N. 35 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 novembre 2014

Ordinanza del 19 novembre 2014 della Corte d'appello  di  Napoli  nel
procedimento penale a carico di N. F. ed altri. 
 
Reati e pene - Recidiva - Delitti indicati  all'art.  407,  comma  2,
  lett. a), cod. proc. pen. - Obbligatorieta' dell'aumento della pena
  per la recidiva - Violazione  del  principio  di  ragionevolezza  -
  Identita' di trattamento di situazioni  diverse  -  Violazione  del
  principio di proporzionalita' della pena. 
- Codice penale, art. 99, comma quinto. 
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo. 
(GU n.12 del 25-3-2015 )
 
                     CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 
                            Sezione Terza 
 
    La Corte di Appello di Napoli, terza sezione penale, 
        dott.ssa Rossella Catena, Presidente est. 
        dott. Massimo Perrotti, Consigliere 
        dott.ssa Daria Vecchione, Consigliere 
sulle istanze sollevate dai difensori ed ascoltato il parere P. G., a
scioglimento della riserva di cui all'odierna udienza camerale; 
    Letti gli artt. 134 e ss. Cost., 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
 
                            O s s e r v a 
 
    All'esito dell'udienza camerale svoltasi in data odierna,  tenuto
conto dei rilievi difensivi svolti in udienza e  gia'  contenuti  nei
motivi di appello; 
    Rilevato che l'ipotesi di cui all'art. 99, comma 5 c.p.: 
        a) costituisce fattispecie di recidiva cd. obbligatoria,  non
potendo   darsi   lettura    alternativa    al    tenore    letterale
dell'inequivocabile dato normativo, come peraltro gia' rilevato dalla
SCC con sentenza n. 20798 del 24 febbraio 2011 resa a sezioni unite; 
        b)  non  individua  una  nuova  forma  di  recidiva,  ma  una
particolare qualificazione delle ipotesi  di  cui  ai  quattro  commi
precedenti  (rispettivamente,   recidiva   semplice,   monoaggravata,
pluriaggravata, reiterata), avendo l'unica funzione  di  superare  la
facoltativita' che le connota. 
    In estrema sintesi, il giudizio  di  non  manifesta  infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale - per quanto  riguarda
il profilo del vizio di irragionevolezza - muove dalla premessa della
«identita' di fondamento  della  recidiva  facoltativa  e  di  quella
obbligatoria», ravvisata, in accordo con la  richiamata  elaborazione
giurisprudenziale,  nella  piu'  accentuata  colpevolezza   e   nella
maggiore pericolosita' sociale. 
    Senonche', solo il regime di facoltativita' consente  al  giudice
di assicurare, nel caso concreto, che l'applicazione  della  recidiva
sia coerente con il suo fondamento, ossia, con  la  riconoscibilita',
nella ricaduta nel delitto, di una piu' accentuata colpevolezza e  di
una maggiore pericolosita' sociale. 
    Viceversa, l'art. 99,  comma  5  c.p.  introduce  un  discutibile
automatismo basato su una presunzione  assoluta  di  piu'  accentuata
colpevolezza  e  maggiore  pericolosita'  del  reo,   delineata   dal
legislatore con un altrettanto discutibile riferimento alla categoria
disomogenea dei reati cui all'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p. 
    Si tratterebbe,  dunque,  di  una  presunzione  irragionevole  e,
pertanto, in contrasto con l'art. 3 Cost.: non risponderebbe  infatti
a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella  formula  dell'id
quod plerumque accidit. Richiamando la giurisprudenza  costituzionale
in tema di presunzioni legali (in partic., C. cost. n. 139/2010),  la
S.C. ricorda  infatti  come  l'irragionevolezza  di  una  presunzione
assoluta si coglie «tutte le volte in  cui  sia  "agevole"  formulare
ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione  posta  a
base della presunzione stessa». 
    D'altra parte, l'irragionevolezza  della  disposizione  censurata
trova ulteriore conferma nel criterio legislativo  di  individuazione
dei reati espressivi della recidiva obbligatoria: sotto tiro  e'  qui
il riferimento dell'art. 99, comma 5  c.p.  all'art.  407,  comma  2,
lett. a) c.p.p., che contiene un elenco di delitti individuato a fini
processuali (durata delle  indagini  preliminari  o  sospensione  dei
termini  di  durata  massima  della  custodia  cautelare),  privo  di
(necessarie) correlazioni con  l'accertamento  delle  condizioni  che
fondano l'aumento di pena per la recidiva. Si  tratta  d'altra  parte
di' un elenco comprensivo di alcuni - ma non di tutti - i delitti  di
particolare gravita' e allarme sociale. 
    Il vizio di irragionevolezza porta con  se',  a  cascata,  quelli
relativi: 
        a) alla disparita' di trattamento (sub specie di  trattamento
identico, riservato dall'art. 99, comma 5 c.p. a situazioni  diverse:
quelle  in   cui   il   nuovo   delitto   e'   indice   di   maggiore
colpevolezza/pericolosita', e quelle in cui invece non  lo  e'),  con
ulteriore vulnus al principio consacrato nell'art. 3 Cost.; 
        b) alla proporzionalita' della pena,  sul  rilievo  che  «una
pena palesemente sproporzionata - e dunque inevitabilmente  avvertita
come  ingiusta  dal  condannato  -  vanifica,  gia'  a   livello   di
comminatoria  legislativa   astratta,   la   finalita'   rieducativa»
assegnata alla pena stessa dall'art. 27, comma 3 Cost. 
    Richiamato, pertanto, interamente il  contenuto  della  ordinanza
emessa dalla V sezione della S.C.C. in data 3 luglio  2014,  dep.  10
settembre 2014, che in tutto si condivide. 
    Ritenuto, infine, che la questione appaia rilevante ai  fini  del
decidere il processo in corso, atteso  che  vengono  in  rilevo,  per
tutti gli imputati, precedenti datati  e  disomogenei  rispetto  alla
regiudicanda. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 99, comma V c.p., in  relazione
agli artt. 3 e 27 Cost. 
    Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata  trasmissione
degli atti (la presente ordinanza, la sentenza impugnata ed i  motivi
di appello) alla Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  Presidente
del Consiglio dei ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  della
Camera e del Senato. 
    La  lettura  in  udienza  della  presente  ordinanza  equivale  a
notifica, per gli imputati e le parti presenti. 
    Se ne dispone la notifica agli assenti. 
    Manda alla cancelleria per gli  adempimenti  e  le  comunicazioni
urgenti. 
 
        Napoli, addi' 19 novembre 2014 
 
                   Il Presidente estensore: Catena 
 
 
                                  I Consiglieri: Perrotti - Vecchione