N. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 gennaio 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 21 gennaio 2015 (della Regione Calabria). 
 
Energia - Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto  del
  gas naturale introdotte dal decreto-legge n.  133  del  2014  (c.d.
  "sblocca Italia") - Previsione che i gasdotti  di  importazione  di
  gas dall'estero,  i  terminali  di  rigassificazione  di  GNL,  gli
  stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete  nazionale
  di trasporto del gas naturale, incluse le  operazioni  preparatorie
  necessarie  alla  redazione  dei  progetti  e  le  relative   opere
  connesse,   rivestono   carattere    di    interesse    strategico,
  costituiscono  una  priorita'  a  carattere  nazionale  e  sono  di
  pubblica utilita' nonche' indifferibili e urgenti -  Ricorso  della
  Regione Calabria - Denunciata incidenza unilaterale dello Stato  in
  materie  di  potesta'   concorrente   ("produzione,   trasporto   e
  distribuzione nazionale dell'energia",  "governo  del  territorio",
  "valorizzazione dei beni ambientali", "tutela della salute", "porti
  e aeroporti", "protezione civile") - Sostanziale spoliazione  delle
  competenze legislative delle Regioni e di quelle  amministrative  e
  regolamentari degli enti locali nelle predette materie - Estensione
  delle procedure semplificate e accelerate di valutazione ambientale
  ad  una  larghissima  categoria  di  interventi,  con   conseguente
  estromissione  di  Regioni,  enti  locali  e  cittadini   dall'iter
  autorizzativo di un numero indefinito di  opere  -  Assenza  di  un
  proporzionato bilanciamento  delle  prerogative  costituzionalmente
  garantite - Mancata  previsione  di  procedure  di  intesa  con  le
  Regioni  interessate   -   Violazione   dei   principi   di   leale
  collaborazione e di sussidiarieta'. 
- Decreto-legge  12  settembre  2014,   n.   133,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  art.  37  (in
  particolare, comma 1). 
- Costituzione, artt. 114, 117, commi terzo e quarto, e 118. 
Energia - Misure per  la  valorizzazione  delle  risorse  energetiche
  nazionali introdotte  dal  decreto-legge  n.  133  del  2014  (c.d.
  "sblocca  Italia")  -  Previsione  che  tutte   le   attivita'   di
  prospezione, ricerca e coltivazione  di  idrocarburi  e  quelle  di
  stoccaggio sotterraneo  di  gas  naturale  rivestono  carattere  di
  interesse  strategico  e  sono  di  pubblica  utilita',  urgenti  e
  indifferibili  -  Previsione,  altresi',  che  i  relativi   titoli
  abilitativi comprendono  la  dichiarazione  di  pubblica  utilita',
  indifferibilita' ed urgenza dell'opera e l'apposizione del  vincolo
  preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi - Ricorso della
  Regione Calabria - Denunciata incidenza unilaterale dello Stato  in
  materie  di  potesta'   concorrente   ("produzione,   trasporto   e
  distribuzione nazionale dell'energia",  "governo  del  territorio",
  "valorizzazione di beni ambientali", "tutela della salute",  "porti
  e aeroporti", "protezione civile") - Sostanziale spoliazione  delle
  competenze legislative delle Regioni e di quelle  amministrative  e
  regolamentari degli enti locali nelle predette materie - Estensione
  delle procedure semplificate e accelerate di valutazione ambientale
  ad  una  larghissima  categoria  di  interventi,  con   conseguente
  estromissione  di  Regioni,  enti  locali  e  cittadini   dall'iter
  autorizzativo di un numero indefinito di  opere  -  Assenza  di  un
  proporzionato bilanciamento  delle  prerogative  costituzionalmente
  garantite - Mancata  previsione  di  procedure  di  intesa  con  le
  Regioni  interessate   -   Violazione   dei   principi   di   leale
  collaborazione e di sussidiarieta'. 
- Decreto-legge  12  settembre  2014,   n.   133,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  art.  38  (in
  particolare, comma 1). 
- Costituzione, artt. 114, 117, commi terzo e quarto, e 118. 
Energia - Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto  del
  gas naturale introdotte dal decreto-legge n.  133  del  2014  (c.d.
