N. 21 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 2014

Ordinanza  del  18  giugno  2014  del  Giudice  dell'esecuzione   del
Tribunale di Viterbo nel procedimento di esecuzione nei confronti  di
Corizza Maura contro Vasselli Domenico ed INPS. 
 
Spese di giustizia -  Patrocinio  a  spese  dello  Stato  -  Compenso
  spettante al difensore della parte  ammessa  -  Prevista  riduzione
  alla meta' degli importi liquidati dal giudice nei giudizi civili -
  Contrasto  con  i  principi  di  eguaglianza  e  ragionevolezza   -
  Violazione della parita' processuale  delle  parti  in  giudizio  -
  Ingiustificata attribuzione alla parte abbiente del vantaggio della
  dimidiazione delle spese  processuali  in  caso  di  soccombenza  -
  Disparita' di trattamento rispetto alla parte non abbiente  ammessa
  al patrocinio (la quale non beneficia  del  medesimo  vantaggio  in
  caso di condanna alle spese). 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
  art. 130. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111. 
Spese di giustizia -  Patrocinio  a  spese  dello  Stato  -  Compenso
  spettante al difensore della parte  ammessa  -  Prevista  riduzione
  alla meta' degli importi liquidati dal giudice nei giudizi civili -
  Contrasto  con  i  principi  di  eguaglianza  e  ragionevolezza   -
  Ingiustificata disparita' di retribuzione del difensore della parte
  ammessa al patrocinio rispetto ai difensori delle parti abbienti  -
  Discriminazione basata esclusivamente  sulla  condizione  economica
  della parte assistita  -  Compressione  del  diritto  al  lavoro  e
  all'equo compenso per il lavoro prestato. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
  art. 130. 
- Costituzione, artt. 1, 3 (24, commi secondo e terzo)  35  e  36  (e
  111). 
Subordinatamente: 
Spese di giustizia -  Patrocinio  a  spese  dello  Stato  -  Compenso
  spettante al difensore della parte ammessa - Determinazione in base
  alla tariffa forense, senza  dimidiazione,  in  caso  di  effettiva
  possibilita' di recupero integrale delle spese di lite a carico del
  soccombente (in specie, nel caso di  procedura  esecutiva  definita
  positivamente con acquisizione di somme sufficienti a  coprire  per
  intero il diritto di prelazione dello Stato per il  recupero  delle
  somme anticipate per il gratuito patrocinio) - Omessa previsione  -
  Contrasto  con  i  principi  di  eguaglianza  e  ragionevolezza   -
  Discriminazione fra le parti in causa e fra i rispettivi  difensori
  non  giustificata  da  interessi  pubblici  degni  di  tutela  (non
  sussistendo, in particolare, quello  al  contenimento  della  spesa
  pubblica). 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
  art. 130. 
- Costituzione, artt. 1, 3, 24, 35, 36 e 111. 
(GU n.9 del 4-3-2015 )
 
                        TRIBUNALE DI VITERBO 
 
    Ordinanza  di  rimessione  alla  Corte  Costituzionale  ai  sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Il Giudice dell'Esecuzione 
    - nel procedimento esecutivo  mobiliare  di  pignoramento  presso
terzi ai sensi degli artt. 543 e ss  cpc,  iscritto  al  n.  R.E.  n.
289/2014 proposto da: Corizza Maura, nata  a  Roma  il  12.11.1953  -
creditrice procedente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, 
    nei confronti di: Vasselli Domenico nato a Roma il  19.11,1951  -
debitore esecutato. 
    Svolgimento del processo: 
    1.  la  creditrice  istante  Corizza  Maura  risulta  ammessa  al
patrocinio a  spese  dello  Stato  con  provvedimento  del  Consiglio
dell'Ordine degli avvocati di Viterbo  del  11-10-13,  ha  notificato
pignoramento presso terzi in data 18.02.14 (e le spese di notifica  e
di iscrizione a ruolo sono state prenotate a debito); 
    2. la sig.ra Corizza Maura vanta un credito di cui al precetto di
€ 11.513,46 per  assegni  di  mantenimento  non  corrisposti  dall'ex
coniuge, a seguito di sentenza di separazione del Tribunale civile di
Roma del 04.02.1999, notificata  in  forma  esecutiva  unitamente  al
precetto in data 18.12.13; 
    3. il terzo pignorato INPS di Viterbo in data 15.04.14,  ha  reso
dichiarazione positiva di  esistenza  del  credito  per  pensione  n.
