N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 gennaio 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 21 gennaio 2015 (della Regione Campania). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti per lo  sblocco  di
  opere  indifferibili,  urgenti  e  cantierabili  per  il   rilancio
  dell'economia, in materia  ambientale  e  per  la  mitigazione  del
  dissesto  idrogeologico  -  Misure  finanziarie   in   materia   di
  ammortizzatori  sociali  in  deroga  -  Previsione,  al   fine   di
  consentire nell'anno 2014 la  continuita'  dei  cantieri  in  corso
  ovvero  il  perfezionamento  degli  atti  contrattuali  finalizzati
  all'avvio dei lavori, dell'incremento  del  Fondo  istituito  nello
  stato di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
  trasporti ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge  n.  69
  del 2013 - Previsione della copertura del suddetto incremento anche
  mediante la corrispondente  riduzione  della  quota  nazionale  del
  Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione  2014-2020,  di
  cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013  -  Previsione
  che, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
  che  si   renderanno   disponibili   a   seguito   della   verifica
  sull'effettivo  stato  di  attuazione  degli  interventi   previsti
  nell'ambito delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020,  una  quota
  di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale  e'  destinata
  al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la  Presidenza
  del Consiglio dei ministri e un importo pari a 50 milioni  di  euro
  per l'anno 2014 e' destinato ad interventi in  conto  capitale  nei
  territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009,
  individuati con  provvedimento  del  Capo  del  Dipartimento  della
  protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
  Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga -  Copertura
  degli oneri - Ricorso della Regione Campania - Denunciata riduzione
  del Fondo per lo sviluppo e la coesione  attraverso  un  intervento
  unilaterale  del  legislatore  statale,   in   contrasto   con   le
  prescrizioni del d.lgs. n. 88 del 2011 - Irragionevole  sottrazione
  di risorse dall'ambito delle azioni volte a rimuovere gli  ostacoli
  di  ordine  economico  e  sociale  che  limitano  la   liberta'   e
  l'uguaglianza - Violazione dell'autonomia finanziaria  regionale  -
  Contrasto con i principi affermati dalla legge n. 42  del  2009  in
  materia di federalismo fiscale - Violazione del principio di  leale
  collaborazione. 
- Decreto-legge  12  settembre  2014,   n.   133,   convertito,   con
  modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre  2014,
  n. 164, artt. 3, comma 4, lett. f), 7, comma 9-septies, e 40, comma
  2. 
- Costituzione, artt. 3, comma secondo, 119,  comma  quinto,  e  120,
  comma secondo; d.lgs. 31 maggio 2011, n. 88; legge 5  maggio  2009,
  n. 42. 
Ambiente -  Norme  in  materia  di  gestione  di  risorse  idriche  -
  Organizzazione territoriale del  servizio  idrico  integrato  sulla
  base degli ambiti territoriali ottimali definiti  dalle  Regioni  -
  Previsione che le Regioni che non hanno  individuato  gli  enti  di
  governo dell'ambito provvedono,  con  delibera,  entro  il  termine
  perentorio del 31 dicembre 2014 - Ricorso della Regione Campania  -
  Denunciata  individuazione  degli  enti  di  governo  d'ambito  con
  delibera anziche' con legge - Violazione  della  riserva  di  legge
  regionale in materia  -  Incidenza  sul  principio  secondo  cui  i
  pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge. 
- Decreto-legge  12  settembre  2014,   n.   133,   convertito,   con
  modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre  2014,
  n. 164, art. 7, comma 1, lett. b). 
- Costituzione, artt. 97, 114, comma secondo, 117, comma terzo,  118,
  commi primo e secondo, 120, 121 e 123, primo comma. 
Porti e aeroporti - Misure urgenti in materia di porti e aeroporti  -
  Pianificazione strategica della portualita'  e  della  logistica  -
  Adozione del  piano  strategico  con  decreto  del  Presidente  del
  Consiglio  dei  ministri  -  Ricorso  della  Regione   Campania   -
  Denunciata violazione della  competenza  concorrente  regionale  in
  materia di porti e aeroporti civili - Mancata previsione di  alcuna
  forma di coinvolgimento delle Regioni - Violazione del principio di
  leale collaborazione. 
- Decreto-legge  12  settembre  2014,   n.   133,   convertito,   con
  modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre  2014,
  n. 164, art. 29, comma 1. 
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, 118, commi primo e secondo, 5
  e 120. 
Turismo - Marina Resort  e  implementazione  del  sistema  telematico
  centrale  nautica  da  diporto  -  Previsione  che   le   strutture
  organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti  all'interno
  delle proprie unita' da diporto ormeggiate  nello  specchio  acqueo
  appositamente  attrezzato,  secondo  i  requisiti   stabiliti   dal
  Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  rientrano  nelle
  strutture  ricettive  all'aria  aperta  -  Ricorso  della   Regione
  Campania - Denunciato accentramento in capo allo Stato di compiti e
  funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni, in  virtu'  della
  loro competenza legislativa  residuale  in  materia  di  turismo  -
  Alterazione delle competenze tra Stato e Regioni -  Violazione  del
  principio di leale collaborazione. 