  "sblocca Italia") - Previsione che all'autorizzazione unica di  cui
  all'art. 52-quinquies del d.P.R. n.  327  del  2001  sono  soggetti
  anche i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero,  incluse
  le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e
  le  relative  opere  connesse  -  Previsione   che   l'acquisizione
  dell'intesa con la singola Regione interessata e'  necessaria  solo
  per  l'autorizzazione  alla  costruzione  e   all'esercizio   delle
  "infrastrutture  lineari  energetiche"  individuate  dall'Autorita'
  competente come appartenenti alla rete nazionale  dei  gasdotti  di
  cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 169 del 2004 - Previsione
  che alla procedura di risoluzione delle interferenze  dei  gasdotti
  con  altre   infrastrutture   esistenti   partecipano   in   misura
  preponderante  i  soggetti  privati  interessati  -  Ricorso  della
  Regione Calabria - Denunciata omessa  estensione  della  necessita'
  dell'intesa anche ai gasdotti non  inclusi  nella  rete  nazionale,
  alle operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti
  e alle relative opere connesse - Discriminazione tra i cittadini  e
  tra le istituzioni, a seconda  che  i  gasdotti  nei  territori  di
  riferimento siano inclusi o meno nella rete nazionale  -  Incidenza
  sulle prerogative delle Regioni e degli enti locali in  materia  di
  pianificazione territoriale e di protezione civile,  valorizzazione
  dei beni culturali ed ambientali, tutela della salute  -  Contrasto
  con la Convenzione europea sul paesaggio  e  con  il  principio  di
  sussidiarieta'  -  Lesione  di  diritti  inviolabili  dell'uomo   -
  Incidenza sulle competenze  assegnate  alle  Regioni  e  agli  enti
  locali nelle diverse materie oggetto di "interferenza". 
- Decreto-legge  12  settembre  2014,   n.   133,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  art.  37  (in
  particolare, comma 2, modificativo dei commi 2, primo periodo, e  5
  dell'art. 52-quinquies del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327). 
- Costituzione, artt. 2, 3, 114, 117, commi primo, terzo e quarto,  e
  118; legge 9 gennaio 2006, n. 14,  di  ratifica  della  Convenzione
  europea sul paesaggio  [adottata  dal  Comitato  dei  Ministri  del
  Consiglio d'Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000  ed  aperta  alla
  firma degli Stati membri a Firenze il  20  ottobre  2000];  decreto
  legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
Energia - Misure per  la  valorizzazione  delle  risorse  energetiche
  nazionali introdotte  dal  decreto-legge  n.  133  del  2014  (c.d.
  "sblocca Italia") -  Previsione  che  le  attivita'  di  ricerca  e
  coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte a seguito
  del rilascio di un  titolo  concessorio  unico,  accordato,  previa
  intesa con le Regioni, nell'ambito di un procedimento unico  svolto
  nel termine di centottanta giorni tramite  apposita  conferenza  di
  servizi - Ricorso della Regione Calabria  -  Denunciata  esclusione
  della necessita' dell'intesa "forte" con la Regione  interessata  -
  Inosservanza di principi e garanzie procedimentali stabiliti  dalla
  giurisprudenza costituzionale per  l'attrazione  di  competenze  in
  sussidiarieta' - Violazione dei principi di leale collaborazione  e
  di sussidiarieta'. 
- Decreto-legge  12  settembre  2014,   n.   133,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  art.  38  (in
  particolare, commi 5 e 6). 
- Costituzione, artt. 2, 3, 114, 117, commi primo, terzo e quarto,  e
  118; legge 9 gennaio 2006, n. 14,  di  ratifica  della  Convenzione
  europea sul paesaggio  [adottata  dal  Comitato  dei  Ministri  del
  Consiglio d'Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000  ed  aperta  alla
  firma degli Stati membri a Firenze il  20  ottobre  2000];  decreto
  legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
Energia - Misure per  la  valorizzazione  delle  risorse  energetiche
  nazionali introdotte  dal  decreto-legge  n.  133  del  2014  (c.d.
  "sblocca Italia") - Previsione che la Regione conclude entro il  31
  marzo  2015  i  procedimenti  di  VIA   (valutazione   di   impatto
  ambientale) relativi alla prospezione, ricerca  e  coltivazione  di
  idrocarburi, in corso presso di essa alla data di entrata in vigore
  del decreto, e che, decorso inutilmente tale termine, trasmette  la
  documentazione  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
  territorio e del mare  per  i  seguiti  istruttori  di  competenza,
  dandone notizia al Ministero dello  sviluppo  economico  -  Ricorso
  della Regione Calabria - Denunciata inosservanza  dei  principi  di
  sussidiarieta', differenziazione e  adeguatezza  nella  allocazione
  delle  funzioni  amministrative  nonche'  del  principio  di  leale
  collaborazione  -  Omesso  coinvolgimento  degli  enti   locali   -
  Contrasto con norme statali di principio (tra cui quelle  afferenti
  le attivita' di ricerca, prospezione e coltivazione di  idrocarburi
  liquidi e gassosi in mare). 
- Decreto-legge  12  settembre  2014,   n.   133,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  art.  38  (in
  particolare, comma 4). 
- Costituzione, artt. 117, commi terzo, quarto e quinto, 118  e  120;
  legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1; decreto legislativo 31  marzo
  1998, n. 112, art. 31; decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
  art.  6,  comma  17  (come  sostituito  dall'art.  35,   comma   1,
  decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 7 agosto 2012, n. 134). 
Energia - Misure per  la  valorizzazione  delle  risorse  energetiche
  nazionali introdotte  dal  decreto-legge  n.  133  del  2014  (c.d.
