N. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 febbraio 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2015 (della Regione autonoma Valle d'Aosta). Bilancio e contabilita' pubblica - Misure per l'emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale - Previsione che tutte le entrate derivanti dall'esperimento delle procedure di collaborazione volontaria per l'emersione delle attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata illegittima devoluzione all'erario di quote di gettito di tributi interamente o parzialmente attribuiti alla Regione dalle norme statutarie e di attuazione - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Determinazione unilaterale dello Stato in contrasto con le procedure negoziali previste dallo Statuto speciale - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 15 dicembre 2014, n. 186, art. 1, comma 7, in combinato disposto con i commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo. - Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 48-bis e 50; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. 2, primo comma, lett. a) e b), 3, comma secondo, e 4, comma terzo; decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, art. 1.(GU n.13 del 1-4-2015 )
La Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, piazza Deffeyes, n. 1, codice fiscale n. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in forza di procura a margine del presente atto, ed in virtu' della deliberazione della Giunta regionale n. 146 del 6 febbraio 2015, dal prof. avv. Francesco Saverio Marini (MRNFNC73D28H501U; pec: francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org; fax. 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli n. 48, ha eletto domicilio; - ricorrente- Contro Il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna n. 370, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - resistente- Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante: «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 17 dicembre 2014, limitatamente all'articolo 1, comma 7, in combinato disposto con i commi 2, 3 e 4, del medesimo articolo 1, di tale atto normativo. Fatto 1. Con la legge 15 dicembre 2014, n. 186 sono state introdotte misure volte ad agevolare l'emersione e il rientro delle attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, in violazione degli obblighi dichiarativi previsti dall'art. 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 («Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori»), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 2. A tal fine, la legge n. 186 del 2014 ha novellato il decreto-legge n. 167 del 1990, inserendovi i nuovi artt. da 5-quater a 5-septies. Gli articoli in questione istituiscono e disciplinano una nuova procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure), attraverso cui il contribuente puo' spontaneamente indicare all'amministrazione le attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero, e, versando le somme dovute, definire le violazioni - commesse fino al 30 settembre 2014 - «in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta» (art. 5-quater). 3. Nell'ambito di un piu' generale intervento di contrasto all'evasione fiscale, poi, l'art. 1, comma 2, estende la possibilita' di avvalersi della nuova procedura di collaborazione volontaria - con le ulteriori prescrizioni procedurali di cui ai commi 3 e 4 - anche a «contribuenti diversi da quelli indicati nell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167». Vale a dire, a contribuenti diversi dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dalle societa' semplici e dai soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. In questo modo, l'art. 1, comma 2, della legge n. 186 del 2014 rende applicabile la nuova procedura di sanatoria alla generalita' dei contribuenti, per tutte le violazioni, connesse ad attivita' patrimoniali e finanziarie detenute in Italia, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive delle imposte sui redditi, di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014. 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, tutte le entrate derivanti dall'esperimento delle procedure di collaborazione volontaria - tanto con riferimento alle attivita' e ai redditi detenuti all'estero, quanto con riferimento a quelli detenuti in Italia - devono confluire in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione: a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilita' interno; b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione; c) agli investimenti pubblici; d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. In base al successivo comma 8 del medesimo art. 1, i criteri e le modalita' di attribuzione e ripartizione delle somme in questione fra le diverse finalita' sono stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Tutto cio' premesso, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, come in epigrafe rappresentata e difesa, ritenuta la lesione della proprie competenze costituzionali e statutarie per effetto della richiamata disciplina statale, impugna l'art. 