N. 50 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 2014

Ordinanza  del  16  ottobre  2014  del  Tribunale   di   Tivoli   nel
procedimento civile promosso da R .A. contro D.L.R.. 
 
Patrocinio  a  spese  dello  Stato  -  Condizioni  di  ammissione  al
  beneficio - Reddito imponibile non superiore ad  euro  11.369,24  -
  Potere del giudice di tener conto del reddito degli  ultimi  dodici
  mesi, anziche' di  quello  dell'anno  precedente  risultante  dalla
  dichiarazione dei redditi -  Omessa  previsione  -  Violazione  del
  principio  di  ragionevolezza  -  Contrasto  con  la  garanzia  del
  patrocinio dei non abbienti sancita  a  livello  costituzionale  ed
  europeo. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
  art. 75 e 76. 
- Costituzione, artt.  3  e  24  (comma  terzo);  Carta  dei  diritti
  fondamentali dell'Unione europea, art. 47. 
In via subordinata: 
Patrocinio  a  spese  dello  Stato  -  Condizioni  di  ammissione  al
  beneficio - Possibilita' di una ammissione graduata e  parziale  in
  ragione di fasce o  scaglioni  reddituali  -  Omessa  previsione  -
  Violazione del principio  di  ragionevolezza  -  Contrasto  con  la
  garanzia  del  patrocinio  dei  non  abbienti  sancita  a   livello
  costituzionale ed europeo. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
  art. 75 e 76. 
- Costituzione, artt.  3  e  24  (comma  terzo);  Carta  dei  diritti
  fondamentali dell'Unione europea, art. 47. 
(GU n.14 del 8-4-2015 )
 
                         TRIBUNALE DI TIVOLI 
                           Sezione civile 
 
    Il Tribunale di Tivoli, nella persona  del  Giudice  unico  dott.
Alessio Liberati, nel procedimento iscritto al numero 3169/2012 RG  e
proposto dalla sig.ra R. A.,  nata  a  R. il    CF.  rappresentata  e
difesa         dall'avv.         Carlo         Acquaviva,         PEC
carloacquaviva@ordineavvocatiroma.org, giusta delega in atti,  attore
nei confronti del sig. D. L. R., nato a R. il   CF.  rappresentato  e
difeso         dall'avv.         Carlo         Giuliani,          PEC
carlo.giuliani@pecavvocatitivoli.it, giusta delega in atti, convenuto
ha pronunciato la seguente ordinanza  con  la  quale  si  solleva  di
ufficio questione di legittimita' costituzionale 
 
                              In fatto 
 
    Si sta svolgendo, innanzi al tribunale di Tivoli, un giudizio per
la separazione delle parti sopra indicate, attualmente coniugate. 
    A seguito  di  regolare  costituzione  -  con  la  parte  attrice
assistita da avvocato di fiducia ed ammessa  al  patrocinio  a  spese
dello Stato, ed il convenuto assistito  anche  esso  da  avvocato  di
fiducia - e' stato concesso termine per la presentazione  di  memorie
prescritte dall'art.  183  c.  6  cpc,  in  vista  della  udienza  di
trattazione ed ammissione dei mezzi istruttori. 
    In  data  8.10.2014  e'  comparso  personalmente  il   convenuto,
rappresentando che: 
        dal mese di marzo 2014 aveva perso il lavoro, come provato da
documentazione attestante lo stato di disoccupazione che ha prodotto, 
        nel 2013 aveva raggiunto un reddito di  euro  17.905,13,  che
non gli consente di essere ammesso  al  beneficio  del  patrocinio  a
spese dello Stato per l'anno in corso; 
        ha chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato  o,
in subordine, il rinvio a data dell'anno 2015, a  partire  dal  quale
avrebbe potuto godere del beneficio, 
        che il proprio  difensore  non  era  comparso  a  seguito  di
accordi  specifici,  non  potendo  Egli  corrispondere   la   tariffa
professionale  prescritta  per  le   attivita'   giudiziali   svolte,
eventualmente, nell'anno in corso. 
    Il tribunale si e' riservato. 
 