  "sblocca Italia") - Disciplina del procedimento amministrativo  per
  il rilascio del titolo concessorio  unico  -  Previsione  di  forme
  semplificate e accelerate per la valutazione ambientale preliminare
  del programma  complessivo  dei  lavori  -  Ricorso  della  Regione
  Calabria - Denunciato svuotamento del ruolo  delle  amministrazioni
  locali preposte alla tutela dell'ambiente e dei beni  paesaggistici
  e culturali - Contrasto con le direttive comunitarie in materia  di
  attivita' offshore e di VIA. 
- Decreto-legge  12  settembre  2014,   n.   133,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  art.  38  (in
  particolare, commi 5 e 6). 
- Costituzione, artt. 2, 3, 114, 117, commi primo, terzo e quarto,  e
  118; direttiva Offshore 2013/30/UE, art. 4, par. 6;  direttiva  VIA
  2014/52/UE, artt. 1, par. 1, lett. b), e 6, par. 1. 
(GU n.9 del 4-3-2015 )
    Ricorso per la Regione Calabria  (02205340793),  in  persona  del
Presidente della Giunta regionale, legale rappresentante pro tempore,
On. Gerardo Mario Oliverio, rappresentata e difesa, come  da  decreto
del Dirigente dell'Avvocatura regionale di assegnazione del  relativo
incarico difensivo, provvedimento di autorizzazione  e  in  forza  di
procura  speciale  a  margine  del  presente   atto,   dagli   Avv.ti
Franceschina Talarico (codice fiscale: TLR FNC 66C44 G518I)  e  Paolo
Filippo   Arillotta   (codice   fiscale:   RLL   PFL   58R31   H224N)
dell'Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in  Roma,  via
Sabotino n. 12, presso lo studio dell'avv. Graziano Pungi';  (fax  n.
0961/857954;   indirizzo   di    posta    elettronica    certificata:
avvocato9.cz@pec.regione.calabria.it). 
    Contro:  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri;  per   la
declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 37 e 38,
del  decreto  legge  12  settembre  2014,  n.  133  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164  recante:  "Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive" pubblicata in Suppl. Ordinario n. 85 alla
Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2014, n. 262 
 
                              Premessa 
 
    Con il presente atto la Regione Calabria  intende  censurare  gli
art. 37 e 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164,  nelle  parti
in cui il legislatore statale, sulla base  di  mere  enunciazioni  di
principio  volte  a  sottolineare  supposte  esigenze  di   esercizio
unitario di tali funzioni e  il  carattere  contingente  dell'attuale
situazione economica, ha  sostanzialmente  esautorato  le  competenze
delle regioni nelle  materie  ricadenti  nella  potesta'  concorrente
«produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale   dell'energia»,
«governo  del  territorio»,  «valorizzazione  dei  beni  ambientali»,
«tutela della salute», «porti e aeroporti», «protezione  civile»,  in
netto contrasto con gli art. 117, terzo  e  quarto  comma,  art.  118
della Costituzione ed con il principio di leale collaborazione  e  di
sussidiarieta', oltre che in violazione dei principi fondamentali  di
cui all'art. l, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e  9  della  legge  23  agosto
2004, n. 239 (Riordino del  settore  energetico,  nonche'  delega  al
Governo per il riassetto delle disposizioni  vigenti  in  materia  di
energia) e agli artt. 30 e 31 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del  capo  I  della
legge 15 marzo 1997, n. 59) che riservano  importanti  e  sostanziali
competenze   alle   regioni   e   agli   enti   locali    interessati
territorialmente, e sotto alcuni profili, con gli artt. 2 e 3 Cost. 
    In casi analoghi (sent. 278/2010) codesta Ecc.ma  Corte  ha  piu'
volte affermato la necessita' di realizzare un punto  equilibrio  tra
l'obiettivo di sviluppo di una  rete  di  impianti  perseguito  dalla
legge statale e la  legittima  e  doverosa  aspirazione  della  fonte
regionale a  imporre,  in  proposito,  criteri  di  salvaguardia  del
territorio, precisando che  entrambe  le  esigenze  "godono  di  pari
dignita' costituzionale, cosicche' la compressione di un interesse  a
vantaggio di un altro andra' apprezzata su di un piano di  necessaria
proporzionalita',  nel  senso  che  il  legislatore  statale   potra'
espandere la propria normativa non oltre il  punto  in  cui  essa  si
renda  strettamente  servente  rispetto  alla  finalita'  perseguita,
preservando, oltre tale linea, la potesta'  regionale  di  sviluppare
con la propria legislazione  i  principi  fondamentali  in  tal  modo
tracciati. E' necessario, in altri  termini,  che  le  competenze  in
gioco non assumano «carattere di esclusivita', dovendo armonizzarsi e
coordinarsi con la  disciplina  posta  a  tutela  di  tali  interessi
differenziati»" (sentenza n. 383 del 2005, punto 12  del  Considerato
in diritto). 
