N. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 febbraio 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 febbraio 2015 (del Presidente del Consiglio dei Ministri). Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Puglia - Previsione che gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge n. 560 del 1993, destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprieta', al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la norma statale introdotta dal decreto-legge n. 47 del 2014 che prevede che le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni - Violazione della competenza statale nelle materie di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica e del governo del territorio. - Legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, art. 1, comma 1, lett. c). - Costituzione, artt. 47, 117, commi secondo, lett. m), e terzo; decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 3, comma 1, lett. a).(GU n.12 del 25-3-2015 )
Il Presidente del Consiglio dei Ministri (80188230587) in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 - per il ricevimento degli atti: fax 06/96514000 e pec "agsrm@mailcert.avvocaturastato.it"), presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Nei confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale, per la carica domiciliato in Lungomare Nazario Sauro n. 33 - 70121 Bari per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c), della legge della Regione Puglia n. 48 del 5 dicembre 2014, pubblicata sul BUR n. 169 del 10 dicembre 2014, recante: "Modifiche all'art. 24, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", giusta delibera del Consiglio dei Ministri del giorno 29 gennaio 2015. La legge della Regione Puglia n. 48 del 5 dicembre 2014, pubblicata sul BUR n. 169 del 10 dicembre 2014, ha introdotto "Modifiche all'art. 24, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica". In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 48 del 5 dicembre 2014 ha previsto che, dopo il comma 1, dell'art. 24, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprieta', al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio". La richiamata disposizione della legge regionale Puglia si pone in contrasto con la Costituzione per i seguenti Motivi 1) Illegittimita' dell'art. 1, comma 1, lett. c), della legge della Regione Puglia n. 48 del 5 dicembre 2014, pubblicata sul BUR n. 169 del 10 dicembre 2014, per violazione degli artt. 47 e 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. L'art. 1, comma 1, lett. c) della legge della Regione Puglia n. 48 del 5 dicembre 2014 ha aggiunto al comma 1, dell'art. 24, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 il seguente comma: "1-bis. Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), destinare una quota dei proventi de le alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprieta', al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio". Tale previsione consente agli enti gestori alloggi di edilizia residenziale pubblica, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, di destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di oro proprieta', al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio. La disposizione e' in contrasto con le norme introdotte dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante "Misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico". Infatti, detto comma 1, alla lettera a), nel modificare l'art. 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che "Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente". Tale norma, venendo ad incidere sulla determinazione dell'offerta di alloggi destinati ai ceti mano abbienti, e' espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, come ripetutamente chiarito dalla Corte costituzionale (da ultimo, con la sentenza n. 121 del 2010). Pertanto, la norma regionale che prevede una diversa destinazione dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi medesimi invade la potesta' legislativa esclusiva statale nella materia "livelli essenziali delle prestazioni", in violazione degli articoli 47 e 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, articoli espressamente enunciati dal legislatore statale quale presupposto della disciplina di cui al predetto art. 3, comma 1, lett. a) del D.L. n. 47/2014. 2) Illegittimita' dell'art. 1, comma 1, lett. c) della legge della Regione Puglia n. 48 del 5 dicembre 2014, pubblicata sul BUR n. 169 del 10 dicembre 2114, per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. Come in precedenza esposto, l'art. 1, comma 1, lett. c) della legge della Regione Puglia n. 48 del 5 dicembre 2014 consente agli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, di destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprieta', al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio. La disposizione e' in contrasto con le norme introdotte dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante "Misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico". Infatti, detto comma 1, alla lettera a), nel modificare l'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che "Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente". In tal modo disponendo, la norma si pone in violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, interferendo nelle materie "coordinamento della finanza pubblica" e "governo del territorio", articolo espressamente enunciato dal legislatore statale quale presupposto della disciplina di cui al predetto art. 3, comma 1, lett. a), del D.L. n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014.
P. Q. M. Per i suesposti motivi si conclude perche' l'art. 1, comma 1, lett. c), della legge della Regione Puglia n. 48 del 5 dicembre 2014, pubblicata sul BUR n. 169 del 10 dicembre 2014, recante: "Modifiche all'art. 24, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. Si produce l'estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del giorno 29 gennaio 2015 e la relazione del Dipartimento per gli Affari regionali. Roma, 6 febbraio 2015 L'Avvocato dello Stato: Di Maggio