N. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 febbraio 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 12 febbraio 2015 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Enti locali - Norme della Regione Trentino-Alto Adige -  "Diritti  di
  rogito"  dei  segretari  comunali  -  Retroattiva  previsione  che,
  dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014, una  quota
  del provento annuale dei diritti di segreteria spettanti al  Comune
  e' attribuita al segretario comunale  rogante  in  misura  pari  al
  settantacinque per cento e fino ad un massimo di  un  quinto  dello
  stipendio in godimento - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto
  con la norma statale che prevede la compartecipazione  al  provento
  dei soli segretari non aventi qualifica dirigenziale o preposti  ad
  enti locali privi di dipendenti con tale  qualifica  -  Lesione  di
  principi fondamentali in materia  di  coordinamento  della  finanza
  pubblica - Esorbitanza dalla competenza legislativa  della  Regione
  Trentino-Alto Adige in materia di "ordinamento degli enti locali  e
  delle relative circoscrizioni" - Incidenza sulla  disciplina  degli
  atti successivi all'aggiudicazione delle gare per lavori, forniture
  e  servizi  -  Conseguente  invasione  della   competenza   statale
  esclusiva in materia di "ordinamento civile". 
- Legge della Regione Trentino-Alto Adige 9  dicembre  2014,  n.  11,
  art. 11, sostitutivo dell'art. 58, comma 1, della legge regionale 5
  marzo 1993, n. 4. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi  secondo,  lett.  l),  e  terzo;
  decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, art. 10, comma 2-bis. 
Enti locali - Norme della Regione Trentino-Alto Adige  -  Valutazione
  dell'ammissibilita'  dei  referendum  popolari  nei  Comuni   della
  Provincia di Bolzano - Attribuzione della relativa competenza a una
  Commissione composta (secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1,
  della legge provinciale n.  11  del  2005)  da  un  magistrato  del
  Tribunale di Bolzano, un  magistrato  della  sezione  di  controllo
  della Corte dei conti avente sede a Bolzano e un  magistrato  della
  Sezione autonoma della Provincia di Bolzano del Tribunale regionale
  di giustizia amministrativa -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  lesione  della  potesta'  regolamentare  comunale  in  materia   di
  consultazioni popolari all'interno del Comune  -  Violazione  della
  potesta' statutaria  dei  Comuni  -  Esorbitanza  dalla  competenza
  legislativa  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia   di
  "ordinamento degli enti locali e delle relative  circoscrizioni"  -
  Violazione  della  competenza  statale  esclusiva  in  materia   di
  "ordinamento e organizzazione amministrativa dello  Stato  e  degli
  enti pubblici nazionali". 
- Legge della Regione Trentino-Alto Adige 9  dicembre  2014,  n.  11,
  art. 16. 
- Costituzione, artt. (114,  comma  secondo,  e 117,  comma  secondo,
  lett. g); Statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), artt. 4, 5 e 6. 
(GU n.12 del 25-3-2015 )
    Ricorso dello Stato - Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.f.
97163520584), in persona del Presidente pro tempore,  domiciliato  in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso  l'Avvocatura  Generale  dello
Stato    (c.f.     80224030587,     fax     06/96514000     e     PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), che lo rappresenta e difende ope
legis, previa delibera del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2015
e allegata relazione; 
    Contro Regione autonoma Trentino-Alto Adige  (c.f.  80003690221),
in persona del Presidente  pro  tempore,  dom.to  per  la  carica  in
Trento, Via Gazzoletti n. 2; 
    Per l'annullamento legge della Regione Trentino-Alto Adige del  9
dicembre 2014 n. 11, BUR 49  del  9  dicembre  2014,  articolo  11  e
articolo 16. 
 
                             In diritto 
 
    La  legge  regionale  in  esame  presenta  i   seguenti   profili
d'illegittimita' costituzionale: 
Violazione art. 117, III comma Cost. 
    1) L'art. 11, che sostituisce il comma 1 dell'articolo  58  della
legge regionale n. 4 del 1993, prevede che  «Dall'entrata  in  vigore
del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90  (Misure  urgenti  per  la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari) una quota del provento annuale  dei  diritti
di segreteria spettante al comune, per gli atti di cui ai  numeri  1,
2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604
e successive modificazioni,  e'  attribuita  al  segretario  comunale
rogante in misura pari al settantacinque  per  cento  e  fino  ad  un
massimo di un quinto dello stipendio in godimento». 
    La  norma  regionale  in  esame  contrasta  con  le  disposizioni
contenute nell'art. 10 del menzionato d.l. n. 90 del 2014, convertito
in legge n. 114 del 2014,  che  dispone,  secondo  quanto  recita  la
rubrica, l'«abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale
e provinciale e abrogazione della ripartizione del  provento  annuale
dei diritti di segreteria», e prevede in particolare al  comma  2-bis
che  «Negli  enti  locali   privi   di   dipendenti   con   qualifica
dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che  non  hanno
qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale  spettante  al
comune ai sensi dell'articolo  30,  secondo  comma,  della  legge  15
novembre 1973, n. 734, come  sostituito  dal  comma  2  del  presente
articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 5 della tabella  D
allegata  alla  legge  8  giugno   1962,   n.   604,   e   successive
modificazioni, e'  attribuita  al  segretario  comunale  rogante,  in
misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento». 