- Decreto-legge  12  settembre  2014,   n.   133,   convertito,   con
  modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre  2014,
  n. 164, art. 32, comma 1. 
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, 118, commi primo e  secondo,
  5 e 120. 
Energia - Misure per  la  valorizzazione  delle  risorse  energetiche
  nazionali - Previsione che il Ministro  dello  sviluppo  economico,
  con proprio decreto, predispone un piano delle  aree  in  cui  sono
  consentite le attivita' di prospezione, ricerca e  coltivazione  di
  idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di  gas  naturale  -
  Previsione che, con disciplinare tipo,  adottato  con  decreto  del
  Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita'  di
  conferimento  del  titolo  concessorio  unico  necessario  per   le
  attivita' di  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e
  gassosi di cui alla legge n. 9 del 1991, nonche'  le  modalita'  di
  esercizio  delle  attivita'  sopradette  -  Ricorso  della  Regione
  Campania  -  Denunciata  violazione  della  competenza  concorrente
  regionale nella materia della produzione, trasporto e distribuzione
  nazionale dell'energia - Incidenza sulle competenze regionali nella
  materia concorrente del governo del territorio, tutela della salute
  e  valorizzazione  dei  beni  culturali  e  ambientali  -   Mancata
  previsione di  alcuna  forma  di  coinvolgimento  delle  Regioni  -
  Violazione del principio di leale collaborazione. 
- Decreto-legge  12  settembre  2014,   n.   133,   convertito,   con
  modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre  2014,
  n. 164, art. 38, commi 1-bis e 7. 
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure finanziarie in  materia  di
  ammortizzatori sociali in deroga - Incremento del Fondo sociale per
  occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1,  lettera  a),
  del  decreto-legge  n.  185  del  2008  -  Copertura  degli   oneri
  conseguenti -  Rimodulazione  delle  risorse  derivanti  dai  Fondi
  strutturali europei e dal Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione  -
  Ricorso della Regione Campania - Denunciato intervento  unilaterale
  del legislatore statale in materia - Contrasto con  il  Regolamento
  CE n. 1083/2006, nonche'  con  il  Regolamento  UE  del  Parlamento
  europeo e del Consiglio n. 1303/2013 - Contrasto con  il  principio
  di territorialita' delle risorse  -  Violazione  del  principio  di
  leale collaborazione. 
- Decreto-legge  12  settembre  2014,   n.   133,   convertito,   con
  modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre  2014,
  n. 164, art. 40, comma 2. 
- Costituzione, artt. 117, primo comma, 118, 5 e 120; Regolamento  CE
  n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, artt. 11 e 15; Regolamento UE del
  Parlamento europeo e del Consiglio n.  1303/2013  del  17  dicembre
  2013;  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, art. 4,  comma  3;
  legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 23, comma 4. 
(GU n.9 del 4-3-2015 )
    Ricorso per la Regione Campania (c.f.  80011990636),  in  persona
del Presidente della Giunta regionale pro tempore, On. Dott.  Stefano
Caldoro, rappresentata  e  difesa,  giusta  deliberazione  di  Giunta
regionale n. 685 del  23  dicembre  2014  e  procura  a  margine  del
presente atto, unitamente e disgiuntamente,  dall'Avv.  Maria  D'Elia
(c.f. DLEMRA53H42F839H) e dall'Avv. Almerina Bove  (BVOLRN70C46I262Z)
dell'Avvocatura  Regionale,  ed  elettivamente   domiciliato   presso
l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania sito in Roma  alla
Via      Poli      n.      29       (fax       081/7963591;       pec
agc04.sett.02@regione.campania.it); 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri  pro-tempore  per
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli  articoli  3,
comma lett. f), 7, comma 9-septies, 29, comma 1,  32,  comma  1,  38,
comma 1-bis e comma 7, 40, comma 2, del  decreto-legge  12  settembre
2014,  n.  133  (Misure  urgenti  per  l'apertura  dei  cantieri,  la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione  del  paese,
la   semplificazione   burocratica,    l'emergenza    del    dissesto
idrogeologico  e  per  la   ripresa   delle   attivita'   produttive)
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014. n. 164 
 
                                Fatto 
 
    1. Nella Gazzetta Ufficiale  -  Serie  Generale  n.  262  dell'11
novembre 2014 - Suppl. Ordinario n. 85, e' stata pubblicata la  legge
11 novembre 2014. n. 164, di conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante  Misure  urgenti
per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,
la  digitalizzazione  del  Paese,  la  semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive. 
    2. L'art. 3 del  citato  decreto  legge  (Ulteriori  disposizioni
urgenti per lo Sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili
per  il  rilancio  dell'economia)  dispone  che,  per  consentire  la
continuita' dei cantieri in corso o  il  perfezionamento  degli  atti
contrattuali finalizzato all'avvio dei  lavori,  il  Fondo  istituito
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto  2013,
n. 98 e' incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro di cui  26
milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per
l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per  l'anno
2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020  (comma  1)  e
che il medesimo fondo e' altresi' incrementato, per un importo pari a
39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilita',  iscritte
in conto residui, derivanti  dalle  revoche  disposte  dall'art.  13,
comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,  e  confluite  nel
fondo di cui all'art. 32, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2011.
