N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  il  3  marzo 2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Comuni,  Province  e  Citta'  metropolitane  -  Norme  della  Regione
  Lombardia -  Disposizioni  per  l'attuazione  della  programmazione
  economico-finanziaria regionale - Unioni  di  comuni  -  Previsione
  dell'esercizio da parte delle unioni di comuni lombardi di  "almeno
  cinque delle funzioni comunali  individuate  dal  legislatore  come
  quelle fondamentali", ai sensi dell'art. 117, comma secondo,  lett.
  p), Cost. - Ricorso del  Governo  -  Denunciato  contrasto  con  la
  normativa statale  (d.l.  n.  78/2010)  che  prevede  l'obbligo  di
  gestione associata di tutte le funzioni fondamentali  -  Violazione
  dei principi di coordinamento della finanza pubblica. 
- Legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, art. 1. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo. 
Ambiente  -  Norme  della  Regione  Lombardia  -   Disposizioni   per
  l'attuazione della programmazione economico finanziaria regionale -
  Rifiuti - Previsione che con l'espressione  "rifiuti  prodotti  nel
  territorio regionale" si intendono anche i  rifiuti  decadenti  dal
  trattamento dei rifiuti urbani - Previsione che  il  contributo  di
  cui all'art. 35, comma 7, del D.L. n. 133/2014, convertito in legge
  n. 164/2014, e' determinato  nella  misura  di  euro  20  per  ogni
  tonnellata  di  rifiuto  urbano  indifferenziato   di   provenienza
  extraregionale, trattato in impianti di recupero energetico  e  che
  il trattamento  e'  da  attuarsi  previo  accordo  tra  le  Regioni
  interessate - Ricorso del Governo  -  Denunciata  violazione  della
  sfera di competenza legislativa esclusiva  statale  in  materia  di
  tutela dell'ambiente, per l'introduzione di un vincolo non previsto
  dal legislatore nazionale per il trattamento dei rifiuti  destinati
  al recupero energetico - Violazione del principio di uguaglianza  -
  Lesione del principio della libera  circolazione  di  beni  tra  le
  Regioni. 
- Legge della Regione Lombardia 30 dicembre  2014,  n.  35,  art.  6,
  comma 1, lett. a). 
- Costituzione, artt. 3, 117, comma secondo, lett. s), e 120. 
Energia  -  Norme  della  Regione  Lombardia   -   Disposizioni   per
  l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale -
  Previsione  che   la   Giunta   regionale   possa   consentire   al
  concessionario   delle   concessioni    di    grandi    derivazioni
  idroelettriche la  prosecuzione  temporanea  delle  concessioni  in
  scadenza al 2017 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione  del
  principio fondamentale posto dalla legislazione statale in  materia
  di produzione, trasporto e distribuzione di energia  elettrica  che
  prevede lo svolgimento di gare ad evidenza pubblica -  Lesione  del
  principio di tutela della  concorrenza  -  Violazione  di  obblighi
  internazionali derivanti dalla normativa comunitaria. 
- Legge della Regione Lombardia 30 dicembre  2014,  n.  35,  art.  6,
  comma 1, lett. c). 
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lett. e). 
Energia  -  Norme  della  Regione  Lombardia   -   Disposizioni   per
  l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale -
  Previsione   per   i   concessionari    di    grandi    derivazioni
  idroelettriche, le cui concessioni siano scadute o in scadenza,  di
  un canone aggiuntivo,  con  applicazione  anche  alle  prosecuzioni
  temporanee in essere alla data d'entrata in vigore della  legge  n.
  35/2014, a  decorrere  dalla  data  di  scadenza  delle  rispettive
  concessioni - Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  del
  principio di uguaglianza - Lesione del principio  di  tutela  della
  libera concorrenza. 