    La  norma  regionale  in  esame,   disponendo,   con   previsione
retroattiva, che una  quota  del  provento  annuale  dei  diritti  di
segreteria spettanti al Comune sia attribuita «ai segretari  comunali
roganti», comprende nel novero dei segretari comunali  che  hanno  la
qualifica dirigenziale, nonche' i segretari comunali che prestano  la
propria attivita' lavorativa in enti locali dotati di dipendenti  con
qualifica   dirigenziale,   categorie   queste   che   sono    invece
espressamente escluse dal menzionato comma  2-bis  dell'art.  10  del
d.l. n. 90 del 2014. 
    La norma regionale in esame, pertanto, estendendo il  diritto  di
rogito a tutti i segretari  comunali,  siano  essi  dirigenti  o  non
dirigenti, contrasta con la nuova disciplina introdotta dall'art.  10
del d.l. n. 90 del 2014.  Detta  norma  statale  infatti,  dopo  aver
abrogato, al comma 1, la disciplina previgente riguardante i  diritti
di segreteria, contenuta nell'art. 41, quarto comma, della  legge  11
luglio 1980,  n.  312  -  che,  con  formulazione  analoga  a  quella
contenuta nella norma regionale in  esame,  estendeva  l'attribuzione
dei diritti di segreteria a tutti i segretari comunali - prevede,  al
comma 2, che «Il  provento  annuale  dei  diritti  di  segreteria  e'
attribuito integralmente al comune o alla  provincia»,  specificando,
al comma 2-bis, che una quota del provento  annuale  dei  diritti  di
segreteria  spettante  al  comune  sia  attribuito,  in  misura   non
superiore a un quinto dello stipendio in godimento, ai soli segretari
comunali con funzioni non dirigenziali  o  che  prestino  la  propria
attivita' lavorativa in enti locali privi di dipendenti con qualifica
dirigenziale. 
    La norma  regionale  in  esame,  disattendendo  tali  principi  e
prevedendo l'attribuzione di una  quota  dei  proventi  derivanti  ai
diritti di segreteria spettanti al comune anche ai segretari comunali
con qualifica dirigenziale in misura pari al settantacinque per cento
dei proventi e fino ad un massimo di un quinto  dello  stipendio  dei
dirigenti stessi, consente l'attribuzione a questi  ultimi  di  somme
ben piu' cospicue di quelle che spettano ai segretari che non abbiano
detta  qualifica,  determinando  un  depauperamento   delle   risorse
comunali. Tale previsione  eccede  dalla  competenza  in  materia  di
«ordinamento degli  enti  locali  e  delle  relative  circoscrizioni»
attribuita alla competenza esclusiva della Regione dall'art. 4, n. 3,
dello Stato speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R.  n.  670  del
1972) e contrasta con i principi di contenimento della spesa pubblica
contenuti nelle disposizioni statali citate, e in particolare con  il
comma 2-bis dell'art. 10 del menzionato  d.l.  n.  90  del  2014.  Ne
consegue  la  lesione  dei  principi  fondamentali  in   materia   di
coordinamento della  finanza  pubblica  riservati  alla  legislazione
statale dall'art. 117, terzo comma, Cost. 
Violazione art. 117, II comma, lett. l) Cost. 
    Inoltre la  norma  regionale  in  esame,  rubricata  «diritti  di
rogito», consentendo  l'attribuzione  di  detti  onerosi  diritti  ai
segretari comunali  dirigenti  per  tutti  gli  atti  indicati  nella
tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, ai numeri 1,  2,
3. 4 e 5 - e pertanto  anche  per  semplici  contratti  standard,  di
contenuto predeterminato, stipulati a  seguito  dell'espletamento  di
gare per lavori, forniture e servizi - incentiva per la loro stesura,
incidendo pertanto anche sulla forma che tali atti  devono  assumere,
la forma dell'atto pubblico cui consegue il diritto di rogito.  Cosi'
disponendo la norma regionale  incide  sulla  disciplina  degli  atti
successivi all'aggiudicazione, invadendo la materia  dell'ordinamento
civile, riservata alla legislazione statale, in violazione  dell'art.
117, secondo comma, lett.  l),  Cost.  la  Corte  costituzionale  con
riferimento  alle  norme  relative  alle   procedure   di   gara   ed
all'esecuzione del rapporto contrattuale ha affermato  che  «la  fase
negoziale dei contratti della pubblica amministrazione si connota per
la normale mancanza  di  poteri  autoritativi  in  capo  al  soggetto
pubblico, sostituiti dall'esercizio di  autonomie  negoziali  e  deve
essere  ascritta  all'ambito  materiale  dell'ordinamento  civile  di
competenza esclusiva del legislatore statale» (sentenze  n.  411  del
2008 e n. 401 del 2007). 
Violazione art. 3 Cost. 
