N. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 febbraio 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
Cancelleria  il  17  febbraio  2015  (della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure per l'emersione  e  rientro
  di capitali detenuti all'estero, nonche' per il potenziamento della
  lotta all'evasione  fiscale  -  Previsione  che  tutte  le  entrate
  derivanti  dall'esperimento  delle  procedure   di   collaborazione
  volontaria  per   l'emersione   delle   attivita'   finanziarie   e
  patrimoniali  costituite  o  detenute  all'estero  affluiscono   ad
  apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  -  Ricorso
  della Regione Valle d'Aosta -  Denunciata  illegittima  devoluzione
  all'erario  di  quote  di  gettito   di   tributi   interamente   o
  parzialmente attribuiti alla Regione dalle norme  statutarie  e  di
  attuazione  -  Lesione  dell'autonomia  finanziaria   regionale   -
  Determinazione  unilaterale  dello  Stato  in  contrasto   con   le
  procedure negoziali previste dallo Statuto  speciale  -  Violazione
  del principio di leale collaborazione. 
- Legge 15 dicembre 2014, n. 186,  art.  1,  comma  7,  in  combinato
  disposto con i commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo. 
- Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della  Regione  Valle  d'Aosta
  (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 48-bis  e  50;
  legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. 2, primo comma,  lett.  a)  e
  b), 3, comma secondo, e 4,  comma  terzo;  decreto  legislativo  22
  aprile 1994, n. 320, art. 1. 
(GU n.13 del 1-4-2015 )
    La Regione Autonoma Valle d'Aosta,  con  sede  in  Aosta,  piazza
Deffeyes, n.  1,  codice  fiscale  n.  80002270074,  in  persona  del
Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentata e difesa nel
presente giudizio, in forza di procura a margine del  presente  atto,
ed in virtu' della deliberazione della Giunta regionale n. 146 del  6
febbraio   2015,   dal   prof.   avv.   Francesco   Saverio    Marini
(MRNFNC73D28H501U;                                               pec:
francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org;   fax.   06.36001570),
presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli n. 48, ha  eletto
domicilio; 
 
                                                        - ricorrente- 
 
                               Contro 
 
    Il Governo  della  Repubblica,  in  persona  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo  Chigi,
piazza Colonna n. 370, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via  dei  Portoghesi  n.
12; 
 
                                                        - resistente- 
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
15 dicembre 2014,  n.  186,  recante:  «Disposizioni  in  materia  di
emersione e rientro di capitali detenuti all'estero  nonche'  per  il
potenziamento  della  lotta  all'evasione  fiscale.  Disposizioni  in
materia di  autoriciclaggio»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 292 del 17 dicembre 2014,  limitatamente
all'articolo 1, comma 7, in combinato disposto con i commi 2, 3 e  4,
del medesimo articolo 1, di tale atto normativo. 
 