- Legge della Regione Lombardia 30 dicembre  2014,  n.  35,  art.  6,
  comma 1, lett. f) (aggiuntiva dei commi 5-bis,  5-ter,  5-quater  e
  5-quinquies dell'art. 53-bis  della  legge  regionale  12  dicembre
  2003, n. 26). 
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lett. e). 
(GU n.14 del 8-4-2015 )
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  C.F.
80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento
degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso  i  cui  uffici
domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro  la  Regione
Lombardia, in  persona  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  in
carica, con sede in Milano, Piazza Citta' di Lombardia n.  1  per  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e  6,
comma 1, lettere a), c) ed f) della legge Regione Lombardia n. 35 del
30 dicembre 2014, intitolata  "Disposizioni  per  l'attuazione  della
programmazione economico-finanziaria regionale,  ai  sensi  dell'art.
9-ter della legge  regionale  31  marzo  1978,  n.  34  (Norme  sulle
procedure della programmazione, sul  bilancio  e  sulla  contabilita'
della Regione) - Collegato 2015" pubblicata nel Bollettino  Ufficiale
della Regione Lombardia n. 53, supplemento del 31 dicembre 2014,  per
contrasto con gli articoli 3, 117, primo comma,  117  secondo  comma,
lettere e) ed s) della Costituzione, nonche' i principi  fondamentali
in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia  e  di
coordinamento della finanza pubblica di cui all'art.  117,  comma  3,
della Costituzione e 120 della Costituzione, e cio' a seguito  ed  in
forza  della  delibera  di  impugnativa  assunta  dal  Consiglio  dei
Ministri nella seduta del 20 febbraio 2015. 
 
                                Fatto 
 
    1. La legge della Regione Lombardia  30  dicembre  2014,  n.  35,
intitolata  "Disposizioni  per  l'attuazione   della   programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge
regionale  31  marzo  1978,  n.  34  (Norme  sulle  procedure   della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilita'  della  Regione)  -
Collegato   2015",   reca   disposizioni   per   l'attuazione   della
programmazione economica e finanziaria regionale,  modificando  leggi
regionali inerenti diverse materie. 
    L'art. 1  della  legge  reg.  n.  35  del  2014  apporta  diverse
modifiche alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino  delle
comunita' montane della Lombardia, disciplina delle unioni di  comuni
lombarde e sostegno all'esercizio associato  di  funzioni  e  servizi
comunali); in particolare la lett. a) del  cit.  art.  1  sostituisce
l'art. 18 della legge reg. n. 19 del 2008 i cui primi due commi,  nel
testo attualmente vigente, dispongono: 
        "1. Le unioni di comuni lombarde sono costituite  tra  comuni
per l'esercizio associato di funzioni e servizi. 
        2. Le unioni di comuni esercitano in gestione associata,  per
tutti i comuni che le compongono, almeno cinque delle funzioni di cui
all'art. 14, comma 27,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
(Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica) convertito, con modificazioni, dalla  legge
30 luglio 2010, n. 122". 
    2. L'art. 6 della legge reg. n. 35  del  2014  dispone  modifiche
alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei  servizi
locali di interesse economico generale. Norme in materia di  gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo  del  sottosuolo  e  di  risorse
idriche). 
    La lettera a) del cit. art. 6 aggiunge i  commi  3-bis,  3-ter  e
3-quater all'art. 14 della legge reg. n. 26 del 2003. 
    L'art. 14, comma 3-bis, legge reg. n. 26 del  2003  dispone  che:
"Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 35, comma  6,
del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133  (Misure  urgenti  per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,  la
digitalizzazione   del   Paese,   la   semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164, nel rispetto  della  programmazione  regionale
dei  flussi   dei   rifiuti   urbani,   nonche'   dell'obiettivo   di
autosufficienza per  il  recupero  e  smaltimento  degli  stessi  sul
territorio regionale, con il  termine  rifiuti  urbani  prodotti  nel
territorio regionale si  intendono  anche  i  rifiuti  decadenti  dal
trattamento dei rifiuti urbani". 
