N. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 2014

Ordinanza  del  4  giugno  2014  del  Tribunale   di   Macerata   nel
procedimento penale a carico di P.R.. 
 
Reati e pene - Reati uniti dal vincolo della continuazione e commessi
  da recidivi reiterati - Previsione che l'aumento di pena non  possa
  essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato piu'
  grave - Denunciata illegittimita' costituzionale della disposizione
  con riguardo ai casi in cui la pena per il reato "satellite"  debba
  determinarsi inderogabilmente nel massimo edittale -  Irragionevole
  disparita' di trattamento  in  caso  di  reato  continuato  tra  il
  condannato cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art.  99,
  quinto comma, cod. pen. e quello cui  non  sia  stata  applicata  -
  Violazione del principio di  uguaglianza  sotto  il  profilo  della
  parificazione di situazioni fattuali tra  loro  differenti  nonche'
  sotto il profilo della diversa quantificazione proporzionale  della
  pena tra reato base e reato "satellite" - Irragionevole  differenza
  del trattamento sanzionatorio  rispetto  all'ipotesi  dei  medesimi
  reati  non  in  continuazione  -  Violazione  del  principio  della
  finalita' rieducativa della pena  a  fronte  dell'assenza  di  ogni
  possibilita' di modulare la pena. 
- Codice penale, art. 81, comma quarto. 
- Costituzione, artt. 3 e 27. 
(GU n.9 del 4-3-2015 )
 
                        TRIBUNALE DI MACERATA 
 
 
          ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Il Tribunale penale di Macerata, riunito in camera di consiglio e
composto dai magistrati 
        - dott. Claudio Bonifazi pres. 
        - dott. Ilaria Maupoil giudice 
        - dott. Giovanni Manzoni giudice estensore 
    Premesso che 
        - in data 19.10.2011 P. R. veniva rinviato a giudizio  per  i
reati di cui agli art. 628 c. 1 e 3 n. 1 cp  e  4  l.  110/75;  fatti
commessi in data 13.7.2009; 
        - veniva espletata istruttoria dibattimentale, con  audizione
dei testi di accusa e difesa ed esame dell'imputato; 
        - all'udienza del 27.5.2014 le parti  concludevano  chiedendo
il PM condanna per i  reati  rubricati  all'  imputato  e  la  difesa
assoluzione ed il Tribunale si ritirava in camera  di  consiglio  per
decidere 
 