                                Fatto 
 
    1. Con la legge 15 dicembre 2014, n. 186  sono  state  introdotte
misure volte ad agevolare l'emersione e il  rientro  delle  attivita'
finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio
dello Stato,  in  violazione  degli  obblighi  dichiarativi  previsti
dall'art. 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 («Rilevazione  a
fini fiscali di taluni trasferimenti da e  per  l'estero  di  denaro,
titoli e valori»),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 1990, n. 227. 
    2. A tal  fine,  la  legge  n.  186  del  2014  ha  novellato  il
decreto-legge n. 167 del 1990, inserendovi i nuovi artt. da  5-quater
a 5-septies. 
    Gli articoli in questione istituiscono e disciplinano  una  nuova
procedura di collaborazione volontaria  (cd.  voluntary  disclosure),
attraverso  cui  il   contribuente   puo'   spontaneamente   indicare
all'amministrazione   le   attivita'   finanziarie   e   patrimoniali
costituite o  detenute  all'estero,  e,  versando  le  somme  dovute,
definire le violazioni - commesse fino al 30  settembre  2014  -  «in
materia di imposte sui redditi e  relative  addizionali,  di  imposte
sostitutive, di imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  di
imposta sul valore aggiunto,  nonche'  per  le  eventuali  violazioni
relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta» (art. 5-quater). 
    3. Nell'ambito  di  un  piu'  generale  intervento  di  contrasto
all'evasione fiscale, poi, l'art. 1, comma 2, estende la possibilita'
di avvalersi della nuova procedura di collaborazione volontaria - con
le ulteriori prescrizioni procedurali di cui ai commi 3 e 4 - anche a
«contribuenti diversi da quelli indicati nell'art. 4,  comma  1,  del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167». Vale a  dire,  a  contribuenti
diversi dalle persone fisiche,  dagli  enti  non  commerciali,  dalle
societa' semplici e dai soggetti equiparati ai sensi dell'articolo  5
del TUIR, residenti in Italia che, nel periodo  d'imposta,  detengono
investimenti   all'estero   ovvero   attivita'   estere   di   natura
finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. 
    In questo modo, l'art. 1, comma 2, della legge n.  186  del  2014
rende applicabile la nuova procedura di  sanatoria  alla  generalita'
dei contribuenti, per tutte  le  violazioni,  connesse  ad  attivita'
patrimoniali e finanziarie detenute in Italia, in materia di  imposte
sui redditi e relative  addizionali,  di  imposte  sostitutive  delle
imposte sui redditi, di imposta regionale sulle attivita'  produttive
e di imposta sul valore aggiunto, nonche' di violazioni relative alla
dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30  settembre
2014. 
    4. Ai sensi dell'art. 1, comma  7,  tutte  le  entrate  derivanti
dall'esperimento delle procedure di collaborazione volontaria - tanto
con riferimento alle attivita'  e  ai  redditi  detenuti  all'estero,
quanto con riferimento a quelli detenuti in Italia - devono confluire
in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello  Stato,  per
essere destinate, anche mediante riassegnazione: a) al pagamento  dei
debiti  commerciali  scaduti  in  conto  capitale,  anche  prevedendo
l'esclusione  dai  vincoli  del  patto  di  stabilita'  interno;   b)
all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a  titolo
di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea  e  di
quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
c) agli investimenti pubblici; d) al Fondo  per  la  riduzione  della
pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. 
    In base al successivo comma 8 del medesimo art. 1, i criteri e le
modalita' di attribuzione e ripartizione delle somme in questione fra
le diverse finalita' sono stabiliti con decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    4. Tutto cio' premesso, la Regione Autonoma Valle  d'Aosta,  come
in epigrafe rappresentata e difesa, ritenuta la lesione della proprie
competenze costituzionali e statutarie per effetto  della  richiamata
disciplina statale,  impugna  l'art.  1,  comma  7,  della  legge  15
dicembre 2014, n.  186  («Disposizioni  in  materia  di  emersione  e
rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il  potenziamento
della  lotta  all'evasione  fiscale.  Disposizioni  in   materia   di
autoriciclaggio») in quanto illegittimo alla luce dei seguenti motivi
di 
 