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 («Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio») in quanto illegittimo alla luce dei seguenti motivi di Diritto I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, legge n. 186 del 2014, per violazione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla valle dagli artt. 48-bis e 50 dello Statuto speciale (legge cost. n. 4 del 1948), dagli artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 2, e 4, comma 3, della legge n. 690 del 1981, dall'art. 1 del decreto legislativo n. 320 del 1994, nonche' per violazione del principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 cost. 1. Come rilevato in narrativa, l'art. 1, comma 7, impone la devoluzione al bilancio dello Stato di tutte le somme riscosse all'esito delle nuove procedure di collaborazione volontaria di cui agli artt. da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, nonche' di cui allo stesso art. 1, commi 2, 3 e 4 della legge n. 186 del 2014, dovute rispetto alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, nonche' alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. Sennonche', cosi' disponendo la norma statale devolve illegittimamente all'erario quote di gettito di tributi interamente o parzialmente attribuiti alla Regione Valle d'Aosta ai sensi dello Statuto speciale di quest'ultima e della relativa normativa d'attuazione: il che determina una indebita lesione dell'autonomia finanziaria della ricorrente. Si solleva pertanto questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, per i motivi e sotto tutti i profili che di seguito si evidenziano. 2. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) «entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sara' stabilito, a modifica degli artt. 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione». L'articolo e' stato successivamente attuato mediante la legge 26 novembre 1981, n. 690, recante «Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta». L'atto normativo in discorso, per quanto qui rileva, individua i tributi il cui e' gettito e' devoluto, nella misura indicata dalla stessa legge n. 690 del 1981, alla Regione ricorrente. Piu' in particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), «e' attribuito alla regione Valle d'Aosta il gettito delle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale, nonche' delle imposte sostitutive: a) imposta sul reddito delle persone fisiche; b) imposta sul reddito delle societa'». In base all'art. 3, commi 2, «e' altresi' attribuito alla Regione Valle d'Aosta l'intero gettito dell'imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinato assumendo a riferimento i consumi finali rilevati nell'ultimo triennio disponibile». Precisa il successivo comma 3 che «il gettito dell'imposta sul valore aggiunto e' attribuito sulla base dei dati rilevati nel bilancio dello Stato, nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce». Infine, la norma di chiusura dell'art. 4, comma 3, dispone che «sono, altresi', attribuiti alla Regione Valle d'Aosta i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percette nel territorio regionale, ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici». Alla luce delle norme appena richiamate, appare chiara l'illegittimita' della norma impugnata: essa, infatti, attribuisce integralmente al bilancio dello Stato il gettito recuperato da tributi evasi, senza tener conto che, per quanto riguarda le imposte sui redditi (nonche' le relative addizionali e imposte sostitutive) e quella sul valore aggiunto, si tratta di tributi il cui intero gettito deve essere devoluto alla finanza regionale; del pari ignorato, per quanto riguarda l'imposta sulle attivita' produttive, e' l'obbligo di riversare alla Regione i nove decimi del gettito, ammontare da quantificarsi ovviamente anche sulla base delle somme dovute che erano state evase e poi recuperate grazie alla procedura di collaborazione volontaria. In altre parole, l'art. 1, comma 7, sottrae arbitrariamente quote di gettito devolute, ai sensi della legge n. 690 del 1981, in tutto o in parte alla Valle d'Aosta. Possibilita' che, giusta la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, sfugge al legislatore statale, non potendo questo derogare «al regime statutario delle compartecipazioni regionali al gettito di tributi erariali» (cfr. sent. n. 241 del 2012): cio' perche', come sottolineato da autorevole dottrina, «la vera specialita' finanziaria delle Regioni ad autonomia differenziata si risolve nell'entita' della quota delle compartecipazioni erariali e dei tributi derivati loro assegnati dagli Statuti speciali» (F. Gallo). In ragione di quanto precede, la norma statale risulta costituzionalmente illegittima per un duplice ordine di motivi. Innanzitutto, essa e' inficiata da incompetenza, andando a disciplinare unilateralmente aspetti che la Costituzione riserva allo Statuto speciale, e che quest'ultimo, a sua volta (art. 50), rimette alla legislazione attuativi, e piu' precisamente ad una legge dello Stato elaborata in accordo con la Giunta regionale (dunque, una legge rinforzata). Tale