaristico grava in egual misura su tutti gli avvocati; ed invero: quanto al contributo soggettivo, la quota del 3% costituisce contributo solidaristico gravante sia sui pensionati dopo il 70° anno sia sugli avvocati non pensionati, venendo per questi ultimi calcolata sul reddito non pensionabile; il contributo integrativo - il cui scopo e' parimenti solidaristico - grava nella stessa percentuale su tutti gli avvocati (pensionati e non pensionati). Tuttavia per effetto del regolamento adottato dal comitato dei delegati in data 17 marzo 2006 gli iscritti alla Cassa forense che hanno raggiunto la pensione massima (id est: dal 6° anno dal pensionamento) hanno obbligo di versare un maggior contributo soggettivo del 4% fino al tetto reddituale e del 3% per la quota eccedentaria. Successivamente: dall'anno 2010: i pensionati di vecchiaia per effetto del regolamento adottato con delibera del Comitato dei delegati in data 19 settembre 2008 hanno obbligo di versare il contributo soggettivo sino al tetto reddituale nella misura del 5% (fermo il 3% sulla quota eccedente); dall'anno 2012: in applicazione del D.L. n. 98/2011 e del regolamento forense del 5 settembre 2012 hanno obbligo di versare un contributo soggettivo pari al 7% del reddito professionale netto ai fini Irpef fino al tetto reddituale e al 3% per il reddito eccedente il tetto. Orbene, mentre la maggiore aliquota prevista per il primo scaglione di reddito (fino al tetto) trova per la generalita' degli avvocati adeguata corrispondenza nella pensionabilita' del reddito o comunque nella astratta possibilita' della sua pensionabilita', per chi ha raggiunto il massimo della pensione la imposizione di una maggiore aliquota contributiva solidaristica (rispetto al 3% applicato sul reddito non pensionabile) resta a priori svincolata da ogni aspettativa pensionistica. In sostanza il contributo soggettivo solidaristico finisce per gravare in maggiore misura maggiore del 3% esclusivamente su tutti gli avvocati pensionati. La maggiore imposizione neppure si giustifica secondo un criterio di progressivita' della contribuzione in funzione del reddito, posto che essa si computa sul primo scaglione di reddito ed e' pertanto di generale applicazione a tutti gli avvocati pensionati. La determinazione dell'onere solidaristico sul contributo soggettivo a carico dell'avvocato pensionato secondo un percentuale (4%, elevato a 5 e poi a 7%) maggiore rispetto all'avvocato che non sia titolare di pensione di vecchiaia (per il quale la percentuale solidaristica e' del 3%) determina una irrazionale disparita' di trattamento, in violazione del principio dell'art. 3 Cost. Si legge nella sentenza della Corte costituzionale n. 1008/1988, che ha dichiarato illegittima la decurtazione della pensione degli avvocati pensionati disposta dall'art. 2, commi 6 ed 8, della legge 20 settembre 1980, n. 576: "ammesso che un apporto ulteriore di solidarieta' sia necessario, il principio di eguaglianza esige che esso gravi proporzionalmente su tutti i membri della categoria, e non soltanto - sotto specie di decurtazione della pensione - sui pensionati che conservano l'iscrizione all'albo". Art. 38 C. Sussiste altresi' una violazione del principio di proporzionalita' della pensione ai contributi personali versati, che concorre con il principio solidaristico. Nella giurisprudenza costituzionale (sentenza 23 novembre 1999 nr. 433, sentenze n. 428 del 1992 e n. 264 del 1994 , nonche' n. 201 del 1999, n. 427 del 1997, n. 388 del 1995, n. 307 del 1989, n. 822 del 1988, sullo stesso tema) trovasi affermato il principio che, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad incrementare il livello di - pensione gia' consolidato, non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento: effetto, quest'ultimo, che sarebbe, infatti, palesemente contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione (v., in particolare, sentenze n. 201 del 1999 e n. 388 del 1995). Nella fattispecie di causa, come ben dimostrato nei prospetti elaborati nel ricorso e con le note autorizzate, il ricorrente versa dall'anno 1999 una contribuzione (soggettiva ed integrativa) ben superiore all'importo della pensione annua ricevuta, con un divario annualmente crescente in ragione dell'aumento delle aliquote contributive. Ne deriva che il trattamento pensionistico - e con esso la funzione previdenziale della contribuzione nel tempo versata - e' stato completamente eroso. Sotto questo profilo non appare conforme a criteri di ragionevolezza ed alla salvaguardia della funzione previdenziale, tutelata dall'art. 38 C., la mancata previsione di un tetto di contribuzione per i pensionati, in modo da evitare che il loro apporto solidaristico, che non ha come tale alcuna utilita' ai fini previdenziali, finisca, come accaduto nel caso di specie, non con il concorrere ma con il vanificare del tutto la loro personale aspettativa previdenziale. Come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza 1008 del 1988 nella previdenza degli avvocati il principio solidaristico non esclude, ma concorre col "principio di proporzionalita' della pensione ai contributi personali versati" (a loro volta proporzionali al reddito professionale netto), introducendo un correttivo destinato a operare nella misura necessaria, secondo le circostanze, a garantire a tutti i membri della categoria professionale una pensione minima adeguata alle esigenze di una vita dignitosa. Tale violazione e' vieppiu' evidente all'esito della entrata in vigore dell'18, colma 11 del D.L. n. 98/2011 che ha previsto a carico dei pensionati che svolgono attivita' professionale un contributo soggettivo minimo in assenza di ogni previsione di una limite alla contribuzione, tale da tutelare la funzione previdenziale del trattamento pensionistico e senza prevedere alcuna forma valorizzazione del montante contributivo. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre 1988, n. 1008, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma. (2) La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre 1988, n. 1008, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, nella parte in cui dispone che il supplemento della pensione, spettante a coloro che continuano per cinque anni l'esercizio della professione, "e' pari, per ognuno di tali anni, alla meta' delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento", anziche' alle percentuali intere.
P. Q. M. Il Giudice dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' Costituzionale: 1) dell'art. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509/94, 3 co. 12 legge n. 335/95, in combinato disposto con: l'art. 1 del regolamento della Cassa Forense del 17 marzo 2006; l'art. 2 del regolamento della cassa forense del 19 settembre 2008; 2) dell'art. 18 co. 11 D.L. n. 98/2011, in combinazione con l'art. 2 del regolamento della cassa forense del 5 settembre 2012, per violazione dell'art. 3 C., nella parte in cui le disposizioni richiamate prevedono in ragione delle aliquote del contributo soggettivo a carico dei pensionati di vecchiaia, un maggiore contributo solidaristico di tale categoria rispetto a quello posto a carico degli avvocati non pensionati; 3) delle disposizioni richiamate ai precedenti numeri 1) e 2) nonche', ulteriormente, degli articoli 2 co. 8, 10 comma 4 ed 11 comma 3 legge n. 576/1980, per contrasto con l'art. 38 della Costituzione nella parte in cui non prevedono un tetto massimo alla contribuzione erogata dai pensionati di vecchiaia per finalita' solidaristica e pertanto non tutelano la funzione previdenziale della contribuzione versata; Visti gli artt. 295 c.p.c. e 23 legge n. 87/53, sospende il presente procedimento ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonche' alle parti; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui sopra. Napoli, 30 luglio 2014 Il Giudice: Ciriello