N. 41 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 marzo 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6 marzo 2015 (della Regione Siciliana). 
 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2015  -
  Benefici contributivi ai datori di  lavoro  per  incentivare  nuove
  assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2015 - Previsione che al
  relativo finanziamento si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per
  ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di  euro  per
  l'anno 2018, a valere sulla corrispondente  riprogrammazione  delle
  risorse del Fondo di rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche
  comunitarie gia' destinate agli interventi del PAC (Piano di Azione
  Coesione), che non risultino ancora  impegnate  alla  data  del  30
  settembre  2014  -  Previsione  che  tali  risorse   sono   versate
  all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario
  - Previsione  che  all'individuazione  delle  specifiche  linee  di
  intervento oggetto di riprogrammazione provvede il Gruppo di Azione
  Coesione entro sessanta giorni - Ricorso della Regione Siciliana  -
  Denunciata decurtazione delle risorse  del  fondo  di  rotazione  e
  conseguente  mancanza  di  copertura  per   interventi   strategici
  regionali gia' approvati nonche' per gli impegni assunti  nei  mesi
  da ottobre  a  dicembre  2015  -  Retroattiva  imposizione  di  una
  sanzione cui le Amministrazioni interessate non sapevano di  andare
  incontro - Violazione dei principi  di  ragionevolezza  e  di  buon
  andamento  della  Pubblica  Amministrazione   -   Incidenza   sulla
  possibilita'  per  quest'ultima  di  assicurare  l'equilibrio   dei
  bilanci  -  Limitazione  delle  potesta'  amministrative  regionali
  previste dallo Statuto speciale - Lesione dei principi di  certezza
  delle entrate, di affidamento e di  corrispondenza  tra  risorse  e
  funzioni pubbliche - Omessa previsione di forme  di  coinvolgimento
  della Regione nella selezione  degli  interventi  cui  revocare  il
  finanziamento  -  Conseguente  violazione   del   principio   leale
  collaborazione fra Stato e Regioni. 
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 122, 123 e 124. 
- Costituzione, artt. 3, 81, comma sesto, 97, commi primo e  secondo,
  119, commi primo e sesto, e 120;  Statuto  speciale  della  Regione
  Siciliana (r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455), artt. 14, lett. d),  g),
  m), o) e r), 17, lett. a), d), f) e h), e 20; legge  costituzionale
  18 ottobre 2001, n. 3, art. 10. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2015  -
  Previsione che le autonomie speciali assicurano, per ciascuno degli
  anni dal 2015  al  2018,  un  contributo  aggiuntivo  alla  finanza
  pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini  di  saldo
  netto da finanziare - Previsione  che  le  Regioni  Valle  d'Aosta,
  Friuli-Venezia  Giulia  e  Sicilia   assicurano   tale   contributo
  nell'ambito dell'applicazione dell'art. 1, comma 454,  della  legge
  di  stabilita'  2013  (concernente  la  disciplina  del  patto   di
  stabilita' interno in  termini  di  competenza  eurocompatibile)  -
  Previsione che  il  MEF,  ove  necessario,  comunica  alla  Regione
  Siciliana  l'obiettivo  rideterminato  in  conseguenza   di   nuovi
  contributi alla finanza pubblica posti  a  carico  delle  autonomie
  speciali con legge statale - Previsione  che,  fino  all'emanazione
  delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42  del
  2009, il concorso complessivo stabilito per la Regione Siciliana  e
  per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle  d'Aosta  e'
  assicurato, in termini  di  saldo  netto  da  finanziare,  mediante
  accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
  erariali - Previsione che permangono anche per il 2018 la riduzione
  del complesso delle spese finali di  cui  all'art.  1,  comma  454,
  della legge di stabilita' 2013 nonche'  il  concorso  alla  finanza
  pubblica disposto dall'art. 1, comma 526, della legge di stabilita'
  2014 -  Ricorso  della  Regione  Siciliana  -  Denunciato  aggravio
  dell'onere finanziario della ricorrente mediante un  meccanismo  ad
  essa inapplicabile (quote di compartecipazione ai tributi erariali)
  e in assenza dei presupposti previsti  dalle  norme  di  attuazione
  statutaria  -  Sottrazione  unilaterale  di  gettito  di  spettanza
  regionale   -   Incidenza   sul   raggiungimento    dell'equilibrio
  finanziario  del  bilancio   regionale   -   Compromissione   dello
  svolgimento  delle  funzioni  e  dei  compiti  istituzionali  della
  Regione. 
