N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 gennaio 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 gennaio 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato - Norme della Regione Lombardia - Previsione dell'affidamento del servizio mediante concessione di durata non superiore a trenta anni - Applicazione di detto termine anche alle concessioni gia' sottoscritte (per le quali vigeva il termine di venti anni) - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria - Lesione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2013. - Legge della Regione Lombardia 26 novembre 2014, n. 29, art. 1, comma 1, lett. m). - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e) e s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 149-bis; Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, art. 106, comma 2.(GU n.10 del 11-3-2015 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587 fax: 06-96514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, ricorrente; Contro Regione Lombardia (c.f. 80050050154), in persona del Presidente della Giunta regionale legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Citta' di Lombardia 1, c.a.p. 20124, resistente; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. m) della legge regionale della Lombardia del 26 novembre 2014, n. 29, pubblicata sul BUR n. 48 del 27 novembre 2014, recante «Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)», per violazione indiretta dell'art. 117, primo comma e dell'art. 117 secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione. La violazione indiretta dipende dalla violazione dell'art. 106 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) al cui rispetto la legislazione regionale e' tenuta in forza dell'appartenenza all'ordinamento comunitario. Secondo l'ordinamento comunitario il servizio idrico e' riconducibile alla categoria dei servizi di interesse economico generale e in quanto tale e' soggetto al principio della libera concorrenza e dell'affidamento dei servizi mediante procedura ad evidenza pubblica (Libro verde sui servizi di interesse generale, Bruxelles, 21.05.2003, COM (2003), 270), art. 106 TFUE), violando in tal modo anche l'art. 117, primo comma, della Costituzione. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. m) della legge regionale della Lombardia del 26 novembre 2014, n. 29. Con la legge regionale 26 novembre 2014, n. 29, recante «Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)», la Regione Lombardia detta disposizioni in materia di servizi locali di interesse economico generale e, in particolare, in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche. La legge regionale de qua presenta profili di illegittimita' costituzionale, che di seguito si illustrano. L'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 26 novembre 2014, n. 29, modifica la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) prevedendo che «m) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 49 le parole "non superiore a venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a trenta anni. Tale termine si applica anche alle concessioni gia' sottoscritte.». A seguito di tale modifica, la nuova formulazione del comma 1, dell'articolo 49 rubricato «Organizzazione del servizio idrico», recita: «1. Le province e il Comune di Milano, per l'ambito della citta' di Milano, organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito e deliberano la forma di gestione secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, acquisito il parere vincolante della Conferenza dei Comuni. Il servizio e' affidato ad un unico soggetto per ogni ATO e per un periodo non superiore a trenta anni. Tale termine si applica anche alle concessioni gia' sottoscritte». Il legislatore regionale modifica la precedente disposizione che consentiva una durata massima dell'affidamento del servizio idrico di vent'anni - peraltro lasciando invariata la previsione che «le province e del Comune di Milano organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito e deliberano la forma di gestione» - stabilendo una proroga ope legis di detto affidamento anche per le concessioni che sono gia' state sottoscritte, ponendosi con cio' in contrasto con la normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza che prevede il ricorso a gara ad evidenza pubblica o all'affidamento in house providing. In particolare, l'art. 149-bis del decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) stabilisce che l'ente di governo dell'ambito «delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto puo' avvenire a favore di societa' interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale». Pertanto, le disposizioni regionali di modifica nel prorogare ope legis il termine ventennale delle concessioni gia' sottoscritte contrastano con le citate prescrizioni dell'articolo 149-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, che riservano all'ente di governo dell'ambito la deliberazione della forma di gestione del servizio idrico fra quelle previste dall'ordinamento europeo e il conseguente affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Sull'argomento, la Corte costituzionale e' piu' volte intervenuta qualificando il servizio idrico integrato come servizio di rilevanza economica e precisando che la disciplina della forma di gestione e delle procedure di affidamento dello stesso attiene alle materie tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenza n. 228 del 2013). Piu' precisamente, codesta Corte ha chiarito al punto 3.1 del «Considerato in diritto» della recente sentenza n. 228/2013: "... Questa Corte ha piu' volte affermato che «la disciplina dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato attiene [...] alle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010; n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009)» (sentenza n. 62 del 2012). In base al disposto del terzo periodo del comma 186-bis dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), inserito dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, «alla legge regionale spetta soltanto disporre l'attribuzione delle funzioni delle soppresse Autorita' d'ambito territoriale ottimale (RATO), "nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza", e non spetta, di conseguenza, provvedere direttamente all'esercizio di tali funzioni affidando la gestione ad un soggetto determinato» (sent. n. 62 del 2012). In altri termini, in base alla normativa statale, la legge regionale deve limitarsi ad individuare l'ente od il soggetto che eserciti le competenze gia' spettanti all'AATO, al quale, quindi, spetta sia deliberare la forma di gestione del servizio idrico integrato, sia aggiudicarne la gestione". Pertanto, la proroga ope legis dell'affidamento della gestione del servizio idrico sottrae all'ente di governo dell'ambito il potere di scelta delle modalita' di tale affidamento e concretizza, al contempo, una negazione della regola della concorrenza, ponendosi in violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela dell'ambiente e della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.). Le disposizioni regionali in questione, inoltre, risultano in contrasto con il diritto dell'Unione europea secondo il quale il servizio idrico e' riconducibile alla categoria dei servizi di interesse economico generale e in quanto tale e' soggetto al principio della libera concorrenza e dell'affidamento dei servizi mediante procedura ad evidenza pubblica (Libro verde sui servizi di interesse generale, Bruxelles, 21.05.2003, COM (2003), 270), art. 106 TFUE), violando in tal modo anche l'art. 117, primo comma, della Costituzione. Secondo l'art. 106 (ex art. 86 del TCE), comma 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, "2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione". Pertanto, l'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 26 novembre 2014, n. 29, dettando disposizioni in contrasto con il diritto europeo e con la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza, viola l'art. 117, primo comma e l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione. Per questi motivi la norma sopra indicata viene impugnata - come deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 gennaio 2015 - davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. Alla luce delle suesposte argomentazioni, voglia pertanto codesta ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. m) della Legge regionale della Lombardia del 26 novembre 2014, n. 29, pubblicata sul BUR n. 48 del 27 novembre 2014, per violazione dell'art. 117, primo comma e dell'art. 117 secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione.
P.Q.M. Alla luce di quanto sopra esposto e dedotto, si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. m) della Legge regionale della Lombardia del 26 novembre 2014, n. 29, pubblicata sul BUR n. 48 del 27 novembre 2014, recante "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)", per violazione dell'art. 117, primo comma e dell'art. 117 secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione. Allegati: Si deposita determinazione del 21 gennaio 2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri di proposizione del ricorso, nonche' l'allegata relazione del Dipartimento per gli Affari regionali della P.C.M. Roma, 23 gennaio 2014 Avvocato dello Stato: Marinella Di Cave