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111 (comma 1-bis). 
    3. Il comma 4 del citato art. 3 stabilisce,  inoltre,  che  «Agli
oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede:  (...)
f) quanto a 51,2 milioni di euro per l'anno 2015, a 155,8 milioni per
l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017  e  a  1.918  milioni  per
l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota  nazionale
del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020  -
di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147». 
    4. Il medesimo decreto legge, all'art. 7  (Norme  in  materia  di
gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo
3 aprile 2006, 152, per il superamento delle procedure di  infrazione
2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze  C-565-10  del  19  luglio
2012 e C-85-13 del 10  aprile  2014;  norme  di  accelerazione  degli
interventi  per  la  mitigazione  del  rischio  idrogeologico  e  per
l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura  e  depurazione
degli  agglomerati  urbani;  finanziamento  di   opere   urgenti   di
sistemazione idraulica dei corsi  d'acqua  nelle  aree  metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione) comma  9-septies,
novella l'art. 1, comma 120 della legge di stabilita' 2014 (legge  27
dicembre  2013,  n.   147),   prevedendo   l'utilizzo   anche   delle
disponibilita' delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la  coesione
della programmazione 2014-2020, oltre a quelle del periodo 2007-2013,
al fine di destinare una quota di 50 milioni di euro, a valere  sulla
quota nazionale, al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso
la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  di  cui  alla  legge  24
febbraio 1992. n. 225. 
    5. L'art. 7, comma 1, lettera b), numero 1) dello stesso  decreto
legge modifica l'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152 recante «Norme in materia ambientale», aggiungendo alla fine  del
comma  1  le  previsioni  secondo  cui  le  regioni  che  non   hanno
individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera,
entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014; decorso inutilmente
tale termine si applica l'art. 8 della legge 5 giugno 2003,  n.  131,
che disciplina il potere sostitutivo dello Stato in caso  di  inerzia
dell'amministrazione inadempiente;  gli  enti  locali  ricadenti  nel
medesimo ambito ottimale partecipano  obbligatoriamente  all'ente  di
governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun
ambito territoriale ottimale,  al  quale  e'  trasferito  l'esercizio
delle competenze ad essi  spettanti  in  materia  di  gestione  delle
risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle  infrastrutture
idriche di cui all'art. 143, comma 1. 
    6.  L'art.  29  dello  stesso  decreto  legge,   concernente   la
pianificazione strategica della portualita'  e  della  logistica,  al
comma 1 stabilisce che «Al fine di migliorare la  competitivita'  del
sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita  dei  traffici
delle merci e delle persone e la promozione  dell'intermodalita'  nel
traffico  merci,  anche  in  relazione  alla  razionalizzazione,   al
riassetto e all'accorpamento delle Autorita' portuali  esistenti,  da
effettuare ai sensi della legge n. 84  del  1994,  e'  adottato,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  entro  90  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  il
piano strategico nazionale della portualita' e  della  logistica.  Lo
schema del decreto recante il piano  di  cui  al  presente  comma  e'
trasmesso alle Camere ai  fini  dell'acquisizione  del  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari.  Il  parere  e'  espresso  entro
trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il  decreto
puo'  essere  comunque  emanato»  e  l'art.  32  («Marina  Resort   e
implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto»),  al
comma 1 stabilisce che  «Al  fine  di  rilanciare  le  imprese  della
filiera nautica, dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e  fino  al  31  dicembre  2014,  le
strutture organizzate per la sosta  e  il  pernottamento  di  turisti
all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate nello specchio
acqueo appositamente attrezzato, secondo i  requisiti  stabiliti  dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  rientrano  nelle
strutture ricettive all'aria aperta». 
    7. L'art. 38, recante misure per la valorizzazione delle  risorse
energetiche  nazionali,  al  comma  1-bis,  introdotto  in  sede   di
conversione, prevede(va) che il Ministro  dello  sviluppo  economico,
con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare,  predisponesse  unilateralmente  un  piano
delle aree in cui sono consentite le attivita', di cui al comma 1, di
prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi  nonche'   le
attivita' di  stoccaggio  sotterraneo  di  gas  naturale.  A  seguito
dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 554 della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (legge di stabilita'  per  l'anno  2015),  al  comma  in
questione risulta aggiunta la seguente previsione: «il piano, per  le
attivita',  sulla  terraferma,  e'  adottato  previa  intesa  con  la
Conferenza  unificata».  Il  comma  7  del  medesimo  art.  38,  come
modificato in sede di conversione, prevede che con disciplinare tipo,
adottato con decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico,  sono
stabilite,  entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  le  modalita'   di   conferimento   del   titolo,
concessorio unico di cui al comma 5 (per le attivita'  di  ricerca  e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge n.  9
del 1991), nonche' le modalita' di esercizio delle relative attivita'
ai sensi dello stesso art. 38. 
