N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 febbraio 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10 febbraio 2015 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri). 
 
Enti pubblici - Norme della Regione Veneto - Istituzione dell'Agenzia
  Veneta per l'innovazione nel settore primario - Norme transitorie -
  Personale in servizio presso la soppressa Azienda regionale  Veneto
  Agricoltura in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla  vigente
  normativa - Previsto inquadramento nella qualifica  funzionale  del
  contratto   collettivo   nazionale   di   lavoro    del    comparto
  regioni-autonomie  locali  corrispondente  a  quella   occupata   -
  Personale in servizio non in possesso dei requisiti di cui al comma
  1 - Previsto mantenimento del contratto di lavoro  in  essere  fino
  alla cessazione del servizio e riferimento, per quanto riguarda  il
  trattamento economico, al contratto collettivo nazionale di  lavoro
  del comparto regioni-autonomie  locali  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata  violazione  dei  principi  di  buon  andamento   e   di
  imparzialita' della pubblica amministrazione. 
- Legge della Regione Veneto 28 novembre 2014, n. 37, art. 13. 
- Costituzione, art. 97; decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
  art. 35; legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 563. 
Enti pubblici - Norme della Regione Veneto - Istituzione dell'Agenzia
  Veneta per l'innovazione nel settore primario - Norme transitorie -
  Previsione che le funzioni della soppressa Azienda regionale Veneto
  Agricoltura non trasferite all'Agenzia Veneta per l'innovazione nel
  settore primario sono esercitate dalle competenti  strutture  della
  Giunta regionale, cui vengono assegnate le  corrispondenti  risorse
  umane e strumentali - Ricorso del Governo -  Denunciata  violazione
  dei principi di  imparzialita'  e  buon  andamento  della  pubblica
  amministrazione. 
- Legge della Regione Veneto 28 novembre 2014, n. 37, art. 14,  comma
  9. 
- Costituzione, art. 97; decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
  art. 35; legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 563. 
(GU n.12 del 25-3-2015 )
    Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e  difeso
ex lege dall'Avvocatura generale  dello  Stato,presso  i  cui  uffici
domicilia  ex  lege  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.   12   (c.f.
80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it) 
    Contro la Regione Veneto in persona del Presidente  della  Giunta
p.t. per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt.
13 e 14, nono comma, della legge della Regione Veneto del 28 novembre
2014, n. 37, pubblicata nel BUR n. 116 del 5 dicembre  2014,  recante
«l'istituzione dell'Agenzia  veneta  per  l'innovazione  nel  settore
primario». 
    La  legge  riportata  in   epigrafe   viene   impugnata,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri in  data  29  gennaio  2015,
nelle sopraindicate disposizioni sulla base dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
Premessa 
    La legge della Regione  Veneto  n.  37  del  2015  istituisce  la
Agenzia veneta  per  l'innovazione  nel  settore  primario,  definita
dall'art. I della  legge  regionale  quale  «ente  strumentale  della
Regione Veneto, dotata di personalita' giuridica di diritto  pubblico
e di autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale,  nei  limiti
previsti dalla legge» (art. 1). 
    L'Agenzia, nei limiti delle funzioni  proprie,  come  individuate
dal successivo art. 2,  subentra  nei  rapporti  giuridici  attivi  e
passivi dell'Azienda regionale per i settori  agricolo,  forestale  e
agroalimentare «Veneto agricoltura» - definita quale «ente di diritto
pubblico  economico  dotato  di   personalita'   giuridica   propria»
dall'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 - che viene
al contempo soppressa e posta in liquidazione (art. 1, commi  2  e  3
della legge regionale n. 37/2014). 
    A fronte della soppressione di un  ente  qualificato  quale  ente
pubblico  economico  viene  dunque  costituito   un   ente   pubblico
strumentale della Regione, esso stesso  pubblica  amministrazione  al
pari di essa, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 165 del
2001. 
