N. 15 SENTENZA 11 - 18 febbraio 2015

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. 
 
Corte dei conti - Ricorso proposto dalla Regione Calabria avverso  la
  deliberazione  della  Corte  dei  conti,   sezione   regionale   di
  controllo, con cui e' stato esercitato il controllo sui  rendiconti
  dei gruppi consiliari regionali relativi all'esercizio  finanziario
  2013. 
- Deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo
  per la Calabria, 28 maggio 2014, n. 26. 
-   
(GU n.8 del 25-2-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici  :Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,
  Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,  Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito della deliberazione della Corte dei conti, sezione  regionale
di controllo per la Calabria, del 28 maggio  2014,  n.  26,  promosso
dalla Regione Calabria con ricorso  notificato  il  1°  agosto  2014,
depositato in cancelleria il 27 agosto 2014 ed iscritto al n. 10  del
registro conflitti tra enti 2014. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  27  gennaio  2015  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi l'avvocato  Graziano  Pungi'  per  la  Regione  Calabria  e
l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- La Regione Calabria, con ricorso notificato in data 1° agosto
2014, depositato il successivo 27 agosto ed iscritto  al  n.  10  del
registro  conflitti  tra  enti  2014,  ha   promosso   conflitto   di
attribuzione  nei   confronti   dello   Stato   in   relazione   alla
deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale  di  controllo
per la Calabria, del 28 maggio 2014, n. 26, con cui si  e'  accertata
l'irregolarita'  dei  rendiconti  presentati  dai  gruppi  consiliari
regionali relativamente all'esercizio finanziario 2013. 
    La ricorrente ha chiesto di  dichiarare  che  non  spettava  allo
Stato, e per esso alla Corte dei conti, di effettuare, in  violazione
degli  artt.  100,  114,  117,  119,  120,  121,  122  e  123   della
Costituzione, un controllo, da un lato, «generalizzato, finalistico e
di merito» sui rendiconti dei gruppi  consiliari,  in  contrasto  con
l'autonomia  politica,  organizzativa  e  contabile   del   Consiglio
regionale e dei gruppi medesimi, nonche' con le prerogative spettanti
ai consiglieri  regionali;  dall'altro,  «con  procedure,  modalita',
tempi e metodi diversi da quelli tassativamente  previsti»  dall'art.
1, commi 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174
(Disposizioni urgenti in materia di  finanza  e  funzionamento  degli
enti territoriali, nonche' ulteriori  disposizioni  in  favore  delle
zone terremotate nel maggio  2012),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
    1.1.- Ha premesso la Regione Calabria che l'art. 1  del  d.l.  n.
174  del  2012  ha  dettato  disposizioni  relative  alla  redazione,
approvazione e controllo dei  rendiconti  di  esercizio  annuale  dei
gruppi  consiliari  regionali,  strutturati   secondo   linee   guida
deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e che  tali
linee  guida  sono  state  deliberate  e  recepite  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012. 
    Ha poi evidenziato la ricorrente che il Presidente della  Regione
ha  trasmesso  i  rendiconti  dell'esercizio  2013  e   la   relativa
documentazione alla competente sezione regionale di  controllo  della
Corte dei conti, la quale, con deliberazione n. 18 del 13 marzo 2014,
ha  disposto  la  loro  regolarizzazione   e   l'integrazione   della
documentazione nel termine di 30 giorni. Adempiuto l'ordine, con nota
del  18  aprile  successivo,  la  predetta   sezione   ha   richiesto
un'ulteriore integrazione documentale e, infine, con deliberazione n.
26 del 28  maggio  2014  ha  accertato  l'irregolarita'  di  tutti  i
rendiconti. 
    1.2.- In punto di diritto, la ricorrente lamenta, in primo luogo,
la  violazione  della  sua  autonomia  amministrativa,   legislativa,
finanziaria   e   statutaria,   nonche'   dell'autonomia    politica,
organizzativa e  contabile  del  Consiglio  regionale  e  dei  gruppi
consiliari,  delle  prerogative  dei  consiglieri  regionali  e   del
principio di leale collaborazione. 
    La sezione regionale di controllo della Corte dei conti,  secondo
la  ricorrente,  non  si  sarebbe  limitata  alla   «verifica   della
corrispondenza, in termini quantitativi, fra la spesa rendicontata  e
la documentazione  giustificativa  e  alla  verifica  di  regolarita'
amministrativa di quest'ultima», ma avrebbe censurato nel  merito  le
scelte discrezionali dei gruppi consiliari. 
    1.3.- La delibera impugnata, inoltre, lederebbe  le  attribuzioni
costituzionali dei consiglieri regionali e dei loro  gruppi  previste
dall'art. 121 Cost. e  tutelate  dall'immunita'  garantita  dall'art.
