N. 28 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 2014
Ordinanza del 27 febbraio 2014 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Centro di Sanita' Spa in liquidazione contro Regione Lazio ed altri. Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio di liberta' ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziche' di principi fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, in relazione all'art. 1 del Primo protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.(GU n.10 del 11-3-2015 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Quater) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso integrato da motivi aggiunti n. 1640 del 2013 proposto dal Centro di Sanita' Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Masiani presso il cui studio in Roma, Piazza Adriana n. 5, e' elettivamente domiciliato; Contro: Regione Lazio, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Barone e con questa elettivamente domiciliata presso i propri uffici legali in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissario ad acta per l'Attuazione del piano di rientro dei disavanzi del Settore sanitario della Regione Lazio, Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Nei confronti di: Clinica Mater Misericordiae, San Raffaele Spa, Casa di Cura Villa Fulvia, Ospedale Policlinico Gemelli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti in giudizio; Per l'annullamento: del decreto del Presidente della Regione Lazio adottato in qualita' di Commissario ad acta n. 349 del 22.11.2012, recante "Legge del 7 agosto n. 135/2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini; applicazione art. 15, comma 14 - Assistenza ospedaliera anno 2012"; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue; Fatto e Diritto La societa' ricorrente gestisce la casa di cura Nomentana Hospital che eroga nella Regione Lazio in regime di accreditamento con il servizio sanitario prestazioni ospedaliere per acuti, di riabilitazione post acuzie e lungodegenza medica. Con il proposto gravame ha impugnato il decreto del Presidente della Regione Lazio, in epigrafe indicato, che ha rideterminato i budget gia' assegnati a ciascuna struttura sanitaria per il 2012, disponendo una riduzione per ciascuno degli stessi nella misura del 6.8519%. Il suddetto decreto e' stato adottato in applicazione dell'art. 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, il quale dispone che "A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014". Il ricorso e' affidato ai seguenti motivi di doglianza: A) Parte I: Illegittimita' del decreto 349 del 22 novembre 2013. 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012. Violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990 e dei principi dell'ordinamento comunitario. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicita', contraddittorieta', violazione del principio di adeguatezza e proporzionalita', di buona amministrazione, di certezza dei rapporti giuridici, ingiustificata disparita' di trattamento. 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge 135/2012. Violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990. Sotto diverso profilo. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicita', contraddittorieta', violazione del principio di adeguatezza e proporzionalita', di buona amministrazione, di certezza dei rapporti giuridici, ingiustificata disparita' di trattamento. 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012 (convertito in legge 135/2012). Art. 1 della legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicita', contraddittorieta', violazione del principio di adeguatezza e proporzionalita', di buona amministrazione, di certezza dei rapporti giuridici, ingiustificata disparita' di trattamento e irrazionale discriminazione. Sviamento di potere. Violazione principio di tipicita' e di legalita'. B) Parte II: Illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012. Illegittimita' derivata. C) Parte III: Illegittimita' derivata dei provvedimenti amministrativi, presupposti (rinvio ai precedenti ricorsi pendenti). Successivamente, a seguito della notifica del decreto commissariale n. 2012 del 23 maggio 2013 con cui sono stati rettificati i valori della spesa a consuntivo del 2011, la societa' ricorrente ha proposto il seguente ed articolato motivo aggiunto di doglianza: Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 14 del D.L., n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, dell'art. 1 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicita', contraddittorieta', violazione del principio di adeguatezza e proporzionalita', di buona amministrazione, di certezza dei rapporti giuridici, ingiustificata disparita' di trattamento e irrazionale discriminazione. Si sono costituite le intimate amministrazioni contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse. Alla pubblica udienza del 19 novembre 2013 il ricorso e' stato assunto in decisione. Oggetto della presente controversia e' il decreto del Presidente della Regione Lazio n. 349/2012 che ha rideterminato i budget gia' assegnati per il 2012 alle strutture sanitarie in regime di accreditamento con il servizio sanitario ed eroganti prestazioni ospedaliere per acuti, di riabilitazione post acuzie e lungodegenza medica. Come sopra esposto il gravato decreto e' stato adottato in applicazione dell'art. 15, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito con modifiche con legge n. 135/2012, il quale testualmente stabilisce che "A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014". Non manifestamente infondata e' la prospettata violazione dei principi individuati dalla Corte costituzionale al fine di assicurare la costituzionalita' di una legge retroattiva. In particolare e' stato sottolineato che: a) giusta il consolidato e notorio orientamento della Corte occorre che siano rispettati una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, quale il secondo comma dell'art. 25, di altri fondamentali valori di civilta' giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparita', di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; b) nella fattispecie in esame la richiamata disposizione nonche' il successivo decreto regionale attuativo, adottato quest'ultimo a fine novembre 2012 quando il limite del budget era stato ormai sostanzialmente raggiunto, hanno inciso sul legittimo affidamento venutosi a creare in capo alle singole strutture sanitarie ad erogare le prestazioni e a ricevere il relativo corrispettivo cosi come stabilito nei contratti antecedentemente stipulati, per la corretta, esecuzione dei quali hanno allestito le relative risorse organizzative ed effettuato i correlati investimenti in materiali, personale ed attrezzature. Ugualmente non manifestamente infondata e' la prospettata violazione dell'art. 32 della Costituzione. Sostiene in merito la societa' ricorrente che le contestate riduzioni dei budget, giustificate unicamente da motivi di ordine economico-finanziario e che fanno seguito ad altre rilevanti riduzioni effettuate negli anni precedenti, avrebbero determinato una compromissione del diritto alla salute costituzionalmente tutelato dall'art. 32, in palese contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 309/1999, secondo la quale "le esigenze della finanza pubblica non possono assumere nel bilanciamento del legislatore un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignita' umana". La rilevanza e la pregiudizialita' della sollevata questione di costituzionalita' per la controversia in esame appare del tutto evidente, stante che investe la disciplina normativa in applicazione della quale e' stato adottato il contestato decreto del Commissario ad acta. Per le ragioni suesposte deve essere quindi disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P.Q.M. Il Tribunale amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III quater, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la sollevata questione di legittimita' costituzionale di cui in motivazione. Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Italo Riggio, Presidente; Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore; Giulia Ferrari, Consigliere. Il Presidente: Riggio L'Estensore: Sapone