    Il  successivo  comma  3-ter  prevede:  "Il  contributo  previsto
dall'art.  35,  comma  7,  del  d.l.  133/2014  convertito  dalla  l.
164/2014,  e'  determinato  nella  misura  di  euro  20,00  per  ogni
tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato (codice CER  200301)  di
provenienza  extraregionale,  trattato  in   impianti   di   recupero
energetico. Il trattamento e'  da  attuarsi  previo  accordo  tra  le
regioni interessate". 
    L'art. 6, lett. c), legge reg. n.  35  del  2014  sostituisce  il
comma 4 dell'art. 53-bis il cui attuale  testo  dispone:  "La  Giunta
regionale, al fine  di  garantire  la  continuita'  della  produzione
elettrica e in considerazione dei tempi necessari per  effettuare  la
ricognizione delle opere di  cui  al  comma  2  e  per  espletare  le
procedure di gara,  puo'  consentire,  per  le  sole  concessioni  in
scadenza entro il 31 dicembre 2017, la  prosecuzione  temporanea,  da
parte del concessionario uscente, dell'esercizio  degli  impianti  di
grande derivazione ad uso idroelettrico  per  il  tempo  strettamente
necessario  al  completamento  delle  procedure  di  assegnazione   e
comunque per un periodo non superiore ai cinque  anni  come  previsto
dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999". 
    Con l'art. 6, lett. f) legge reg. n. 35 del 2014  sono,  inoltre,
aggiunti i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies all'art. 53-bis
della legge reg. n. 26 del 2013. 
    I citati commi 5-bis e 5-ter dispongono quanto segue: "5-bis.  Il
canone aggiuntivo di cui al comma 5 costituisce corrispettivo per  il
beneficio ottenuto  dal  godimento  da  parte  del  soggetto  cui  e'
consentita la prosecuzione temporanea  della  derivazione  dell'acqua
pubblica, nonche' dell'esercizio delle opere  e  dei  beni  afferenti
alla concessione oltre il termine  di  scadenza  della  medesima.  Il
corrispettivo e' stabilito in rapporto alla  rendita  conseguita  dal
soggetto di cui al primo periodo per la  prosecuzione  temporanea  di
cui al comma 4.  Ai  fini  del  presente  articolo  si  applicano  le
seguenti definizioni: a)  rendita,  quale  differenza  tra  ricavo  e
costo;  b)  ricavo,  quale  prodotto  tra  il   prezzo   di   vendita
dell'energia  comprensivo  di  eventuali  incentivi  e  la  quantita'
venduta; c) costo, formato  dalla  somma  di  costi  operativi  e  di
ammortamento, di remunerazione del capitale, degli  oneri,  canoni  e
tasse. 
    5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si  applicano  anche
alle prosecuzioni temporanee in essere alla data di entrata in vigore
della   legge   recante   "Disposizioni   per   l'attuazione    della
programmazione economico-finanziaria regionale,  ai  sensi  dell'art.
9-ter della legge  regionale  31  marzo  1978,  n.  34  (Norme  sulle
procedure della programmazione, sul  bilancio  e  sulla  contabilita'
della Regione) - Collegato 2015", a decorrere dalla data di  scadenza
delle  rispettive  concessioni  di  grande   derivazione   di   acqua
pubblica". 
    Di conseguenza, l'art. 6, comma 1, lettere a), c)  ed  f),  della
legge  regionale  in  esame,  dettando  disposizioni  difformi  dalla
normativa statale di riferimento afferente alla materia della  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema e alla  materia  della  tutela  della
concorrenza per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva
si pone in contrasto con i principi generali previsti dalla normativa
europea in materia di libera concorrenza, violando l'art. 117,  primo
e secondo comma, lettere e)  ed  s)  della  Costituzione,  nonche'  i
principi  fondamentali  in  materia  dl   produzione,   trasporto   e
distribuzione  di  energia  di  cui  all'art.  117,  comma  3,  della
Costituzione. 