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 400,  401,  403,  405
  (modificativo dell'art. 42, comma 5, del decreto-legge 12 settembre
  2014,  n.  133,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
  novembre 2014, n. 164), 415 (modificativo dell'art.  1, comma  454,
  della legge 24 dicembre 2012, n. 228) e 416 (modificativo dell'art.
  1, comma 526, della legge 27 dicembre 2013, n. 147). 
- Costituzione, artt. 81, comma sesto, 97, primo comma, e 119,  commi
  primo e sesto; Statuto speciale della Regione Siciliana (r.d.l.  15
  maggio 1946, n. 455),  artt.  36  e  43;  legge  costituzionale  18
  ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.P.R. 26 luglio 1965, n.  1074,  art.
  2, primo comma. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2015  -
  Previsione che le Province e le Citta' metropolitane concorrono  al
  contenimento  della  spesa  pubblica   attraverso   una   riduzione
  triennale della spesa corrente (1.000 milioni di euro per il  2015,
  2.000 milioni di euro per  il  2016  e  3.000  milioni  di  euro  a
  decorrere dal 2017) - Previsione che  ciascuna  di  esse  versa  ad
  apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un  ammontare
  di risorse pari ai predetti risparmi di spesa, ad  eccezione  delle
  Province in dissesto alla data del 15 ottobre 2014 - Previsione che
  l'ammontare della riduzione di spesa corrente che ciascun ente deve
  conseguire e del corrispondente versamento e' stabilito con decreto
  di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto
  con il MEF, da emanare entro il 15 febbraio 2015 - Previsione  che,
  in caso di mancato versamento del contributo entro il 31 maggio  di
  ciascun anno, l'Agenzia delle entrate provvede  al  recupero  delle
  somme, a valere sui  versamenti  dell'imposta  sulle  assicurazioni
  contro la responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei
  veicoli a motore (RCA),  all'atto  del  riversamento  del  relativo
  gettito alle Province e Citta' metropolitane interessate -  Ricorso
  della Regione Siciliana - Impugnazione proposta in via cautelativa,
  per l'ipotesi  che  la  suddetta  normativa  sia  applicabile  alla
  ricorrente - Denunciata  lesione  dell'autonomia  amministrativa  e
  finanziaria degli enti locali di  area  vasta  -  Violazione  della
  competenza legislativa e dell'autonomia organizzativa della Regione
  Siciliana in materia di enti locali  e  relative  circoscrizioni  -
  Incidenza sull'autonomia amministrativa e  finanziaria  degli  enti
  locali e liberi  Consorzi  siciliani  nonche',  indirettamente,  su
  quella della Regione - Limitazione della disponibilita' di  risorse
  per  finanziare  integralmente  le  funzioni  pubbliche   ad   essi
  attribuite - Sottrazione di gettito spettante alla Regione. 
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 418 e 419. 
- Costituzione, art. 119, commi  primo  e  quarto;  Statuto  speciale
  della Regione Siciliana (r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455), artt.  14,
  lett. o), e 15. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2015  -
  Previsione che, in caso di mancato versamento entro il 31 maggio di
  ciascun anno del contributo delle Province e  Citta'  metropolitane
  al contenimento  della  spesa  pubblica,  l'Agenzia  delle  entrate
  provvede  al  recupero  delle  somme,  a  valere   sui   versamenti
  dell'imposta sulle assicurazioni contro la  responsabilita'  civile
  derivante dalla circolazione dei veicoli a motore  (RCA),  all'atto
  del riversamento  del  relativo  gettito  alle  Province  e  Citta'
  metropolitane interessate  -  Ricorso  della  Regione  Siciliana  -
  Denunciata sottrazione indiretta del gettito di entrate  tributarie
  ad essa spettanti in quanto riscosse nel suo territorio - Contrasto
  con lo Statuto speciale e con le norme  di  attuazione  in  materia
  finanziaria - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale  n.