122, quarto comma, Cost. 
    Quest'ultima non sarebbe diretta ad assicurare ai consiglieri una
posizione di privilegio, ma si giustificherebbe  in  quanto  volta  a
preservare   da   interferenze   e   condizionamenti    esterni    le
determinazioni inerenti la loro sfera di autonomia costituzionalmente
garantita, e  tale  autonomia  riguarderebbe  anche  l'attivita'  dei
gruppi e la gestione delle loro spese. 
    1.4.- La deliberazione in parola, poi, nella  misura  in  cui  e'
stata  trasmessa  alla  Procura  regionale  della  Corte  dei  conti,
violerebbe i  limiti  imposti  dagli  artt.  100  e  103  Cost.  alle
attivita'  di  controllo   e   giurisdizionali   della   magistratura
contabile, in  contrasto  con  le  prerogative  regionali.  Ne'  essa
sarebbe prevista dall'art. 1, commi da 9 a 12, del d.l.  n.  174  del
2012 o da altre disposizioni di legge. 
    1.5.- La delibera  impugnata,  ancora,  violerebbe  le  sfere  di
attribuzione costituzionale della Regione e del Consiglio  regionale,
perche' emessa all'esito di un'anomala sequenza procedimentale. 
    In particolare, la sezione regionale di controllo per la  Regione
Calabria, invertendo la scansione prevista dal d.l. n. 174 del  2012,
avrebbe prima disposto  la  regolarizzazione  dei  rendiconti  e  poi
richiesto chiarimenti e integrazioni documentali. La delibera finale,
poi, sarebbe intervenuta oltre il termine di 30 giorni previsto dalla
legge per l'approvazione tacita dei rendiconti. 
    La sezione regionale di controllo della Corte dei conti,  dunque,
in assenza di idonea  copertura  normativa,  avrebbe  «cagionato  una
esposizione  per  un  tempo  indefinito  al  potere  di   controllo»,
incidendo sul punto di equilibrio, individuato dal  legislatore,  tra
le garanzie costituzionali attribuite alla Corte stessa dall'art. 100
Cost. e quelle attribuite all'autonomia regionale  dagli  artt.  114,
117, 119, 121 e 123 Cost. 
    1.6.- Una  menomazione  della  sfera  di  attribuzione  regionale
sarebbe infine rinvenibile anche nella parte della  deliberazione  in
cui la sezione regionale di controllo ha applicato la sanzione  della
decadenza dei gruppi  consiliari  dal  diritto  all'erogazione  delle
risorse per l'anno successivo, originariamente prevista dall'art.  1,
comma 11, del d.l. n. 174 del 2012 e poi travolta dalla pronuncia  di
incostituzionalita' n. 39 del 2014,  perche'  in  contrasto  con  gli
artt. 117 e 119 Cost. 
    1.7.- La ricorrente  ha  quindi  proposto  istanza  cautelare  di
sospensione degli effetti della deliberazione impugnata, dal  momento
che la decadenza dai  contributi  rischierebbe  di  compromettere  le
funzioni pubbliche affidate ai  gruppi  consiliari,  con  conseguente
paralisi del funzionamento dell'assemblea regionale. 
    2.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile  o
infondato. 
    2.1.- Ha eccepito, in primo luogo, il difetto di interesse  della
ricorrente  all'impugnazione  della  delibera  gravata,  perche'   il
controllo  effettuato  dalla   Corte   dei   conti   sarebbe   svolto
nell'interesse della  Regione  medesima,  che  pertanto  non  sarebbe
legittimata alla proposizione del conflitto di attribuzioni. 
    2.2.- Il ricorso, poi, sarebbe inammissibile  per  genericita'  e
comunque infondato nel merito. 
    Osserva l'Avvocatura generale dello Stato che non e' contestabile
che le scelte discrezionali dei gruppi consiliari siano insindacabili
sul piano dell'opportunita', mentre sarebbe sicuramente  verificabile
l'inerenza delle spese ai fini istituzionali. 
    La doglianza secondo cui la sezione  regionale  della  Corte  dei
conti avrebbe  svolto  un  controllo  di  merito  sarebbe,  tuttavia,
apodittica e indimostrata. Per contro, esso sarebbe stato operato  in
perfetta aderenza alla normativa statale, regionale e al d.P.C.m.  21
dicembre 2012, che, all'art. 1, comma 3,  lettera  a),  dell'Allegato
«A» nell'esplicitare il criterio della «correttezza», enuncerebbe  il
principio «della  riconducibilita'  all'attivita'  istituzionale  del
gruppo». 