                             In diritto 
 
    Ritiene il tribunale che dagli atti di causa emerga con chiarezza
che, allo stato attuale della legislazione,  il  convenuto  non  puo'
essere ammesso a fruire del beneficio del patrocinio  a  spese  dello
Stato. 
    Infatti, con decreto 1° aprile 2014 il Capo del dipartimento  per
gli affari di giustizia ed il Ragioniere generale dello  Stato  hanno
stabilito l'adeguamento,  previsto  dall'art.  77  del  testo  unico,
relativo al limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a  spese
dello Stato, aggiornando  l'  importo  di  euro  10.766,33,  indicato
nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
115/2002, cosi' come adeguato con  decreto  del  2  luglio  2012,  in
quello di euro 11.369,24. 
    Il reddito del convenuto e' invece pari 17.905,37 euro per l'anno
2013 (CUD 2014). 
    L'attestazione dello Stato di  occupazione  dal  22.5.2014  prova
invece il mancato raggiungimento del reddito per l'anno in corso. 
    La norma in questione e la sua interpretazione. Impossibilita' di
una interpretazione costituzionalmente orientata 
    L'art. 75 del d.P.R. 30.05.2002 n. 115 dispone che 
        E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa
del cittadino non abbiente, indagato, imputato,  condannato,  persona
offesa da reato, danneggiato che intenda  costituirsi  parte  civile,
responsabile  civile  ovvero  civilmente  obbligato   per   la   pena
pecuniaria. 
        E', altresi', assicurato il patrocinio nel  processo  civile,
amministrativo, contabile, tributario e negli  affari  di  volontaria
giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue
ragioni risultino non manifestamente infondate 
    Il successivo art. 76 dispone che 
    1. Puo' essere ammesso  al  patrocinio  chi  e'  titolare  di  un
reddito  imponibile  ai  fini  dell'imposta  personale  sul  reddito,
risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24. 
    2. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  92,  se  l'interessato
convive  con  il  coniuge  o  con  altri  familiari,  il  reddito  e'
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da
ogni componente della famiglia, compreso l'istante 
    3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito,  si  tiene
conto anche dei redditi che per legge sono  esenti  dall'imposta  sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a  ritenuta
alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 
    4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono  oggetto
della causa diritti della personalita', ovvero nei  processi  in  cui
gli interessi del richiedente sono  in  conflitto  con  quelli  degli
altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 
    Nel caso di specie non vi e' alcun dubbio che  le  ragioni  della
parte non siano manifestamente infondate,  trattandosi  di  reciproca
volonta' di addivenire a cessazione del rapporto  coniugale,  sicche'
il astratto potrebbe essere ammesso al beneficio. 
    Trattandosi di interessi in conflitto, poi,  deve  tenersi  conto
del solo reddito dell'istante. 
    La  norma  e'  chiarissima  sul  punto  e  non   si   presta   ad
interpretazioni diverse, a meno di non  voler  stravolgere  il  senso
stesso della disposizione ed estendere, cosi' facendo, il beneficio a
situazioni reddituali non risultanti dall'ultima dichiarazione. 
 