    Le  disposizioni  della  legge   regionale   summenzionate   sono
illegittime  e,  giusta  determinazione  assunta  dal  Consiglio  dei
Ministri nella seduta del 20 febbraio  2015,  sono  impugnate  per  i
seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, legge reg.  n.  35  del
2014 per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    La norma e' illegittima nella parte in cui  prevede  l'esercizio,
da parte delle unioni di Comuni lombarde, di  "almeno  cinque"  delle
funzioni  comunali  individuate  dal  legislatore  come   quelle   da
considerare fondamentali ai sensi dell'art. 117, comma 2,  lett.  p),
Cost (cfr. art. 14, comma 27, di. n. 78 del 2010). 
    La legislazione statale, al fine di assicurare  il  coordinamento
della finanza pubblica ed il contenimento delle spese,  ha,  infatti,
fissato l'obbligo di gestione associata di tutte le suddette funzioni
fondamentali. 
    In particolare, l'art. 14, comma 28, del d.l.  n.  78  del  2010,
convertito dalla legge n. 122 del 2010, come integralmente sostituito
dall'art. 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge
n. 135 del 2012, prevede che i Comuni con popolazione  fino  a  5.000
abitanti - ovvero fino a 3.000 se appartenenti a comunita' montane  -
esercitano  le  funzioni  fondamentali  obbligatoriamente  in   forma
associata, mediante unione o convenzione, escluse le sole funzioni di
competenza statale (tenuta dei  registri  di  stato  civile,  servizi
anagrafici, servizi elettorali). 
    L'art. 14, commi 31-ter e 31-quater, d.l. n. 78 del  2010,  fissa
dei limiti temporali entro i quali gli enti territoriali  interessati
devono  assicurare   l'esercizio   in   comune   di   tali   funzioni
fondamentali; entro il 31 dicembre 2014  (1)  tale  processo  sarebbe
dovuto essere completato. E' previsto,  inoltre,  l'esercizio  di  un
potere sostitutivo del Governo, preceduto da un intervento di diffida
da parte del Prefetto,  in  caso  di  inutile  decorso  del  suddetto
termine. 
    La norma regionale prescinde, invece,  da  qualsivoglia  termine,
lasciando privo di qualsiasi cogenza il precetto normativo in esame. 
    Sulla materia e' recentemente intervenuta codesta  Ecc.ma  Corte,
la quale ha chiarito come le norme di cui all'art. 19, comma 1, lett.
a), b), c), d) e), del suddetto d.l. n. 95 del 2012, convertito,  con
modificazioni, dalla l.  n.  135  del  2012,  "risultano  decisamente
orientate ad un contenimento della spesa pubblica, creando un sistema
tendenzialmente  virtuoso  di  gestione  associata  di  funzioni  (e,
soprattutto,  quelle  fondamentali)  tra  Comuni,  che  mira  ad   un
risparmio di spesa  sia  sul  piano  dell'organizzazione  "politica",
lasciando comunque alle Regioni l'esercizio contiguo della competenza
materiale  ad  essa  costituzionalmente  garantita,  senza  peraltro,
incidere in alcun modo sulla riserva del comma quarto  dell'art.  123
Cost. In definitiva,  si  tratta  di  un  legittimo  esercizio  della
potesta' statale concorrente in materia di "coordinamento di  finanza
pubblica", ai sensi del  terzo  comma  dell'art.  117  Cost."  (Corte
cost., sent. n. 22 del 2014). 
    Se  la  normativa  statale  che  impone  ai  Comuni  di  svolgere
determinate  funzioni  in  forma  associata  e'  da  ritenere   quale
espressione di un principio fondamentale in materia di  coordinamento
della finanza pubblica, e' evidente che le disposizioni regionali con
essa contrastanti integrino una violazione dell'art.  117,  comma  3,
della Costituzione. 