    In ordine al personale dipendente dell'Agenzia l'art. 12  prevede
che la proposta della pianta organica sara' formulata  dal  direttore
dell'agenzia sulla base delle indicazioni  della  Giunta  e  che,  in
linea generale, ai dirigenti e dipendenti del nuovo ente si applicano
i rispettivi  contratti  collettivi  del  comparto  regioni-autonomie
locali e relativi contratti decentrati regionali. Agli  operai  delle
aziende o gestioni agricole e forestali  si  applicano  i  rispettivi
contratti collettivi nazionali di lavoro e la relativa previdenza  di
settore. 
    L'art. 13 della legge  regionale  n.  37/2014  intitolato  «Norme
transitorie», regola le sorti del personale gia'  in  servizio  nella
soppressa Agenzia regionale Veneto agricoltura disponendo,  pertanto,
al primo comma, che il personale in servizio nella soppressa  azienda
regionale «che risulti in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla
vigente normativa,  e'  inquadrato  nella  qualifica  funzionale  del
contratto   collettivo   nazionale    di    lavoro    del    comparto
regioni-autonomie  locali  corrispondente  a  quella  occupata».  «Il
restante personale in servizio, non  in  possesso  dei  requisiti  di
legge», si legge  ancora  nel  secondo  comma,  «sino  alla  data  di
cessazione mantiene il contratto di lavoro in essere  e,  per  quanto
attiene al trattamento  economico  si  avra'  riguardo  al  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  regioni   autonomie
locali». 
    Il nono comma del successivo art. 14,  inoltre,  dispone  che  le
funzioni della soppressa Azienda non  attribuite  all'Agenzia  e  non
oggetto di dismissione sono  esercitate  dalle  competenti  strutture
della Giunta regionale, prevedendo altresi'  l'assegnazione  a  dette
strutture delle corrispondenti risorse umane e strumentali. 
    Gli artt. 13 e 14 comma 9 della legge regionale n. 37 del 2014 si
pongono innanzitutto in contrasto con l'art.  97  della  Costituzione
sotto il  profilo  del  buon  andamento  e  dell'imparzialita'  della
pubblica amministrazione nonche' avuto riguardo al principio per  cui
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede  mediante
pubblico concorso. 
    Tale parametro costituzionale stabilisce, in linea  generale  che
l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni  possa  avvenire,
salvo i casi stabiliti dalla legge, solo per pubblico concorso.  Come
piu' volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale  il  concorso
pubblico, quale meccanismo di imparziale selezione tecnica e neutrale
dei piu' capaci sulla base del criterio del  merito,  costituisce  la
forma  generale  e  ordinaria  di  reclutamento  per   le   pubbliche
amministrazioni. (In tal senso, ex multis, Corte  cost.  sentenze  n.
127 del 2011, n. 59 del 2005, n. 205 e n. 39 del 2004). La  selezione
concorsuale pubblica e', infatti, posta a presidio delle esigenze  di
imparzialita' e di efficienza dell'azione amministrativa  e,  dunque,
anche a tutela del buon andamento della P.A. tutelato dalla  medesima
disposizione (In tal senso anche Corte cost. sent. n. 363 del 2006). 
    Stante la  portata  generale  del  principio  cosi'  affermato  a
livello costituzionale, la possibilita' di introdurre deroghe a  tale
principio da parte del legislatore regionale deve essere  «delimitata
in modo rigoroso» e tali deroghe possono considerarsi legittime  solo
quando  funzionali  esse  stesse  alle  esigenze  di  buon  andamento
dell'Amministrazione  e  ove  ricorrano  «peculiari  e  straordinarie
esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (in tal  senso:
Corte cost. n. 9 e 10 del 2010 e sent. 293 del 2009), circostanze che
tuttavia, non  risultano  neanche  enunciate  dalla  legge  regionale
oggetto di impugnazione. 
    Nel caso di specie, attraverso dal combinato disposto  delle  due
norme si evince che il personale della  soppressa  Azienda  regionale
sara' chiamato, in parte, a svolgere le funzioni proprie dell'Agenzia
presso l'ente pubblico di nuova istituzione,  e  in  parte  assegnato
alle competenti strutture della Giunta  per  ivi  svolgere  funzioni,
gia'  di  competenza  della   soppressa   azienda,   non   attribuite
all'Agenzia e sopravvissute alla procedura di liquidazione. 
