N. 18 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 2014

Ordinanza  del  26  novembre  2014  del  Tribunale  di  Brescia   nel
procedimento civile promosso da A.I. contro A.F.. 
 
Famiglia - Obbligo del figlio di versare gli alimenti al  genitore  -
  Previsione che l'adempimento non e'  dovuto  al  genitore  nei  cui
  confronti e' stata pronunciata la decadenza  dalla  responsabilita'
  genitoriale  -  Conseguente  impossibilita'  per  il   giudice   di
  valutare, nel caso concreto, la cessazione dell'obbligo  alimentare
  a  favore  del  genitore  "indegno"  in  assenza  di  pronuncia  di
  decadenza dalla  responsabilita'  genitoriale  -  Irrazionalita'  e
  incoerenza - Diversita' di trattamento  per  situazioni  uguali,  a
  seconda che durante la minore eta' del figlio sia stato attivato  o
  meno il procedimento ablativo della responsabilita' genitoriale  da
  parte   dei   soggetti   legittimati   -   Paradossale   permanenza
  dell'obbligo alimentare sul figlio che a suo tempo non ha  ricevuto
  la tutela  dovutagli  -  Irragionevolezza  -  Automatico  e  rigido
  collegamento della cessazione dell'obbligo alla preesistenza di una
  pronuncia di decadenza, con sottrazione al giudice di  ogni  potere
  di  apprezzamento  dell'interesse  del  figlio  -   Richiamo   alla
  giurisprudenza costituzionale in tema di automatismi legali. 
- Codice civile, art. 448-bis. 
- Costituzione, art. 3 
(GU n.9 del 4-3-2015 )
 
                        TRIBUNALE DI BRESCIA 
                        Terza Sezione Civile 
 
    Il Giudice unico  Elisabetta  Sampaolesi,  a  scioglimento  della
riserva presa all'udienza del 20 novembre  2014,  ha  pronunciato  la
seguente ordinanza; 
    Nella causa civile iscritta al n. 4379/14 R.G. promossa da A.  I.
con l'avv.to C. Brioni, Attore. 
    Contro  A.F.  con  l'avv.to  M.  Trombini   convenuto,   Oggetto:
Prestazione alimenti ex art. 433 cc 
 
                              In Fatto 
 
    A.I. agito in giudizio contro A.F., chiedendo  che  questi  fosse
dichiarato tenuto a corrispondergli gli alimenti ex art. 433, comma 1
n. 2, cc. 
    Ha allegato l'attore di essere in grave stato di bisogno e che il
convenuto, in quanto figlio, fosse obbligato ex lege a  versargli  il
necessario per vivere. 
    A.F., costituitosi in giudizio, dopo aver puntualmente contestato
i fatti cosi' come allegati dall'attore ed aver  evidenziato  che  da
sempre il genitore si sarebbe disinteressato di lui, non contribuendo
al suo mantenimento ed accudimento (a dire  del  convenuto,  l'attore
avrebbe abbandonato la casa familiare all'indomani della nascita  del
figlio; quest'ultimo, all'epoca minorenne, sia in sede di separazione
giudiziale, pronunciata l'1° marzo 1989, che in sede di divorzio  del
25 ottobre 1995, e' stato affidato in maniera esclusiva  alla  madre,
che,  sola,  avrebbe   provveduto   al   suo   mantenimento,   stante
l'inadempimento del padre all'obbligo  stabilito  dal  giudice  nella
misura  mensile  di  lire  250.000),  ha   sollevato   questione   di
illegittimita' costituzionale dell'art. 448-bis cc per contrasto  con
l'art. 3 della Costituzione. 
 