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma  1,  lettera  a),
legge reg. n. 35 del 2014 per violazione degli artt. 3, 117, comma 2,
lett. s) e 120 Cost. 
    2.1 L'art. 6, comma 1, lettera a) della legge impugnata inserisce
il comma 3-bis all'art. 14 della legge regionale 12 dicembre 2003  n.
26 prevedendo che  "Ai  fini  dell'applicazione  di  quanto  previsto
dall'art. 35, comma 6, del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133
(Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la  realizzazione  delle
opere pubbliche, la digitalizzazione dei  Paese,  la  semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 11 novembre 2014, n  164,  nel  rispetto  della  programmazione
regionale dei flussi dei rifiuti urbani,  nonche'  dell'obiettivo  di
autosufficienza per  il  recupero  e  smaltimento  degli  stessi  sul
territorio regionale, con il termine  "rifiuti  urbani  prodotti  nel
territorio regionale" si intendono  anche  i  rifiuti  decadenti  dal
trattamento dei rifiuti urbani". 
    La norma impugnata  prevede  che  ai  fini  dell'applicazione  di
quanto previsto dall'art. 35, comma 6, d.l. n. 133 del 2014,  con  il
termine  "rifiuti  urbani   prodotti   nel   territorio   regionale",
s'intendono anche i rifiuti decadenti  dal  trattamento  dei  rifiuti
urbani stessi. 
    Il menzionato art. 35 dispone che negli impianti  d'incenerimento
con recupero energetico presenti nelle diverse  Regioni  deve  essere
assicurata priorita'  di  accesso  ai  rifiuti  urbani  prodotti  nel
territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo  fabbisogno
e, solo per la disponibilita' residua autorizzata, al trattamento  di
rifiuti urbani prodotti in altre Regioni. 
    La legge regionale impugnata,  nell'introdurre  aprioristicamente
nella  categoria  dei  "rifiuti  urbani   prodotti   nel   territorio
regionale" indistintamente tutti i rifiuti derivanti dal  trattamento
dei rifiuti urbani, si pone in contrasto con la disciplina  nazionale
di riferimento, prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006. 
    Al riguardo si deve  evidenziare  che  i  rifiuti  derivanti  dal
trattamento dei rifiuti urbani ben potrebbero essere ricompresi nella
categoria dei  rifiuti  speciali  o  secondo  le  caratteristiche  di
pericolosita', in quella dei rifiuti pericolosi, ai sensi  di  quanto
compiutamente disciplinato dall'art. 184 del d.lgs. n. 152 del 2006. 
    Ai fini che qui rilevano, infatti, l'art. 184 cit., al  comma  3,
lett. g) introduce, nella classificazione  dei  rifiuti  speciali,  i
"rifiuti derivanti dalla  attivita'  di  recupero  e  smaltimento  di
rifiuti,  i  fanghi  prodotti  dalla  potabilizzazione  e  da   altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue  e  da
abbattimento di fumi". 
    Come stabilito da codesta Ecc.ma Corte "la competenza in tema  di
tutela dell'ambiente, in  cui  rientra  la  disciplina  dei  rifiuti,
appartiene in via esclusiva allo Stato, e non  sono  percio'  ammesse
iniziative  delle  Regioni  di  regolamentare  nel   proprio   ambito
territoriale la materia (ex plurimus sentenze n. 127 del  2010  e  n.
314 del 2009)" (Corte cost., sent., n. 373 del 2010). 
    Inserire sic et simpliciter la categoria  dei  rifiuti  derivanti
dal trattamento dei rifiuti  urbani  in  quella  dei  rifiuti  urbani
stessi, come avviene  nell'impugnata  legge  regionale,  si  pone  in
contrasto con la normativa statale e di conseguenza con  l'art.  117,
comma  2,  lett.  s),  Cost.  che  attribuisce  allo  Stato  potesta'
legislativa  esclusiva  in  materia   di   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema. 
