LEGGE 2 aprile 2015, n. 44 

Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n.  248,  in  materia  di  disciplina  del  prestito  vitalizio
ipotecario. (15G00057) 
(GU n.92 del 21-4-2015)
 
 Vigente al: 6-5-2015  
 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, e' sostituito dai seguenti: 
    «12.  Il  prestito  vitalizio  ipotecario  ha  per   oggetto   la
concessione da parte di banche nonche' di intermediari finanziari, di
cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di  finanziamenti
a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi  e
di spese, riservati a persone fisiche con eta' superiore  a  sessanta
anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica  soluzione  puo'
essere richiesto al  momento  della  morte  del  soggetto  finanziato
ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprieta'
o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o
si compiano  atti  che  ne  riducano  significativamente  il  valore,
inclusa la costituzione di diritti reali di  garanzia  in  favore  di
terzi che vadano a gravare sull'immobile. 
    12-bis. E' fatta salva la volonta' del finanziato di  concordare,
al momento della stipulazione del contratto,  modalita'  di  rimborso
graduale  della  quota  di  interessi  e  delle  spese,   prima   del
verificarsi degli eventi di cui al  comma  12,  sulla  quale  non  si
applica la capitalizzazione  annuale  degli  interessi.  In  caso  di
inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. 
    12-ter. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dagli
articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e successive  modificazioni,  non  rileva  la
data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario. 
    12-quater. I finanziamenti  di  cui  al  comma  12  del  presente
articolo sono  garantiti  da  ipoteca  di  primo  grado  su  immobili
residenziali e agli stessi si applica l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4
e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385. L'ipoteca di primo grado a garanzia del finanziamento di  cui
al comma 12 non  puo'  essere  iscritta  contemporaneamente  su  piu'
immobili di proprieta' del finanziato. Qualora il  finanziamento  non
sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi  degli
eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad
un valore  pari  a  quello  di  mercato,  determinato  da  un  perito
indipendente  incaricato  dal  finanziatore,  utilizzando  le   somme
ricavate  dalla  vendita  per  estinguere  il  credito   vantato   in
dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici  mesi
senza che sia  stata  perfezionata  la  vendita,  tale  valore  viene
decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi  successivi  fino  al
perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa,  l'erede
puo'  provvedere  alla  vendita  dell'immobile,  in  accordo  con  il
finanziatore, purche' la compravendita  si  perfezioni  entro  dodici
mesi dal conferimento dello stesso.  Le  eventuali  somme  rimanenti,
ricavate dalla vendita  e  non  portate  a  estinzione  del  predetto
credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o  ai  suoi  aventi
causa. L'importo del debito residuo non  puo'  superare  il  ricavato
della vendita dell'immobile, al  netto  delle  spese  sostenute.  Nei
confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le  domande
giudiziali di cui all'articolo 2652, primo comma, numeri 7) e 8), del
codice   civile   trascritte   successivamente   alla    trascrizione
dell'acquisto. 
    12-quinquies. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  entro  tre
mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,
sentite  l'Associazione  bancaria  italiana  e  le  associazioni  dei
consumatori, con proprio decreto, adotta  un  regolamento  nel  quale
sono  stabilite  le  regole  per  l'offerta  dei  prestiti   vitalizi
ipotecari e sono individuati i casi e le  formalita'  che  comportino
una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile, tale
da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento,
e con il quale garantire trasparenza e certezza dell'importo  oggetto
del finanziamento, dei termini di pagamento,  degli  interessi  e  di
ogni altra spesa dovuta. 
    12-sexies. I finanziamenti stipulati prima della data di  entrata
in vigore della presente disposizione continuano  a  essere  regolati
dalle disposizioni vigenti a tale data». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 2 aprile 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando