N. 50 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 2014
Ordinanza del 16 ottobre 2014 del Tribunale di Tivoli nel procedimento civile promosso da R .A. contro D.L.R.. Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni di ammissione al beneficio - Reddito imponibile non superiore ad euro 11.369,24 - Potere del giudice di tener conto del reddito degli ultimi dodici mesi, anziche' di quello dell'anno precedente risultante dalla dichiarazione dei redditi - Omessa previsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con la garanzia del patrocinio dei non abbienti sancita a livello costituzionale ed europeo. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 75 e 76. - Costituzione, artt. 3 e 24 (comma terzo); Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47. In via subordinata: Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni di ammissione al beneficio - Possibilita' di una ammissione graduata e parziale in ragione di fasce o scaglioni reddituali - Omessa previsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con la garanzia del patrocinio dei non abbienti sancita a livello costituzionale ed europeo. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 75 e 76. - Costituzione, artt. 3 e 24 (comma terzo); Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47.(GU n.14 del 8-4-2015 )
TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione civile Il Tribunale di Tivoli, nella persona del Giudice unico dott. Alessio Liberati, nel procedimento iscritto al numero 3169/2012 RG e proposto dalla sig.ra R. A., nata a R. il CF. rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Acquaviva, PEC carloacquaviva@ordineavvocatiroma.org, giusta delega in atti, attore nei confronti del sig. D. L. R., nato a R. il CF. rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Giuliani, PEC carlo.giuliani@pecavvocatitivoli.it, giusta delega in atti, convenuto ha pronunciato la seguente ordinanza con la quale si solleva di ufficio questione di legittimita' costituzionale In fatto Si sta svolgendo, innanzi al tribunale di Tivoli, un giudizio per la separazione delle parti sopra indicate, attualmente coniugate. A seguito di regolare costituzione - con la parte attrice assistita da avvocato di fiducia ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ed il convenuto assistito anche esso da avvocato di fiducia - e' stato concesso termine per la presentazione di memorie prescritte dall'art. 183 c. 6 cpc, in vista della udienza di trattazione ed ammissione dei mezzi istruttori. In data 8.10.2014 e' comparso personalmente il convenuto, rappresentando che: dal mese di marzo 2014 aveva perso il lavoro, come provato da documentazione attestante lo stato di disoccupazione che ha prodotto, nel 2013 aveva raggiunto un reddito di euro 17.905,13, che non gli consente di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per l'anno in corso; ha chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o, in subordine, il rinvio a data dell'anno 2015, a partire dal quale avrebbe potuto godere del beneficio, che il proprio difensore non era comparso a seguito di accordi specifici, non potendo Egli corrispondere la tariffa professionale prescritta per le attivita' giudiziali svolte, eventualmente, nell'anno in corso. Il tribunale si e' riservato. In diritto Ritiene il tribunale che dagli atti di causa emerga con chiarezza che, allo stato attuale della legislazione, il convenuto non puo' essere ammesso a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Infatti, con decreto 1° aprile 2014 il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia ed il Ragioniere generale dello Stato hanno stabilito l'adeguamento, previsto dall'art. 77 del testo unico, relativo al limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aggiornando l' importo di euro 10.766,33, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, cosi' come adeguato con decreto del 2 luglio 2012, in quello di euro 11.369,24. Il reddito del convenuto e' invece pari 17.905,37 euro per l'anno 2013 (CUD 2014). L'attestazione dello Stato di occupazione dal 22.5.2014 prova invece il mancato raggiungimento del reddito per l'anno in corso. La norma in questione e la sua interpretazione. Impossibilita' di una interpretazione costituzionalmente orientata L'art. 75 del d.P.R. 30.05.2002 n. 115 dispone che E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. E', altresi', assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate Il successivo art. 76 dispone che 1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Nel caso di specie non vi e' alcun dubbio che le ragioni della parte non siano manifestamente infondate, trattandosi di reciproca volonta' di addivenire a cessazione del rapporto coniugale, sicche' il astratto potrebbe essere ammesso al beneficio. Trattandosi di interessi in conflitto, poi, deve tenersi conto del solo reddito dell'istante. La norma e' chiarissima sul punto e non si presta ad interpretazioni diverse, a meno di non voler stravolgere il senso stesso della disposizione ed estendere, cosi' facendo, il beneficio a situazioni reddituali non risultanti dall'ultima dichiarazione. La quaestio nella fattispecie in oggetto Nel caso di specie, quindi, si delinea un problema di impossibilita' di ammissibilita' al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in una situazione di documentata difficolta' economica che rende impossibile alla parte il ricorso "effettivo" all'ausilio di un avvocato difensore, pur formalmente nominato. Vi sono dunque elementi per dubitare della compatibilita' costituzionale della norma di cui all'art. 75 e 76 del d.P.R. 30.05.2002 n. 115, sotto il profilo della ragionevolezza, nella parte in cui non prevede la possibilita' per il Giudice di valutare la capacita' reddituale in maniera non vincolata alla sola ultima dichiarazione dei redditi o, comunque, nella parte in cui non si prevede la possibilita' di un rimborso "graduato" delle spese sostenute, in base a diverse fasce di reddito. Si pensi, in proposito, che le spese da sostenere per un giudizio civile di separazione sono pari a diverse migliaia di euro - come da tariffe in vigore - e che la differenza anche di soli pochi euro rispetto al reddito massimo previsto di 11.369,24 determina l'esclusione dal beneficio. In altre parole, un contribuente che produca un reddito di 11.369,00 euro sara' ammesso al beneficio, un contribuente che produca un reddito di 11.370,00 euro ne sara' invece escluso, e sara' obbligato a corrispondere migliaia di euro al proprio difensore per far valere i propri diritti difensivi in un processo civile (peraltro in questo caso "subito" a seguito dell'azione del coniuge) o, in alternativa, a rimanere contumace. Questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 75 e 76 del d.P.R. 30.05.2002 n. 115 Si ritiene dunque di dover sollevare di ufficio, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione della legittimita' costituzionale dell'art. di cui all'art. 75 e 76 del d.P.R. 30.05.2002 n. 115 materia di ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato nella parte in cui vincola il giudizio di ammissibilita' al reddito risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (e non, ad esempio, ai 12 mesi precedenti l'istanza) o, in via subordinata, nella parte in cui non prevede una fascia di ammissibilita' al godimento parziale del beneficio "per scaglioni di reddito". Va ricordato, a riguardo del parametro della irragionevolezza, che la giurisprudenza della Corte costituzionale, in passato, era orientata nel senso di ricondurre il principio di ragionevolezza all'interno della previsione dell'art. 3 della Costituzione che afferma - come noto - il principio di uguaglianza; di modo che la norma irragionevole era costituzionalmente illegittima in quanto apportatrice di irragionevoli discriminazioni. Come conseguenza di siffatta impostazione era necessario, per accertare l'irragionevolezza della norma, che fosse individuato il c.d. tertium comparationis. Nel tempo la Corte ha affrancato il principio di ragionevolezza sia dal principio di uguaglianza, sia dalla ricerca del tertium comparationis, e ne ha poi affermato la violazione anche in assenza di una sostanziale disparita' di trattamento tra fattispecie omogenee, allorche' la norma presenti una intrinseca incoerenza, contraddittorieta' od illogicita' rispetto al contesto normativo preesistente o rispetto alla complessiva finalita' perseguita dal legislatore. Tale ipotesi appare ricorrere nel caso di specie, per quanto detto sopra. Va inoltre rammentato che la tutela del patrocinio dei non abbienti e' riconosciuta dall'art. 24 comma 3 della carta Costituzionale, ove sancisce che "Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione". Anche la Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione europea, avente valore di Trattato, sancisce, all'art. 47, che ogni individuo i cui diritti e le cui liberta' garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo, ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facolta' di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti e' concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora cio' sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Se e' indubbio che la regolamentazione della materia prevista da tali disposizioni sia rimessa alla discrezionalita' del legislatore ordinario interno e' pero' altrettanto vero che la stessa discrezionalita' non possa che essere esercitata con l'obiettivo (ed il limite) di attuare il principio sancito in sede costituzionale e sovranazionale in termini razionali e tali da garantire l'effettivita' del beneficio, circostanza di cui si dubita nei caso di specie, per quanto sopra illustrato. Ne' puo' ricorrersi all'artifizio di rinviare gli atti processuali all'anno successivo in quanto sarebbe contrario al principio (di pari rilevanza) di ragionevole durata del processo (si sottolinea peraltro che nel caso di specie taluni atti sono gia' stati svolti, dalla sola attrice, essendo stato il convenuto impedito a proporre le memorie ex art. 183 c. 6 cpc per impossibilita' di pagare tale attivita' difensiva). Sulla rilevanza della questione nella fattispecie alla attenzione del Tribunale Va precisato che la questione che si sottopone alla attenzione del Giudice delle Leggi e' di assoluta rilevanza per la fattispecie in oggetto. Nel caso di specie la questione di diritto appena descritta appare infatti di imprescindibile soluzione per la decisione, impedendo la possibilita' di una partecipazione effettiva con un proprio difensore da parte del convenuto.
Per Questi Motivi Il Tribunale di Tivoli, sezione civile, in persona del Giudice unico dott. Alessio Liberati, visti gli articoli 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1984 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 30.05.2002 n. 115 materia di ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato, nella parte in cui non dispongono che il giudice debba tenere conto, ai fini dell'ammissione del reddito degli ultimi 12 mesi (anziche' di quello dell'anno precedente risultante dalla dichiarazione dei redditi), solleva d'ufficio ed in via subordinata questione di legittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 30.05.2002 n. 115 materia di ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato, nella parte in cui non dispone la possibilita' di una ammissione graduata e parziale al beneficio del patrocinio a spese dell'erario in ragione di fasce o scaglioni reddituali. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Tivoli, 16 ottobre 2014 Il giudice: dott. Alessio Liberati