    Deduce,  infine,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato   che   la
ricorrente, facendo valere  i  medesimi  vizi,  ha  proposto  ricorso
innanzi  alle  sezioni  riunite  della  Corte  dei  conti,   il   che
confermerebbe, sotto altro profilo, l'inammissibilita' del conflitto,
utilizzato come improprio strumento di censura del modo di  esercizio
della funzione giurisdizionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione Calabria ha promosso conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato, in relazione alla  deliberazione  della  Corte
dei conti, sezione regionale di controllo per  la  Calabria,  del  28
maggio 2014, n. 26, con  cui  si  e'  accertata  l'irregolarita'  dei
rendiconti presentati dai gruppi consiliari  regionali  relativamente
all'esercizio finanziario 2013, nonche' la loro decadenza dal diritto
all'erogazione di risorse pubbliche per l'anno 2014,  e  disposta  la
trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti. 
    Con una prima censura la ricorrente lamenta che -  in  violazione
della  sua  autonomia  amministrativa,  legislativa,  finanziaria   e
statutaria,  nonche'   dell'autonomia   politica,   organizzativa   e
contabile del Consiglio regionale  e  dei  gruppi  consiliari,  delle
prerogative dei  consiglieri  regionali  e  del  principio  di  leale
collaborazione - la sezione regionale della  Corte  dei  conti  abbia
operato un controllo sui rendiconti non meramente esterno e di natura
documentale, come previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174
(Disposizioni urgenti in materia di  finanza  e  funzionamento  degli
enti territoriali, nonche' ulteriori  disposizioni  in  favore  delle
zone terremotate nel maggio  2012),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1,  della  legge  7  dicembre  2012,  n.  213,  ma
«generalizzato, finalistico e di merito». 
    Con  una  seconda  censura  la  ricorrente  si   duole   che   la
trasmissione della deliberazione alla  Procura,  in  assenza  di  una
specifica disposizione di legge, violi i limiti posti dagli artt. 100
e  103   della   Costituzione   alle   attivita'   di   controllo   e
giurisdizionali della Corte dei conti. 
    La Regione Calabria lamenta,  infine,  la  violazione  della  sua
sfera  di  attribuzione  costituzionale  perche'   la   deliberazione
impugnata sarebbe  stata  emessa  all'esito  di  un'anomala  sequenza
procedimentale e perche' la Corte  dei  conti  avrebbe  applicato  ai
gruppi  consiliari  la   sanzione   della   decadenza   dal   diritto
all'erogazione  di  risorse  pubbliche,  nonostante  essa  sia  stata
espunta dall'ordinamento con la sentenza di questa Corte  n.  39  del
2014, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  delle  norme
recate al riguardo dall'art. 1, commi 11 e 12, del d.l.  n.  174  del
2012. 
    2.- Va rilevata d'ufficio l'inammissibilita' del ricorso  per  la
mancanza di una  preventiva  deliberazione  autorizzatoria  da  parte
dell'organo collegiale competente a proporlo. 
    Ai sensi dell'art. 39, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione fra Stato e
Regioni «e' proposto per lo Stato dal Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o da un Ministro da  lui  delegato  e  per  la  Regione  dal
Presidente della Giunta regionale in seguito  a  deliberazione  della
Giunta stessa». 
    La Corte costituzionale ha  costantemente  affermato  «l'esigenza
della previa deliberazione da parte dell'organo  collegiale  ai  fini
della presentazione del ricorso o  della  costituzione  in  giudizio»
(ordinanza del 26 febbraio 2013, allegata alla  sentenza  n.  60  del
2013; nello stesso senso, sentenze n. 61 del 2011, n. 51 del  2007  e
n. 54 del 1990), precisando che si tratta di «"esigenza non  soltanto
formale, ma sostanziale per l'importanza dell'atto e per gli  effetti
costituzionali ed amministrativi che  l'atto  stesso  puo'  produrre"
(sentenza n. 33 del 1962; analogamente le sentenze n. 8 del 1967;  n.
119 del 1966; n. 36 del 1962)»  (sentenza  n.  202  del  2012;  nello
stesso senso, sentenza n. 142 del 2012). 
    Nel caso di specie, il ricorso e' stato redatto in data 29 luglio
2014 e notificato il 1° agosto 2014, mentre la delibera di Giunta  di
autorizzazione alla proposizione del conflitto e'  del  successivo  6
agosto. 
    3.-  L'istanza  di  sospensione  della  deliberazione  impugnata,
formulata dalla Regione Calabria  nel  ricorso  introduttivo,  rimane
assorbita dalla decisione adottata. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile il ricorso per conflitto  di  attribuzione
sollevato, in relazione alla deliberazione  della  Corte  dei  conti,
sezione regionale di controllo per la Calabria, del 28  maggio  2014,
n. 26,  nei  confronti  dello  Stato,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI