N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 2014
Ordinanza del 22 settembre 2014 del Tribunale di Monza nel procedimento penale a carico di Salvioni Massimo. Reati e pene - Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Previsione di una soglia di punibilita' (50.000 euro) inferiore alla soglia di punibilita' (103.291,38 euro) prevista, a seguito della sentenza n. 80 del 2014 della Corte costituzionale, per il reato di omesso versamento IVA, con riferimento ai fatti commessi sino alla medesima data - Violazione del principio di uguaglianza. - Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis, inserito dall'art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. - Costituzione, art. 3.(GU n.15 del 15-4-2015 )
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Unica Penale
Il Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona
del giudice dott.ssa Sonia Mancini; letti gli atti del procedimento
penale a carico di Salvioni Massimo, nato a Mariano Comense il
23/09/1967 imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv C.P. e 10-bis
d.lgs. 74/2000 perche', con piu' azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, in tempi diversi, quale legale rappresentante
della societa' "Eurofustel di Salvioni Massimo & C. SNC", non
versava, entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto d'imposta per l'anno di imposta
2009, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai
sostituiti per un ammontare complessivo di 53.772,00 euro e per
l'anno di imposta 2010, ritenute risultanti dalla certificazione
rilasciata ai sostituiti per un ammontare complessivo di 77.541,00
euro.
Accertato in Giussano, commesso il 2/08/2010 e 1/08/2011 preso
atto della questione di legittimita' Costituzionale sollevata dagli
avv.ti Massimo Redaelli ed Ettore Trezzi del foro di Monza, a parer
dei quali "appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
l'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 nella parte in cui prevede
una soglia di punibilita' inferiore a quelle stabilite,
rispettivamente per i delitti di omesso versamento IVA, dichiarazione
fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele e di
omessa dichiarazione, dagli artt. 10-ter, 3, 4 e 5 del medesimo
decreto legislativo, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 138
del 2011"
Dispone come da seguente ordinanza
1) La questione e' rilevante ai fini del decidere.
Dall'istruttoria sin ora svoltasi (acquisizione di tutti gli atti
di accertamento della G.F. ed escussione di un teste della pubblica
accusa) risulta, infatti, che l'imputato, quale rapp.te legale della
societa' "Eurofustel Di Salvioni Massimo & C. SNC", ha omesso il
versamento delle ritenute IRPEF (e relative addizionali) da lui
stesso trattenute e certificate quale sostituto di imposta dei
lavoratori autonomi e dipendenti in essa impiegati, per un ammontare
complessivo di euro 53.772,00 (con riferimento all'anno 2009) e di
euro 77.541,00_(con riferimento all'anno 2010). Risulta, dunque,
superata la soglia di punibilita' di € 50.000 fissata dall'art.
10-bis d.lgs. 74/2000.
Allo stato degli atti, quindi, l'imputato - non essendo emersi
elementi di prova a discarico ne' potendosene, altrimenti, escludere
la punibilita' - dovrebbe essere dichiarato responsabile dei reati a
lui ascritti e condannato.
Ove, viceversa, si dovesse ritenere detta norma incostituzionale
nel senso ipotizzato dalla difesa, trattandosi di omissioni commesse
in data anteriore al 17 settembre 2011 per un valore complessivo
inferiore ad euro 103.291,38, l'imputato dovrebbe essere mandato
assolto perche' il fatto non sarebbe piu' previsto dalla legge reato
(o perche' il fatto non sussiste).
2) La questione non e' manifestamente infondata
La difesa dell'imputato assume, in buona sostanza,
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. 74/2000
poiche', in palese violazione del principio di uguaglianza, per i
fatti commessi sino al 17 settembre 2011 continua a sanzionare le
condotte di omesso versamento delle ritenute risultanti dalle
certificazione dei sostituti di imposta per importi superiori ad euro
50.000 ma inferiori ad euro 103.291,38, nonostante oggi l'art. 10-ter
d.lgs 74/2000, che prende in considerazione la fattispecie del tutto
analoga di omesso versamento dell'IVA, all'esito dell'intervento
della Sentenza della Corte Cost. n. 80 del 7 aprile 2014, preveda la
penale irrilevanza di quella medesima condotta (purche' consumatasi
entro il 17 settembre 2011) riferita, pero', all'imposta sul valore
aggiunto.
Ebbene, e' noto che la Sentenza della Corte Costituzionale
citata, per i fatti consumatisi prima del 17 settembre 2011 (data in
cui e' entrato in vigore il d.l. 138/ 2011, convertito con legge
148/2011 che ha ricondotto a razionalita' l'intero sistema delle
soglie di punibilita' in materia fiscale) ha ritenuto
incostituzionale l'art. 10-ter d.lgs. cit. nella parte in cui puniva
le condotte di omesso versamento dell'IVA (che era stata, dunque,
correttamente dichiarata) gia' a partire da importi pari o superiori
a 50.000 euro mentre, nel contempo, considerava penalmente
irrilevanti le ben piu' insidiose ed offensive condotte di
fraudolenta dichiarazione sanzionate dagli art. 3, 4 e 5 del d.lgs.