              La quaestio nella fattispecie in oggetto 
 
    Nel  caso  di  specie,  quindi,  si  delinea   un   problema   di
impossibilita' di ammissibilita' al beneficio del patrocinio a  spese
dello Stato, in una situazione di documentata  difficolta'  economica
che rende impossibile alla parte il ricorso  "effettivo"  all'ausilio
di un avvocato difensore, pur formalmente nominato. 
    Vi  sono  dunque  elementi  per  dubitare  della   compatibilita'
costituzionale della norma  di  cui  all'art.  75  e  76  del  d.P.R.
30.05.2002 n. 115, sotto il profilo della ragionevolezza, nella parte
in cui non prevede la possibilita' per  il  Giudice  di  valutare  la
capacita' reddituale  in  maniera  non  vincolata  alla  sola  ultima
dichiarazione dei redditi o, comunque, nella  parte  in  cui  non  si
prevede  la  possibilita'  di  un  rimborso  "graduato"  delle  spese
sostenute, in base a diverse fasce di reddito. 
    Si pensi, in proposito, che le spese da sostenere per un giudizio
civile di separazione sono pari a diverse migliaia di euro - come  da
tariffe in vigore - e che la differenza  anche  di  soli  pochi  euro
rispetto  al  reddito  massimo  previsto   di   11.369,24   determina
l'esclusione dal beneficio. In  altre  parole,  un  contribuente  che
produca un reddito di 11.369,00 euro sara' ammesso al  beneficio,  un
contribuente che produca un reddito di 11.370,00 euro ne sara' invece
escluso, e sara'  obbligato  a  corrispondere  migliaia  di  euro  al
proprio difensore per far valere i propri  diritti  difensivi  in  un
processo  civile  (peraltro  in  questo  caso  "subito"   a   seguito
dell'azione del coniuge) o, in alternativa, a rimanere contumace. 
Questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui  all'art.
75 e 76 del d.P.R. 30.05.2002 n. 115 
    Si ritiene dunque  di  dover  sollevare  di  ufficio,  in  quanto
rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  la   questione   della
legittimita' costituzionale dell'art. di cui all'art.  75  e  76  del
d.P.R. 30.05.2002 n. 115  materia  di  ammissione  al  beneficio  del
patrocinio dello Stato nella parte in  cui  vincola  il  giudizio  di
ammissibilita' al reddito risultante  dall'ultima  dichiarazione  dei
redditi (e non, ad esempio, ai 12 mesi precedenti  l'istanza)  o,  in
via subordinata, nella  parte  in  cui  non  prevede  una  fascia  di
ammissibilita' al godimento parziale del beneficio "per scaglioni  di
reddito". 
    Va ricordato, a riguardo del  parametro  della  irragionevolezza,
che la giurisprudenza della Corte  costituzionale,  in  passato,  era
orientata nel senso di  ricondurre  il  principio  di  ragionevolezza
all'interno della  previsione  dell'art.  3  della  Costituzione  che
afferma - come noto - il principio di uguaglianza;  di  modo  che  la
norma irragionevole  era  costituzionalmente  illegittima  in  quanto
apportatrice di irragionevoli discriminazioni.  Come  conseguenza  di
siffatta    impostazione    era     necessario,     per     accertare
l'irragionevolezza della norma, che fosse individuato il c.d. tertium
comparationis. 
    Nel tempo la Corte ha affrancato il principio  di  ragionevolezza
sia dal principio di  uguaglianza,  sia  dalla  ricerca  del  tertium
comparationis, e ne ha poi affermato la violazione anche  in  assenza
di  una  sostanziale  disparita'  di  trattamento   tra   fattispecie
omogenee, allorche' la  norma  presenti  una  intrinseca  incoerenza,
contraddittorieta' od  illogicita'  rispetto  al  contesto  normativo
preesistente o rispetto alla  complessiva  finalita'  perseguita  dal
legislatore. 
    Tale ipotesi appare ricorrere nel  caso  di  specie,  per  quanto
detto sopra. 
    Va inoltre rammentato  che  la  tutela  del  patrocinio  dei  non
abbienti  e'  riconosciuta  dall'art.  24   comma   3   della   carta
Costituzionale, ove sancisce che "Sono assicurati  ai  non  abbienti,
con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione". 
    Anche la Carta  Fondamentale  dei  Diritti  dell'Unione  europea,
avente valore di Trattato, sancisce, all'art. 47, che 
        ogni individuo i cui diritti e le cui liberta' garantiti  dal
diritto dell'Unione siano stati  violati  ha  diritto  a  un  ricorso
effettivo  dinanzi  a  un  giudice,  nel  rispetto  delle  condizioni
previste nel presente articolo, 
        ogni individuo ha diritto a che la sua  causa  sia  esaminata
equamente, pubblicamente  ed  entro  un  termine  ragionevole  da  un
giudice indipendente e  imparziale,  precostituito  per  legge.  Ogni
individuo  ha  la  facolta'  di  farsi   consigliare,   difendere   e
rappresentare. 
    A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti e'  concesso  il
patrocinio a spese  dello  Stato  qualora  cio'  sia  necessario  per
assicurare un accesso effettivo alla giustizia. 
    Se e' indubbio che la regolamentazione della materia prevista  da
tali disposizioni sia rimessa alla discrezionalita'  del  legislatore
ordinario  interno  e'  pero'  altrettanto   vero   che   la   stessa
discrezionalita' non possa che essere esercitata con l'obiettivo  (ed
il limite) di attuare il principio sancito in sede  costituzionale  e
sovranazionale   in   termini   razionali   e   tali   da   garantire
l'effettivita' del beneficio, circostanza di cui si dubita  nei  caso
di specie, per quanto sopra illustrato. 
    Ne'  puo'  ricorrersi  all'artifizio   di   rinviare   gli   atti
processuali  all'anno  successivo  in  quanto  sarebbe  contrario  al
principio (di pari rilevanza) di ragionevole durata del processo  (si
sottolinea peraltro che nel caso di  specie  taluni  atti  sono  gia'
stati svolti, dalla sola attrice, essendo stato il convenuto impedito
a proporre le memorie ex art. 183 c.  6  cpc  per  impossibilita'  di
pagare tale attivita' difensiva). 
Sulla rilevanza della questione nella fattispecie alla attenzione del
Tribunale 
    Va precisato che la questione che si  sottopone  alla  attenzione
del Giudice delle Leggi e' di assoluta rilevanza per  la  fattispecie
in oggetto. 
    Nel caso di specie  la  questione  di  diritto  appena  descritta
appare  infatti  di  imprescindibile  soluzione  per  la   decisione,
impedendo la possibilita' di  una  partecipazione  effettiva  con  un
proprio difensore da parte del convenuto. 
 
                          Per Questi Motivi 
 
    Il Tribunale di Tivoli, sezione civile, in  persona  del  Giudice
unico  dott.  Alessio  Liberati,  visti  gli   articoli   137   della
Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1984 n. 1 e  23
della legge 11 marzo 1953 n. 87,  ritenuta  la  rilevanza  e  la  non
manifesta infondatezza, 
        solleva d'ufficio questione  di  legittimita'  costituzionale
per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 75
e 76 del d.P.R. 30.05.2002 n. 115 materia di ammissione al  beneficio
del patrocinio dello Stato, nella parte in cui non dispongono che  il
giudice debba tenere conto, ai fini dell'ammissione del reddito degli
ultimi 12 mesi (anziche' di quello  dell'anno  precedente  risultante
dalla dichiarazione dei redditi), 
        solleva  d'ufficio  ed  in  via  subordinata   questione   di
legittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24  della
Costituzione, degli artt. 75  e  76  del  d.P.R.  30.05.2002  n.  115
materia di ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato,  nella
parte in cui non dispone la possibilita' di una ammissione graduata e
parziale al beneficio del patrocinio a spese dell'erario  in  ragione
di fasce o scaglioni reddituali. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  ministri  e
che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
      Tivoli, 16 ottobre 2014 
 
                 Il giudice: dott. Alessio Liberati