I) Illegittimita' costituzionale dell'art. 13 della  legge  regionale
n. 37 del 2014. 
    Violazione  dell'art.  97  Cost.;  dei  principi  generali  e  in
particolare, dell'art. 35 del decreto legislativo n.  165  del  2001;
dell'art. 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
    a) Sulla base delle previsioni di cui all'art. 13,  il  personale
gia'  in  servizio  presso  la  soppressa  Azienda  in  possesso  dei
requisiti richiesti dalla vigente normativa nel transitare nei  ruoli
del  nuovo  ente  pubblico  regionale  beneficia  di  un  illegittimo
cambiamento di status, in contrasto con  l'art.  97  Cost.  e  con  i
generali principi del decreto legislativo n. 165 del  2011,  che  nel
rispetto   di   tale    principio    costituzionale,    «disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di  lavoro  e  di  impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (art. 1). 
    I rapporti di lavoro costituiti dalla soppressa Azienda regionale
(ente pubblico economico secondo la stessa legge regionale istitutiva
n. 37 del 1997), con i propri dipendenti, sono  infatti  rapporti  di
lavoro di diritto privato,  integralmente  disciplinati  dalle  norme
privatistiche sui rapporti di lavoro e dai  contratti  collettivi  di
lavoro di  settore  (CCNL  dei  servizi  ambientali,  art.  14  legge
regionale Veneto, n. 35 del 1997) e, comunque, non  rientranti  nella
nozione di amministrazione pubblica ai fini della applicazione  della
disciplina di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 siccome  non
ricompresi nell'elencazione  contenuta  nell'art.  1,  comma  2,  del
citato decreto (che si riferisce  a  «tutti  gli  enti  pubblici  non
economici nazionali, regionali e locali»). 
    Per contro, il disposto inquadramento secondo  la  contrattazione
collettiva del comparto Regioni - autonomie locali,  sostanzialmente,
finisce per convertire detti rapporti  privatistici  in  rapporti  di
lavoro  di  pubblico  impiego  (sia  pure  privatizzato)  propri  dei
dipendenti della regione e dei suoi  enti  strumentali,  tra  cui  va
ricompresa  l'Agenzia  di  nuova  istituzione  (anche  essa,  dunque,
Pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo
n. 165 del 2001). 
    Tanto il passaggio del  personale  gia'  in  servizio  presso  la
soppressa  Azienda  nella  dotazione   organica   del   nuovo   ente,
implicitamente affermato dalla disposizione in esame e confermato dal
subentro nei rapporti  attivi  e  passivi  della  Azienda  regionale,
quanto l'inquadramento del medesimo personale  secondo  il  Contratto
collettivo  regioni-  autonomie  locali,   proprio   dei   dipendenti
regionali, avviene a seguito di un mero riscontro  della  sussistenza
dei  «requisiti  previsti  dalla  vigente  normativa»  in   capo   ai
lavoratori che, una volta definita la pianta organica del nuovo ente,
saranno chiamati a formare il personale dell'ente regionale di  nuova
istituzione e beneficeranno del predetto  inquadramento,  secondo  le
qualifiche proprie del pubblico impiego. Nel caso di insussistenza di
tali requisiti, inoltre, il  contratto  collettivo  regioni-autonomie
locali viene comunque o preso a riferimento ai fini  del  trattamento
economico. 
    Tale generico riscontro, tuttavia,  non  e'  tale  da  sostituire
l'unico   requisito   imprescindibile   alla   stregua   del   canone
costituzionale  ricordato  che,  ai  fini  dell'accesso  al  pubblico
impiego richiede il previo superamento di  un  pubblico  concorso  in
condizioni di parita' con altri possibili aspiranti e sulla base  del
merito. 
    b) La disposizione, inoltre, non distingue tra personale a  tempo
determinato e indeterminato  gia'  in  servizio  presso  l'Azienda  e
oggetto di inquadramento  secondo  il  comparto  regioni-  autonomie,
ponendosi in ulteriore contrasto con il principio di cui all'art.  97
Cost. nell'ipotesi in cui la mancata  limitazione  dell'inquadramento
ai soli titolari di contratto a tempo indeterminato sia, in  realta',
diretta ad introdurre inammissibili procedure di stabilizzazione  del
personale precario in assenza di  previo  superamento  di  una  prova
concorsuale pubblica (ex plurimis, Corte  cost.  sentt.  n.  277  del
2013; n. 51 del 2012; n. 7 del 2011). 
    c) Oltretutto, in assenza di una corrispondenza  predefinita  tra
le  qualifiche  funzionali  dell'uno   e   dell'altro   comparto   di
contrattazione collettiva, la norma oggetto di impugnativa, nella sua
generica formulazione, e'  tale  da  non  escludere  anche  possibili
inquadramenti in qualifiche superiori a quella di riferimento, sempre
in deroga al medesimo art. 97 Cost. oltre che  ai  principi  generali
dettati  in  materia  di  progressione  di   carriera   dal   decreto
legislativo n. 165 del 2001. In ragione dell'ampiezza  del  principio
di cui all'art. 97 Cost., infatti, anche la progressione nei pubblici
uffici deve avvenire, in linea di principio, per concorso (da ultimo,
sentenza n. 30 del 2012), come si legge anche in Corte  cost.  n.  90
del 2012: «A tale riguardo si e' infatti sottolineato,  relativamente
alla possibilita' di riserva di  quote  al  personale  interno  e  di
deroga al principio del pubblico concorso, che non ha alcun  "rilievo
la circostanza che, fra i requisiti che si debbono avere  per  potere
godere della progressione in carriera vi sia quello di  essere  stati
in precedenza assunti  presso  l'amministrazione  di  appartenenza  a
seguito di  un  pubblico  concorso,  trattandosi,  evidentemente,  di
concorso bandito per una qualifica diversa ed  inferiore  rispetto  a
quella cui si accederebbe per effetto della  disposizione  censurata"
(sentenza n. 30 del 2012; n. 90 del 2012)». 
    d) Di qui il contrasto, sotto gli esposti profili,  dell'art.  13
della legge regionale n. 37/2014 tanto  con  l'art.  97  Cost.  primo
comma, che fissa il principio di buon andamento ed  di  imparzialita'
delle pubbliche amministrazioni,  quanto  con  il  terzo  comma,  che
cristallizza il generale principio di accesso  agli  impieghi  presso
pubbliche amministrazioni mediante concorso, salvo  i  casi  previsti
dalla legge, oltre che con i richiamati principi generali di  cui  al
decreto legislativo n. 165 del 2001,  dovendosi  ritenere  ricompreso
nell'ambito dell'art. 97  Cost.  sia  le  ipotesi  di  assunzione  di
soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni  sia
i  casi  di  nuovo  inquadramento  di  dipendenti  gia'  in  servizio
(sentenze n. 150 del 2010; n. 293 del 2009; n. 205 del  2004;  n.  90
del 2012). 
    La violazione dell'art. 97  Cost.  e'  palese  tenuto  conto  che
l'inquadramento  secondo  le  corrispondenti  qualifiche  proprie  di
rapporti di lavoro di pubblico impiego  descritto  dall'art.  13,  ha
carattere: 
        1 - automatico, in quanto subordinato alla mera verifica  dei
«requisiti richiesti dalla  vigente  normativa»  ma  senza  prevedere
l'unico primario requisito previsto dal decreto  legislativo  n.  165
del 2001 (art. 35) in attuazione dell'art. 97 Cost., ovvero il previo
esperimento di procedure concorsuali pubbliche e la  previa  verifica
della professionalita' dei dipendenti  gia'  in  servizio  presso  la
soppressa azienda; 
        2 - ed  altresi'  riservato,  in  quanto  destinato  al  solo
personale gia' in servizio presso 1'azienda regionale e,  dunque,  in
violazione del principio  di  accesso  ai  pubblici  concorsi  previo
pubblico concorso in condizioni di parita' con gli  altri  aspiranti,
affinche'   siano   selezionate   le    migliori    professionalita',
nell'interesse   pubblico   al   buon   andamento   della    pubblica
amministrazione, come si ricava anche  tanto  dall'art.  97  primo  e
terzo  comma  quanto  dai  principi  generali  di  cui   al   decreto
legislativo n. 165 del 2001 che ne rappresentano l'attuazione. 