    Orbene, passando ad analizzare le singole disposizioni  normative
censurate si sottopongono alla valutazione di codesta Ecc.rna Corte i
seguenti 
 
                               Motivi 
 
Violazione degli artt. 114, 117, terzo  e  quarto  comma,  118  della
Costituzione  e  dei  principi   di   leale   collaborazione   e   di
sussidiarieta'. 
    Attraverso il comma 1, dell'art. 37, D.L. 133/14 convertito,  con
modificazioni, dalla legge n.  164/14,  il  legislatore  statale,  al
dichiarato fine "di aumentare la sicurezza delle forniture di gas  al
sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione
delle   situazioni   di   crisi   internazionali    esistenti",    ha
unilateralmente imposto  che  "i  gasdotti  di  importazione  di  gas
dall'estero, i terminali di rigassifiazione di GNL, gli stoccaggi  di
gas naturale e le infrastrutture della rete  nazionale  di  trasporto
del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie  alla
redazione  dei  progetti  e  le  relative  opere  connesse  rivestono
carattere di interesse strategico e  costituiscono  una  priorita'  a
carattere  nazionale   e   sono   di   pubblica   utilita',   nonche'
indifferibili e urgenti ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327". 
    Analogamente,  con  il  comma  1,  dell'art.  38,   D.L.   133/14
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/14, il  legislatore
statale, al dichiarato fine "di valorizzare  le  risorse  energetiche
nazionali e  garantire  la  sicurezza  degli  approvvigionamenti  del
Paese",  ha,  sempre  unilateralmente,   previsto   che   tutte   "le
attivita'di prospezione, ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi  e
quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono  carattere
di interesse strategico  e  sono  di  pubblica  utilita',  urgenti  e
indifferibili. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto  la
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed  urgenza
dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio  dei
beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  recante  il  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'". 
    Le surrichiamate disposizioni normative, avendo ad oggetto  tutta
una serie di  attivita'  afferenti  intere  categorie  di  interventi
(incenerimento dei rifiuti, gasdotti, rigassificatori, stoccaggio  di
gas, ricerca, prospezione, coltivazione e stoccaggio del gas naturale
nel sottosuolo) e consentendo la realizzazione delle  relative  opere
medesime  in  deroga  alle  procedure  di   valutazione   ambientale,
giungendo finanche alla eliminazione delle ineludibili intese con  le
Regioni,  comportano  la  sostanziale  spoliazione  delle  competenze
legislative delle regioni e di quelle amministrative e  regolamentari
degli enti locali interessati. 
    Tale tecnica legislativa,  proprio  in  ragione  dell'ampiezza  e
della indeterminatezza dell'intervento  operato,  si  pone  in  netto
contrasto con gli arti. 117, terzo e quarto comma,  Cost.  con  l'118
Cost. e i principio  di  leale  collaborazione  e  sussidiarita'  non
lasciando il benche' minimo spazio alle necessarie valutazioni  delle
caratteristiche  fisiche,  morfologiche  e  geografiche  dei  singoli
territori. 
    E' facile rilevare che le disposizioni censurate non si  limitano
ad una opportuna specificazione di tipologie di interventi definiti e
circoscritti ma configurano una deroga generalizzata  nell'ambito  di
un settore particolarmente invasivo stante le  evidenti  implicazione
che tali opere e tali interventi hanno sui territori,  sull'ambiente,
sul turismo, e sulla  salute  dei  cittadini  residenti  nei  singoli
territori. 
    E' evidente infatti che estendere  le  procedure  semplificate  e
accelerate ad una larghissima e imprecisata categoria  di  interventi
inibisce la capacita' di intervento  nell'iter  autorizzativo  di  un
numero indefinito di  opere  da  parte  di  Regioni,  enti  locali  e
cittadini interessati. 
    Le norme interposte hanno  ridefinito,  in  modo  unitario  ed  a
livello nazionale, i procedimenti di localizzazione  e  realizzazione
della rete di oleodotti e gasdotti, in base al presupposto (del tutto
strumentale e inconsistente) della necessita' di riconoscere un ruolo
fondamentale agli organi statali interponendo esigenze  di  carattere
unitario che, qualora realmente esistenti, esigevano.,  comunque,  un
diverso  e  piu'  proporzionato   bilanciamento   delle   prerogative
costituzionalmente garantite. 
    Ed infatti,  in  ossequio  al  fondamentale  principio  di  leale
collaborazione, le  esigenze  di  carattere  unitario  non  implicano
necessariamente  e  "a   priori"   la   totale   esclusione   di   un
coinvolgimento delle regioni nei suddetti procedimenti. E' proprio in
questa prospettiva che Codesta Ecc.ma Corte ha ravvisato  nell'intesa
lo strumento necessario ai  fini  dell'identificazione  delle  «linee
fondamentali dell'assetto del territorio  nazionale  con  riferimento
all'articolazione   territoriale    delle    reti    infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai  sensi  delle  leggi
vigenti», inclusa la rete dei  gasdotti,  e,  sulla  base  di  queste
premesse, ha  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  l'art.  1,
comma 7, lettera g), della legge n. 239 del 2004 nella parte  in  cui
non prevedeva il ricorso a tale istituto" (sentenza n. 383 del 2005). 