10002761 a favore di Vasselli Domenico (lordo  pensione  €  2.904,74)
dichiarando di avere accantonato per il pignoramento trattenute di  €
310,13 mensili pari ad 1/5 della differenza  tra  la  pensione  netta
mensile ed il minimo impignorabile (€ 501,38); 
    4. alla  udienza  del  21.05.2014  la  creditrice  procedente  ha
chiesto l'assegnazione del credito ai sensi degli artt. 552 e ss  cpc
e l'avv. Ornella Rufini, costituita per la creditrice procedente,  ha
chiesto la liquidazione degli onorari di esecuzione ai sensi del  DPR
115/2002 trattandosi di parte ammessa al  patrocinio  a  spese  dello
Stato; 
    5. a norma dell'art. 135 DPR 115/2002 le spese di esecuzione, sia
quelle liquidate in favore del  difensore,  sia  quelle  prenotate  a
debito, godono  di  diritto  di  prelazione  in  favore  dell'Erario,
pertanto il G.E. e' tenuto a liquidare le  spese  di  esecuzione,  ai
sensi dell'art. 95  cpc,  a  carico  del  debitore  ed  assegnando  i
relativi importi dovuti dal terzo pignorato (nella specie l'INPS), in
favore dell'Erario, con prelazione sul ricavato dalla esecuzione; 
    6. a norma dell'art. 130 DPR 115/2002 ART. 130 (L)  "Gli  importi
spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente
tecnico di parte sono ridotti della meta'." E che in virtu'  di  tale
disposizione, di regola, il giudice, effettuata la liquidazione entro
il limite degli importi medi previsti in funzione  del  valore  della
controversia,  deve  dimezzare   l'importo   cosi'   determinato   ed
attribuirlo al professionista solo nella misura cosi' risultante; 
    7. nel caso di specie, al difensore dovrebbero  essere  liquidati
gli onorari negli importi previsti dal DM 10 marzo 2014 n.  55,  tab.
17 Procedure esecutive presso terzi ... (come previsto  dall'art.  28
dello stesso DM), trattandosi di liquidazione richiesta alla  udienza
del 21.05.2014 successivamente alla entrata in  vigore  della  citata
nonna; 
    8. trattandosi di pratica di pignoramento presso terzi dal valore
compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, l'importo medio previsto  per
onorari ammonta ad € 1336,00  (oltre  accessori  di  legge)  come  da
tabella allegata al citato DM 10 marzo 2014 n. 55, e,  applicando  il
dimezzamento previsto dall'art. 130  DPR  115/2002,  l'importo  degli
onorari difensivi si ridurrebbe  ad  €  668,00  (oltre  accessori  di
legge); 
    Alla udienza del 21.05.2014 il  G.E,  si  riservava  di  decidere
sulla istanza di liquidazione degli onorari dell'avv. Ornella  Rufini
e sulla istanza di assegnazione delle somme pignorate. 
    Per quanto  riguarda  la  istanza  di  assegnazione  delle  somme
pignorate, il G.E. provvedeva ad  assegnare  con  ordinanza  in  pari
data, le somme ricavate dal pignoramento, previo  accantonamento  (ex
artt. 509-512 cpc) delle somme necessarie a soddisfare il diritto  di
prelazione dell'Erario per il recupero  delle  somme  anticipate  per
onorari al difensore della parte ammessa  al  patrocinio,  in  attesa
della  decisione  della  Consulta  sulla  questione  di  legittimita'
Costituzionale relativa all'art. 130 DPR 115/2002; 
    La questione della liquidazione degli  onorari  non  puo'  essere
decisa se non applicando l'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di spese di giustizia), che prevede che in caso di ammissione
al  patrocinio  a  spese  dello  Stato:  "Gli  importi  spettanti  al
difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente  tecnico  di
parte sono ridotti della meta'" Il G.E. rileva di ufficio  che  detta
disposizione appare in contrasto con i principi di uguaglianza  e  di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. in relazione  agli  artt.  24,
secondo e terzo comma, 111, primo comma, art. 1 primo comma, 35 primo
comma e 36 primo comma della Costituzione e ritiene che il  giudizio,
sul punto relativo alla  liquidazione  degli  onorari  del  difensore
della parte ammessa al patrocinio, e  sulla  successiva  assegnazione
della somma accantonata a copertura delle stesse, vada sospeso, e gli
atti rimessi alla Corte Costituzionale; 
 
                               MOTIVI 
 
    I.  MOTIVO  Violazione  del  principio  di   uguaglianza   e   di
ragionevolezza di cui all'art. 3  Cost.  artt.  24  e  111  Cost.  in
relazione alla parita' processuale delle parti in un giudizio. 