                               Osserva 
 
    Rileva il Tribunale che l'art. 81 u.c. codice  penale  imporrebbe
nel caso di specie, in caso di affermazione di penale responsabilita'
dell' imputato per i  reati  allo  stesso  ascritti,  la  irrogazione
necessitata ed inderogabile della pena per il reato di cui all'  art.
4. L. 110/75 in misura pari al massimo edittale. 
    Il reato base (rapina aggravata) infatti e' punito con  pena  non
inferiore a 4 anni e 6 mesi, talche' l'aumento non  inferiore  ad  un
terzo previsto dall'art. 81 cp per i  recidivi  reiterati  imporrebbe
aumento di pena detentiva per il reato di cui all'art.  4  l.  110/75
pari ad un anno, dovendosi rispettare il vincolo del non  superamento
della pena massima edittale prevista per tale reato. 
    Tale aumento inderogabile e pari al massimo  edittale  appare  al
Tribunale sospetto di incostituzionalita' sotto plurimi profili 
1) Violazione dell' art. 3 della Costituzione sotto il profilo. della
irragionevole disparita' di trattamento in caso di  reato  continuato
tra il condannato cui sia stata applicata la  recidiva  di  cui  all'
art. 99 c. IV e il  condannato  cui  non  sia  stata  applicata  tale
recidiva. 
    In caso di applicazione della disciplina del reato  continuato  a
soggetto non recidivo reiterato, l'aumento di pena per il c.d. "reato
satellite" e' assolutamente libera (per costante giurisprudenza della
Corte di Cassazione addirittura svincolato dai limiti minimi  che  la
legge prevede per ogni tipo di pena ex artt. 23 ss cp)  e,  pertanto,
anche eventualmente di un solo giorno. 
    Nel  caso  di  recidiva  reiterata,  l'obbligo  di  aumento   non
inferiore ad un terzo della pena per il reato  base  (fermo  restando
naturalmente il limite posto dal cumulo materiale  delle  pene)  puo'
comportare  un  aumento  obbligato  della  pena  relativa  al   reato
satellite di entita' tale da non  trovare  possibile  giustificazione
nella mera veste soggettiva dell' imputato (recidivo reiterato) 
    Nel caso di specie reato satellite (art. 4 l. 110/75 ) e'  punito
con pena detentiva da 1 mese a 1 anno e il fatto contestato  inerisce
il porto di un mero taglierino e, pertanto, un  fatto  oggettivamente
di per se' non connotato  da  particolare  gravita'  e  che  -  nella
esperienza dei tribunali e per quanto di prassi di questo  ufficio  -
in caso di ritenuta continuazione con altro piu' grave  reato,  viene
di regola punito con sanzione modesta e che  tiene  conto  della  non
particolare portata offensiva dell' oggetto. 
    L'applicazione della disciplina  di  cui  all'art.  81  u.c  c.p.
impone, invece, in casi  quali  quello  che  oggi  occupa,  una  pena
estremamente rigorosa, pari al massimo della pena  edittale  prevista
per il reato satellite, con irragionevole disparita'  di  trattamento
con quanto avviene nei confronti del soggetto  cui  non  si  applichi
tale disciplina (se si ipotizza un aumento per la continuazione di 20
giorni, che apparirebbe equo tenuto conto della natura dell'  oggetto
e  dell'assorbimento  del  disvalore   sostanziale   della   condotta
nell'aggravante di cui all'  art.  628  c.1  cp,  la  differenza  tra
recidivo reiterato e chi tale veste non abbia e' di ben 18 volte, con
differenza non giustificabile dai soli  precedenti  del  destinatario
della sanzione). 
    Si evidenzia, peraltro, che, da ultimo, la stessa Corte adita  ha
sottolineato la necessita' che l'applicazione della aggravante  della
recidiva reiterata non comporti un aggravamento  abnorme  della  pena
irroganda, con eccessiva ed inammissibile valorizzazione del  profilo
soggettivo  dei  reato  (v.  Corte   Costituzionale   251/12;   Corte
Costituzionale 105 e 106/2014) 
Violazione  dell'art.  3  della  Costituzione  sotto  profilo   della
parificazione di situazioni fattuali tra loro differenti. 
    La applicazione dell' aumento  obbligato  ex  art.  81  u.c.c.p.,
comportando  l'obbligatoria  irrogazione  del  massimo   della   pena
previsto per il reato satellite, puo' impedire ogni  differenziazione
sanzionatoria tra le possibili condotte sussumibili  sub  art.  4  l.
110/75,  con  conseguente  irragionevole  irrilevanza   del   profilo
oggettivo del reato. 
    In altri termini, la norma censurata puo' imporre uguale pena  al
recidivo reiterato che porti un coltellino ed al recidivo  che  porti
un machete o altra arma impropria di elevatissima  offensivita',  con
irragionevole equiparazione  di  situazioni  oggettivamente  difformi
solo per la presenza di un identico status soggettivo dell'imputato. 
    Nel caso di specie, per come gia' detto, si ritiene lo  strumento
per quale si procede oggettivamente di non particolare  potenzialita'
offensiva, stante la corta lunghezza della lama e la  non  robustezza
della stessa , talche' non appare giustificata l' irrogazione di pena
in misura pari al massimo edittale. 
Violazione dell'art. 3 della  Costituzione  sotto  il  profilo  della
diversa quantificazione proporzionale della pena  tra  reato  base  e
reato satellite 
    La norma della cui costituzionalita' si dubita impone nel caso di
specie irrogazione del massimo di pena previsto dalla legge per reato
satellite. 
    Appare irrazionale che  la  pena  per  reato  base  possa  essere
quantificata dal giudice in misura anche molto distante  dal  massimo
della pena, valutate tutte le circostanze dei caso  concreto,  mentre
quella del reato satellite possa essere inderogabilmente vincolata  a
quantificazione nel massimo edittale, con  differente  parametrazione
delle pene in relazione  ai  due  reati  priva  di  alcuna  razionale
spiegazione (non appare razionale che la pena per il reato principale