  97 del 2013. 
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 419. 
- Statuto speciale della Regione Siciliana (r.d.l. 15 maggio 1946, n.
  455), art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2, primo comma. 
(GU n.17 del 29-4-2015 )
    Ricorso  della  Regione  siciliana,  in  persona  del  Presidente
pro-tempore, On. le Rosario  Crocetta  rappresentato  e  difeso,  sia
congiuntamente che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine  del
presente atto, dagli  Avvocati  Beatrice  Fiandaca  e  Marina  Valli,
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio  della  Regione
siciliana in Roma, via Marghera n.  36,  ed  autorizzato  a  proporre
ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega, 
    Contro il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  pro-tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna  370
presso gli Uffici della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni della legge
n. 190 del 23.12.2014, pubblicata sulla G.U.R.I. 29 dicembre 2014, n.
300 S.O. n. 99: 
        Art. 1 commi 122, 123 e 124 per violazione degli  artt.  3  e
97, commi 1° e 2° Cost.,  per  la  limitazione  che  ne  deriva  alla
potesta' amministrativa regionale sancita dall'art.20 dello  Statuto,
segnatamente negli ambiti attribuiti nelle materie di cui agli  artt.
14, lett. d), g), m), o), r) e 17 lett. a), d), f) e h) del  medesimo
nonche' degli  artt.  8,  comma  6°  e  119,  commi  1°  e  6°  della
Costituzione  anche  in   riferimento   all'art.   10   della   legge
costituzionale 3 del 2001. 
    Inoltre, quanto al comma 123, anche per violazione dell'art.  120
Cost. sotto il profilo della leale collaborazione. 
        Art. 1, commi 400, 401, 403, 405, 415 e 416,  per  violazione
degli artt. 36 e 43 dello Statuto e dell'art. 2, 1° comma delle norme
di attuazione in materia finanziaria (D.P.R.1074/1965) nonche'  degli
artt. 81,  comma  6°,  97,  comma  1°  e  119,  commi  1°e  6°  della
Costituzione  anche  in   riferimento   all'art.   10   della   legge
costituzionale 3 del 2001. 
        Art. 1 commi  418  e  419  per  violazione  delle  competenze
regionali sancite dall'art.14 lett. o) e dall'art. 15  dello  Statuto
nonche'  per  il  profilo  relativo   alla   lesione   dell'autonomia
amministrativa e finanziaria degli  enti  locali  di  area  vasta  in
violazione dell'art.119, commi 1° e 4° della Cost. 
        Art.  1   comma   419   per   violazione   delle   competenze
statutariamente  sancite  dall'art.  36  dello  Statuto  regionale  e
dall'art. 2, comma 1 del d.P.R. 2 n.  1074/1965,  in  quanto  sottrae
indirettamente gettito di spettanza regionale. 
 
                                Fatto 
 
    Nella G.U.R.I. 29 dicembre 2014, n.  300  S.O.  n.  99  e'  stata
pubblicata la legge n. 190 del 23.12.2014, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"  (legge
di stabilita' 2015) che contiene le su indicate  disposizioni  lesive
delle prerogative statutarie. 
    Le norme di cui ci si duole comportano  tutte,  pur  se  a  vario
titolo, effetti negativi sul bilancio regionale. Si  noti  che  viene
introdotta piu' di una misura di importo ingente, che va  a  sommarsi
alle gia' insostenibili riduzioni di  risorse  subite  dalla  Regione
negli ultimi anni. 