    Nel  caso  di  specie,  essendo   positivo   il   risultato   del
pignoramento, lo Stato potrebbe recuperare con prelazione sulle somme
dovute  dall'INPS  al  debitore,  l'importo  degli  onorari  "interi"
previsti dalla tariffa di cui al DM 55/2014 e, quindi,  nel  caso  di
specie, la riduzione degli importi degli onorari  difensivi  prevista
dal DPR 115/2002 art. 130 produce il solo effetto pratico e  concreto
di avvantaggiare il debitore inadempiente in conseguenza  della  sola
condizione disagiata della creditrice, la quale  si  e'  avvalsa  del
Patrocinio a spese dello Stato in ragione  della  sua  condizione  di
impossidenza; 
    Tale  discriminazione   produce   un   effetto   distorsivo   che
avvantaggia chi si comporta in modo  illegittimo  in  relazione  alla
sola condizione economica della controparte, in quanto  il  debitore,
inadempiente ad una obbligazione pecuniaria consacrata in  un  titolo
esecutivo,  puo'   approfittare   della   condizione   economicamente
disagiata del suo creditore  sapendo  di  godere  di  un  trattamento
privilegiato   in   relazione   alle   spese   processuali,   godendo
immeritatamente ed ingiustamente del dimezzamento  delle  stesse,  in
relazione  alla  mera  circostanza  che  le  spese  sono   anticipate
dall'Erario,  anche  se,  in  ultima  analisi,  debbono  gravare  sul
debitore esecutato ai sensi dell'art. 95  cpc  (o,  nel  giudizio  di
cognizione, sul soccombente ai sensi dell'art. 91 cpc); 
    La disparita' di  posizione  delle  parti  si  verifica  in  modo
evidente anche nei giudizi di cognizione in quanto la  parte  ammessa
al patrocinio a spese dello Stato, in caso di sua soccombenza, potra'
essere condannata al pagamento  delle  spese  processuali  in  favore
della controparte senza alcuna dimidiazione degli  onorari  difensivi
il che pone in evidente vantaggio la parte piu' abbiente, in  quanto,
in caso di vittoria della lite, conseguira' la condanna alle spese in
base alla tariffa forense considerata per  intero,  mentre  la  parte
ammessa al patrocinio, pur potendo essere condannata  al  pagare  gli
onorari per intero alla controparte, potra' conseguire solo la  meta'
degli onorari in caso di vittoria della lite; 
    Tale disparita' di trattamento appare  priva  di  giustificazioni
anche tenendo conto delle considerazioni che seguono: 
    Nel processo esecutivo (analogamente a quanto accade nel processo
di cognizione), se l'esito del procedimento e' negativo per la  parte
ammessa al patrocinio, le spese prenotate  a  debito  possono  essere
recuperate dallo  Stato  nei  confronti  del  procedente  ammesso  al
patrocinio e, ritenuto che gli onorari possano  essere  liquidati  al
difensore anche in caso  di  pignoramento  negativo,  situazione  che
comporta la estinzione della procedura, rimane aperta la possibilita'
per lo Stato  di  rivalersi  -  anche  per  le  somme  anticipate  al
difensore - sulla parte ammessa al patrocinio a spese dello  Stato  a
norma del comma due e/o dell'ultimo comma dell'art. 134 DPR  115/2002
(Recupero delle spese) che recita: 1. Se lo  Stato  non  recupera  ai
sensi  dell'articolo  133  e  se  la  vittoria  della  causa   o   la
composizione della lite ha messo la parte ammessa  al  patrocinio  in
condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su  di
questa lo Stato ha diritto di rivalsa.  2.  La  rivalsa  puo'  essere
esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza  o
transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il  sestuplo  delle
spese, o  nel  caso  di  rinuncia  all'azione  o  di  estinzione  del
giudizio;  puo'  essere  esercitata  per  le  sole  spese  anticipate
indipendentemente dalla somma o valore conseguito. 3. Nelle cause che
vengono definite per transazione, tutte le  parti  sono  solidalmente
obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed  e  vietato
accollarle ai soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario e'
nullo. 4. Quando il giudizio  e'  estinto  o  rinunciato  l'attore  o
l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio e obbligato al
pagamento delle  spese  prenotate  a  debito.  5.  Nelle  ipotesi  di
cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e
nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi  2  e  4,
tutte le parti sono  tenute  solidamente  al  pagamento  delle  spese
prenotate a debito. 