possa quantificarsi anche in prossimita'  del  minimo  e  quella  per
reato satellite debba necessariamente determinarsi nei massimo) 
3)  Violazione  dell'art.  3  della  Costituzione  per  irragionevole
differenza del trattamento sanzionatorio rispetto  alla  ipotesi  del
medesimi reati non in continuazione 
    Sotto ulteriore profilo si evidenzia che appare  irragionevole  e
contrastante  con  la  stessa  ratio  di  cui  all'  art.  81  cp  la
circostanza che il medesimo fatto venga sanzionato con pena variabile
entro un significativo range edittale in caso  di  commissione  dello
stesso non in  continuazione  con  altro  piu'  grave  ,  mentre  ove
medesimo fatto, commesso dallo stesso  soggetto  ,  sia  commesso  in
continuazione con altro piu' grave reato la norma  censurata  fa  si'
che possa essere imposta per tale fatto la irrogazione  di  una  pena
"fissa" e determinata nel massimo edittale 
4) Violazione dell'art. 27 della Costituzione, sotto il profilo della
assenza di ogni possibilita' di modulare la pena  in  relazione  alla
necessaria funzione rieducativa della stessa. 
    La necessaria irrogazione della pena  massima  edittale  comporta
per il giudice assenza di ogni discrezionalita' nella quantificazione
della pena irroganda, con  consequenziale  impossibilita'  di  tenere
conto delle varianti oggettive e soggettive del  caso  concreto  alla
sua  disamina;  profilo  che  appare  incompatibile  con   l'accurata
modulazione del trattamento sanzionatorio al caso concreto, in  vista
della necessaria funzione rieducativa della pena. 
    Nel  caso  di  specie,  la  gia'  evidenziata   non   particolare
pericolosita' dell' arma e le condizioni  soggettive  dell'  imputato
(soggetto con  difficili  esperienze  di  vita  pregresse,  privo  di
occasioni di lecita attivita' lavorativa  ,  e  che  non  si  ritiene
meritevole di  una  "pena  esemplare"  in  relazione  a  tale  reato)
inducono il collegio a ritenere che  la  funzione  rieducativa  della
pena avrebbe imposto una sanzione ben  minore  del  massimo  edittale
imposto dalla norma della cui illegittimita' si dubita. 
    Trattasi di profilo chiaramente rilevante nel caso  in  questione
in caso di  affermazione  di  penale  responsabilita'  dell'imputato,
atteso che 
        - Nel caso oggi all'esame di questo  Tribunale  la  serie  di
gravissimi  e  specifici   precedenti   dell'imputato,   la   ammessa
consumazione di altra rapina in data 19 agosto 2009  (v.  esame  reso
dal P. ) e la gravita' del fatto per il quale si procede (compiuto da
piu' persone travisate, con taglierina ed arma giocattolo  -  oggetto
non pericoloso ma tale da intimidire i presenti)  sono  elementi  che
appaiono  tali  da  poter  imporre  l'applicazione  della  contestata
recidiva (siffatto profilo fattuale esclude  la  pertinenza  al  caso
concreto   delle   argomentazioni   sviluppate   da   codesta   Corte
dichiarative dell'inammissibilita' di analoghe  questioni,  sotto  il
profilo della possibilita' del giudice di non applicare la  recidiva,
data la sua natura di aggravante soggetta a valutazione discrezionale
da parte del giudice). 
        - Nel caso di specie non sono stati evidenziati dalla  difesa
elementi  inerenti  la   possibile   concessione   delle   attenuanti
generiche; profilo che comunque meriterebbe attenta valutazione  alla
luce della gravita' dei fatti e dei precedenti dell' imputato.  Anche
la eventuale concessione di  attenuanti  generiche  equivalenti  alla
contestata recidiva non sarebbe  comunque  risolutiva  rispetto  alla
questione  sollevata,  atteso  che  tale   giudizio   presupporrebbe,
comunque, la "applicazione" della recidiva, che viene in  rilievo  ad
elidere le concesse attenuanti e che, pertanto,  ha  piena  efficacia
per  gli  effetti  di  cui  all'  art.  81  u.c.c.p.  (in  tal  senso
condivisibilmente Cass. 20960/09) 
        - La contestualita' delle condotte e  la  finalizzazione  del
porto del taglierino alla commissione della rapina  imporrebbero,  ad
avviso  del  tribunale,  applicazione  della  disciplina  del   reato
continuato tra tale reato e quello di rapina 
    In caso  di  condanna,  pertanto,  la  pena  irrogabile  dovrebbe
considerare  la  continuazione  tra  le  condotte  contestate  ,  con
determinazione della pena per il reato di  cui  all'  art.  4  110/75
inderogabilmente nei massimo edittale (profilo della cui legittimita'
costituzionale si dubita) 
    Si rimette, pertanto, alla Corte  Costituzionale  la  valutazione
della  possibile  incostituzionalita'  dell'art.  81   u.c.c.p.,   in
particolare nei casi nei quali la  pena  per  reato  satellite  debba
determinarsi inderogabilmente nel massimo edittale 
 
                               P.Q.M. 
 
    Letti gli artt. 134 e  137  della  Costituzione,  1  della  legge
costituzionale 9.2.1948 n. 1 e 23 della legge 11.3.1953 n. 87 
    Promuove di ufficio, per violazione degli  artt.  3  e  27  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell' art.  81
ultimo comma del codice penale, sospendendo il giudizio in corso. 
    Riserva il deposito della motivazione entro giorni 10. 
    Ordina che a cura della cancelleria la ordinanza sia  notificata,
non appena depositata, alle parti  in  causa  ed  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri nonche' comunicata al Presidente del Senato ed
al Presidente della Camera dei Deputati e alli  esito  sia  trasmessa
alla Corte Costituzionale insieme al fascicolo processuale e  con  la
prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. 
        Macerata, 27.5.2014 
 
                       Il Presidente: Bonifazi 
 
 
                                             Il giudice est.: Manzoni