    8. L'art. 40 (Rifinanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in
deroga) al comma 1  prevede  un  incremento  del  Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione di 728 milioni di euro per l'anno 2014,
ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, e
al comma 2 stabilisce che alla copertura degli importi  summenzionati
si provveda, tra l'altro, attraverso una riduzione pari a 150 milioni
di euro nel 2014 e 70 milioni di euro nel 2015 della dotazione di cui
all'art. 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76  del  2013,
ovvero delle  risorse  riconosciute  alle  regioni  Abruzzo,  Molise,
Campania, Basilicata,  Calabria,  Sardegna  e  Sicilia  dal  d.l.  n.
76/2013 (lettera a)), mentre per le restanti regioni  viene  previsto
uno spostamento di 70 milioni di euro dal 2014  al  2015,  compensata
dal contestuale decremento della dotazione relativa alle regioni  del
Mezzogiorno (lettera b). 
    9. I citati articoli 3, comma 4, lett. f),  7,  comma  9-septies,
29, comma 1, 32, comma 1, 38, comma 1-bis e comma 7, 40, comma 2, del
decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133  (Misure   urgenti   per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,  la
digitalizzazione   del   paese,   la   semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
novembre 2014, n.  164  sono  costituzionalmente  illegittimi  per  i
seguenti 
 
                               Motivi 
 
Illegittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera f),  7,
comma 9-septies e 40, comma 2 per violazione degli artt.  119,  comma
5, 120 comma 2 e 3, comma 2 della Costituzione. 
    I. Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31  maggio  7011,
n. 88, recante «Disposizioni in  materia  di  risorse  aggiuntive  ed
interventi  speciali  per  la  rimozione  di  squilibri  economici  e
sociali», attuativo della  legge  n.  42  del  2009  sul  federalismo
fiscale, il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di  cui  all'art.
61 della legge n. 289/2002 - nel quale, a decorrere  dal  2003,  sono
state concentrate le risorse destinate  agli  interventi  nelle  aree
sottoutilizzate del Paese, ai sensi della legge n.  289/2002  e  sono
iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate
a finalita'  di  riequilibrio  economico  e  sociale,  in  attuazione
dell'art.119, comma 5 della Costituzione- ha assunto, come  noto,  la
denominazione di «Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione  (FSC)».  Il
Fondo in menzione rinviene la propria disciplina nell'art. 119, comma
5 della Costituzione- in base al  quale  gli  interventi  perequativi
degli  squilibri  economici  in  ambito  regionale  devono  garantire
risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie ed  essere  rivolti  a
favore  di  aree  territoriali  determinate  in  base  a  criteri  di
differenziazione regionale (C.Cost. 46/2013  e  284/2009)  -  nonche'
nella legge n. 42/2009 e nel  decreto  legislativo  n.  88/2011,  che
costituiscono  norme  interposte   nel   giudizio   di   legittimita'
costituzionale. 
    La legge 27.12.2013 n. 147 - legge di stabilita' per il 2014 - ha
disposto. all'articolo 1, comma 6, che «in attuazione dell'art.  119,
quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di
cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.
88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione
e' determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810
milioni di euro. Il complesso delle risorse e' destinato a  sostenere
esclusivamente  interventi  per  lo   sviluppo,   anche   di   natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree  del
Mezzogiorno e 20  per  cento  nelle  aree  del  Centro-Nord.  Con  la
presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per  cento
del predetto importo secondo la seguente  articolazione  annuale:  50
milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015,  1.000  milioni
per l'anno  2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota  annuale  e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  e),  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196». 
    La norma stabilisce, altresi', che, per gli anni  successivi,  la
quota annuale sara' determinata dalla tabella E delle  singole  leggi
di stabilita' a valere  sul  rimanente  importo  di  42.298  milioni,
mentre, per la restante quota del 20 per cento (10.962  milioni),  la
relazione tecnica alla legge di stabilita' 2014 (AS 1120) precisa che
la relativa iscrizione in bilancio avverra' all'esito di una apposita
verifica  di  meta'  periodo  (da  effettuare  precedentemente   alla
predisposizione della legge di stabilita' per il 2019) sull'effettivo
impiego delle prime risorse assegnate. 
    Sulla  base  dell'indicata  previsione,   per   il   periodo   di
programmazione 2014-2020 il  Governo  ha  presentato  alle  autorita'
della UE - secondo quanto previsto  dal  vigente  Regolamento  UE  n.
1303/2013 di disciplina  dei  Fondi  strutturali  -  la  proposta  di
Accordo di partenariato, dapprima in versione provvisoria  (nel  mese
di dicembre 2013), e quindi nel testo definitivo, in data  24  aprile
2014. Sul testo dell'Accordo di partenariato e'  stata  acquisita  la
preventiva intesa della Conferenza unificata, ai sensi  dell'art.  8,
comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131; anche l'indicata intesa fa
espresso  riferimento  alle  citate  risorse  del  FSC,  nell'importo
stanziato nella legge di stabilita' per l'anno 2013 (cfr. pagina 12). 