    Quindi, il dimezzamento degli onorari non e'  indispensabile  per
tutelare  l'interesse  pubblico  al  contenimento  della  spesa,  dal
momento che; di norma, l'Erario e' posto in condizioni di  recuperare
quanto anticipato, sia in caso di esito positivo della procedura  che
in caso di esito negativo della stessa e  che  cio'  maggiormente  si
verifica nelle procedure esecutive, dove l'Erario gode del diritto di
prelazione sul ricavato della esecuzione; 
    E' noto che la prospettiva di poter essere condannati a rifondere
alla controparte le spese del giudizio ha un effetto  deterrente  che
scoraggia le liti infondate o temerarie e  che  e  evidente  che  una
normativa di questo tipo incoraggia i  soggetti  economicamente  piu'
forti  ad  agire  o  resistere  in  giudizio  in  danno  di  soggetti
economicamente piu' deboli; 
    Secondo la interpretazione dell'art. 130  cpc  data  recentemente
dalla corte di Cassazione e confermata dalla Corte Costituzionale con
Ordinanza 270/2012 "deve essere escluso ... che, ove sia  pronunziata
condanna alle spese  di  giudizio  a  carico  della  controparte  del
soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato,  vi
sia  una  iniusta  locupletatio  dell'Erario,  atteso  che   ...   la
giurisprudenza di legittimita' ha puntualizzato che la somma che,  ai
sensi dell'art. 133 d.lgs. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello
Stato deve coincidere con quella che lo Stato  liquida  al  difensore
del soggetto non abbiente (Corte di cassazione,  Sez.  VI  penale,  8
novembre 2011, n. 46537), quindi  non  vi  e'  dubbio  che  la  parte
soccombente non ammessa al patrocinio, qualora la controparte vi  sia
stata ammessa, goda  del  vantaggio  -  non  giustificato  da  alcuna
ragione plausibile - di poter essere condannata a rifondere le  spese
del giudizio in misura della meta' di quelle normalmente previste  in
casi identici (che si differenziano solo per  la  non  ammissione  al
patrocinio della controparte); 
    Nel caso pratico di specie, sottoposto alla decisione  del  G.E.,
il recupero delle  spese  a  carico  del  soccombente  ed  in  favore
dell'Erario e' certo,  visto  l'esito  positivo  del  pignoramento  e
tenuto conto  del  diritto  di  prelazione  dell'Erario  sulle  somme
ricavate dalla  procedura  esecutiva  presso  terzi,  quindi  non  si
ravvisa l'applicazione  di  un  principio  di  tutela  dell'interesse
pubblico al contenimento della spesa pubblica, in  quante  nella  sua
pratica applicazione la norma produce solo un indebito vantaggio  per
il debitore, non giustificato da alcun interesse pubblico; 
    II.  MOTIVO.  Violazione  del  principio  di  uguaglianza  e   di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. artt. 24 e 111 Cost. artt.  1,
35, 36 Cost in relazione alla disparita' di retribuzione prevista per
il difensore della parte ammessa al patrocinio rispetto ai  difensori
delle parti abbienti (non ammesse). 
    In  relazione  all'articolo  3  della  Carta  Costituzionale   il
principio di eguaglianza risulta violato  in  ragione  del  deteriore
criterio di determinazione dei compensi spettanti  ai  professionisti
che  difendono  i  soggetti  non  abbienti,  e  pertanto  ammessi  al
beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi di  cui  al
Titolo IV del d.P.R. n. 115 del  2002  al  cui  interno  e'  inserito
l'art. 130, rispetto  a  quello  applicabile  ai  professionisti  che
difendono   i   soggetti   abbienti   (determinato   dalla    tariffa
professionale). 