                             In Diritto 
 
    A parere di questo giudice, la questione proposta e' da  ritenere
non manifestamente infondata. 
    Ed invero, l'art. 448-bis cc, rubricato 'cessazione per decadenza
dell'avente diritto dalla  responsabilita'  genitoriale  sui  figli',
stabilisce che il figlio, anche  adottivo,  e,  in  sua  mancanza,  i
discendenti prossimi, non siano tenuti  all'adempimento  dell'obbligo
di prestare gli alimenti al genitore  nei  confronti  del  quale  sia
stata pronunciata la decadenza dalla  responsabilita'  genitoriale  e
che, per i fatti che non  integrino  i  casi  di  indegnita'  di  cui
all'art. 463 cc, gli stessi possano escluderlo dalla successione. 
    La norma  in  commento  contiene,  quindi,  due  precetti:  l'uno
relativo all'estinzione dell'obbligo alimentare gravante  sul  figlio
in favore del genitore nei cui confronti  sia  stata  pronunciata  la
decadenza dalla responsabilita' genitoriale e l'altro attributivo  al
figlio della facolta' di escludere il genitore dalla successione. 
    Nel primo caso, sia che la decadenza  sia  stata  pronunciata  ex
art. 330 cc sia che si tratti di  decadenza  conseguente  a  sentenza
penale ex art. 34 cp, viene  meno  l'obbligo  in  capo  ai  figli  di
versare gli alimenti al genitore 'indegno'. 
    Viceversa, in tutte le ipotesi  in  cui  non  vi  sia  stata  una
pronuncia  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria  (Tribunale  per  i
minorenni o giudice penale), pur in presenza di violazioni  reiterate
dei  doveri  inerenti  la  responsabilita'   genitoriale,   l'obbligo
alimentare permane. 
    E' evidente l'irrazionalita' e l'incoerenza dell'ordinamento,  li
ove tratta in modo diverso situazioni uguali. 
    In entrambi i casi,  infatti,  si  versa  in  ipotesi  in  cui  i
comportamenti commissivi od omissivi posti in essere dal genitore  in
contrasto con i doveri di mantenimento, cura, educazione,  istruzione
ed assistenza morale dei figli siano stati di grave  pregiudizio  per
questi; ad  essere  diverso  e'  il  trattamento  di  tali  identiche
fattispecie: se nessuno dei  soggetti  legittimati  a  promuovere  il
procedimento ablativo della responsabilita' -ex art.  336  cc-  si  e
attivato  al  fine  di  ottenere  la  citata  pronuncia,  il   figlio
minorenne, poi divenuto maggiorenne, non puo' rifiutare il versamento
degli alimenti al  genitore  bisognoso,  e  questo  nonostante  fosse
incapace di agire -e quindi  incolpevolmente-  all'epoca  in  cui  la
pronuncia di decadenza avrebbe potuto essere richiesta  e  non  possa
piu' domandarla una volta raggiunta  la  maggiore  eta'  perche'  con
questa cessa la responsabilita' genitoriale; se,  viceversa,  l'altro
genitore, i parenti o il Pubblico Ministero hanno  adito  l'autorita'
giudiziaria   ed   ottenuto   la   pronuncia   di   decadenza   dalla
responsabilita', il figlio  maggiorenne,  richiesto  degli  alimenti,
puo' legittimamente rifiutarne la corresponsione ex art. 448-bis cc. 
    L'irragionevolezza  sussiste  con  riferimento  alla   necessaria
richiesta preesistenza della 'pronuncia di decadenza':  per  assurdo,
proprio laddove un soggetto  minorenne  non  ha  ricevuto  la  tutela
dovutagli (con la declaratoria di decadenza del genitore  "indegno"),
si impone allo stesso, divenuto maggiorenne,  un  obbligo  che  viene
escluso per il soggetto che, invece, ha ricevuto tutela. 
    A cio' si aggiunga che l'esclusione dall'obbligo  degli  alimenti
scaturisce da un rigido automatismo, che non consente in  alcun  modo
al  giudice  di  verificare  in  che  modo  possa  essere  presidiato
l'interesse di un soggetto ora maggiorenne, ma  gravemente  leso  nei
suoi diritti nella fase di vita in cui era minorenne, con pesanti  ed
ingiusti riflessi nel periodo successivo. 
    E del resto, non puo' ignorarsi che disposizioni, le quali per la
loro inequivoca chiarezza o per la  presenza  di  automatismi  legali
sottraggono  ogni  apprezzamento  alle  Autorita'  dell'applicazione,
siano  state  sovente  colpite  da  declaratorie  di   illegittimita'
costituzionale (es. sent. 44 del  1990,  ove  si  e'  autorizzato  il
giudice ad apprezzare le circostanze del caso,  e  ad  accordare  una
ragionevole riduzione dell'intervallo di 18 anni che deve  sussistere