    Le disposizioni di cui ai citati art. 3, comma 4, lettera  f),  e
art. 7, comma 9-septies e 40, comma 2 del decreto-legge 12  settembre
2014,  n.  133  (Misure  urgenti  per  l'apertura  dei  cantieri,  la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione  del  paese,
la   semplificazione   burocratica,    l'emergenza    del    dissesto
idrogeologico  e  per  la   ripresa   delle   attivita'   produttive)
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.  164
prevedono  la  copertura  dei  fondi   ministeriali   attraverso   la
corrispondente riduzione della  quota  nazionale  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in violazione degli
articoli 119, quinto comma, 120, secondo comma, e 3,  secondo  comma,
della Costituzione. La riduzione della quota nazionale del Fondo  per
lo Sviluppo e la Coesione (gia' FAS), programmazione 2014-2020  -  in
assenza di ogni indice da cui possa desumersi che le risorse indicate
siano esclusivamente indirizzate  a  favore  dei  medesimi  territori
sottoutilizzati e con la medesima chiave percentuale di riparto  (80%
per le aree del Mezzogiorno e 20% per le aree del Centro-Nord)  -  e'
da ritenersi costituzionalmente illegittima per violazione  dell'art.
119, quinto comma, della  Costituzione,  posto  che  anche  la  quota
assegnata alle amministrazioni nazionali soggiace ai medesimi vincoli
di  destinazione  della  quota  regionale  assegnata   ai   programmi
regionali;  la  medesima  disposizione,  mediante  la  corrispondente
riduzione della quota nazionale  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione,  programmazione  2014-2020,  determina  una  riduzione  del
complesso  delle  risorse  destinate   esclusivamente   a   sostenere
interventi per lo sviluppo delle aree  sottoutilizzate,  con  lesione
dei principi costituzionali che si  ricavano  dall'art.  119,  quinto
comma e dall'art. 120, secondo comma della Costituzione. Il Fondo  in
menzione soggiace a vincoli di  destinazione  e  la  rideterminazione
dell'ammontare delle risorse da  destinare  agli  interventi  per  lo
sviluppo e la coesione delle aree  sottoutilizzate  deve  conformarsi
alle previsioni del decreto legislativo 88/2011,  in  base  al  quale
l'ammontare  delle  risorse  da  destinare  agli  interventi  per  lo
sviluppo  e  la  coesione  delle  aree  sottoutilizzate  puo'  essere
rideterminato dalle leggi annuali di stabilita' successive  a  quella
che ha preceduto l'avvio  del  ciclo  pluriennale  di  programmazione
qualora si renda necessario soltanto «in  relazione  alle  previsioni
macroeconomiche, con particolare riferimento all'andamento del PIL, e
di finanza  pubblica»  (art.  5)  e  a  condizione  che  la  nota  di
aggiornamento del DEF  indichi  i  nuovi  «obiettivi  di  convergenza
economica delle aree del  Paese  a  minore  capacita'  fiscale  (...)
valutando  l'impatto  macroeconomico  gli  effetti,  in  termini   di
convergenza, delle politiche di  coesione  e  della  spesa  ordinaria
destinata alle aree svantaggiate»,  previa  acquisizione  del  parere
della  Conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della  finanza
pubblica di cui all'art.  5,  comma  1,  lett.  a),  della  legge  n.
42/2009. 
    Il rispetto del «principio  di  tipicita'  delle  ipotesi  e  dei
procedimenti  attinenti  la  perequazione  regionale»  (Corte   cost.
176/2012) impone, inoltre, al legislatore statale di osservare,  come
normativa di attuazione dell'art. 119, quinto comma, Cost., la  legge
n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale, secondo la quale  (art.
16, comma 1, lett. d) «l'azione  per  la  rimozione  degli  squilibri
strutturali di natura economica  e  sociale  a  sostegno  delle  aree
sottoutilizzate si attua attraverso interventi  speciali  organizzati
in piani, organici  finanziati  con  risorse  pluriennali,  vincolate
nella destinazione». In ulteriore specificazione dei  principi  della
richiamata legge n. 42/2009, poi, il citato decreto legge n.  88/2011
stabilisce che la politica di riequilibrio  economico  e  sociale  e'
perseguita  prioritariamente  con  le  risorse  del  FSC  e   con   i
finanziamenti  a  finalita'  strutturale   dell'UE   e   i   relativi
cofinanziamenti nazionali» (art. 2, comma 1). Nella  riduzione  della
quota nazionale del FSC lo Stato  non  puo',  dunque,  legittimamente
invocare il titolo  competenziale  relativo  al  coordinamento  della
finanza pubblica, in ragione  di  un'incidenza  sproporzionata  degli
oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 18 del d.l. n. 91/2014  a
danno dei territori interessati dagli interventi  di  perequazione  e
del  conseguente  effetto  sperequativo  implicito   nella   disposta
riduzione, in  mancanza  di  ogni  indice  da  cui  possa  trarsi  la
conclusione  che  le  risorse  in  tal   modo   rifinalizzate   siano
esclusivamente indirizzate a favore dei medesimi territori e  con  le
medesima chiave percentuale di riparto. 
    II. Le norme impugnate, peraltro, appaiono altresi' in  contrasto
con  l'art.120  della  Costituzione  e  con  il  principio  di  leale
collaborazione. 