    Con specifico riferimento alla materia  di  potesta'  concorrente
«produzione, trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia»,  e'
stato costantemente affermato che «la previsione dell'intesa, imposta
dal principio di leale collaborazione, implica che non sia  legittima
una norma contenente  una  "drastica  previsione"  della  decisivita'
della volonta' di una sola parte, in caso di dissenso» (ex  plurimis,
sentenza n. 165 del 2011), ma che  siano  invece  necessarie  «idonee
procedure per consentire reiterate trattative  volte  a  superare  le
divergenze» (ex plurimis, sentenze n. 278 e n. 121  del  2010),  come
presupposto fondamentale di  realizzazione  del  principio  di  leale
collaborazione (ex plurimis, sentenze n. 117  del  2013,  n.  39  del
2013, n. 24 del 2007 e n. 339 del 2005). 
Violazione degli articoli 2, 3, 114, 117. commi 1, 3 e 4, e art.  118
Cost.,  dei  principi  di  leale  collaborazione  e   sussidiarieta',
nonche', della legge n. 14 del  9  gennaio  2006  di  ratifica  della
Convenzione europea e del decreto legislativo n. 112/1998. 
    Il  carattere  strategico  e  di  pubblica   utilita'   assegnato
indistintamente alle opere e egli interventi individuati nel comma 1,
dell'art.37 e nel comma 1, dell'art. 38 e'  causa  di  illegittimita'
delle disposizioni contenute nei commi successivi che, nel  prevedere
forme semplificate e accelerate dei relativi procedimenti,  finiscono
per incidere (fino ad eliminare) sempre e comunque la  partecipazione
delle regioni e degli enti locali. E in particolare: 
    Il comma 2, dell'art. 37 inserisce  nell'ambito  di  operativita'
dell'art. 52- quinquies, comma 2,  primo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 anche  "i  gasdotti
di approvvigionamento  di  gas  dall'estero,  incluse  le  operazioni
preparatorie necessarie alla redazione dei  progetti  e  le  relative
opere  connesse".  Prevede,  inoltre,   l'apposizione   del   vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e  la  variazione
degli strumenti urbanistici "e dei piani di  gestione  e  tutela  del
territorio    comunque     denominati",     e     la     sostituzione
dell'Autorizzazione unica non solo a fini urbanistici ed  edilizi  ma
anche a quelli paesaggistici. 
    Nel  fare  cio'  tuttavia  il  legislatore  statale  ha  lasciato
inalterata  la  disposizione  del  comma   5,   del   medesimo   art.
52-quinquies che prevede che l'atto conclusivo  del  procedimento  di
cui al comma 2 sia adottato d'intesa con le Regioni interessate  solo
limitatamente alle "infrastrutture lineari  energetiche"  di  cui  al
comma  2,  e,  specificatamente,  quelle  individuate  dall'Autorita'
competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di  cui
all'art. 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il  quale
assolve  alla  duplice  funzione  di   fornire   gli   elementi   per
l'individuazione dei gasdotti sui  quali  si  esplica  la  competenza
dello Stato prevista dall'art. 29, comma 2, lettera g),  del  decreto
legislativo n. 112/1998, e quella delle Regioni di cui ai  successivi
artt. 30 e 31 del citato  decreto  legislativo.  Cio'  significa,  in
altre parole, che per i gasdotti non inclusi  tra  quelli  succitati,
incluse le operazioni  preparatorie  necessarie  alla  redazione  dei
progetti e le  relative  opere  connesse  si  prescinde  dall'"intesa
forte" con le regioni  prevista  dal  succitato  comma  5,  dell'art.
52-quinquies . 
    Sul punto occorre  in  primo  luogo  rilevare  un'incomprensibile
differenziazione tra i gasdotti a seconda che siano o no inclusi  tra
quelli di cui  all'art.  9,  del  decreto  legislativo  n.  164/2000.
Differenziazione che, a mente delle  disposizioni  di  legge  oggetto
della presente impugnativa, determina una grave discriminazione,  con
violazione dell'art. 3 Cost., tra i cittadini e tra le istituzioni, a
seconda della incomprensibile inclusione/non  inclusione  nella  rete
nazionale  dei  gasdotti  della  rete  insistente  nei  territori  di
riferimento. 
    Inoltre,  riverberando  una  siffatta  autorizzazione  i   propri
effetti  su  tutti  i  piani  di  gestione  del  territorio,   incide
indiscriminatamente sulle prerogative  delle  regioni  e  degli  enti
locali in materia di  pianificazione  territoriale  e  di  protezione
civile, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, tutela della
salute, prerogative riconosciute non solo dalle norme  costituzionali
qui richiamate, ma anche dalle norme europee  emanate  nelle  diverse
materie in questione. 
