N. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2014
Ordinanza del 14 marzo 2014 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Fenig Srl contro Regione Lazio ed altri. Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio di liberta' ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziche' di principi fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, in relazione all'art. 1 del Primo protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.(GU n.10 del 11-3-2015 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione terza-quater Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2013, proposto da: Fenig S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Anastasio Pugliese e Marcello Anastasio Pugliese, con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, via G. Giacomo Porro, 26; Contro Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Barone, con domicilio in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; Commissario ad acta per la Sanita' nella Regione Lazio e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono per legge domiciliati; Lazio sanita' Agenzia di Sanita' Pubblica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita; Asl Roma C, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriella Mazzoli, Barbara Bentivoglio e Maria Cristina Tandoi, nel cui studio e' elettivamente domiciliata in Roma, via Primo Camera, 1; Per l'annullamento del decreto del Commissario ad acta della regione Lazio n. U00349/12 avente ad oggetto: «legge n. 135/12 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 95/12 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini - applicazione art. 15 comma 14 - assistenza ospedaliera anno 2012» - e relativi allegati, con particolare riferimento alla parte in cui viene rideterminato in diminuzione il budget 2012 nei confronti della Casa di Cura Addominale EUR con una differenza di € 344.205,00; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad Acta per la Sanita' nella Regione Lazio e Presidenza del Consiglio dei Ministri; della Regione Lazio e della Asl Roma C ; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e diritto quanto segue: Fatto e diritto Con ricorso notificato il 21 gennaio 2013 e depositato il successivo 25 gennaio, la ricorrente Struttura impugna l'atto specificato in epigrafe e ne chiede l'annullamento. Riferisce di essere una struttura sanitaria che eroga prestazioni sanitarie in regime di accreditamento. Puntualizza che a causa di una erronea registrazione nel sistema SIO dell'effettivo valore della produzione dell'anno 2004, i budget assegnati dal 2005 al 2012 dalla Regione sono stati tutti sottostimati. Cio', peraltro, e' oggetto di contenzioso davanti al TAR Lazio (RG n. 6532/2011). Tuttavia, la gia' sottostimata remunerazione per l'anno 2012 e' stata ulteriormente ridotta con il provvedimento impugnato, che ha imposto una riduzione del budget con effetto retroattivo, stabilita a fine anno. A sostegno delle proprie ragioni deduce: 1. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza e arbitrarieta'; violazione del principio dell'affidamento, incostituzionalita' dell'art. 15, comma 14, decreto-legge n. 95 del 2012, conv. in legge n. 135 del 2012 per violazione degli arti. 3 e 41 Cost. 2. Eccesso di potere per illogicita' manifesta, erroneita' dei presupposti, travisamento dei fatti. Violazione dell'art. 97 Cost. del principio di buon andamento; disparita' di trattamento; violazione e falsa interpretazione dell'art. 15, comma 14, decreto-legge n. 95/2012. Assume l'interessata che il decreto impugnato, al fine di calcolare la percentuale di riduzione della spesa, rapporta il tetto massimo, come individuato nel 2011, con il budget preventivo e non con quello del 2012, con la conseguenza che la decurtazione nei confronti di chi non ha raggiunto il budget preventivo e' ridotta a zero, mentre per le Case di cura che hanno erogato prestazioni per l'intero budget, il taglio incide su prestazioni effettivamente erogate e non solo potenziali. Ha errato, quindi, il Commissario ad acta ad utilizzare i valori astrattamente previsto in luogo delle prestazioni effettivamente erogate. Sotto altro profilo, il provvedimento e' illegittimo con riferimento al computo dei controlli di appropriatezza, in quanto non vengono scomputati dal budget 2012; 3. Eccesso di potere per illogicita' manifesta, erroneita' dei presupposti, travisamento dei fatti. Violazione dell'art. 97 Cost. del principio di buon andamento; disparita' di trattamento; violazione e falsa interpretazione dell'art. 15, comma 14, decreto-legge n. 95/2012. Sotto altro profilo, il decreto impugnato e' illegittimo, in quanto nella determinazione del tetto di spesa complessivo relativo all'anno 2012 tiene conto di valori non contemplati dall'art. 15, comma 14, decreto-legge n. 95/2012. Infatti, la disposizione in argomento fa riferimento ai contratti di cui all'art. 8-quinquies decreto legislativo n. 502 del 1992 e, quindi, alle sole prestazioni ordinarie a tariffa ospedaliera e di specialistica ambulatoriale, mentre il decreto contempla anche i valori relativi ai finanziamenti per funzioni di cui all'art. 8-sexies, comma 2 del citato decreto legislativo n. 502. Si sono costituiti in giudizio il Commissario ad acta per la sanita', la Regione Lazio e la ASL RM/C. Tutti concludono per l'infondatezza del ricorso. Come sopra esposto il gravato decreto e' stato adottato in applicazione dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modifiche con legge n. 135/2012, il quale testualmente stabilisce che «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014». Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che appare non manifestamente infondato, anche alla stregua di quanto al riguardo in parte dedotto dalla stessa struttura ricorrente, il dubbio di costituzionalita' in ordine alla disciplina normativa che ha giustificato l'adozione dei contestati decreti, per contrasto con gli art. 117, comma 3, della Costituzione, con il principio di irretroattivita' delle leggi, con gli artt. 3, 32, 41, 97 e 117 comma 1, della Costituzione. Relativamente alla detta violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione deve essere invero evidenziato che: a) la Sanita' rientra, giusta quanto previsto dalla richiamata disposizione costituzionale, nelle materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato; b) in tale quadro normativo il menzionato art.15, comma 14, nel prevedere un taglio generalizzato della spesa per il 2012 (ed anni successivi) che le singole regioni sono chiamate a sostenere sulla base di accordi precedentemente stipulati con le singole strutture accreditate, non puo' in alcun modo essere annoverata tra la normativa che fissa i principi fondamentali, e, pertanto, per tale aspetto, essa risulta in palese contrato con il richiamato art. 117, comma 3. Ed invero il Collegio, pur tenendo presente l'orientamento della Corte Costituzionale secondo cui «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del Contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessita' di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012 e n. 193 del 2007), e secondo cui il legislatore statale puo' «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010), osserva tuttavia che la suddetta disposizione, proprio perche' individua specificatamente i settori ove conseguire (con imposizione di tagli «lineari» senza alternative) i risparmi nella spesa sanitaria, senza limitarsi ad una mera quantificazione in via generale dei suddetti risparmi lasciando alla discrezionalita' dell'amministrazione regionale l'individuazione dei comparti di spesa dove ottenerli e delle modalita' per conseguirli (magari differenziando i destinatari dei tagli di spesa secondo propri criteri apprezzati discrezionalmente come piu' rispondenti all'interesse e alle peculiarita' regionali), risulta non in linea con quanto disposto dal menzionato art.117, terzo comma. Pertanto, la questione di costituzionalita', sotto tale aspetto, non e' manifestamente infondata. Pure non manifestamente infondata e' la violazione dell'art. 97 Cost, oltre che dell'art. 3 della Cost., e dei principi individuati dalla Corte Costituzionale al fine di assicurare la costituzionalita' di una legge retroattiva. In particolare, tenendo anche conto di quanto prospettato dalla Casa di Cura ricorrente, va sottolineato che: a) giusta il consolidato e notorio orientamento della Corte occorre che siano rispettati una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, quale il secondo comma dell'art. 25 Cost., di altri fondamentali valori di civilta' giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricomprasi il rispetto del principio generale di ragionevole che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; b) nella fattispecie in esame la richiamata disposizione nonche' il successivo decreto regionale attuativo, adottato quest'ultimo a fine novembre 2012 quando il limite del budget era stato ormai sostanzialmente raggiunto, hanno inciso (limitatamente al 2012) sul legittimo affidamento venutosi a creare in capo alle singole strutture sanitarie ad erogare le prestazioni e a ricevere il relativo corrispettivo cosi' come stabilito nei contratti antecedentemente stipulati, per la corretta esecuzione dei quali hanno d'altra parte allestito le relative risorse organizzative ed effettuato i correlati investimenti in materiali, personale ed attrezzature. Ora al riguardo non ignora il Collegio che viene anche ritenuta legittima, secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. CdS, Ad. Pl, n. 4/2012), l'introduzione retroattiva di tetti di spesa in materia sanitaria. Ma cio' si e' ritenuto che possa ammettersi soltanto in presenza di tetti di spesa degli anni precedenti ai quali gli interessati si siano potuti rapportare tenendo contemporaneamente conto di ulteriori limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all'inizio e nel corso dell'anno. Oltre tale limite, invero, non vi e' piu' tutela dell'affidamento e questo appare essersi appunto inverato nella specie per l'anno 2012 in quanto i tagli di budget sono stati per tale anno imposti, con parziale decorrenza retroattiva dall'1° gennaio 2012, dalla disposizione legislativa in questione, a budget gia' approvati e senza alcun preesistente parametro da cui i destinatari abbiano potuto preavvertire l'intervento della disposta riduzione; c) correlativamente a quanto sopra, si profila anche, in relazione al contrasto con l'art. 1 protocollo 1 CEDU (stante la lesione con effetto retroattivo di un bene acquisito in presenza di un affidamento legittimamente ingenerato da budget attribuiti e relativi contratti stipulati), la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione (per il tramite della predetta normativa interposta); Risulta poi non manifestamente infondata, ad avviso del Collegio, anche la violazione dell'art. 41 della Costituzione, in quanto la richiamata normativa nel decurtare i budget fissati antecedentemente verrebbe in sostanza ad impedire la remunerazione di prestazioni gia' erogate, con conseguente violazione del principio di liberta' dell'attivita' economica privata. Ugualmente non manifestamente infondata, nel suddetto contesto, e' la violazione dell'art.32 della Costituzione, in quanto le contestate riduzioni dei budget, giustificate unicamente da motivi di ordine economico-finanziario e che fanno seguito ad altre precedenti riduzioni, possono determinare una compromissione del diritto alla salute costituzionalmente tutelato dall'art. 32, in palese contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 309/1999, secondo la quale «le esigenze della finanza pubblica non possono assumere nel bilanciamento del legislatore un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignita' umana». La rilevanza e la pregiudizialita' delle sollevate questioni di costituzionalita' per la controversia in esame appare del tutto evidente, stante che esse investono la disciplina normativa in applicazione della quale e' stato adottato il contestato decreto del Commissario ad acta per la Sanita' della Regione Lazio. Per le ragioni suesposte deve essere quindi disposta la remissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.134 della Costituzione, dell'art.1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e dell'art. 79 c.p.a..
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), dichiara rilevante e non manifestamente infondata, «la sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 15 del 6 luglio 2012, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, per contrasto con gli artt. 117 comma 3, 3, 97, 117 comma 1, 41 e 32 della Costituzione, secondo quanto specificato in motivazione. Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Italo Riggio, Presidente. Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore. Giuseppe Sapone, Consigliere. Il Presidente: Riggio L'estensore: De Leoni