    La  norma  regionale  in  esame  infine,  incentivando  la  forma
pubblica  per  la  stipula  dei  menzionati  contratti,  comporta  un
aggravio dei costi  per  le  imprese  aggiudicatarie  sul  territorio
regionale, creando una disparita' di trattamento nei confronti  delle
imprese che  si  rendano  aggiudicatarie  sul  resto  del  territorio
nazionale, in violazione del principio di parita' di  trattamento  di
cui all'art. 3 Cost.; 
Violazione artt. 4, 5, 6 Statuto TAA, e 117, II comma, lett. g) Cost. 
    2) L'art. 16 prevede che, nei Comuni della Provincia di  Bolzano,
la legittimita'  e  la  regolarita'  e  quindi  l'ammissibilita'  dei
referendum popolari venga valutata da un'unica  commissione  composta
secondo quanto previsto dall'art. 8 comma l della  legge  provinciale
18 novembre 2005 n. 11. Il citato art. 8 della legge provinciale  che
disciplina  le  consultazioni  popolari  di  competenza  Provinciale,
prevede una commissione composta da: 
        a) un magistrato del Tribunale di Bolzano; 
        b) un magistrato della sezione di controllo della  Corte  dei
conti avente sede a Bolzano; 
        c) un magistrato della Sezione Autonoma  della  Provincia  di
Bolzano - Tribunale Regionale della Giustizia Amministrativa. 
    Tale previsione viola la potesta'  regolamentare  dei  comuni  in
materia di consultazioni popolari all'interno dello stesso comune, in
quanto la potesta' statutaria dei  comuni  riguarda  una  materia  di
propria competenza tra cui anche l'introduzione e la regolamentazione
delle forme di partecipazione  popolare  all'interno  del  territorio
comunale.  L'art.  77  del  testo   unico   delle   leggi   regionali
sull'ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige (DPReg.
1° febbraio 2005 n. 3/L - modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25),
modificato con le disposizioni introdotte  dalla  legge  regionale  2
maggio 2013 n. 3, coordinando  l'art.  50  della  legge  regionale  4
gennaio 1993 n. l e art. 16  della  legge  22  dicembre  2004  n.  7,
conferisce agli statuti comunali ed in modo particolare al  consiglio
comunale il potere di disciplinare le modalita' del procedimento  del
referendum, della consultazione e dell'iniziativa popolare. 
    Conseguentemente i comuni hanno  introdotto  nei  propri  statuti
forme  di  partecipazione   popolare   e   hanno   emanato   appositi
regolamenti,  prevedendo  nel  contesto   anche   la   nomina   della
commissione  alla  quale  va  affidato   il   compito   di   valutare
l'ammissibilita'   del   quesito   referendario.    Pertanto,    tale
disposizione si pone in  contrasto  con  l'art.  114  comma  2  della
Costituzione, che garantisce la potesta'  statutaria  dei  comuni  ed
eccede  dalla  competenza   legislativa   attribuita   alla   regione
dall'articolo 4, punto 3) dello statuto in  materia  di  «ordinamento
degli enti locali e delle relative circoscrizioni». 
    Inoltre,  la  normativa  introdotta  per  la  composizione  della
commissione e' incostituzionale anche sotto un altro aspetto. 
    Con sentenza n. 2 del 2013 la Corte costituzionale e' intervenuta
su una legge della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  in  materia  di
immigrazione,  dichiarando  l'incostituzionalita'  della  norma   che
attribuisce un nuovo compito ad un ufficio statale,  configurando  ex
lege il suo rappresentante come componente necessario  di  un  organo
provinciale. Secondo la Corte  costituzionale  la  previsione  e'  in
contrasto  con  l'art.  117,  secondo   comma,   lettera   g)   della
Costituzione, che demanda alla competenza esclusiva  dello  Stato  la
legislazione   in   materia   di   «ordinamento   e    organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali». La legge
provinciale o regionale non puo' attribuire funzioni obbligatorie  ad
organi dello Stato, imponendo loro  di  designare  un  rappresentante
nelle diverse commissioni e di partecipare ai relativi lavori tramite
il componente titolare o un suo  delegato.  A  giudizio  della  Corte
costituzionale  il  legislatore  provinciale  o  regionale  non  puo'
inserire tra i membri di una commissione interna, funzionari a carico
di organi o amministratori dello Stato, attribuendo  loro  specifiche
nuove funzioni. Questo principio e' stato confermato anche  in  altre
sentenze (Corte costituzionale 134/2004, 30/2006, 10/2008, 2/2013). 
    Pertanto, tale previsione  eccede  dalle  competenze  legislative
attribuite alla regione dagli artt. 4, 5 e 6 dello Stato speciale per
il Trentino-Alto Adige (D.P.R. n. 670 del 1972) e viola la competenza
esclusiva  statale  in  materia  di  «ordinamento  e   organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici  nazionali»  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lett. g). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude per  la  declaratoria  di  incostituzionalita'  delle
denunziate norme. 
 
        Roma, 2 febbraio 2015 
 
               Avvocato dello Stato: Roberto de Felice