    Sotto questo profilo,  la  normativa  in  questione  si  pone  in
contrasto con la legge n. 14 del 9 gennaio  2006  di  ratifica  della
Convenzione europea sul paesaggio, laddove la competenza  a  incidere
sulle scelte in materia  e'  specificatamente  assegnata  ai  livelli
decentrati di governo del territorio. La convenzione  citata  intende
il "paesaggio" quale contesto materiale  ed  immateriale  all'interno
del quale si esprime la  personalita'  dell'uomo,  le  sue  relazione
interpersonali e sociali, la sua identita' attuale e storicizzata,  e
ne  rimette  tutela  e  valorizzazione,  in  base  al  principio   di
sussidiarieta',  alla  competente  pianificazione  delle  istituzioni
rappresentanti un tale concetto comunitario di paesaggio. 
    Con tali premesse, ogni inibizione da parte  dello  Stato  almeno
alla  qualificata  ed   efficace   partecipazione   ai   procedimenti
interferenti con  cotali  inviolabili  principi  si  evidenzia  quale
gravemente lesiva dei diritti riconosciuti dall'art. 2  Cost.,  oltre
che del principio di sussidiarieta' e di  quanto  previsto  dall'art.
117, commi 1 e 3, e art. 118 Cost. 
    Inoltre,  nell'introdurre  alla  lettera  c)  del  comma  2   una
procedura dettagliata per la risoluzione delle interferenze, fornendo
un elenco dei "soggetti interferenti"  (titolari/gestori  di  beni  e
aree   demaniali   marittime/lacuali/fluviali,   strade    pubbliche,
aeroporti, ferrovie, ecc.), che,  se  interessati  dal  passaggio  di
gasdotti, partecipano al procedimento di autorizzazione cadenzato  da
fasi e scadenze  nelle  quali  assume  preminenza  la  partecipazione
attiva  e  preponderante  dei  soggetti  privati   interessati   alla
realizzazione dell'opera, incide  sulle  competenze  assegnate  nelle
diverse materie oggetto di "interferenza" alle regioni ed  agli  enti
locali con il decreto legislativo n. 112/1998, cosi' realizzando  una
estrapolazione di tali materie dall'intesa forte che anche su di esse
dovrebbe essere raggiunta. 
    L'imprescindibile momento di raccordo con le regioni,  costituito
dall'intesa di cui  al  comma  5,  del  succitato  art.  52-quinquies
sembrerebbe essere stato escluso anche dall'art. 38, D.L.  133/14  il
quale,  ai  commi  5  e  6,  prevede  il  rilascio  del  c.d.  titolo
concessorio  unico,  accordato,  previa  intesa   con   le   regioni,
nell'ambito  di  un  procedimento  unico  svolto   nel   termine   di
centottanta giorni tramite "apposita" conferenza  di  servizi.  Anche
qui,  dunque,  come  nell'art.  37,  e'  evidente  l'intenzione   del
legislatore  statale  di   pregiudicare   l'indefettibile   principio
dell'intesa  non  potendosi  ritenere  sufficiente,  ai  fini   della
corretta configurabilita' dei presupposti per la c.d. "intesa forte",
ne' la prevista intesa in sede  di  Conferenza  di  servizi,  ne'  la
partecipazione dell'amministrazione regionale al  procedimento  unico
previsto dal comma 6, posto che  tali  interventi  non  attribuiscono
alla Regione la posizione differenziata che le spetta in ordine  alle
scelte sulla localizzazione  dell'impianto  nell'ambito  del  proprio
territorio. 
    Costituisce  invero  principio  ormai  acquisito   (corte   cost.
278/2010) quello secondo cui "nel rapporto tra legislazione statale e
legislazione regionale,  la  regione  possa  venire  spogliata  della
propria capacita' di disciplinare la funzione amministrativa attratta
in  sussidiarieta',  a  condizione  che  cio'  si   accompagni   alla
previsione di un'intesa in sede di esercizio della funzione, con  cui
poter recuperare un'adeguata autonomia, che l'ordinamento riserva non
gia' al sistema regionale complessivamente inteso,  quanto  piuttosto
alla specifica Regione che sia stata privata di  un  proprio  potere"
(sentenze n. 383 e n. 62 del 2005, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003). 
    A  tal  proposito  Codesta  Ecc.ma  Corte  ha  ancora  affermato:
«perche' nelle materie di cui all'art. 117,  terzo  e  quarto  comma,
Cost., una legge statale  possa  legittimamente  attribuire  funzioni
amministrative a  livello  centrale  ed  al  tempo  stesso  regolarne
l'esercizio, e' necessario che essa innanzi tutto rispetti i principi
di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza nella  allocazione
delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze  di  esercizio
unitario di tali funzioni. E' necessario,  inoltre,  che  tale  legge
detti una  disciplina  logicamente  pertinente,  dunque  idonea  alla
regolazione delle suddette funzioni, e che risulti limitata a  quanto
strettamente  indispensabile  a  tale  fine.  Da  ultimo,  essa  deve
risultare  adottata  a  seguito  di  procedure  che   assicurino   la
partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso  strumenti
di  leale  collaborazione  o,  comunque,  deve   prevedere   adeguati
meccanismi di cooperazione per l'esercizio  concreto  delle  funzioni
amministrative allocate in capo agli  organi  centrali.  Quindi,  con
riferimento a quest'ultimo profilo la legislazione statale di  questo
tipo  puo'  aspirare   a   superare   il   vaglio   di   legittimita'
costituzionale solo in presenza di una disciplina  che  prefiguri  un
iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di
coordinamento orizzontale, ovverosia le  intese,  che  devono  essere
condotte in base al principio di lealta'» (sentenza  n.  6  del  2004
punto 7 del Considerato in diritto). (sentenza n. 303 del 2003, punto
2.2 del Considerato in diritto). 