    Il  dimezzamento  degli  onorari  del  difensore,   comporta   la
compressione di diritti costituzionalmente garantiti (art.  24  cost.
art. 111 Cost. artt. 1, 35, 36 cost.) tra cui il diritto a non essere
discriminati nel proprio lavoro ed  il  diritto  ad  una  parita'  di
posizioni di  fronte  alla  Giustizia  ed  alla  imparzialita'  delle
decisioni giudiziali; 
    Il principio di eguaglianza risulta violato in quanto in  ipotesi
identiche il Giudice deve liquidare il compenso in modo differenziato
solo in considerazione della condizione economica di una delle  parti
del processo, di fatto  attribuendo  un  vantaggio  alla  parte  piu'
abbiente, che, nel caso la controparte  sia  persona  "non  abbiente"
ammessa al patrocinio ex DPR 115/2002, potra' essere condannata  solo
a spese legali per onorari di avvocato "dimezzate" (mentre  la  parte
ammessa al patrocinio  potra'  essere  condannata  a  rifondere  alla
controparte gli onorari di avvocato secondo la tariffa "intera" ). 
    Risultano violati anche: gli artt. 24, secondo e terzo  comma,  e
l'art. 111, primo comma, della Costituzione, stante la violazione del
diritto di difesa, data la violazione del principio di "parita'"  fra
le parti nel  processo;  l'art.  1,  l'art.  35  e  l'art.  36  della
Costituzione, che tutelano il diritto al lavoro e  all'equo  compenso
per il lavoro prestato, senza discriminazioni, in relazione  all'art.
3 della Costituzione stessa, in quanto il lavoro  del  professionista
che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato viene
tutelato in modo diverso e deteriore rispetto  allo  stesso  identico
lavoro svolto da un professionista a favore di una parte  abbiente  e
pertanto non bisognosa di aiuto da parte dello Stato. 
    III.  MOTIVO.  Violazione  del  principio  di  uguaglianza  e  di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. artt. 24 e 111 Cost. artt.  1,
35, 36 Cost. in relazione alla disparita'  di  retribuzione  prevista
per il difensore  della  parte  ammessa  al  patrocinio  rispetto  ai
difensori delle parti abbienti (non ammesse), in una  ipotesi  tipica
in cui la  compressione  dei  diritti  fondamentali  garantiti  dalla
Costituzione non e' giustificata dal alcun concreto e reale interesse
pubblico. 
    Il principio di eguaglianza risulta ancor piu' violato  nel  caso
di una procedura esecutiva come quella posta all'esame del  GE,  dove
il recupero delle somme per spese di lite e'  certo,  trattandosi  di
somme sulle quali l'Erario vanta il diritto di prelazione, in  quanto
tale discriminazione tra  le  parti  in  causa  e  tra  i  rispettivi
avvocati non appare fondata su alcun criterio razionale ne' su  alcun
interesse pubblico degno di tutela (dato che non e'  giustificato  da
un  presunto  risparmio  Erariale  che,  nel  caso  di  specie,   non
sussisterebbe). 
    Nel caso di specie l'interesse  pubblico  al  contenimento  della
spesa pubblica appare gia' tutelato  a  sufficienza  dal  diritto  di
prelazione riconosciuto all'Erario dall'art. 135 DPR  115/2002  e  la
compressione dei diritti di cui agli artt. 24, 111, 1, 35,  36  Cost.
non appare necessaria ne' indispensabile, ma assolutamente  superflua
ed inutile; 
    Questo  remittente  non  ignora   che   in   passato   la   Corte
Costituzionale si e' pronunciata per la infondatezza della  questione
con le ordinanze della n. 350/2005, 201/2006,  270/2012,  ma  ritiene
che il profilo rilevato nel  caso  di  specie  rivesta  caratteri  di
novita' e differenza rispetto a  quelli  gia'  sottoposti  al  vaglio
della Corte, 
    Nei  casi  precedentemente  trattati  non  si  e'  affrontata  la
delicata  questione  inerente  la   differenza   tra   le   posizioni
processuali delle parti in relazione  alla  possibile  condanna  alle
spese ai danni della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
la quale, in caso di soccombenza, dovra' rifondere  alla  controparte
l'onorario difensivo "intero" e non dimezzato, mentre la  controparte
piu' abbiente godra' dell'ingiusto vantaggio di  rischiare  solo  una
condanna "dimezzata" . 
