COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 gennaio 2015 

Programmazione  dei  fondi  strutturali   di   investimento   europei
2014-2020. Accordo di  partenariato  -  strategia  nazionale  per  lo
sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi. (Delibera
n. 9/2015). (15A02919) 
(GU n.91 del 20-4-2015)

 
 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1311/2013 del Consiglio europeo del  2
dicembre 2013 concernente il quadro finanziario  pluriennale  per  il
periodo 2014-2020; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  e  del
Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, recante  disposizioni  comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale  (FESR),  sul  Fondo  sociale
europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo  per
lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la  pesca  (FEAMP)  e  disposizioni  generali  sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul  Fondo
di coesione, che abroga altresi' il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio e visti in particolare gli articoli  14  e  successivi  che
prevedono l'adozione, da parte degii Stati  membri,  dell'Accordo  di
Partenariato quale strumento di programmazione  dei  suddetti  Fondi,
stabilendone i relativi contenuti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  17  dicembre  2013,  relativo  al  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale (FESR) e  a  disposizioni  specifiche  concernenti
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo  e
che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli  2  e  3,
specifica le competenze del  CIPE  in  tema  di  coordinamento  delle
politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al  Comitato  stesso,
nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli
indirizzi  generali  da  adottare  per  l'azione  italiana  in   sede
comunitaria   per   il   coordinamento   delle    iniziative    delle
Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali
per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia  comunitari,  sia
nazionali; 
  Visti inoltre gli articoli 5 e seguenti  della  predetta  legge  n.
183/1987 che istituiscono il Fondo di  rotazione  e  disciplinano  le
relative erogazioni e l'informazione finanziaria; 
  Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,
che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le  funzioni
di cui al richiamato art.  24,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo n. 300/1999, ivi inclusa la gestione  del  Fondo  per  le
aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), fatta
eccezione per le funzioni di programmazione economica  e  finanziaria
non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   101,
convertito con modificazioni nella legge 30  ottobre  2013,  n.  125,
che, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento,
sorveglianza e sostegno  della  politica  di  coesione,  prevede  tra
l'altro l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale e  la
ripartizione delle funzioni del Dipartimento per  lo  sviluppo  e  la
coesione economica (DPS) dei Ministero dello sviluppo  economico  tra
la Presidenza del Consiglio dei ministri e la medesima Agenzia; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge  di  stabilita'  per
l'anno 2014), recante disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato; 
  Visto in particolare l'art. 1, commi da 13 a 17,  della  richiamata
legge n. 147/2013, che  ha  destinato  l'importo  complessivo  di  90
milioni di euro per la  realizzazione  degli  interventi  finalizzati
all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo  delle  aree
interne del  Paese;  a  carico  delle  disponibilita'  del  Fondo  di
rotazione ex legge 183/1987 per il finanziamento di interventi pilota
per il riequilibrio dell'offerta  dei  servizi  di  base  delle  aree
interne del Paese,  nell'ambito  della  Strategia  nazionale  per  lo
sviluppo delle  aree  interne  del  Paese  secondo  i  criteri  e  le
modalita' attuative previste dall'Accordo di partenariato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
aprile 2014 (G.U. n. 122/2014), che conferisce al Sottosegretario di'
Stato alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  Segretario  del
Consiglio dei ministri, la delega a esercitare le funzioni di cui  al
richiamato art. 7 del decreto-legge n. 78/2010, come convertito dalla
citata legge n. 122/2010 e prevede che, ai fini dell'esercizio  delle
predette funzioni, lo stesso  si  avvalga  del  Dipartimento  per  lo
sviluppo e la coesione economica; 
  Considerato che la  legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (legge  di
stabilita' per il 2015), recante disposizioni per la  formazione  del
bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   ha   destinato   al
rafforzamento della Strategia nazionale per lo  sviluppo  delle  aree
interne del Paese ulteriori  90  milioni  di  euro  per  il  triennio
2015-2017, che non sono oggetto della presente delibera; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2014,  recante  l'approvazione  dello  Statuto  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre  2014  che,  in   attuazione   dell'art.   10   del   citato
decreto-legge  n.  101/2013,  istituisce  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche di coesione; 
  Vista la propria delibera 18 aprile 2014 n. 18 (G.U.  n.  209/2014)
