N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 febbraio 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Commercio - Norme della Regione Marche - Modifiche al testo unico in materia di commercio - Definizioni - Inserimento della locuzione parco commerciale - Previsione che i parchi commerciali sono considerati medie o grandi strutture di vendita e che l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento e la modifica del settore merceologico sono soggetti ad autorizzazione - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di limitazioni all'esercizio dell'attivita' commerciale in contrasto con la normativa comunitaria e statale - Violazione delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza - Inosservanza degli obblighi internazionali. - Legge della Regione Marche 17 novembre 2014, n. 29, artt. 7, comma 1, 8, comma 4, e 13. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 31, comma 2; direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006. Commercio - Norme della Regione Marche - Modifiche al testo unico in materia di commercio - Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita - Apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita e modifica di settore merceologico - Previsione che il Comune definisce le condizioni, le procedure e i criteri per il rilascio delle relative autorizzazioni sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonche' le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le altre parti sociali interessate individuate dal Comune medesimo - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la direttiva 2006/123/CE che vieta il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, ai fini del rilascio di autorizzazioni - Inosservanza degli obblighi internazionali. - Legge della Regione Marche 17 novembre 2014, n. 29, art. 11. - Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, art. 14. Commercio - Norme della Regione Marche - Modifiche al testo unico in materia di commercio - Esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica - Previsione che il Comune definisce le modalita' per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento, previo parere delle organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonche' delle organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la direttiva 2006/123/CE che vieta il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, ai fini del rilascio di autorizzazioni - Inosservanza degli obblighi internazionali. - Legge della Regione Marche 17 novembre 2014, n. 29, art. 17, comma 1. - Costituzione, art. 117; direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, art. 14.(GU n.11 del 18-3-2015 )
Ricorso n. 19 depositato il 2 febbraio 2015 del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della Regione Marche in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 11, dell'art. 13 e dell'art. 17, comma 1 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 29, concernente: "Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 "Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale", (pubblicata B.U.R. Marche n. 110 del 27 novembre 2014). Con la legge regionale 17.11.2014, n. 29, recante: "Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 "Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale", la Regione Marche detta disposizioni in materia di commercio. Cio' posto, la legge regionale de qua presenta profili di illegittimita' costituzionale in relazione alle seguenti disposizioni: A) art. 7, comma 1, art. 8, comma 4, e art. 13 della l.r. n. 29/2014. L'art. 7 introduce la locuzione di "parco commerciale" (non pari-menti prevista a livello di legislazione nazionale) definendo tali "gli esercizi commerciali collocati in una pluralita' di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguita' urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilita' comune, hanno un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche". I detti "parchi commerciali", vengono poi richiamati dal comma 4 dell'art. 8, che modifica la lettera f), comma 2, del art. 11 della l.r. n. 27/2009 (Testo unico in materia di commercio) e trovano specifica disciplina nell'art. 13 che inserisce gli artt. 16-bis e 16-ter nella citata l.r. n. 27/2009. In particolare, l'art. 8, comma 4, stabilisce che " 4. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 27/2009 le paro-le: "medie, grandi strutture di vendita ed i centri commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "medie e grandi strutture di vendita, dei centri commerciali e dei parchi commerciali". L'art. 13, inserisce nella l.r. n. 27/2009 la seguente disposizione: "Art. 16-bis (Parchi commerciali): "1. I parchi commerciali sono considerati medie o grandi strutture di vendita in relazione alla superficie di vendita complessiva. Gli esercizi commerciali in esso presenti possono essere di qualsiasi tipologia. 2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la modifica del settore merceologico sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 in relazione alla superficie di vendita complessivamente considerata. 3. La domanda di autorizzazione puo' essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi. 4. Prima dell'effettivo inizio dell'attivita', le medie e grandi strutture e gli esercizi di vicinato presenti all'interno del parco commerciale presentano apposita SCIA. 5. La presentazione della SCIA di cui al comma 4 da parte di un soggetto diverso dal promotore non configura subingresso". Al riguardo, si evidenzia che la previsione introdotta con il nuovo art. 16-bis considera parchi commerciali le medie e le grandi strutture di vendita ed ammette, poi, che gli esercizi commerciali in esso presenti possano essere di qualsiasi tipologia, compresi, quindi, gli esercizi di vicinato. Al contempo, la norma richiede per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e addirittura per la modifica del settore merceologico la preventiva autorizzazione rilasciata ai sensi delle previsioni regionali dedicate alle medie e alle grandi strutture. In materia, l'art. 31 del decreto-legge n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.), convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, al comma 2, rubricato "esercizi commerciali, ha previsto:. "2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attivita' produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessita' di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.". Pertanto, l'art. 16 - bis della l.r. 27/2009, inserito dall'art. 13 l.r. 29/2014, introduce limitazioni vietate ai sensi di tutta la recente normativa comunitaria e statale (cfr. Direttiva 2006/123/CE e, da ultimo, il citato art. 31, comma 2, del d.l. n. 201/2011), frapponendo un effettivo ostacolo alla libera concorrenza nella Regione Marche. Anche la Corte costituzionale ha di recente affermato che non possono essere inserite procedure che aggravano l'avvio di un'attivita' commerciale. " (Corte cost. sent. n. 165/2014). Al contempo, si evidenzia che l'art. 4 del d.lgs. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.) gia' definisce i centri commerciali come "una media o una grande struttura di vendita nella quale piu' esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.". Tanto Premesso, l'art. 16 bis della 1.r. 27/2009, inserito dall'art. 13 1.r. 29/2014, contrastando con la normativa nazionale (art. 31, comma 2 del dl. n. 201/2011, come convertito in legge n. 214 del 2011) e con la normativa comunitaria (Direttiva 2006/123/CE), viola l'art. 117, secondo comma, lettera e) e l'art. 117, primo comma, della Costituzione. B) Art. 11 e art. 17, comma 1, della l.r. n. 29/2014. L'art. 11 modifica il comma 2 dell'art. 14 della 1.r. n. 27/2009, prevedendo che le parole: "previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nonche' con" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonche' le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale e". A seguito delle modifiche apportate dall'art. 11 l.r. n. 29/14, l'art. 14, comma 2, 1.r. n. 27/09, dispone oggi quanto segue: "2. Il Comune, sulla base di quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, definisce le condizioni, le procedure ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonche' le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le altre parti sociali interessate individuate dal Comune medesimo". L'art. 11 l.r. n. 29/14 contrasta con la Direttiva 2006/123/UE che all'art. 14 vieta agli Stati membri "il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, al fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorita' competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre organizzazioni che agiscono in qualita' di autorita' competente". Anche l'art. 17, comma 1, 1.r. 29/14 modifica il comma 2, dell'articolo 28 della 1.r. n. 27/2009, prescrivendo, in sostituzione della previgente concertazione, il previo parere delle organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonche' delle organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, per la definizione da parte del Comune competente dei criteri e delle modalita' per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento dell'esercizio di vendita di stampa quotidiana e periodica. Anche l'art. 17, comma 1, 1.r. 29/14, dunque, contrasta con l'art. 14 della Direttiva 2006/123/UE. Per questi motivi, gli artt. 11 e 17, comma 1, contrastando la normativa europea violano l'art. 117, comma primo della Costituzione.
Per Queste Ragioni Si conclude perche' gli artt. 7, comma 1, 8, comma 4, 11, 13 e 17, comma 1 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 29, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. Si producono estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015; relazione, allegata alla medesima delibera, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport; Legge regionale n. 29/2014. Roma, 21 gennaio 2015 L'Avvocato dello Stato: Giovanni Palatiello