74/2000 quando non avessero determinato una evasione superiore ad
euro 77.468,53 (nei casi di cui agli artt. 3 e 5) o ad euro
103.291,38 (nei casi di cui all'art. 4).
La Consulta ha, quindi, concluso che le condotte di omesso
versamento IVA poste in essere prima del 17 settembre 2011 che non
superino la soglia di euro 103.291,38 fissata dal legislatore ante
riforma nell'ipotesi meno grave di fraudolenta dichiarazione
(rispetto alla quale deve razionalmente ritenersi quanto meno
parificata l'ipotesi di cui all'art. 10-ter) devono considerarsi
penalmente irrilevanti.
E' chiaro, tuttavia, come la pronuncia della Consulta abbia
basato il proprio ragionamento sulla palese irrazionalita' di un
sistema sanzionatorio che pur prendendo in considerazione condotte di
insidiosita' ed antigiuridicita', via via, oggettivamente crescente,
prevedeva soglie di punibilita' del tutto distoniche rispetto a
quella stessa gradazione finendo per punire meno gravemente chi
avesse gia' "a monte" omesso od alterato la propria dichiarazione dei
redditi al fine di evadere il pagamento dell'IVA, rispetto a chi ne
avesse semplicemente "a valle" omesso il pagamento riservando,
quindi, un trattamento piu' sfavorevole a chi avesse dichiarato i
propri redditi onestamente, rendendo, peraltro, agevole
l'accertamento a proprio carico.
E', pertanto, fuori questione la possibilita' che quello stesso
ragionamento possa essere esteso all'art. 10-bis d.lgs. 74/2000 dal
momento che l'omesso versamento delle ritenute certificate
(diversamente dall'omesso versamento IVA) e' condotta a se' stante
priva di correlazioni fattuali con i reati di cui agli art. 3, 4 e 5
del decreto citato. Questo e' anche il motivo per cui non si ritiene
la questione risolvibile attraverso un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 10-bis, che secondo alcuni,
gia' oggi potrebbe essere applicato mediante richiamo al nuovo
significato assegnato all'art. 10-ter dalla Consulta.
Cio' premesso, non si condivide, pero', quell'orientamento che va
affermandosi presso i Giudici di merito investiti dalla medesima
questione, secondo cui questa considerazione, insieme alla oggettiva
diversita' della tipologia di imposta, escluderebbero in nuce la
possibilita' di estendere il sindacato di costituzionalita' anche
all'art. 10-bis sotto il profilo del rispetto del principio di
uguaglianza.
E' vero, infatti, che l'IVA (imposta applicata sul valore
aggiunto di ogni fase della produzione, scambio di beni e servizi) e
l'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche, diretta,
personale, progressiva e generale) sono tributi diversi tra loro con
riferimento, soprattutto, al sistema di riscossione rimesso, nel
secondo caso, all'affidamento che il soggetto colpito e l'ente
creditore, fanno su un terzo (sostituto di imposta) che lo trattiene
immediatamente sulla retribuzione versandolo solo successivamente al
fisco.
E' vero, altresi', che per questo motivo potrebbe considerarsi
comunque non iniquo ne' irrazionale (e dunque immune da censure di
incostituzionalita') il trattamento sanzionatorio piu' severo che
oggi, dopo la Sentenza della Corte, risulta riservato all'omesso
versamento delle ritenute rispetto all'omesso versamento dell'IVA,
potendosi far rispecchiare (sebbene, ex post) questo maggior rigore
nella maggior offesa connessa alla lesione di quell'affidamento. E',
tuttavia, altrettanto vero che questo disallineamento sanzionatorio
non e' stato il frutto di una scelta legislativa ma l'effetto,
peraltro indiretto, di un intervento della Corte costituzionale che
ha di fatto comportato uno stravolgimento delle valutazioni che il
Legislatore - nell'esercizio delle sue prerogative - aveva gia'
operato in merito al disvalore da riconoscere alle condotte in
oggetto cui aveva assegnato pari rilevanza penale.