    2.2 La norma impugnata inserisce  il  comma  3-ter  all'art.  14,
legge reg.  n.  26  del  2003;  tale  disposizione  prevede  che  "Il
contributo  previsto  dall'art.  35,  comma  7,  del  d.l.   133/2014
convertito dalla l. 164/2014, e' determinato  nella  misura  di  euro
20,00 per ogni tonnellata di rifiuto urbano  indifferenziato  (codice
CER 200301) di provenienza extraregionale, trattato  in  impianti  di
recupero energetico. Il trattamento e' da attuarsi previo accordo tra
le Regioni interessate". 
    Tale disposizione  introduce  illegittimamente  un  vincolo,  non
previsto dal legislatore nazionale, per il  trattamento  dei  rifiuti
destinati al recupero energetico. 
    Il d.l. n. 133 del 2012, all'art. 35, comma 7, dispone,  infatti,
che "nel caso in cui in impianti di recupero  energetico  localizzati
in una Regione  siano  smaltiti  rifiuti  urbani  prodotti  in  altre
Regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla  Regione
un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20
euro  per  ogni  tonnellata  di  rifiuto  urbano  indifferenziato  di
provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura
del gestore  in  un  apposito  fondo  regionale,  e'  destinato  alla
prevenzione della produzione dei  rifiuti,  all'incentivazione  della
raccolta differenziata, a interventi  di  bonifica  ambientale  e  al
contenimento  delle  tariffe  di  gestione  dei  rifiuti  urbani.  Il
contributo e' corrisposto  annualmente  dai  gestori  degli  impianti
localizzati nel territorio della  Regione  che  riceve  i  rifiuti  a
valere  sulla  quota  incrementale   dei   ricavi   derivanti   dallo
smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale  e  i  relativi
oneri comunque non possono essere  traslati  sulle  tariffe  poste  a
carico dei cittadini". 
    La  norma  nazionale  sopra  citata  non  prevede  alcun  accordo
interregionale per il trattamento dei rifiuti urbani in  impianti  in
grado di effettuare recupero ambientale; pertanto, la legge regionale
in esame, subordinando l'attuazione di tale trattamento ad un accordo
tra le Regioni interessate,  frappone  ostacoli  alla  praticabilita'
dello  stesso,  in  assenza  di  alcuna  competenza  del  legislatore
regionale al riguardo. 
    Si determina,  inoltre,  una  disparita'  di  trattamento  tra  i
suddetti impianti collocati  in  altre  Regioni,  rispetto  a  quelli
situati nel territorio lombardo, in  quanto  questi  ultimi  potranno
ricevere conferimenti extraregionali solo  dopo  che  la  Regione  di
produzione e quella di destinazione avranno siglato  l'accordo,  cio'
che potrebbe pregiudicare, tra l'altro - qualora l'accordo non avesse
esito positivo - "il conseguimento della finalita' di  consentire  lo
smaltimento di tali rifiuti in uno degli  impianti  appropriati  piu'
vicini", introducendo "addirittura, in contrasto con l'art. 120 della
Costituzione, un ostacolo alla libera circolazione  di  cose  tra  le
Regioni". 
    Cosi', condivisibilmente, si e' espresso il Consiglio  di  Stato,
in una pronuncia che, inoltre, afferma che  "anche  alla  luce  della
normativa comunitaria,  il  rifiuto  e'  pur  sempre  considerato  un
"prodotto", in quanto tale fruente,  in  via  di  principio  e  salve
eccezioni, della  generale  liberta'  di  circolazione  delle  merci"
(Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2013, n. 993; si veda anche  Cons.
Stato, sez. V, 11 giugno 2013, n. 3215). 
    Del resto anche codesta Ecc.ma Corte, in diverse circostanze,  si
e' esplicitamente espressa nel senso di annoverare  anche  i  rifiuti
tra le cose la cui libera circolazione non puo' essere limitata dalle
Regioni alla stregua di quanto previsto dall'art. 120 Cost. (si  veda
Corte cost., sent. n. 247 del 2006, n. 161 e 62 del 2005). 