di approvazione della proposta di Accordo di Partenariato concernente
la programmazione dei Fondi strutturali  e  di  investimento  europei
(Fondi SIE) per il periodo 2014-2020 da trasmettere alla  Commissione
europea per l'avvio del negoziato formale; 
  Vista la delibera adottata nell'odierna seduta di  questo  Comitato
concernente la presa d'atto  dell'Accordo  di  partenariato  adottato
dalla Commissione in data 29 ottobre 2014; 
  Vista la nota n. 5316 del 24 novembre 2014 del  Sottosegretario  di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,  con  delega  alle
politiche di coesione territoriale,  e  l'allegata  nota  informativa
predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione  economica
concernente la governance per l'impiego delle risorse  stanziate  dal
citato art. 1 comma 13 della legge di stabilita' per il 2014  per  la
realizzazione  degli  interventi  finalizzati  all'attuazione   della
Strategia nazionale per lo sviluppo delle  aree  interne  del  Paese,
gia' prevista nell'Accordo di partenariato; 
  Vista la successiva nota n. 5827 del 15 dicembre 2014, con la quale
lo stesso Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei
ministri, ha trasmesso la proposta aggiornata alla  luce  del  parere
reso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 4 dicembre 2014,
con  gli  emendamenti   proposti   in   sede   tecnica   ed   accolti
dall'amministrazione proponente; 
  Vista infine la nota n. 493 del 27 gennaio 2015, con la  quale,  in
esito alle richieste di chiarimento emerse nel corso  della  riunione
preparatoria  di  questo   Comitato   del   18   dicembre   2014   il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
con delega alle politiche di coesione  territoriale  ha  fornito  gli
ulteriori elementi informativi sulla proposta; 
  Considerato che la nota rileva  che  una  parte  preponderante  del
territorio italiano e' caratterizzata da piccoli Comuni, lontani  dai
servizi essenziali (scuola, sanita' e mobilita'), che ha  determinato
tra l'altro grave caduta demografica, mancato sviluppo e degrado  del
capitale culturale e paesaggistico di tali aree; 
  Tenuto conto che la Strategia nazionale  per  le  aree  interne  e'
stata elaborata per fare fronte a quanto sopra descritto, con il fine
di stimolare un'inversione di  tendenza  demografica,  migliorare  la
manutenzione del territorio ed assicurare un livello di  benessere  e
inclusione  sociale  dei  cittadini  di   queste   aree,   attraverso
l'incremento della domanda  di  lavoro  e  il  miglior  utilizzo  del
capitale territoriale; 
  Considerato che il citato art. 1 della  legge  di  stabilita'  2014
individua,    quale    strumento    attuativo     di     cooperazione
interistituzionale, l'accordo  di  programma  quadro  (APQ),  di  cui
all'art. 2 comma 203 lett. c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Considerato che la detta norma prevede inoltre  che,  entro  il  30
settembre di ciascun anno di riferimento, siano presentati al CIPE  i
risultati degli interventi prototipi, al fine di valutare  successivi
rifinanziamenti della relativa autorizzazione di spesa; 
  Tenuto conto che l'Accordo  di  Partenariato  dettaglia  criteri  e
modalita' di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne
del Paese, prevedendo tra l'altro  la  costituzione  di  un  Comitato
tecnico Aree Interne (coordinato dal Dipartimento per lo  sviluppo  e
la coesione territoriale-DPS, e composto da Ministero delle politiche
agricole,  alimentari  e  forestali,  Ministero  dei  beni  e   delle
attivita'  culturali  e  del  turismo,   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti,  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
Ministero della salute, Dipartimento Affari Regionali, le Autonomie e
lo Sport, ANCI - IFEL, INEA, ISFOL, UPI,  Regione/Provincia  autonoma
interessata e, a seguito della sua costituzione, dall'Agenzia per  la
coesione territoriale); 
  Considerato che la citata legge di stabilita' per il  2014  prevede
il coinvoigimento del CIPE  nella  valutazione  dei  risultati  degli
interventi  pilota  posti  in   essere,   ai   fini   di   successivi
rifinanziamenti delle attivita' avviate; 
  Ritenuto pertanto opportuno che al  citato  Comitato  tecnico  aree
interne  partecipi  il  Dipartimento  per  la  programmazione  e   il
coordinamento della politica economica,  in  quanto  struttura  della
Presidenza del Consiglio dei ministri di supporto al CIPE, nonche' il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la odierna nota  n.  422-P,  predisposta  congiuntamente  dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  contenente  le  osservazioni  e  le
prescrizioni da recepire nella presente delibera; 
  Su proposta del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, con delega alla coesione territoriale; 
 
                              Delibera: 
 
1. RIPARTO FINANZIARIO 
  Le risorse stanziate dalla legge di stabilita' per il 2014, pari  a
complessivi 90 milioni  di  euro  per  il  triennio  2014-2016,  sono
ripartite  a  favore  di  interventi  pilota  in  23  aree   progetto
nell'ambito della Strategia nazionale  per  Io  sviluppo  delle  aree
interne del Paese citata in premessa.  In  particolare  l'importo  di
86,02 milioni di euro e' attribuito alle 23 aree-progetto in  ragione
di 3,74 milioni di euro ciascuna e l'importo di 3,98 milioni di  euro
e' attribuito alle attivita' di assistenza  tecnica  e  rafforzamento
amministrativo. 