    Ne consegue la  violazione  dei  principi  formulati  da  codesta
ecc.ma Corte Costituzionale con riferimento ai limiti entro  i  quali
sono legittime riduzioni di risorse per  la  Regione,  ossia  che  si
tratti di manovre non tali  da  rendere  impossibile  lo  svolgimento
delle'  funzioni  regionali  (sentenza  138/99).  Codesta  Corte   ha
precisato che "Cio' vale tanto piu' in  presenza  di  un  sistema  di
finanziamento che  non  e'  mai  stato  interamente  e  organicamente
coordinato con il riparto delle funzioni, cosi' da far  corrispondere
il piu' possibile, come sarebbe necessario, esercizio di  funzioni  e
relativi oneri finanziari da un lato, disponibilita' di  risorse,  in
termini di potesta'  impositiva  (correlata  alla  capacita'  fiscale
della  collettivita'  regionale),  o  di   devoluzione   di   gettito
tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro" 
    Inoltre, appare  necessario  evidenziare  che  la  giurisprudenza
costituzionale ha piu' volte ammesso che la legge dello  Stato  puo',
nell'ambito  di  manovre  di  finanza  pubblica,  anche   determinare
riduzioni nella disponibilita' finanziaria delle Regioni, purche' non
sia alterato il rapporto tra i  complessivi  bisogni  regionali  e  i
mezzi finanziari per farvi fronte (cfr. sentenze n. 307 del 1983,  n.
123 del 1992, n. 370 del 1993 e n. 138 del 1999) e, che, a tal  fine,
essendo indiscutibile il depauperamento della finanza  regionale,  la
stessa Corte ha affermato che non "sia  necessario  dimostrare  alcun
vulnus effettivo al bilancio regionale" (sent.n. 152/2011). 
    Del resto che le norme oggi impugnate incidano, sia  direttamente
che  indirettamente,  su  una  finanza  regionale   gia'   gravemente
compromessa dalla circostanza che  al  bilancio  regionale  affluisce
solo una ridotta parte del gettito tributario riscosso in Sicilia  si
evince dai dati richiamati dalla Corte dei Conti in sede di  parifica
del Rendiconto per l'esercizio finanziario  2013  (3  luglio  2014  -
Sezioni riunite in sede di  controllo  per  la  Regione  siciliana  -
Delibera n. 2/2014/SS.RR./PARI e Relazione). Dalla relazione in  sede
di parifica risulta che " I saldi differenziali delle  operazioni  di
bilancio registrate nell'anno 2013, sia in  conto  competenza  che  a
livello di cassa, scontano in negativo  gli  effetti  dei  contributi
imposti alla Regione siciliana per il conseguimento  degli  obiettivi
di finanza pubblica,  disposti  dalle  manovre  finanziarie  adottate
dallo  Stato  mediante  gli   strumenti   delle   riserve   e   degli
accantonamenti di entrate tributarie. In linea con  questa  tendenza,
che dall'anno 2010  in  poi  ha  registrato  interventi  sempre  piu'
consistenti e con effetti cumulativi rispetto a quelli  adottati  con
precedenti manovre finanziarie, la legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha
disposto, per l'anno  2013,  un  contributo  aggiuntivo,  che  si  e'
tradotto nell'accantonamento di entrate  tributarie  per  complessivi
819.313 milioni di euro (639.037 milioni nel 2012). 
    Al  31  dicembre  2013,  il  debito  complessivo  della   Regione
siciliana ammontava a complessivi 5.394 milioni di euro (di cui 5.143
a proprio carico e 251 da rimborsare dallo Stato) in lieve  flessione
rispetto al precedente anno 2012 (5.683 milioni di euro). 
    Il miglioramento della situazione debitoria,  tuttavia,  e'  solo
apparente  e  di  natura  contingente,  in  quanto  conseguenza   del
disallineamento temporale tra l'accensione dei due nuovi prestiti per
complessivi 373 milioni di euro (rispettivamente 227 e 146  milioni),
stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. nell'anno 2013,  la
cui erogazione  e'  stata  rinviata  al  successivo  anno  2014,  con
ammortamento a partire dal 2015". 
    Quanto  sopra  premesso  in  fatto  si  formulano   le   seguenti
doglianze. 
 
                               Diritto 
 
    Art.1, commi 122, 123 e 124 per violazione degli artt.  3  e  97,
commi 1° e 2° Cost., per la limitazione che ne deriva  alla  potesta'
amministrativa  regionale  sancita  dall'art.   20   dello   Statuto,
segnatamente negli  ambiti  attribuiti  nelle  materie  di  cui  agli
artt.14, lett. d), g), m), o), r) e 17 lett. a),  d),  f)  e  h)  del
medesimo nonche' degli artt. 81, comma 6° e 119, commi 1°e  6°  della
Costituzione  anche  in   riferimento   all'art.   10   della   legge
costituzionale 3 del 2001. 