3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma  1,  lettera  c),
legge reg. n. 35 del 2014 per violazione degli artt. 3 ,  117,  primo
comma e secondo comma lett. e), 
4. Illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma  1,  lettera  f),
legge reg. n. 35 del 2014 per violazione degli artt.  3,  117,  primo
comma e secondo comma lett. e), della Costituzione 
    4.1 La disposizione impugnata  aggiunge  i  commi  5-bis,  5-ter,
5-quater e 5-quinquies dopo il comma 5 della legge  reg.  n.  26  del
2003. 
    In  particolare  il  cit.  comma  5-bis  prevede  che  il  canone
aggiuntivo  che,  a  norma  del  precedente  comma  5,  deve   essere
corrisposto  dai  concessionari  di   grandi   derivazioni   ad   uso
idroelettrico le cui concessioni siano scadute o in  scadenza  e  che
operino in regime di prosecuzione temporanea di cui al quarto  comma,
"costituisce corrispettivo per il beneficio ottenuto  dal  godimento,
da parte del soggetto cui e' consentita la  prosecuzione  temporanea,
della derivazione dell'acqua pubblica, nonche'  dell'esercizio  delle
opere e dei beni afferenti  alla  concessione  oltre  il  termine  di
scadenza della medesima". 
    Tale norma regionale contrasta con quanto previsto dal d.lgs.  n.
79 del 1999. 
    Il  legislatore  statale,  infatti,  ha  dettato  una  disciplina
uniforme su tutto il territorio nazionale in materia  di  concessioni
idroelettriche, prevista dall'art. 12, comma 8-bis, del  cit.  d.lgs.
n. 79 del 1999 che dispone: "Qualora alla data  di  scadenza  di  una
concessione   non   sia   ancora   concluso   il   procedimento   per
l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario  uscente
proseguira'  la  gestione  della  derivazione,   fino   al   subentro
dell'aggiudicatario della  gara,  alle  stesse  condizioni  stabilite
dalle normative e dal disciplinare delle concessioni vigenti". 
    L'imposizione  del  suddetto  canone,  pertanto,  contraddice  in
maniera illegittima il principio, di derivazione  comunitaria,  della
libera  concorrenza,  in  quanto  incide  negativamente  sui  gestori
operanti nel territorio della Lombardia rispetto a  quelli  di  altre
Regioni. 
    Recentemente lo stesso legislatore statale, con il d.l. n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012,  e'
intervenuto su  tale  materia  disponendo:  "Al  fine  di  assicurare
un'omogenea disciplina sul territorio nazionale  delle  attivita'  di
generazione idroelettrica e parita' di trattamento tra gli  operatori
economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti
i  criteri  generali  per  la  determinazione,  secondo  principi  di
economicita' e ragionevolezza, da  parte  delle  Regioni,  di  valori
massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico" (art.  37,
comma 7, d.l. n. 83 del 2012). 
    Codesta Ecc.ma Corte, nella sentenza n. 28 del 2014, in merito al
cit. art.  37,  ha  evidenziato  che  tali  disposizioni  "mirano  ad
agevolare l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia
secondo condizioni uniformi sul territorio  nazionale,  regolando  le
relative procedure di evidenza pubblica con riguardo alla  tempistica
delle gare e al contenuto dei relativi bandi (commi 4,  5,  6  e  8),
nonche' all'onerosita' delle concessioni messe a gara (comma 7). Tali
norme - al pari di quelle che disciplinano «l'espletamento della gara
ad evidenza pubblica» per i casi di scadenza, decadenza,  rinuncia  o
revoca  di  concessione  di  grande  derivazione  d'acqua   per   uso
idroelettrico (sentenza n. 1 del  2008)  -  rientrano  nella  materia
«tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato (art.