    e) Oltre alla diretta violazione  dell'art.  97  Cost.,  sussiste
anche la violazione dell'art. 35 del decreto legislativo n.  165  del
2001 secondo cui in attuazione del medesimo principio  costituzionale
sopra richiamato,  il  reclutamento  del  personale  nelle  pubbliche
amministrazioni puo' avvenire solo attraverso procedure concorsuali o
attraverso  particolari  procedure  selettive  (nei  soli  casi   ivi
previsti),  e,  in  ogni  caso,  con  l'osservanza  dei  principi  di
imparzialita', parita'  di  genere,  pubblicita'  e  trasparenza  ivi
richiamati. 
    f) La disposizione in esame si pone, inoltre,  in  contrasto  con
quanto previsto dall'art. 1 della legge di stabilita'  per  il  2014,
approvata con  legge  del  27  dicembre  2013,  n.  147,  ove  si  e'
espressamente disposto che la mobilita' non possa  comunque  avvenire
tra  le  societa'  di  cui  al  medesimo   comma   563   (controllate
direttamente o indirettamente  da  pubbliche  amministrazioni)  e  le
pubbliche amministrazioni. 
    Al di la' della formale limitazione della disposizione  in  esame
alle sole societa' controllate da pubbliche amministrazioni, la norma
non  puo'  non  essere  considerata  applicabile  anche  al  caso  di
passaggio da un ente pubblico economico, il cui personale sia  legato
all'ente da rapporti di lavoro di diritto  privato,  verso  pubbliche
amministrazioni  (l'Agenzia  per  l'innovazione  essendo,  come  gia'
osservato, ente strumentale della  Regione  e,  dunque,  essa  stessa
pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo n. 165  del
2001), i cui rapporti di lavoro sono riconducibili  alla  nozione  di
pubblico impiego. 
    La ratio normativa che ha ispirato la  legge  di  stabilita'  del
2014 vale anche nel presente caso in quanto cio' che  il  legislatore
ha voluto evitare e'  che  si  verifichino  illegittimi  passaggi  di
personale di  diritto  privato  secondo  inquadramenti  e  qualifiche
propri del pubblico impiego. Cio' basta, infatti, ad escludere che il
relativo personale sia stato, a sua volta,  individuato  e  reclutato
sulla base di  una  procedura  concorsuale  pubblica  oltre  che  nel
rispetto dei richiamati principi di pubblicita', di  trasparenza,  di
pari opportunita'  di  cui  al  comma  3  dell'art.  35  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001. (In  tal  senso  Corte  cost.  sent.  23
luglio 2013 n.  227  ove  si  ritiene  illegittimo  il  trasferimento
automatico di personale ove lo stesso  presupponga  un  passaggio  di
status da dipendenti privati a dipendenti pubblici). 
    Di qui il contrasto anche con  la  norma  da  ultimo  richiamata,
oltre che con i principi sopra descritti. 
II) Illegittimita' costituzionale dell'art.  14,  nono  comma.  della
legge regionale n. 37 del 2014. 
    Violazione dell'art.  97  Cost.;  dei  principi  generali  ed  in
particolare, dell'art. 35 del decreto legislativo n.  165  del  2001;
dell'art. 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
    1)  Analoghe  violazioni  devono   ravvisarsi   con   particolare
riferimento al successivo art. 14, nono comma della  legge  regionale
impugnata . 
    Dopo avere descritto le attivita' di liquidazione della soppressa
Agenzia il comma in esame dispone che le funzioni non ricomprese  tra
quelle  attribuite  al  nuovo  ente  regionale  e  non   oggetto   di
dismissione all'esito della fase di liquidazione del soppresso  ente,
«sono esercitate dalle competenti strutture della  Giunta  regionale,
cui vengono assegnate le corrispondenti risorse umane e strumentali». 
