DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2015, n. 26 

Regolamento recante attuazione dell'articolo 5, comma 1, della  legge
10 dicembre 2012, n. 219, in  materia  di  riconoscimento  dei  figli
naturali. (15G00040) 
(GU n.62 del 16-3-2015)
 
 Vigente al: 31-3-2015  
 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge  10  dicembre  2012,  n.  219  ed,  in  particolare,
l'articolo 5, comma 1, che prevede che  con  regolamento  emanato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  normativa
delegata prevista dall'articolo 2  della  legge,  sono  apportate  le
necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia
di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; 
  Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2014; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 gennaio 2015; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia  e  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
                               n. 396 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n.
396,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) nel  Titolo  VII,  alla  rubrica,  la  parola:  "naturali"  e'
sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"; 
    b)  all'articolo  28,  comma  1,  lettera  b),  le  parole:   "di
filiazione naturale" sono sostituite dalle seguenti: "del figlio nato
fuori del matrimonio"; 
    c) all'articolo 29, comma 2, le  parole:  "legittimi  nonche'  di
quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento  di  filiazione
naturale" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del  figlio  nato  nel
matrimonio  nonche'  di  quelli  che  rendono  la  dichiarazione   di
riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio"; 
    d)  all'articolo  30,  comma  4,  secondo  periodo,  la   parola:
"naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; 
    e) all'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' abrogato; 
      2) il comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  Il  figlio
maggiorenne che subisce il cambiamento  o  la  modifica  del  proprio
cognome a seguito della variazione di quello del genitore da  cui  il
cognome  deriva,  nonche'  il  figlio  nato  fuori  del   matrimonio,
riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore eta', da uno  dei
genitori  o  contemporaneamente  da  entrambi,  hanno   facolta'   di
scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono  a  conoscenza,
di mantenere il cognome portato precedentemente, se  diverso,  ovvero
di aggiungere o di anteporre ad  esso,  a  loro  scelta,  quello  del
genitore."; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le  dichiarazioni
di cui al comma 2 sono rese  all'ufficiale  dello  stato  civile  del
comune di  nascita  dal  figlio  personalmente  o  con  comunicazione
scritta. Esse  vengono  annotate  nell'atto  di  nascita  del  figlio
medesimo."; 
    f) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica, la  parola:  "naturali"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nati fuori del matrimonio"; 
      2) al comma  1,  la  parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio"; 
      3) al comma 2, la  parola:  "incestuosi"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nati  da  persone  tra  le  quali  esiste  un  vincolo  di
parentela in linea retta all'infinito  o  in  linea  collaterale  nel
secondo grado, ovvero un vincolo di  affinita'  in  linea  retta,  ai
sensi dell'articolo 251 del codice civile"; 
    g) all'articolo 43, comma 1, la parola: "naturale" e'  sostituita
dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; 
    h) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma  1,  la  parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori  del  matrimonio"  e  la  parola:  "sedici"  e'
sostituita dalla seguente: "quattordici"; 
      2)  al  comma  2,  la  parola:  "sedici"  e'  sostituita  dalla
seguente: "quattordici"; 
    i) all'articolo 46, comma 1, la parola: "naturale" e'  sostituita
dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; 
    l) all'articolo 47, comma 1, la parola: "naturale" e'  sostituita
dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; 
    m) all'articolo 48, comma 3, la parola: "naturale" e' soppressa; 
    n) all'articolo 49, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, alla  lettera  k),  le  parole:  "di  filiazione
naturale" sono sostituite dalle seguenti: "del figlio nato fuori  del
matrimonio"; 
      2) al comma 1, la lettera n) e' soppressa; 
      3) al comma 1, alla  lettera  o),  le  parole:  "la  filiazione
legittima" sono sostituite dalle seguenti: "che il figlio e' nato nel
matrimonio"; 
      4) i commi 2 e 3 sono abrogati; 
      5) al comma 4, le parole: "ai commi 1, 2 e 3"  sono  sostituite
dalle seguenti: "al comma 1"; 
    o) all'articolo 50, la parola:  "potesta'"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    p) all'articolo 64, comma 2, la parola: "naturali" e'  sostituita
dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"; 
    q) all'articolo 98, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  "2.
L'ufficiale dello stato civile provvede con le  stesse  modalita'  di
cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un  atto
di  nascita  relativo  a  cittadino  italiano  nato  all'estero   nel
matrimonio ovvero relativo a  cittadino  italiano  riconosciuto  come
figlio nato fuori del matrimonio ai sensi  dell'articolo  262,  primo
comma, del codice civile, al  quale  sia  stato  imposto  un  cognome
diverso  da  quello  ad  esso  spettante  per  la   legge   italiana.
Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.". 
  2. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 30 gennaio 2015 
 
              Il Presidente del Senato della Repubblica 
            nell'esercizio delle funzioni del Presidente 
             della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 
                         della Costituzione 
                               GRASSO 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Alfano, Ministro dell'interno 
 
                            Orlando, Ministro della giustizia 
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2015 
Interno, foglio n. 565