117, secondo comma, lettera e, Cost.)" (in  senso  conforme  si  veda
anche Corte cost., sent. n. 64 del 2014). 
    4.2 L'art. 6, comma 1, lett. f),  legge  reg.  n.  35  del  2014,
introduce, dopo il comma 5-bis, il comma 5-ter all'art. 53-bis  della
legge reg. n. 26 del 2003, il quale prevede che "Le  disposizioni  di
cui al comma 5-bis si applicano anche alle prosecuzioni temporanee in
essere alla data di entrata in vigore della legge" n. 35 del 2014, "a
decorrere dalla data di  scadenza  delle  rispettive  concessioni  di
grande derivazione d'acqua pubblica". 
    Il pagamento del canone  aggiuntivo,  introdotto  dal  precedente
comma 5-bis, e' imposto anche per le annualita'  passate,  successive
alla data di scadenza delle concessioni. 
    Prevedendo,  quindi,  un'applicazione  retroattiva   del   canone
stesso, tale norma, oltre  a  essere  fortemente  afflittiva  per  il
gestore con riferimento anche  alla  possibilita'  di  pianificazione
dell'attivita' produttiva,  contrasta,  altresi',  con  un  principio
fondamentale  dell'ordinamento  quale  quello   dell'irretroattivita'
della legge ex art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (si
veda Corte cost., sent. n. 91 del 1982, n. 108 del 1981,  n.  13  del
1977, n. 194 del 1976). 
    L'osservanza di tale principio che, pure, di per se', non assurge
al  rango  di  norma  costituzionale,  e'  rimessa   "alla   prudente
valutazione  del  legislatore,  il  quale  peraltro,  salvo   estrema
necessita', dovrebbe a  esso  attenersi,  essendo,  sia  nel  diritto
pubblico che in quello privato, la certezza  dei  rapporti  preteriti
(anche se non definiti in via di giudicato,  transazione,  ecc.)  uno
dei cardini della tranquillita' sociale e del vivere  civile"  (cosi'
gia' Corte cost., sent. n. 118 del  1957);  in  ogni  caso  anche  la
discrezionalita' del legislatore (la sua "prudente valutazione"), non
e' assoluta, ma incontra il limite del  principio  di  ragionevolezza
che si ritiene sia espresso dall'art. 3 Cost. 
    Nel caso di  specie  non  vi  e'  alcun  ragionevole  motivo  che
giustifichi l'applicazione retroattiva di un canone  aggiuntivo  gia'
di per se', come sopra si crede di aver dimostrato,  illegittimo;  al
contrario, la disposizione impugnata finisce per  aggravare  vieppiu'
il pregiudizio subito  dai  gestori  operanti  nel  territorio  della
Lombardia rispetto a quelli di altre Regioni. 

(1) Tale termine e' attualmente oggetto di  proroga  al  31  dicembre
    2015 in sede di conversione del decreto-legge 31  dicembre  2014,
    n. 192. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Per le considerazioni esposte, il Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, come sopra  rappresentato  e  difeso,  chiede  che  codesta
Ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale degli articoli 1 e 6, comma 1, lett.  a),  c)  ed  f),
legge Regione Lombardia n. 35 del 2014 per la violazione degli  artt.
3, 117, primo comma, 117  secondo  comma,  lettere  e)  ed  s)  della
Costituzione,  nonche'  i  principi  fondamentali   in   materia   dl
produzione, trasporto e distribuzione di energia e  di  coordinamento
della  finanza  pubblica  di  cui  all'art.  117,  comma   3,   della
Costituzione e 120 della Costituzione. 
    Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 
        1. l'estratto della deliberazione del Consiglio dei  Ministri
del 20 febbraio 2015; 
        2. copia della impugnata legge  della  Regione  Lombardia  n.
35/2014. 
 
          Roma, 26 febbraio 2015 
 
           L'Avvocato dello Stato: Maria Gabriella Mangia