    Anche  in  relazione  all'ipotesi  in  esame  e'  dato  ravvisare
violazioni analoghe a quelle gia' rilevate con  riferimento  all'art.
13 della medesima legge regionale,  tenuto  conto  che  il  personale
chiamato a svolgere le funzioni non assorbite dalla nuova Agenzia  e'
assegnato alle competenti strutture della Giunta il che' si  traduce,
implicitamente, in un passaggio nell'organico della Regione, anche in
tal caso senza previo svolgimento  di  una  procedura  concorsuale  o
selettiva di alcun tipo. 
    Il comma in esame prefigura, dunque, ancor piu'  chiaramente,  un
automatico trasferimento del personale gia'  in  servizio  presso  la
soppressa azienda nei ruoli della Regione. Le funzioni non trasferite
al nuovo ente strumentale e non soppresse  in  sede  di  liquidazione
saranno infatti  svolte  dalle  strutture  della  Giunta  alla  quale
saranno assegnate le risorse non  solo  strumentali  ma  anche  umane
necessarie al loro espletamento. 
    Il personale gia' di diritto  privato  della  soppressa  azienda,
dunque, passera' alle dipendenze della Regione e,  oltretutto,  anche
per esso, presumibilmente, si  applichera'  l'art.  13  e,  pertanto,
beneficera' dell'inquadramento corrispondente alla qualifica  propria
del contratto collettivo regioni - autonomie locali. 
    L'art.  14,  nono  comma,  configura  pertanto  un   ipotesi   di
trasferimento  automatico  e  riservato  di  personale  senza  previo
svolgimento di un concorso e di una prova selettiva pubblica. Di  qui
il contrasto con  il  principio  che  regola  l'accesso  ai  pubblici
impieghi secondo la regola del  previo  concorso  pubblico  e  con  i
principi costituzionali di efficienza, buon andamento,  imparzialita'
della  pubblica   amministrazione   espressi   dall'art.   97   della
Costituzione,  nonche'  delle  disposizioni   di   cui   al   decreto
legislativo n. 165 che improntano la disciplina del pubblico  impiego
al  rispetto  di  tali  principi  con  particolare   riferimento   al
reclutamento, alla selezione ed alla  progressione  in  carriera  del
personale. 
    b) Anche con riferimento alla fattispecie descritta nell'articolo
in esame, non e' possibile dedurre particolari esigenze di  interesse
pubblico idonee a giustificare  1'ingiustificata  esclusione  di  una
previa  selezione  pubblica  in  contrasto  con   la   giurisprudenza
costituzionale sopra ricordata e con l'art.  97  terzo  comma  Cost.,
esigenze, peraltro, neanche enunciate dal legislatore regionale  che,
nel caso in  esame,  omette  anche  il  richiamo  alla  pur  generica
sussistenza dei «requisiti previsti dalla vigente normativa»  di  cui
alla precedente disposizione. 
    Il trasferimento dai ruoli della soppressa Azienda  regionale  ex
lege n. 35 del 1997  all'organico  e,  quindi,  ai  ruoli  regionali,
comporta un indebito vantaggio per i beneficiari di  tale  passaggio,
in ragione se non altro delle garanzie di maggiore  stabilita'  e  di
maggiore tutela del rapporto di lavoro proprie del pubblico  impiego,
in violazione del principio di imparzialita'  espresso  dall'art.  97
primo comma cost.  oltre  che  dei  principi  generali  sul  pubblico
impiego che ne sono espressione (in particolare, art. 35). 