legge e', appunto, la legge n. 690 del 1981, la quale peraltro, in forza della espressa previsione poi introdotta dall'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 («Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta»), puo' essere successivamente modificata «solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale», cioe' con decreti legislativi elaborati da commissioni paritetiche composte da 3 membri di nomina governativa e 3 membri di nomina regionale, e previa sottoposizione al parere del Consiglio della Regione. In secondo luogo, e consequenzialmente, l'art. 1, comma 7, si pone in contrasto con fonti gerarchicamente sovraordinate, in quanto di rango costituzionale (l'art. 116 Cost. e lo Statuto valdostano), nonche' con una fonte rinforzata (la legge n. 690 del 1981, elaborata in accordo con la Giunta regionale). 3. Deve poi osservarsi - a meri fini tuzioristici - che la norma censurata non trova alcun fondamento di legittimita' neppure nell'art. 8 della legge n. 690 del 1981. La norma da ultimo richiamata al comma 1, dispone: «il provento derivante alla regione Valle d'Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente alla entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ove sia destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, e' riversato allo Stato». Ai sensi del comma 2, tale ammontare «e' determinato per ciascun esercizio finanziario con decreto dei Ministri delle finanze e del tesoro, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale». Come e' agevole rilevare, la disposizione in questione non si attaglia al caso di specie e non e' idonea a coprire la previsione di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014. Infatti, essa autorizza il riversamento allo Stato delle sole somme provenienti da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni dei tributi devoluti alla Regione: ipotesi affatto diversa da quella, di cui alla norma censurata, del recupero di somme evase, dovute ab origine. In ogni caso, l'ammontare del riversamento deve poi essere determinato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, non certo unilateralmente dalla legge statale. Dunque, pure nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse di ricondurre l'art. 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014, alla previsione di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 690 del 1981, comunque resterebbe integrata una insuperabile violazione del comma 2 di quest'ultimo articolo, quale norma interposta rispetto all'art. 50 dello Statuto, nonche' del principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. Sempre per mero scrupolo difensivo, si precisa altresi' che l'intervento unilaterale dello Stato non trova base alcuna di legittimazione neppure in pretesi scopi perequativo-solidaristici: a tale insieme di finalita' non possono infatti ricondursi gli obiettivi enunciati dall'art. 1, comma 7 (riguardanti gli investimenti pubblici, il pagamento dei crediti alle imprese, la riduzione della pressione fiscale). E del resto, pur a voler ritenere altrimenti, e' principio costituzionale assolutamente pacifico quello secondo cui il concorso delle Regioni speciali agli obblighi perequativo-solidaristici e alla finanza nazionale deve essere determinato attraverso le forme prestabilite dagli Statuti speciali e dalla legislazione attuativa, o quantomeno attraverso moduli rispettosi della leale collaborazione. Principio che, con riferimento alla Regione Valle d'Aosta, trova come si e' visto puntuale concretizzazione negli artt. 48-bis e 50 dello Statuto, nonche' nell'art. 1 del decreto legislativo n. 320 del 1994. E' appena il caso di osservare, peraltro, che non potrebbe essere diversamente, dal momento che l'autonomia finanziaria rappresenta il nucleo dell'autonomia differenziata delle Regioni speciali. Ebbene, nel caso di specie il legislatore statale ha agito in modo del tutto unilaterale, ponendo, con una fonte incompetente, una disciplina derogatoria rispetto a quanto stabilito da fonti di rango sovraordinato.
P. Q. M. Con riserva di argomentare ulteriormente nel corso del giudizio, la Regione Valle d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede a codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, di voler dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge 15 dicembre 2014, n. 186 («Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio»), pubblicata nella Serie generale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 17 dicembre 2014, limitatamente all'articolo 1, comma 7, per contrarieta' a Costituzione e lesione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla Regione ricorrente dagli articoli 48-bis e 50 dello Statuto speciale (legge cost. n. 4 del 1948), dagli artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 2, e 4, comma 3, della legge n. 690 del 1981, dall'art. 1 del decreto legislativo n. 320 del 1994, nonche' per violazione del principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost., sotto i profili e per le ragioni dinanzi esposte. Roma, 11 febbraio 2015 Prof. Avv. Francesco Saverio Marini