tra adottante e adottato maggiorenne al fine di realizzare il  valore
costituzionale dell'unita' della  famiglia).  Oppure  si  pensi  alla
giurisprudenza dichiarativa dell'incostituzionalita'  di  presunzioni
legali  assolute:   sent.   corte   cost.   144/2005   che   dichiara
l'illegittimita'   costituzionale   dell'art.   3,   comma   3,   del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni  urgenti  per  il
completamento delle operazioni di  emersione  di  attivita'  detenute
all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge  dall'art.  1
della legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui non ammette  la
possibilita' di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto
inizio successivamente al primo gennaio dell'anno  in  cui  e'  stata
constatata  la   violazione);   sent.   n.   41/1999   che   dichiara
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 26, comma primo, del d.P.R.
26  aprile  1986,  n.  131  (Approvazione  del  testo   unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte  in  cui
esclude la prova contraria  diretta  a  superare  la  presunzione  di
liberalita' dei trasferimenti immobiliari);  sent.  n.  283/1999  che
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo  comma,
della legge  4  maggio  1983,  n.  184  (Disciplina  dell'adozione  e
dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede  che  il
giudice   possa   disporre   l'adozione,   valutando   esclusivamente
l'interesse del minore, quando l'eta' dei coniugi adottanti superi di
oltre  quaranta  anni  l'eta'  dell'adottando,   pur   rimanendo   la
differenza di eta' compresa in quella che di  solito  intercorre  tra
genitori e figli, se dalla mancala adozione deriva un danno  grave  e
non altrimenti evitabile per il minore);  sent.  n.  401  del  1.999;
sent.  n.  195/1998  che  dichiara  l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 57, lettera d) della legge 1° aprile 1981,  n.  121  (Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza), nella  parte
in cui non consente all'Amministrazione  di  ammettere  ad  un  altro
corso successivo i commissari in prova che siano  stati  assenti  per
piu' di novanta giorni per infermita' contratta durante il  corso  ed
abbiano nel frattempo recuperato l'idoneita'  psicofisica;  sent.  n.
239/1998 che dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  42,
quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento  della
legislazione pensionistica di guerra), e dell'art. 37, quinto  comma,
del d.P.R. 23 dicembre 1978, n.  915  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di pensioni di guerra), come modificato  dall'art.  20  della
legge  6  ottobre  1986,  n.  656  (Modifiche  ed  integrazioni  alla
normativa sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedono
che il diritto a pensione puo' essere riconosciuto anche se lo  stato
di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra,  durata
inferiore ad un anno, purche' sia accompagnato da  altri  elementi  e
circostanze che dimostrino in  modo  non  equivoco  la  volonta'  del
militare di  contrarre  matrimonio;  sent.  n.  1/1997  che  dichiara
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  301,  primo  comma,  del
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione  del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in  materia  doganale),  come   modificato
dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui
non consente alle persone estranee  al  reato  di  provare  di  avere
acquistato la proprieta' delle cose ignorando senza colpa  l'illecita
immissione  di  esse  sul  mercato  del  1997).  O   di   automatismi
sanzionatori rigidi che non permettono una valutazione caso per  caso
della gravita' dell'addebito e  percio'  impediscono  al  giudice  di
ritagliare la sanzione giusta e appropriata alla  fattispecie:  sent.
corte cost. 367/2004  che  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 206  del  codice  penale  (Applicazione  provvisoria  delle
misure di sicurezza), nella parte in cui non consente al  giudice  di
disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario,
una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla  legge,  idonea
ad assicurare alla  persona  inferma  di  mente  cure  adeguate  e  a
