N. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 febbraio 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10 febbraio 2015 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri). 
 
Edilizia  residenziale  pubblica  -  Norme  della  Regione  Puglia  -
  Previsione che gli  enti  gestori  che  non  versano  in  stato  di
  dissesto finanziario possono, in deroga alla legge n. 560 del 1993,
  destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di
  edilizia residenziale pubblica al  pagamento  di  imposte  gravanti
  sugli immobili di loro proprieta', al fine di rispettare il vincolo
  del pareggio  di  bilancio  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciato
  contrasto con la norma statale introdotta dal decreto-legge  n.  47
  del 2014 che prevede che le  risorse  derivanti  dalle  alienazioni
  devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario
  di realizzazione  o  di  acquisto  di  nuovi  alloggi  di  edilizia
  residenziale  pubblica  e   di   manutenzione   straordinaria   del
  patrimonio  esistente  -  Violazione  della  competenza   esclusiva
  statale in  materia  di  livelli  essenziali  delle  prestazioni  -
  Violazione della competenza statale nelle materie  di  legislazione
  concorrente del coordinamento della finanza pubblica e del  governo
  del territorio. 
- Legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, art. 1, comma 1,
  lett. c). 
- Costituzione, artt. 47, 117, commi  secondo,  lett.  m),  e  terzo;
  decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con  modificazioni,
  dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 3, comma 1, lett. a). 
(GU n.12 del 25-3-2015 )
    Il Presidente del Consiglio dei Ministri (80188230587) in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (C.F.
80224030587 - per il ricevimento degli atti: fax  06/96514000  e  pec
"agsrm@mailcert.avvocaturastato.it"), presso i cui uffici  ha  legale
domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti della Regione Puglia,  in  persona  del  Presidente
della Giunta  Regionale,  per  la  carica  domiciliato  in  Lungomare
Nazario  Sauro  n.  33  -  70121  Bari   per   la   declaratoria   di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett.  c),  della
legge della Regione Puglia n. 48 del 5 dicembre 2014, pubblicata  sul
BUR n. 169 del 10 dicembre 2014,  recante:  "Modifiche  all'art.  24,
della legge regionale  7  marzo  2003,  n.  4  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione  2003  e  bilancio  pluriennale
2003/2005), in materia di utilizzo  dei  proventi  delle  alienazioni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", giusta delibera del
Consiglio dei Ministri del giorno 29 gennaio 2015. 
    La legge  della  Regione  Puglia  n.  48  del  5  dicembre  2014,
pubblicata sul BUR  n.  169  del  10  dicembre  2014,  ha  introdotto
"Modifiche all'art. 24, della legge regionale  7  marzo  2003,  n.  4
(Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2003  e
bilancio pluriennale 2003/2005), in materia di utilizzo dei  proventi
delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica". 
    In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. c), della  legge  n.  48
del 5 dicembre 2014 ha previsto che, dopo il comma 1,  dell'art.  24,
della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. Gli enti gestori che non versano in stato  di  dissesto
finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre  1993,  n.  560
(Norme  in  materia  di  alienazione  degli   alloggi   di   edilizia
residenziale  pubblica),  destinare  una  quota  dei  proventi  delle
alienazioni  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  al
pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro  proprieta',  al
fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio". 
    La richiamata disposizione della legge regionale Puglia  si  pone
in contrasto con la Costituzione per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1) Illegittimita' dell'art. 1, comma 1,  lett.  c),  della  legge
della Regione Puglia n. 48 del 5 dicembre 2014, pubblicata sul BUR n.
169 del 10 dicembre 2014,  per  violazione  degli  artt.  47  e  117,
secondo comma, lettera m) della Costituzione. 
    L'art. 1, comma 1, lett. c) della legge della Regione  Puglia  n.
48 del 5 dicembre 2014 ha aggiunto al comma 1,  dell'art.  24,  della
legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 il seguente comma: 
      "1-bis. Gli enti gestori che non versano in stato  di  dissesto
finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre  1993,  n.  560
(Norme  in  materia  di  alienazione  degli   alloggi   di   edilizia
residenziale pubblica),  destinare  una  quota  dei  proventi  de  le
alienazioni  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  al
pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro  proprieta',  al
fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio". 