    Codesta Corte ha, invero, affermato con  giurisprudenza  costante
(ex plurimis, sentenze n. 39 del 2013, n. 179 del  2012,  n.  33  del
2011, n.  121  del  2010,  n.  24  del  2007)  la  illegittimita'  di
previsioni  normative  volte  a  vanificare  la  bilateralita'  della
procedura prevista da  norme  interposte  attraverso  la  statuizione
della forza decisiva della volonta' di una sola parte - sia essa,  di
volta in volta, lo Stato, la Regione o  la  Provincia  autonoma.  Nel
caso  che  ci  occupa,  successivamente  all'intesa  prestata   dalla
Conferenza unificata, il legislatore e' intervenuto unilateralmente -
e in difformita' rispetto alle prescrizioni del  decreto  legislativo
n. 88/2011 - a ridurre il FSC. 
    III. In considerazione della  ratio  sottesa  alle  politiche  di
riequilibrio economico  e  sociale,  riconducibile  all'ambito  delle
azioni positive volte a rimuovere gli squilibri economici  e  sociali
in determinati territori svantaggiati, e tenuto conto  che  le  norme
impugnate  configurano  una  irragionevole  sottrazione  di   risorse
dall'ambito delle richiamate azioni volte a rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale  che  limitano  di  fatto  la  liberta'  e
l'uguaglianza dei  cittadini,  le  stesse  contrastano  patentemente,
altresi', con l'art. 3, secondo comma, della Costituzione. 
Illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1,  lettera  b)  per
violazione degli artt. 97, 114, secondo comma, 117, terzo comma, 118,
primo  e  secondo  comma,  120,  121  e  123,  primo   comma,   della
Costituzione. 
    I. Il primo dei  due  periodi  aggiunti  dall'art.  7,  comma  1,
lettera b), numero 1) del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133
(Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la  realizzazione  delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del  paese,  la  semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita'  produttive)  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 11 novembre 2014. n. 164 alla fine del comma 1 dell'art.147 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone
che  le  Regioni  provvedono  con  «delibera»,  anziche'  con  legge,
all'individuazione degli enti di governo d'ambito, viola gli articoli
114, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 121
e 123,  primo  comma,  della  Costituzione,  ridondando  anche  nella
violazione dell'art. 97 Cost., per il quale i  pubblici  uffici  sono
organizzati secondo disposizioni di  legge.  Infatti,  in  base  allo
Statuto  regionale  «l'attivita'  amministrativa   si   conforma   al
principio di legalita'» (art.  64,  comma  2),  i  Comuni,  in  forma
singola  o  associata  esercitano  le  funzioni  amministrative   nel
rispetto della costituzione, della legge e  dello  Statuto  regionale
(art. 19,  comma  1)  e  spetta  al  Consiglio  regionale  deliberare
l'istituzione,  la  fusione  o  la  soppressione  di  enti,  agenzie,
aziende, societa', e consorzi  «comunque  dipendenti»  dalla  Regione
(della 26, comma  4,  lett.  h).  In  base  ai  richiamati  parametri
costituzionali, i servizi  idrici  sono  organizzati  sulla  base  di
ambiti territoriali  ottimali  definiti  dalle  leggi  regionali  che
individuano gli enti di governo dell'ambito, anche con il  potere  di
fissare un termine per l'adesione degli enti locali  a  quest'ultimi;
cio' che, in quanto prodromico all'esercizio di un  eventuale  potere
sostitutivo regionale, e' senz'altro riservato alla legge  regionale.
In ragione della natura necessariamente legislativa del provvedimento
con cui la Regione individua gli enti  d'ambito,  risulta  del  tutto
incongrua, rispetto alla complessita' del  procedimento  legislativo,
la determinazione di un termine di soli 50 giorni  tra  l'entrata  in
vigore della legge di conversione del d.l. n. 133/2014 - 12  novembre
2014 - e la data fissa del 31 dicembre 2014  indicata  dal  novellato
art.  147,  comma  1  del  decreto  legislativo  n.   152/9006,   con
conseguente illegittimita' di detto  termine  (in  un  caso  analogo,
l'originario termine di 60 giorni fissato dall'art. 32, comma 33, del
d.l. n. 269/2003. a seguito della sent. Corte cost. n.  196/2004,  e'
stato rideterminato, con l'art. 5 del d.l. n. 168/2004, in un termine
di quattro mesi). 
    II. Nella parte in cui il medesimo art. 7, comma 1,  lettera  b),
numero 1) prevede, poi, che il termine per provvedere sia perentorio,
viola anche l'art. 120 della Costituzione.  La  Regione  inadempiente
infatti,  nel  vigente  ordinamento  costituzionale,  non  perde   la
competenza a disciplinare la materia di propria competenza ne'  prima
- ancorche'  il  termine  per  provvedere  sia  scaduto  -  ne'  dopo
l'effettivo esercizio del potere sostitutivo. E' pacifico infatti che
quest'ultimo non altera il quadro delle competenze costituzionalmente
previsto (diversamente ad  es.  dalla  chiamata  in  sussidiarieta'),
costituendo istituto specificamente rivolto a favorire l'applicazione
della legge da parte del soggetto ordinariamente competente e non  ad
ostacolarne l'adempimento, ancorche' tardivo. Ne deriva il  carattere
necessariamente   cedevole   degli   atti   sostitutivi    (principio
espressamente enunciato ad es. nell'art. 41 della legge n.  234/2012,
per i casi ivi disciplinati, ma certo e definito nell'interpretazione
giurisprudenziale  sui  poteri  sostitutivi:  cfr.  Corte  cost.  nn.