    Nel caso di specie, inoltre, e certo che la norma  sospettata  di
incostituzionalita'  in  pratica   non   risulta   difendere   alcuna
plausibile ragione di interesse pubblico,  in  quanto  l'Erario,  nel
caso che ci occupa, e' posto in condizione  effettiva  di  recuperare
per l'intero le spese anticipate per la esecuzione,  con  recupero  a
carico del debitore  esecutato,  e  con  diritto  di  prelazione  sul
ricavato dalla esecuzione. 
    Di fatto, nel caso che ci occupa, la norma di  cui  all'art.  130
DPR 115/2002 finisce con il costituire solo un privilegio  del  tutto
ingiustificabile in favore del debitore esecutato, privilegio  dovuto
esclusivamente alla condizione di impossidenza della creditrice. 
    Il sacrificio dell'avvocato Ornella  Rufini,  costituita  per  la
creditrice, la quale dovrebbe rinunciare ad una retribuzione piena ed
intera del suo lavoro, accontentandosi di un onorario dimezzato,  non
appare giustificato  da  ragioni  di  interesse  pubblico  e  finisce
semplicemente con l'attribuire un vantaggio privo di alcun fondamento
logico e giuridico in favore del debitore esecutato sig. Vasselli. 
    La  questione  e'  rilevante  ai  fini  della   decisione   sulla
liquidazione delle spese della procedura esecutiva,  da  disporre  ai
sensi dell'art. 95 cpc e dell'art. 135 DPR 115/2002, e l'art. 130 DPR
115/2002 non appare suscettibile di una  interpretazione  conforme  a
Costituzione. 
    La diversa configurazione in fatto ed in diritto della  questione
di legittimita' costituzionale impone un ripensamento della tesi  del
giudice costituzionale sostenuta nelle richiamate pronunce e  l'esame
della questione sotto i diversi profili sollevati. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 134 della Costituzione, nonche' l'art. 23  della  l.
11.03.1953, n. 87 dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata
la questione di legittimita' costituzionale: 
    - dell'art. 130 DPR 115/2002 in toto per contrasto con i principi
di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. in violazione
degli artt. 24 e 111 Cost. per le ragioni espresse nella  motivazione
e segnatamente perche' esso predispone e configura una condizione  di
strutturale diseguaglianza tra le  parti  processuali,  in  relazione
alla ammissione o meno di una di esse al  patrocinio  a  spese  dello
Stato, in vista della possibile condanna alle spese  ai  danni  della
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la quale, in caso di
soccombenza,  dovra'  rifondere  alla  controparte  non  ammessa   al
patrocinio gratuito l'onorario difensivo "intero"  e  non  dimezzato,
mentre la controparte piu' abbiente godra' dell'ingiusto vantaggio di
rischiare solo una condanna "dimezzata" in caso di soccombenza  nella
lite. 
    - dell'art. 130 DPR 115/2002 in toto per contrasto con i principi
di eguaglianza e  ragionevolezza  di  cui  all'art.  3  Cost.  ed  in
violazione degli artt. 1, 35, 36 Cost. per le ragioni espresse  nella
motivazione e segnatamente perche' esso predispone  e  configura  una
discriminazione del trattamento economico previsto per  la  attivita'
lavorativa prestata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a
spese dello Stato rispetto al difensore  della  parte  piu'  abbiente
(non ammessa al patrocinio), fondata esclusivamente sulla  condizione
economica della parte assistita; 
    subordinatamente: 
    - dell'art. 130 DPR  115/2002  in  parte,  per  contrasto  con  i
principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3  Cost.  ed
in violazione degli artt. 24 e 111 Cost.  nonche'  1,  35,  36  Cost.
nella parte in cui non prevede che, in caso di effettiva possibilita'
di recupero integrale delle spese di lite a  carico  del  soccombente
(come nel caso di  procedura  esecutiva  definita  positivamente  con
acquisizione di somme sufficienti a coprire per intero il diritto  di
prelazione dello Stato per il recupero delle somme anticipate per  il
gratuito  patrocinio),  gli  onorari  spettanti  al   difensore   per
l'attivita' prestata vadano determinati in base alla tariffa  forense
senza dimidiazione. 
    Sospende il presente giudizio; 
    Manda alla cancelleria di notificare  la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  nonche'  di  comunicarla  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone  la  trasmissione
dell'ordinanza e degli atti del giudizio  alla  Corte  Costituzionale
unitamente alla prova delle comunicazioni prescritte. 
        Viterbo li' 14 giugno 2014 
 
                      Il G.E. Avv. Luisa Sisto