2. GOVERNANCE DELLA STRATEGIA PER LE AREE INTERNE 
  Con specifico riferimento alle risorse  di  cui  al  punto  1  sono
approvati gli indirizzi operativi della Strategia  nazionale  per  lo
sviluppo delle aree interne del Paese, come definita nell'Accordo  di
Partenariato di seguito descritti. 
  2.1 E' costituito il Comitato tecnico aree interne, coordinato  dal
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, con  competenze  sui  processi  di  selezione
delle aree, sulla definizione delle strategie d'area e sulla verifica
del rispetto dei cronoprogrammi. Il Comitato e' inoltre composto  da:
Agenzia per  la  coesione  territoriale,  Ministero  delle  politiche
agricole,  alimentari  e  forestali,  Ministero  dei  beni  e   delle
attivita'  culturali  e  del  turismo,   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti,  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
Ministero della salute, Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, Dipartimento affari regionali, le autonomie  e
lo sport e Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
ANCI  -  IFEL,   INEA,   ISFOL,   UPI,   Regione/Provincia   autonoma
interessata. 
  2.2 Il temine per la conclusione del processo di selezione delle 23
aree progetto e' fissato al 30 marzo 2015. 
  2.3 Il termine per la sottoscrizione  degli  Accordi  di  Programma
Quadro (APQ) attuativi della Strategia per la prima area progetto  di
ciascuna Regione o Provincia autonoma  e'  fissato  al  30  settembre
2015. Alla  stipula  dell'Accordo  parteciperanno  l'Agenzia  per  la
coesione territoriale, il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca,  il  Ministero  della  salute,  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  il  Ministero   delle   politiche
agricole, alimentari e forestali e le altre amministrazioni  centrali
eventualmente competenti per materia, nonche' la regione o  provincia
Autonoma di riferimento ed, eventualmente, il soggetto  capofila  del
partenariato di progetto locale.  La  sottoscrizione  dell'APQ  sara'
preceduta da un Atto Negoziale almeno fra la Regione o  la  Provincia
autonoma e la rappresentanza dei Comuni dell'area progetto. 
  L'APQ dovra' contenere, per ciascuna area  progetto,  l'indicazione
specifica degli interventi da attuare, i soggetti attuatori, le fonti
finanziarie poste a copertura, i cronoprogrammi di  realizzazione,  i
risultati attesi e i relativi indicatori, le sanzioni per il  mancato
rispetto dei cronoprogrammi e, in allegato,  la  Strategia  dell'area
progetto. I soggetti attuatori per la componente relativa alle azioni
sui servizi di base e finanziati con risorse ordinarie della legge di
stabilita' saranno individuati da ciascuna  Amministrazione  centrale
di riferimento, in relazione alla tipologia di intervento  ammesso  a
finanziamento. 
  2.4 In caso di mancato  rispetto  dei  termini  sopra  fissati,  il
contributo potra' essere assegnato, sentito il Comitato tecnico  aree
interne, chiamato a valutare la gravita' del ritardo, a  una  diversa
area-progetto.  Il  Comitato  tecnico  provvedera'  in  tal  caso  ad
individuare l'area progetto che abbia  completato  l'istruttoria  per
l'inserimento in APQ all'interno della stessa Regione.  In  mancanza,
si procedera' ad individuare  l'area  progetto  di  un'altra  Regione
rientrante nel novero  di  quelle  candidabili  secondo  l'ordine  di
priorita' derivante dall'ordine  cronologico  di  approvazione  delle
rispettive strategie d'area. 
3. ASSISTENZA TECNICA 
  In ordine alle attivita' di assistenza tecnica e  di  rafforzamento
ammnistrativo, per le quali il precedente punto  1  ha  disposto  uno
stanziamento pari a 3,98  milioni  di  euro,  le  Amministrazioni  di
riferimento sono: 
    - in relazione alle  attivita'  di  selezione  delle  aree  e  di
programmazione generale e delle strategie d'area, il Dipartimento per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    - in relazione all'attuazione e alla gestione  degli  Accordi  di
programma quadro, l'Agenzia per la coesione territoriale. 
  I citati soggetti garantiranno il  necessario  coordinamento  nella
definizione delle iniziative da assumere nell'impiego  delle  risorse
dedicate allo scopo. 