contenere  la  sua  pericolosita'  sociale;  sent.  n.  253/2003  che
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 222 del codice
penale (Ricovero in  un  ospedale  psichiatrico  giudiziario),  nella
parte in cui non consente al  giudice,  nei  casi  ivi  previsti,  di
adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario,
una diversa misura di sicurezza,  prevista  dalla  legge,  idonea  ad
assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a  far  fronte  alla
sua  pericolosita'  sociale,  e  sent.   n.   2/1999   che   dichiara
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 38 del  d.P.R.  27  ottobre
1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere  e  perito
commerciale), nella parte in cui prevede  la  radiazione  di  diritto
dall'albo dei ragionieri e periti commerciali che  abbiano  riportato
condanna penale per i reati indicati nel secondo comma  dello  stesso
articolo. Da ultimo, sulla necessita' che il legislatore non  preveda
clausole di applicazione automatica di una disposizione in materia di
tutela  degli  interessi,  va  richiamata  la  sentenza  della  Corte
costituzionale, 23 febbraio 2012 n. 31. 
    Per tutti i profili  sin  qui  esposti,  questo  giudice  giudica
necessario  sollevare  questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 448-bis c.c. nella parte in cui non consente al giudice  di
valutare, nel caso concreto, la cessazione dell'obbligo alimentare  a
favore del genitore 'indegno' assenza di pronuncia di decadenza dalla
responsabilita' genitoriale: per contrasto con l'art. 3 cost. 
    In punto di rilevanza,  poi,  la  questione  e'  da  considerarsi
senz'altro  rilevante.  Infatti,  in  assenza  della  pronuncia-   di
incostituzionalita', il Tribunale dovrebbe dichiarare  Alberti  Fabio
tenuto agli alimenti a favore del padre. 
    Quanto  all'ammissibilita'  della  questione,  un'interpretazione
adeguatrice risulta infruttuosa. E' noto a questo Tribunale che tra i
diversi significati giuridici astrattamente possibili il Giudice deve
selezionare quello che sia conforme alla Costituzione; il sospetto di
illegittimita' costituzionale, infatti, e' legittimo solo allorquando
nessuno  dei  significati,  che  e'   possibile   estrapolare   dalla
disposizione   normativa,    si    sottragga    alle    censure    di
incostituzionalita' (Corte Cost., 12  marzo  1999,  n.  65  in  Cons.
Stato, 1999, II, 366). Tuttavia,  nel  caso  di  specie,  non  appare
possibile veicolare un'interpretazione costituzionalmente orientata a
fronte di un dato letterale preciso, specifico ed  univoco  il  quale
prevede il venir meno dell'obbligo di prestare gli alimenti solo  nel
caso in cui sia stata dichiarata la decadenza, ossia sia  intervenuto
uno specifico provvedimento: un'interpretazione  del  dato  letterale
come se lo  stesso  non  ci  fosse  (bisognerebbe  sostenere  che  il
legislatore ha richiesto espressamente la declaratoria  di  decadenza
ma che con quella affermazione ha voluto anche prevedere il caso in ,
cui  la  decadenza  non  sia  stata  dichiarata)  si  tradurrebbe  in
un'attivita' "legislativa" vietata al giudice. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Il Tribunale ordinario di  Brescia,  nella  persona  del  giudice
monocratico dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, 
    Visti gli artt. 134 Cost., 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Ritenuta rilevante e non manifestamente  infondata  con  riguardo
all'art.  3  cost.  la  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 448-bis c.c. nella parte in cui non consente al giudice  di
valutare, nel caso concreto, la cessazione dell'obbligo alimentare  a
favore del genitore 'indegno' in assenza di  pronuncia  di  decadenza
dalla responsabilita' genitoriale. 
    Sospende il giudizio e dispone,  l'immediata  trasmissione  degli
atti  alla  Corte  costituzionale,  unitamente   alla   prova   delle
comunicazioni e notificazioni previste a seguire. 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga
notificata alle parti del processo, al Presidente del  Consiglio  dei
ministri, nonche' ai Presidenti  della  Camera  dei  Deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
        Brescia addi' 24 novembre 2014 
 
                       Il Giudice: Sampaolesi