N. 35 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 novembre 2014
Ordinanza del 19 novembre 2014 della Corte d'appello di Napoli nel procedimento penale a carico di N. F. ed altri. Reati e pene - Recidiva - Delitti indicati all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. - Obbligatorieta' dell'aumento della pena per la recidiva - Violazione del principio di ragionevolezza - Identita' di trattamento di situazioni diverse - Violazione del principio di proporzionalita' della pena. - Codice penale, art. 99, comma quinto. - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.(GU n.12 del 25-3-2015 )
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione Terza La Corte di Appello di Napoli, terza sezione penale, dott.ssa Rossella Catena, Presidente est. dott. Massimo Perrotti, Consigliere dott.ssa Daria Vecchione, Consigliere sulle istanze sollevate dai difensori ed ascoltato il parere P. G., a scioglimento della riserva di cui all'odierna udienza camerale; Letti gli artt. 134 e ss. Cost., 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; O s s e r v a All'esito dell'udienza camerale svoltasi in data odierna, tenuto conto dei rilievi difensivi svolti in udienza e gia' contenuti nei motivi di appello; Rilevato che l'ipotesi di cui all'art. 99, comma 5 c.p.: a) costituisce fattispecie di recidiva cd. obbligatoria, non potendo darsi lettura alternativa al tenore letterale dell'inequivocabile dato normativo, come peraltro gia' rilevato dalla SCC con sentenza n. 20798 del 24 febbraio 2011 resa a sezioni unite; b) non individua una nuova forma di recidiva, ma una particolare qualificazione delle ipotesi di cui ai quattro commi precedenti (rispettivamente, recidiva semplice, monoaggravata, pluriaggravata, reiterata), avendo l'unica funzione di superare la facoltativita' che le connota. In estrema sintesi, il giudizio di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - per quanto riguarda il profilo del vizio di irragionevolezza - muove dalla premessa della «identita' di fondamento della recidiva facoltativa e di quella obbligatoria», ravvisata, in accordo con la richiamata elaborazione giurisprudenziale, nella piu' accentuata colpevolezza e nella maggiore pericolosita' sociale. Senonche', solo il regime di facoltativita' consente al giudice di assicurare, nel caso concreto, che l'applicazione della recidiva sia coerente con il suo fondamento, ossia, con la riconoscibilita', nella ricaduta nel delitto, di una piu' accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosita' sociale. Viceversa, l'art. 99, comma 5 c.p. introduce un discutibile automatismo basato su una presunzione assoluta di piu' accentuata colpevolezza e maggiore pericolosita' del reo, delineata dal legislatore con un altrettanto discutibile riferimento alla categoria disomogenea dei reati cui all'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p. Si tratterebbe, dunque, di una presunzione irragionevole e, pertanto, in contrasto con l'art. 3 Cost.: non risponderebbe infatti a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit. Richiamando la giurisprudenza costituzionale in tema di presunzioni legali (in partic., C. cost. n. 139/2010), la S.C. ricorda infatti come l'irragionevolezza di una presunzione assoluta si coglie «tutte le volte in cui sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa». D'altra parte, l'irragionevolezza della disposizione censurata trova ulteriore conferma nel criterio legislativo di individuazione dei reati espressivi della recidiva obbligatoria: sotto tiro e' qui il riferimento dell'art. 99, comma 5 c.p. all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., che contiene un elenco di delitti individuato a fini processuali (durata delle indagini preliminari o sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare), privo di (necessarie) correlazioni con l'accertamento delle condizioni che fondano l'aumento di pena per la recidiva. Si tratta d'altra parte di' un elenco comprensivo di alcuni - ma non di tutti - i delitti di particolare gravita' e allarme sociale. Il vizio di irragionevolezza porta con se', a cascata, quelli relativi: a) alla disparita' di trattamento (sub specie di trattamento identico, riservato dall'art. 99, comma 5 c.p. a situazioni diverse: quelle in cui il nuovo delitto e' indice di maggiore colpevolezza/pericolosita', e quelle in cui invece non lo e'), con ulteriore vulnus al principio consacrato nell'art. 3 Cost.; b) alla proporzionalita' della pena, sul rilievo che «una pena palesemente sproporzionata - e dunque inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato - vanifica, gia' a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalita' rieducativa» assegnata alla pena stessa dall'art. 27, comma 3 Cost. Richiamato, pertanto, interamente il contenuto della ordinanza emessa dalla V sezione della S.C.C. in data 3 luglio 2014, dep. 10 settembre 2014, che in tutto si condivide. Ritenuto, infine, che la questione appaia rilevante ai fini del decidere il processo in corso, atteso che vengono in rilevo, per tutti gli imputati, precedenti datati e disomogenei rispetto alla regiudicanda.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 99, comma V c.p., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti (la presente ordinanza, la sentenza impugnata ed i motivi di appello) alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato. La lettura in udienza della presente ordinanza equivale a notifica, per gli imputati e le parti presenti. Se ne dispone la notifica agli assenti. Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni urgenti. Napoli, addi' 19 novembre 2014 Il Presidente estensore: Catena I Consiglieri: Perrotti - Vecchione