126/1992 e 425/1999, nonche' i pareri del  Consiglio  di  Stato,  ad.
gen., n. 1/2001  e  n.  1376/2002  e  la  recente  sent.  sempre  del
Consiglio di Stato, sez. III, 30 maggio 2014, n. 2800). 
Illegittimita' costituzionale dell'art.29,  comma  1  per  violazione
degli artt. 117, comma 3 118, primo  e  secondo  comma,  nonche'  del
principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120  della
Costituzione. 
    Le disposizioni di cui all'art. 29, comma 1 del decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura  dei  cantieri,
la realizzazione  delle  opere  pubbliche,  la  digitalizzazione  del
paese,  la  semplificazione  burocratica,  l'emergenza  del  dissesto
idrogeologico  e  per  la   ripresa   delle   attivita'   produttive)
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.  164
attengono alla materia  «porti  e  aeroporti  civili»  di  competenza
concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    In esse, nonostante la chiamata in sussidiarieta' delle  funzioni
attinenti la pianificazione  strategica  della  portualita'  e  delle
logistica non e' prevista, tuttavia, alcuna forma  di  coinvolgimento
delle regioni. Codesta Corte costituzionale, con sentenza n.  79/2011
e con sentenza n. 303 del 2003, pur indicando la  materia  «porti  ed
aeroporti civili» tra quelle per le quali, in  forza  dell'attrazione
in sussidiarieta', e' riconosciuto un  ampio  margine  di  intervento
statale, ha chiarito che  esso  e'  legittimo  a  condizione  che  si
prevedano  ed  esplichino  adeguate  procedure  concertative   e   di
coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni, quali le intese.
La mancata previsione di alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni
nelle procedure di adozione  del  piano  strategico  nazionale  della
portualita' e della logistica determina un patente contrasto con  gli
articoli 117. terzo comma, e 118, primo e secondo comma, nonche'  del
principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120  della
Costituzione; 
Illegittimita' costituzionale dell'art.32,  comma  1  per  violazione
degli artt. 117, comma 4 e 118, primo e secondo  comma,  nonche'  del
principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120  della
Costituzione. 
    Le  disposizioni  di  cui  al  citato  art.  32,  comma   1   del
decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133  (Misure   urgenti   per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,  la
digitalizzazione   del   paese,   la   semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
novembre 2014, n.  164  accentrano  in  capo  allo  Stato  compiti  e
funzioni la cui disciplina era stata  rimessa  alle  Regioni  e  alle
Province autonome dall'art. 1 dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome recepito dal  d.P.C.M.  13  settembre  2002.  La
norma realizza, quindi, un accentramento di funzioni spettanti in via
ordinaria alle Regioni, in virtu' della loro  competenza  legislativa
residuale in materia di turismo. Tale chiamata in sussidiarieta',  in
mancanza della previsione di adeguate  procedure  concertative  e  di
coordinamento orizzontale tra Stato e regioni, altera il  riparto  di
competenze tra Stato e Regioni nella suddetta materia ed il principio
di leale collaborazione. Cosi' come rappresentato anche  nel  Dossier
del servizio studi della Camera dei Deputati n.  91  del  15  ottobre
2014 (Elementi per  la  valutazione  degli  aspetti  di  legittimita'
costituzionale), la disposizione in esame avrebbe dovuto prevedere il
coinvolgimento delle Regioni nell'individuazione  dei  requisiti  per
l'equiparazione dei Marina resort alle strutture ricettive turistiche
all'aria   aperta.   Secondo   l'insegnamento   di   Codesta    Corte
costituzionale, infatti, lo Stato deve  prevedere  il  coinvolgimento
delle Regioni, perche' la materia turismo, appartenendo oramai a tali
enti territoriali,  deve  essere  trattata  dallo  Stato  stesso  con
atteggiamento lealmente collaborativo (Corte cost. sent. n.  214  del
2006, punti 8-9 del diritto; sent. n. 76 del 2009,  punti  2-3).  Per
tali ragioni le citate disposizioni appaiono  lesive  dell'art.  117,
quarto comma, dell'art. 118,  primo  e  secondo  comma,  nonche'  del
principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120  della
Costituzione. 
Illegittimita' costituzionale dell'art. 38  comma  7  per  violazione
degli artt. 117, comma 3 e 118 della Costituzione. 
    Le disposizioni di cui all'art. 38, comma 1-bis  e  comma  7  del
decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133  (Misure   urgenti   per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,  la
digitalizzazione   del   paese,   la   semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164  afferiscono  alla  materia  della  produzione,
trasporto  e  distribuzione  nazionale   dell'energia,   oggetto   di
legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117,  terzo  comma  Cost.