    E' stato inoltre opportunamente precisato che tale  principio  e'
destinato ad operare senza eccezione alcuna laddove  l'attrazione  in
sussidiarieta' della funzione, accompagnandosi all'attribuzione  alla
legge nazionale della potesta' di disciplinare fattispecie altrimenti
di  competenza  regionale,  implica   un'alterazione   dell'ordinario
rapporto tra processo di integrazione politica affidato allo Stato  e
processo di integrazione politica proprio del sistema regionale,  con
l'effetto che il nucleo  fondante  di  una  decisione  espressiva  di
discrezionalita' legislativa si trova collocato interamente entro  la
prima sfera, e viene sottratto alla seconda. In presenza di  un  tale
effetto,  ed  al  fine  di  assicurare  l'emersione  degli  interessi
intestati  dalla  Costituzione  all'autonomia  regionale,  la   legge
statale deve garantire la riespansione  delle  capacita'  decisionali
della   Regione   interessata,   per   mezzo   di    una    paritaria
codeterminazione  dell'atto,  non  superabile  per   mezzo   di   una
iniziativa unilaterale di una delle parti (sentenza n. 383 del 2005). 
    Vale la pena a questo punto evidenziare che la  presente  censura
non mette in  discussione  ne'  la  scelta  operata  dal  legislatore
nazionale di rilancio della fonte energetica, la  quale  esprime  con
ogni evidenza un principio comunitario della produzione dell'energia,
ne' la sussistenza delle condizioni che legittimano  la  chiamata  in
sussidiarieta', ma si contesta il difetto di un idoneo coinvolgimento
regionale, conseguente a tale attrazione di competenza, che  comporta
l'evidente contrasto della normativa in  oggetto  in  relazione  agli
artt. 117, terzo, quarto e  quinto  comma,  Cost.,  118  cost.  e  ai
principi  di  leale   collaborazione   e   sussidiarieta'   derivante
dall'accentramento in capo allo Stato  in  assenza  della  cosiddetta
intesa forte con ciascuna Regione interessata. 
    Non si puo', infatti, far finta di ignorare che la  Regione  gode
di  una  particolare  posizione  di   autonomia,   costituzionalmente
protetta, che la  distingue  dagli  enti  locali  (art.  114  Cost.),
sicche'  si  deve  escludere  che  il   legislatore   statale   possa
configurare  la  partecipazione  della  Regione  alla  stregua  della
partecipazione riservata a qualsiasi altra amministrazione  pubblica.
L'intesa della Regione si configura, al contrario, come  atto  avente
valore politico teso a compensare  la  perdita  di  competenza  della
Regione dovuta all'attrazione in capo  allo  Stato  per  esigenze  di
carattere unitario. 
Violazione degli  art.  117,  comma  3,  4  e  5,  118  e  120  della
costituzione dei principi di leale collaborazione e sussidiarieta'. 
    La grave compromissione delle prerogative regionali  si  rinviene
anche nel comma 4, dell'art. 38, del decreto legge n. 133/2014 con il
quale lo stato si appropria  anche  delle  competenze  amministrative
stabilendo  che  "per  i  procedimenti  di  valutazione  di   impatto
ambientale in corso presso le regioni alla data di entrata in  vigore
del  presente  decreto,  relativi   alla   prospezione,   ricerca   e
coltivazione di idrocarburi, la regione  presso  la  quale  e'  stato
avviato il procedimento conclude lo stesso entro il  31  marzo  2015.
Decorso inutilmente tale termine, la regione  trasmette  la  relativa
documentazione  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone
notizia al Ministero dello sviluppo economico". 
    Sul punto - in disparte i dubbi sulla legittimita'  di  assorbire
nell'ambito della nuova disciplina introdotta con il Decreto "sblocca
italia" anche procedure di valutazione di impatto ambientale  avviate
dalla Regioni sulla base di norme precedenti, che prevedono modalita'
diverse di svolgimento e  di  assunzione  delle  decisioni  finali  -
bastera' rilevare che anche  tale  scelta  del  legislatore  statale,
proprio  perche'  riguarda  l'intera  materia,  non  risulta  affatto
contemperata  da  una   corretta   applicazione   dei   principi   di
sussidiarieta',  differenziazione  e  adeguatezza  nella  allocazione
delle funzioni amministrative, con conseguente violazione degli  art.