4. MODALITA' DI TRASFERIMENTO 
  Le risorse di cui al punto 1  saranno  trasferite  direttamente  ai
soggetti  attuatori  degli  interventi  finanziati,  sulla  base   di
apposita  richiesta  di  assegnazione  in  favore  di  ciascuna  area
progetto con indicazione dell'Amministrazione centrale  capofila  per
ciascun  settore   di   riferimento   degli   interventi,   trasmessa
dall'Agenzia per la coesione territoriale al Ministero  dell'economia
e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
IGRUE) che provvedera' a effettuare le  erogazioni  in  favore  degli
interventi, sulla base di specifiche richieste formulate dalle stesse
Amministrazioni centrali. 
  L'Agenzia per  la  coesione  territoriale  trasmette  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato - IGRUE apposita richiesta di assegnazione delle
risorse da  destinare  in  favore  di  ciascuna  area  progetto,  con
indicazione  dell'Amministrazione  centrale  capofila   per   ciascun
settore  di  riferimento  degli  interventi.  Analoga  richiesta   e'
trasmessa per l'assegnazione delle risorse  destinate  all'assistenza
tecnica da parte dell'Agenzia per  la  coesione  territoriale  e  del
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, in relazione alle  rispettive  competenze  di
cui al precedente art. 3. 
  A valere sulle  risorse  cosi  assegnate,  l'IGRUE  provvedera'  ad
effettuare le erogazioni in favore degli interventi,  sulla  base  di
specifiche  richieste  formulate   dalle   Amministrazioni   centrali
capofila  per  il  settore  di  riferimento  dell'intervento   stesso
(Ministero della salute per gli interventi  in  materia  di  sanita',
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  per  gli
interventi in materia di istruzione, Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per gli interventi in materia di mobilita', Agenzia per
la coesione territoriale e Dipartimento per le politiche di  coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per  gli  interventi  di
assistenza tecnica) con le seguenti modalita': 
    - erogazione di un'anticipazione, nei limiti di  quanto  disposto
dall'art. 9 del decreto del Presidente della  Repubblica 29  dicembre
1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    - disposizioni di pagamenti intermedi sulla base dello  stato  di
avanzamento delle attivita'; 
    -  pagamento  del  saldo  finale,  nella  misura  del  10%  della
dotazione  finanziaria  complessiva  dell'intervento,  a  conclusione
dell'intervento. 
  Le richieste di pagamento intermedio e di  saldo  presentate  dalle
Amministrazioni centrali  capofila  per  il  settore  di  riferimento
devono contenere le seguenti specifiche attestazioni: 
    -  che  le  spese  sostenute  nell'ambito  dell'intervento   sono
conformi alla normativa di riferimento, sono corrette, ammissibili  e
coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla legge; 
    - che  tutti  gli  atti  che  hanno  determinato  le  spese  sono
corredati della relativa documentazione giustificativa; 
    - che sono stati svolti i controlli di regolarita' amministrativa
e contabile previsti dalla vigente normativa; 
    - per le richieste di saldo finale,  che  l'intervento  e'  stato
regolarmente completato. 
  Le singole Amministrazioni titolari degli interventi, ivi  compresi
quelli di assistenza tecnica, assicurano la messa in opera di sistemi
di gestione e controllo efficaci ed idonei a  garantire  il  corretto
utilizzo delle risorse finanziarie attribuite. 
  La documentazione relativa all'attuazione  degli  interventi,  alle
spese sostenute ed ai controlli svolti  e'  custodita  dalle  singole
Amministrazioni titolari degli stessi  e  messa  a  disposizione  per
eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti. 
  Le Amministrazioni titolari assicurano, altresi', la messa in opera
di ogni iniziativa finalizzata a prevenire,  sanzionare  e  rimuovere
eventuali  casi  di  abusi  ed  irregolarita'  nell'attuazione  degli
interventi e nell'utilizzo delle  relative  risorse  finanziarie.  In
tutti  i  casi  accertati  di  decadenza  dal  beneficio  finanziario
concesso, le predette Amministrazioni sono altresi' responsabili  del
recupero e della restituzione al Fondo di rotazione di cui alla legge
n.  183/1987,  delle  corrispondenti  somme  erogate  a   titolo   di
anticipazione, pagamento intermedio o saldo. 
5. MONITORAGGIO 
  Gli interventi saranno monitorati nella banca dati unitaria secondo
le regole di monitoraggio delle risorse aggiuntive. 
  In linea con quanto disposto dal comma 17 dell'art. 1  della  legge
27 dicembre 2013, n. 147, l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,
d'intesa  con  Dipartimento  per  le  politiche  di  coesione   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  riferira'  al  CIPE   sui
risultati raggiunti, sulla base di una relazione annuale del Comitato
tecnico aree interne da presentare entro il 15 settembre  di  ciascun
anno. 
    Roma, 28 gennaio 2015 
 
                                           Il Ministro dell'economia  
                                                e delle finanze       
                                           con funzioni di Presidente 
                                                     Padoan           
 
 
Il segretario 
     Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev.  n.
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