Cio' nonostante, nessuno spazio  di  co-decisione  risulta  riservato
dalla disposizione di cui comma 7 (1) alle Regioni ed alle  autonomie
locali, le quali vengono estromesse del tutto dalla definizione delle
modalita' di conferimento del titolo concessorio e delle modalita' di
esercizio delle relative attivita'. Anche alla luce  delle  possibili
incidenze sulle  competenze  regionali  in  materia  di  governo  del
territorio, tutela della salute e valorizzazione dei  beni  culturali
ed ambientali, anch'esse rientranti nel  terzo  comma  dell'art.  117
della  Costituzione,  le  disposizioni  in  esame  avrebbero   dovuto
garantire la partecipazione  delle  regioni.  Codesta  Corte  a  piu'
riprese  ha  precisato  che  l'esercizio  unitario  che  consente  di
attrarre  insieme   alla   funzione   amministrativa   anche   quella
legislativa puo'  aspirare  a  superare  il  vaglio  di  legittimita'
costituzionale solo in presenza di una disciplina  che  prefiguri  un
iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di
coordinamento  orizzontale,  ovvero  le  intese,  che  devono  essere
condotte in base al principio di lealta' (n. 303 del 2003, n.  6  del
2004, n. 383 del n. 2005, n. 331 del 2010, n. l  82  del  2013).  Per
tali ragioni, le disposizioni del comma  1-bis  e  7  si  pongono  in
contrasto  con  l'art.  117,  comma  3,  e  con  l'art.   118   della
Costituzione. 
Illegittimita' costituzionale dell'art. 40, comma  2  per  violazione
degli artt. 117, comma 1, 118, 5 e 120 della costituzione. 
    La  politica  di  coesione  territoriale  e'  svolta  dall'Unione
europea tramite i fondi strutturali (Fondo sociale  europeo  e  Fondo
europeo di sviluppo regionale) e dallo Stato, mediante il  fondo  per
lo sviluppo e la coesione (gia' Fondo per le  aree  sottoutilizzate);
tale politica si fonda sul «principio di addizionalita'», in base  al
quale  gli  Stati   membri   devono   stanziare   un   ammontare   di
cofinanziamento nazionale da  affiancare  alle  risorse  europee  che
transitano dai Fondi strutturali. nonche' sul rispetto del «principio
di partenariato» (gli obiettivi dei fondi sono perseguiti dagli stati
membri nel quadro  di  una  stretta  cooperazione  con  le  autorita'
regionali). Cio' posto, per le disposizioni di cui all'art. 40, comma
2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133  (Misure  urgenti  per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,  la
digitalizzazione   del   paese,   la   semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164 si riscontrano, oltre ai vizi gia'  individuati
nel primo motivo di ricorso con riferimento anche agli articoli  3  e
7, comma 9-septies, anche la violazione dell'art.  117,  primo  comma
della Costituzione, rilevando come norme interposte gli articoli 11 e
15 del regolamento  CE  n.  1083/2006,  nonche'  il  regolamento  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  n.  1303/2013,  e  -  quanto  al
recepimento del principio del partenariato nel nostro  ordinamento  -
l'art.  4,  comma  3,  del   d.l.   n.   76/2013,   convertito,   con
modificazioni, nella legge n. 99/2013. La relazione illustrativa  del
disegno di legge di conversione  del  decreto  oggetto  del  presente
giudizio osserva che  la  rimodulazione  di  risorse  in  oggetto  e'
operata in seguito al ridotto  utilizzo  -  fin  qui  verificatosi  -
dell'incentivo finanziato ai sensi dell'art. 1, comma 12,  lett.  a),
del d.l. n. 76/2013. A tale riguardo e' da osservare,  tuttavia,  che
la  riprogrammazione  delle  risorse  PAC  non  utilizzate,  in  base
all'accordo tra Governo e Regioni  meridionali  sulla  revisione  dei
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007-2013 (Piano
Nazionale per il Sud: Sud 2020,  siglato  il  3  novembre  2011),  e'
vincolato al «principio di territorialita'». Principio ribadito anche
dall'art. 23, comma 4, della legge n. 183/2011 (legge  di  stabilita'
2012). La violazione di detto vincolo  determina  pertanto  anche  la
lesione del principio di leale collaborazione che  trova  base  negli
articoli 5 e 120 della Costituzione. 

(1) Si  e',  invece,  sopra  rilevato  come,  in  sede  di  legge  di
    stabilita' per l'anno 2015, il  legislatore  abbia  novellato  il
    comma 1-bis dell'art. 38 in menzione, introducendo uno spazio  di
    co-decisione attraverso la Conferenza unificata. Per tale motivo,
    il  presente  ricorso  non  contiene  censure  avverso  il  testo
    originario   del   comma   1-bis   cit.,   riservandosi    invece
    l'Amministrazione di proporre impugnativa avverso l'art. 1, comma
    554 della legge di stabilita' nei termini di legge. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia Codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, in  accoglimento  del
presente ricorso, dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  delle
disposizioni impugnate, nei profili e termini sopra esposti. 
 
                         Avv. Almerina Bove 
 
 
                                                    Avv. Maria d'Elia