    Ove in tale  passaggio  il  legislatore  regionale  abbia  inteso
ricomprendere  anche  il   personale   precario   gia'   appartenente
all'azienda ex  lege  n.  35  del  1997,  inoltre,  come  gia'  sopra
osservato con riferimento alla precedente disposizione,  il  medesimo
incorrerebbe in una ulteriore violazione dell'art.  97  Cost.  e  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, dando luogo ad  una  illegittima
stabilizzazione  di  personale  titolare   di   contratti   a   tempo
determinato, oltre i limiti e le condizioni previste dalla  normativa
in materia e, comunque, piu' volte  sanzionata  dalla  giurisprudenza
costituzionale ove svolta in assenza di previa procedura  concorsuale
pubblica. 
    Come ricordato da codesta  Ecc.ma  Corte,  il  principio  di  cui
all'art. 97 Cost. puo', in limitati casi, consentire la previsione di
condizioni di  accesso  intese  a  consolidare  pregresse  esperienze
lavorative maturate nella stessa amministrazione,  ma  «l'area  delle
eccezioni» deve essere delimitata  in  modo  rigoroso  e  subordinata
all'accertamento     di     specifiche     necessita'      funzionali
dell'amministrazione e allo  svolgimento  di  procedure  di  verifica
dell'attivita' svolta (sentenza n. 213 del 2000). 
    In tal senso anche sent. 90  del  2012  che,  nel  confermare  la
illegittimita' di arbitrarie  restrizioni  alla  partecipazione  alle
procedure  selettive,  ha  altresi'  chiarito  ulteriormente  che  al
concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione  ampio,
tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione  di  soggetti
precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma  anche  i
casi di nuovo inquadramento di dipendenti gia' in servizio  e  quelli
di trasformazione di rapporti non  di  ruolo,  e  non  instaurati  ab
origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenze n. 150  del
2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004)» (sentenza n. 68 del 2011). 
    c) Anche nella fattispecie descritta dall'art. 14, nono comma, il
passaggio alle strutture della regione avviene in modo  automatico  e
riservato ai dipendenti della soppressa azienda, non essendo prevista
una previa procedura di selezione o di verifica, secondo principi  di
imparzialita' e trasparenza della  professionalita'  maturata  presso
l'ente di provenienza, in condizioni di parita' con altri aspiranti. 
    La mancanza della previsione di una  previa  prova  selettiva  di
tipo concorsuale viola direttamente il terzo comma dell'art. 97 Cost.
che regola l'accesso ai pubblici uffici sulla base della  regola  del
superamento del concorso e, disapplicando un  meccanismo  volto  alla
selezione dei migliori, si pone in  contrasto  con  il  principio  di
efficienza e di buon andamento dell'amministrazione di cui  al  primo
comma della medesima disposizione, oltre che con i principi stabiliti
nel d.lgs. n. 165 del 2001 (in particolare quanto al gia'  richiamato
art.  35),  applicabili  a  tutto  il   personale   delle   pubbliche
amministrazioni, ivi comprese le regioni e i loro  enti  strumentali,
nonche' con quanto recentemente  stabilito  dall'art.  1  comma  563,
ultima parte, della legge n. 147/2013. 
    Al pari del caso prefigurato dalla disposizione di cui alla legge
finanziaria del 2014, infatti, in  virtu'  delle  previsioni  di  cui
all'art. 14, comma 9 della legge regionale in esame, si  realizza  un
ipotesi   di   illegittimo   accesso   nei   ruoli   della   pubblica
amministrazione senza previo svolgimento di un pubblico  concorso  e,
di conseguenza, un illegittimo mutamento del  rapporto  di  lavoro  a
beneficio del solo personale in servizio presso un ente  a  vocazione
commerciale e imprenditoriale  (azienda  regionale),  in  assenza  di
prova pubblica concorsuale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Alla luce di quanto  sopra  esposto  si  conclude  affinche'  sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 13 e 14,  nono
comma, della legge della Regione Veneto del 28 novembre 2014, n.  37,
pubblicata nel BUR n. 116 del 5 dicembre 2014, recante «l'istituzione
dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore  primario»,  per  i
motivi sopra esposti. 
    Si produce in allegato copia della  delibera  di  impugnativa  in
data 29 gennaio 2014 ed allegata relazione del Ministro proponente. 
 
        Roma, 2 febbraio 2014 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Palmieri