Il fatto, quindi, che il Legislatore nell'ambito dei poteri
costituzionalmente riconosciutigli, abbia sempre trattato le due
ipotesi in modo assolutamente identico, e cio' vuoi con riferimento
alle soglie di punibilita' che all'identificazione della cornice
edittale della pena applicabile, e' sintomo inequivocabile del fatto
che egli, nonostante la parziale diversita' delle due tipologie di
imposta, ha comunque ritenuto di assegnare a quelle condotte un
disvalore assolutamente identico; deve, quindi, escludersi la
possibilita' che, in concreto, si possano valorizzare quegli stessi
elementi di difformita' gia' considerati ininfluenti dall'organo
legislativo (con scelta, del resto, mai sindacata sotto il profilo
della legittimita' costituzionale), al fine di ritenere - ex post -
equo e razionale un sistema sanzionatorio totalmente diverso venutosi
a creare quale conseguenza solo indiretta della dichiarazione di
incostituzionalita' de qua.
L'intervento della Sentenza n. 80 della Corte costituzionale ha,
infatti, alterato un'espressione di valore operata dal legislatore in
maniera assolutamente "esplicita e non casuale": ed invero, quando 1'
art. 35 comma 7 del d.l. 223/2006 (convertito con l. 248/20069) ha
inserito l'art. 10-ter al d.lgs. 74/2000 introducendo
nell'ordinamento il reato di "omesso versamento IVA" ha adottato la
tecnica del rinvio nella descrizione della fattispecie che, quindi,
anziche' essere indicata analiticamente nei suoi elementi oggettivi
(ivi comprese le soglie di punibilita') e soggettivi era, ed e'
tuttora, disegnata mediante un richiamo integrale e mobile proprio
alla fattispecie descritta dall'art. 10-bis (introdotto a sua volta
dall'art. 1 comma 414 della l. 311/2004). Appare, dunque, chiara e
manifesta la volonta' del Legislatore di trattare in maniera identica
le due ipotesi di reato sulla base di una evidente valutazione
(peraltro, mai sindacata in sede Costituzionale) di assoluta
parificazione delle due fattispecie sotto il profilo del disvalore
penale da esse espresso, disvalore che ben puo', dunque, essere
identico anche con riferimento ad ipotesi di reato parzialmente
diverse.
Il sistema sanzionatorio venutosi a creare per effetto della
pronuncia della Consulta, pertanto, puo' e deve, essere a sua volta
sottoposto al vaglio di costituzionalita' richiesto, affinche'
l'intero assetto normativo e sanzionatorio sia ricondotto ad
equilibrio nel rispetto di un principio di uguaglianza sostanziale e
formale non solo per come esso e' inteso in astratto dall'art. 3
della Costituzione ma, anche, per come esso e' stato storicamente e
concretamente interpretato dal Legislatore nell'ambito delle
prerogative assegnategli dalla stessa Carta.
Alla luce di quanto sostenuto convincono, quindi, le
argomentazioni gia' espresse nell'Ordinanza di remissione alla Corte
Costituzione del Tribunale di Verona del 21 luglio 2014, poiche' "al
di la' di un'analisi della natura fiscale dell'imposta sul valore
aggiunto e delle ritenute effettuate quale sostituto d'imposta, a
dare prova e sostanza decisiva al fatto che le due situazioni sono
esattamente sovrapponibili e identiche sotto il profilo del disvalore
penale e' proprio la struttura degli artt. 10-bis e 10-ter.
Tale ricostruzione trova, del resto, conferma storica nel d.l.
138/2011, convertito con legge 148/2011 con cui ancora una volta, il
legislatore pur rimaneggiando l'intera sistema delle soglie e delle
pene nell'ambito dei reati inerenti le violazioni finanziare, ha
mantenuto del tutto inalterata la parificazione assoluta tra le
fattispecie suddette.
Si ritiene, dunque, non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. 74/2000, con
riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui, con
riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, punisce
l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione
rilasciata ai sostituti anche per importi inferiori a 103.291,38
euro.
P. Q. M.
Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e l'art. 159 c.p.
Dichiara non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo
n. 74 del 2000, per contrarieta' all'art. 3 della Costituzione, nella
parte in cui, con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre
2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla
certificazione rilasciata ai sostituti di imposta per importi
superiori ad euro 50.000,00 ed inferiori a 103.291,38 euro,
nonostante l'analoga condotta di "omesso versamento IVA" presa in
considerazione dall'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 risulti penalmente
irrilevante a seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 80
del 2014.
Ordina, di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale sulla sollevata questione di legittimita'
Costituzionale affinche' dichiari l'illegittimita' dell'art. 10-bis
d.lgs. 74/2000 nel senso indicato.
Dispone che la presente ordinanza (di cui le parti hanno avuto
integrale lettura alla pubblica odierna udienza) sia integralmente
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al
Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica.
Dispone la sospensione del procedimento.
Manda la cancelleria per gli adempimenti.
Monza, 22 settembre 2014
Il giudice: dott. Sonia Mancini