                               Diritto 
 
I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, legge  n.  186
del  2014,  per  violazione  delle  competenze  costituzionalmente  e
statutariamente garantite in capo alla valle dagli artt. 48-bis e  50
dello Statuto speciale (legge cost. n. 4 del 1948),  dagli  artt.  2,
comma 1, lett. a) e b), 3, comma 2, e 4, comma 3, della legge n.  690
del 1981, dall'art. 1  del  decreto  legislativo  n.  320  del  1994,
nonche' per violazione del principio di leale collaborazione, di  cui
agli artt. 5 e 120 cost. 
    1. Come rilevato in narrativa,  l'art.  1,  comma  7,  impone  la
devoluzione al bilancio  dello  Stato  di  tutte  le  somme  riscosse
all'esito delle nuove procedure di collaborazione volontaria  di  cui
agli artt. da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990,
nonche' di cui allo stesso art. 1, commi 2, 3 e 4 della legge n.  186
del 2014,  dovute  rispetto  alle  imposte  sui  redditi  e  relative
addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui  redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  all'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. 
    Sennonche',   cosi'   disponendo   la   norma   statale   devolve
illegittimamente all'erario quote di gettito di tributi interamente o
parzialmente attribuiti alla Regione Valle  d'Aosta  ai  sensi  dello
Statuto  speciale  di  quest'ultima  e   della   relativa   normativa
d'attuazione: il che determina una  indebita  lesione  dell'autonomia
finanziaria della ricorrente. 
    Si solleva  pertanto  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 7, per i motivi e sotto tutti  i  profili  che  di
seguito si evidenziano. 
    2. Ai sensi dell'art. 50 dello  Statuto  speciale  per  la  Valle
d'Aosta (adottato con legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  4)
«entro due anni dall'elezione del Consiglio della  Valle,  con  legge
dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sara'  stabilito,  a
modifica degli artt.  12  e  13,  un  ordinamento  finanziario  della
Regione». 
    L'articolo e' stato successivamente attuato mediante la legge  26
novembre  1981,   n.   690,   recante   «Revisione   dell'ordinamento
finanziario della regione Valle d'Aosta». 
    L'atto normativo in discorso, per quanto qui rileva, individua  i
tributi il cui e' gettito e' devoluto, nella  misura  indicata  dalla
stessa legge n. 690 del 1981, alla Regione ricorrente. 
    Piu' in particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a)  e
b), «e' attribuito alla regione Valle d'Aosta il gettito delle  sotto
indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio  percette  nel
territorio regionale, nonche' delle imposte sostitutive:  a)  imposta
sul reddito delle persone  fisiche;  b)  imposta  sul  reddito  delle
societa'». 
    In base all'art. 3, commi 2, «e' altresi' attribuito alla Regione
Valle d'Aosta l'intero  gettito  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
compresa quella relativa  all'importazione,  al  netto  dei  rimborsi
effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
determinato  assumendo  a  riferimento  i  consumi  finali   rilevati
nell'ultimo triennio disponibile». Precisa il successivo comma 3  che
«il gettito dell'imposta sul valore aggiunto e' attribuito sulla base
dei dati rilevati nel bilancio dello Stato, nell'anno  antecedente  a
quello cui la devoluzione si riferisce». 
    Infine, la norma di chiusura dell'art. 4, comma  3,  dispone  che
«sono, altresi', attribuiti alla Regione Valle d'Aosta i nove  decimi
di tutte le altre entrate tributarie erariali,  comunque  denominate,
percette nel territorio regionale, ad eccezione di quelle relative ai
giochi pubblici». 
    Alla  luce  delle  norme   appena   richiamate,   appare   chiara
l'illegittimita' della norma impugnata:  essa,  infatti,  attribuisce
integralmente al  bilancio  dello  Stato  il  gettito  recuperato  da
tributi evasi, senza tener conto che, per quanto riguarda le  imposte
sui redditi (nonche' le relative addizionali e imposte sostitutive) e
quella sul valore aggiunto,  si  tratta  di  tributi  il  cui  intero
gettito  deve  essere  devoluto  alla  finanza  regionale;  del  pari
ignorato, per quanto riguarda l'imposta sulle  attivita'  produttive,
e' l'obbligo di riversare alla Regione i  nove  decimi  del  gettito,
ammontare da quantificarsi ovviamente anche sulla  base  delle  somme
dovute che erano state evase e poi recuperate grazie  alla  procedura
di collaborazione volontaria. 
    In altre parole, l'art. 1, comma 7, sottrae arbitrariamente quote
di gettito devolute, ai sensi della legge n. 690 del 1981, in tutto o
in  parte  alla  Valle   d'Aosta.   Possibilita'   che,   giusta   la
giurisprudenza  di  codesta  Ecc.ma  Corte,  sfugge  al   legislatore
statale, non potendo questo  derogare  «al  regime  statutario  delle
compartecipazioni regionali al gettito  di  tributi  erariali»  (cfr.
sent. n. 241 del 2012): cio' perche', come sottolineato da autorevole
dottrina, «la vera specialita' finanziaria delle Regioni ad autonomia
differenziata   si   risolve   nell'entita'   della    quota    delle
compartecipazioni erariali e  dei  tributi  derivati  loro  assegnati
dagli Statuti speciali» (F. Gallo). 
    In  ragione  di  quanto  precede,  la   norma   statale   risulta
costituzionalmente illegittima per un duplice ordine di motivi. 
    Innanzitutto,  essa  e'  inficiata  da  incompetenza,  andando  a
disciplinare unilateralmente aspetti che la Costituzione riserva allo
Statuto speciale, e che quest'ultimo, a sua volta (art. 50),  rimette
alla legislazione attuativi, e piu' precisamente ad una  legge  dello
Stato elaborata in accordo con la Giunta regionale (dunque, una legge
rinforzata). Tale legge e', appunto, la legge n.  690  del  1981,  la