117, comma 3, 4 e 5, 118 e 120 della costituzione. 
    Il palese contrasto con i principi sanciti  dall'art.  118  della
Cost. appare  inoltre  ancor  piu'  grave  e  evidente  allorche'  si
consideri che nell'ambito della disciplina dettata dagli articoli  37
e 38 manca il benche' minimo coinvolgimento degli enti locali il  cui
intervento e' limitato e  relegato  nell'ambito  di  scarni  richiami
(comma 2, lett.  c-bis,  dell'art.  37)  peraltro  al  solo  fine  di
consentire agli stessi (sui quali, per inciso, ricadono  le  maggiori
conseguenze  negative  dell'attivita'  disciplinate  dalla  normativa
censurata) il rilascio di un mero parere non vincolante da esprimersi
nel limitato termine di trenta giorni decorsi i quali  il  parere  si
intende comunque acquisito. 
    Anche in questo caso  e'  evidente  la  violazione  dei  principi
costituzionali sopra richiamati oltre che la violazioni di  norme  di
principio contenute innanzitutto nell'art. l della  legge  23  agosto
2004, n. 239, nell'art.31 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112 (Conferimento di funzioni e compiti  amministrativi  dello  Stato
alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del  capo  I  della
legge 15 marzo 1997, n. 59) e di recente anche dal  vigente  articolo
6, comma 17 del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  nella  versione
risultante dalla modifica introdotta dall'35  del  d.l.  83/2013  che
vieta le attivita' di ricerca, di prospezione nonche' di coltivazione
di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, salva  la  possibilita'  di
autorizzazione previa sottoposizione alla procedura di valutazione di
impatto ambientale di cui agli articoli 21 e  seguenti  del  presente
decreto, sentito il parere degli enti locali posti in  un  raggio  di
dodici  miglia  dalle  aree  marine  e  costiere  interessate   dalle
attivita' di cui al primo periodo". 
    La partecipazione degli enti locali sembra essere  esclusa  anche
dall'ambito del  procedimento  unico  delineato  dai  commi  5  e  6,
dell'art.38 atteso che  la  valutazione  ambientale  preliminare  del
programma  complessivo  dei  lavori  soggiace   anch'essa   a   forme
accelerate e semplificate  -  deve  infatti  essere  "espressa  entro
sessanta giorni, con parere della  Commissione  tecnica  di  verifica
dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare" - che sostanzialmente  svuotano  il
contenuto partecipativo delle amministrazioni  preposte  alla  tutela
dell'ambiente e dei beni paesaggisti e culturali. 
    Tutto cio'  peraltro  in  netto  contrasto  con  quanto  previsto
dall'art. 4, paragrafo 6, della  Direttiva  "Offshore"  2013/30/UE  e
nella, ancor piu' recente, Direttiva VIA 2014/52/UE. 
    In quest'ultima, in particolare si stabilisce  (art.1,  paragrafo
1, lett. b) che la valutazione dei progetti "descrive  e  valuta,  in
modo  appropriato  per   ciascun   caso   particolare   gli   effetti
significativi diretti  e  indiretti,  di  un  progetto  sui  seguenti
fattori: ... b) biodiversita', con particolare attenzione alle specie
e agli habitat protetti in virtu' della direttiva 92/43/CEE  e  della
direttiva 2009/147/CE", nonche', (art. 6, paragrafo 1) che gli  Stati
membri debbano adottare "...tutte le misure necessarie  affinche'  le
autorita' che possono essere interessate al  progetto,  per  la  loro
specifica responsabilita' in materia di ambiente o  in  virtu'  delle
loro competenze  locali  o  regionali,  abbiano  la  possibilita'  di
esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e
sulla domanda di autorizzazione.". 
    Il  che'  conferma  quanto  sostenuto  sopra   in   ordine   alla
circostanza  che  l'assolvimento  degli   obblighi   comunitari   che
prevedono lo snellimento delle procedure  autorizzative  in  oggetto,
doveva avvenire in maniera  diversa  rispetto  a  quella  prospettata
dagli articoli 37 e 38 quivi censurati, badando bene a non intaccare,
quantomeno,    quel    "nucleo    irriducibile"    di     prerogative
costituzionalmente garantite  alle  regioni  e  alle  amministrazioni
locali, fra cui in primo luogo il principio dell'intesa  forte  e  di
leale collaborazione. 
 
                             Conclusioni 
 
    Voglia codesta Eccellentissima Corte costituzionale per i  motivi
esposti  in  narrativa,  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale
degli articoli 37 e 38 del decreto legge 12 settembre  2014,  n.  133
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164; 
    Si produrranno, all'atto della costituzione in giudizio, gli atti
ed i documenti specificati nel  presente  atto  e  comunque  elencati
nell'indice del fascicolo di parte. 
    Catanzaro-Roma, 15 gennaio 2015 
 
                    Avv. Paolo Filippo Arillotta 
 
 
                                           Avv. Franceschina Talarico