    Tale previsione consente agli enti gestori  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560,
di destinare una quota dei proventi delle alienazioni  degli  alloggi
di edilizia residenziale pubblica al pagamento  di  imposte  gravanti
sugli immobili di oro proprieta', al fine di  rispettare  il  vincolo
del pareggio di bilancio. 
    La disposizione e' in contrasto con le norme introdotte dall'art.
3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante "Misure per
l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico". 
    Infatti, detto comma 1, alla lettera a),  nel  modificare  l'art.
13, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che "Le
risorse  derivanti  dalle   alienazioni   devono   essere   destinate
esclusivamente a un programma straordinario  di  realizzazione  o  di
acquisto di nuovi alloggi di  edilizia  residenziale  pubblica  e  di
manutenzione straordinaria del patrimonio esistente". 
    Tale norma, venendo ad incidere sulla determinazione dell'offerta
di alloggi destinati ai ceti  mano  abbienti,  e'  espressione  della
competenza esclusiva dello Stato in  materia  di  livelli  essenziali
delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m),
della  Costituzione,  come   ripetutamente   chiarito   dalla   Corte
costituzionale (da ultimo, con la sentenza n. 121 del 2010). 
    Pertanto, la norma regionale che prevede una diversa destinazione
dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi medesimi invade la
potesta'  legislativa  esclusiva  statale  nella   materia   "livelli
essenziali delle prestazioni", in violazione degli articoli 47 e 117,
comma 2,  lettera  m),  della  Costituzione,  articoli  espressamente
enunciati dal legislatore statale quale presupposto della  disciplina
di cui al predetto art. 3, comma 1, lett. a) del D.L. n. 47/2014. 
2) Illegittimita' dell'art. 1, comma 1, lett. c)  della  legge  della
Regione Puglia n. 48 del 5 dicembre 2014, pubblicata sul BUR  n.  169
del 10 dicembre 2114, per violazione dell'art. 117,  comma  3,  della
Costituzione. 
    Come in precedenza esposto, l'art. 1, comma  1,  lett.  c)  della
legge della Regione Puglia n. 48 del 5 dicembre  2014  consente  agli
enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in  deroga
alla legge 24 dicembre 1993, n.  560,  di  destinare  una  quota  dei
proventi delle alienazioni degli  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica al pagamento di imposte  gravanti  sugli  immobili  di  loro
proprieta',  al  fine  di  rispettare  il  vincolo  del  pareggio  di
bilancio. 
    La disposizione e' in contrasto con le norme introdotte dall'art.
3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante "Misure per
l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico". 
    Infatti, detto comma 1, alla lettera a), nel modificare l'art. 13
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che "Le
risorse  derivanti  dalle   alienazioni   devono   essere   destinate
esclusivamente a un programma straordinario  di  realizzazione  o  di
acquisto di nuovi alloggi di  edilizia  residenziale  pubblica  e  di
manutenzione straordinaria del patrimonio esistente". 
    In tal modo disponendo, la norma si pone in violazione  dell'art.
117,  comma  3  della  Costituzione,   interferendo   nelle   materie
"coordinamento della finanza pubblica" e  "governo  del  territorio",
articolo  espressamente  enunciato  dal  legislatore  statale   quale
presupposto della disciplina di cui al  predetto  art.  3,  comma  1,
lett. a), del D.L. n. 47/2014, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 80/2014. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Per i suesposti motivi si conclude perche'  l'art.  1,  comma  1,
lett. c), della legge della Regione Puglia n. 48 del 5 dicembre 2014,
pubblicata sul BUR n. 169 del 10 dicembre 2014,  recante:  "Modifiche
all'art. 24, della legge regionale 7 marzo 2003, n.  4  (Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  di  previsione  2003  e  bilancio
pluriennale 2003/2005), in materia di  utilizzo  dei  proventi  delle
alienazioni degli alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica"  sia
dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    Si produce l'estratto della delibera del Consiglio  dei  Ministri
del giorno 29 gennaio 2015 e la relazione del  Dipartimento  per  gli
Affari regionali. 
 
      Roma, 6 febbraio 2015 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Di Maggio