quale peraltro, in forza della  espressa  previsione  poi  introdotta
dall'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 («Norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta»), puo'
essere successivamente modificata «solo con il  procedimento  di  cui
all'art. 48-bis del medesimo statuto  speciale»,  cioe'  con  decreti
legislativi elaborati da commissioni paritetiche composte da 3 membri
di nomina governativa e  3  membri  di  nomina  regionale,  e  previa
sottoposizione al parere del Consiglio della Regione. 
    In secondo luogo, e consequenzialmente, l'art.  1,  comma  7,  si
pone in contrasto con fonti gerarchicamente sovraordinate, in  quanto
di rango costituzionale (l'art. 116 Cost. e lo  Statuto  valdostano),
nonche' con una fonte rinforzata (la legge n. 690 del 1981, elaborata
in accordo con la Giunta regionale). 
    3. Deve poi osservarsi - a meri fini tuzioristici - che la  norma
censurata  non  trova  alcun  fondamento  di   legittimita'   neppure
nell'art. 8  della  legge  n.  690  del  1981.  La  norma  da  ultimo
richiamata al comma 1, dispone: «il provento derivante  alla  regione
Valle d'Aosta da maggiorazioni di aliquote e da  altre  modificazioni
dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente  alla  entrata
in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ove sia destinato per
legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma,  della  Costituzione,
per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da  effettuare  a
carico del bilancio statale, e' riversato allo Stato». Ai  sensi  del
comma  2,  tale  ammontare  «e'  determinato  per  ciascun  esercizio
finanziario con decreto dei Ministri  delle  finanze  e  del  tesoro,
d'intesa con il Presidente della Giunta regionale». 
    Come e' agevole rilevare, la disposizione  in  questione  non  si
attaglia al caso di specie e non e' idonea a coprire la previsione di
cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014. 
    Infatti, essa autorizza il riversamento  allo  Stato  delle  sole
somme  provenienti  da  maggiorazioni  di   aliquote   o   da   altre
modificazioni dei tributi  devoluti  alla  Regione:  ipotesi  affatto
diversa da quella, di cui alla norma censurata, del recupero di somme
evase, dovute ab origine. 
    In ogni  caso,  l'ammontare  del  riversamento  deve  poi  essere
determinato con decreto del Ministro dell'Economia e  delle  Finanze,
d'intesa  con  il  Presidente  della  Giunta  regionale,  non   certo
unilateralmente dalla legge statale. Dunque, pure nella  non  creduta
ipotesi in cui si ritenesse di ricondurre l'art. 1,  comma  7,  della
legge n. 186 del 2014, alla previsione di cui al comma 1 dell'art.  8
della  legge  690  del  1981,  comunque  resterebbe   integrata   una
insuperabile violazione del comma 2 di quest'ultimo  articolo,  quale
norma interposta rispetto all'art.  50  dello  Statuto,  nonche'  del
principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. 
    Sempre per mero  scrupolo  difensivo,  si  precisa  altresi'  che
l'intervento  unilaterale  dello  Stato  non  trova  base  alcuna  di
legittimazione neppure in pretesi scopi perequativo-solidaristici:  a
tale  insieme  di  finalita'  non  possono  infatti  ricondursi   gli
obiettivi  enunciati  dall'art.   1,   comma   7   (riguardanti   gli
investimenti pubblici, il pagamento  dei  crediti  alle  imprese,  la
riduzione della pressione fiscale). 
    E del resto,  pur  a  voler  ritenere  altrimenti,  e'  principio
costituzionale assolutamente pacifico quello secondo cui il  concorso
delle Regioni speciali agli obblighi perequativo-solidaristici e alla
finanza  nazionale  deve  essere  determinato  attraverso  le   forme
prestabilite dagli Statuti speciali e dalla legislazione attuativa, o
quantomeno attraverso moduli rispettosi della  leale  collaborazione.
Principio che, con riferimento alla Regione Valle d'Aosta, trova come
si e' visto puntuale concretizzazione negli artt. 48-bis e  50  dello
Statuto, nonche' nell'art. 1 del decreto legislativo n. 320 del 1994. 
    E' appena il caso di osservare, peraltro, che non potrebbe essere
diversamente, dal momento che l'autonomia finanziaria rappresenta  il
nucleo dell'autonomia differenziata delle Regioni speciali. 
    Ebbene, nel caso di specie il legislatore  statale  ha  agito  in
modo del tutto unilaterale, ponendo, con una fonte incompetente,  una
disciplina derogatoria rispetto a quanto stabilito da fonti di  rango
sovraordinato. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Con riserva di argomentare ulteriormente nel corso del  giudizio,
la Regione Valle d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede a
codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, di  voler
dichiarare l'illegittimita' costituzionale della  legge  15  dicembre
2014, n. 186 («Disposizioni in materia  di  emersione  e  rientro  di
capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta
all'evasione fiscale. Disposizioni in materia  di  autoriciclaggio»),
pubblicata  nella  Serie  generale  della  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana  n.  292  del  17  dicembre  2014,  limitatamente
all'articolo 1, comma 7, per contrarieta' a  Costituzione  e  lesione
delle competenze costituzionalmente e  statutariamente  garantite  in
capo alla Regione ricorrente dagli articoli 48-bis e 50 dello Statuto
speciale (legge cost. n. 4 del 1948), dagli artt. 2, comma  1,  lett.
a) e b), 3, comma 2, e 4, comma  3,  della legge  n.  690  del  1981,
dall'art. 1 del decreto legislativo n.  320  del  1994,  nonche'  per
violazione del principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5
e 120 Cost., sotto i profili e per le ragioni dinanzi esposte. 
      Roma, 11 febbraio 2015 
 
                 Prof. Avv. Francesco Saverio Marini