    Con tali disposizioni la L.190/2014 ha fissato  nella  misura  di
3,5 miliardi di  euro  (distribuiti  nel  quadriennio  2015/2018)  le
risorse  necessarie  ad  assicurare  la  copertura  finanziaria  agli
incentivi di cui ai precedenti commi 118  e  121  cui  si  fa  fronte
attraverso la riprogrammazione delle  risorse  del  Piano  di  Azione
Coesione (PAC) che, dal  sistema  di  monitoraggio  del  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze, non risultavano impegnate alla data del  30  settembre
2014 (comma 122). 
    Tali risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  e
restano acquisite all'erario (comma 124). 
    Al Gruppo di Azione, appositamente  costituito  per  l'attuazione
del PAC (organismo bilaterale Stato-UE) e'  affidato  il  compito  di
individuare  le  specifiche  linee  di   intervento   dei   programmi
(generatisi dall'adesione al PAC da parte di vari organismi detentori
di risorse della programmazione comunitaria  2007-2013,  fra  cui  le
Regioni), da riprogrammare (comma 123). 
    Per dar conto del pregiudizio che ne deriva alla Regione non puo'
prescindersi  dall'illustrare,  pur  in  estrema   sintesi,   genesi,
caratteri e finalita' del Piano di Azione Coesione avviato nel  corso
del  2011  d'intesa  con  la  Commissione  Europea   per   accelerare
l'attuazione  dei  programmi  cofinanziati  dai   Fondi   Strutturali
2007-2013. 
    Con tale  strumento  si  attua  una  revisione  delle  scelte  di
investimento gia' compiute in sede comunitaria con lo scopo di: 
        - mettere in salvaguardia interventi/risorse i cui  tempi  di
attuazione non risultano coerenti con i tempi  della  rendicontazione
sui programmi  comunitari  (e  di  conseguenza  avere  piu'  tempo  a
disposizione per realizzarli); 
        - avviare nuove azioni/progetti, alcune delle quali di natura
prototipale, che, in base agli esiti, potranno essere  riprese  nella
programmazione 2014-2020. L'intervento prevede lo spostamento di  una
parte del cofinanziamento nazionale ex L.183/1987 fuori dai Programmi
comunitari, in modo  da  poter  attuare  i  progetti  senza  piu'  le
scadenze temporali della programmazione comunitaria. 
    L'operazione e' stata preceduta da un Accordo sottoscritto  il  3
novembre 2011 dal Governo nazionale (Ministro Fitto) con i Presidenti
delle otto regioni meridionali che, tra i vari punti che  danno  vita
al "Piano Nazionale per il Sud: Sud 2020", in particolare al punto  2
prevede che "Le rimodulazioni dei  programmi  potranno  prevedere  la
revisione del tasso di cofinanziamento comunitario a  condizione  che
le risultanti risorse nazionali siano  vincolate  al  riutilizzo  nel
rispetto del principio della territorialita'". 
    L'Accordo tra il Governo italiano e  la  Commissione  Europea  e'
stato poi sottoscritto il 7 novembre 2011 e prevede  la  costituzione
di un "Gruppo di Azione" per seguire  il  PAC  "attraverso  il  quale
concretizzare una nuova modalita' di cooperazione rafforzata  tra  lo
Stato membro e la Commissione Europea, indispensabile per il successo
dell'iniziativa". 
    Da evidenziare che le Istituzioni europee hanno  accondisceso  ad
una  complessiva  riprogrammazione  delle  risorse   destinate   alla
politica di Coesione per l'Italia a condizione che  le  medesime  non
fossero   distolte,   per   la   quota   nazionale    destinata    al
cofinanziamento, dal mantenimento di politiche di sviluppo  destinate
alle Regioni piu' svantaggiate. 
    E, infatti, rilevando nella vicenda i  principi  del  vincolo  di
destinazione territoriale delle risorse e  dell'addizionalita'  delle
medesime a  fronte  di  un  corrispondente  impegno  finanziario  del
Governo nazionale,  sanciti  nei  Trattati  di  adesione  dell'Italia
all'Unione Europea e ripresi dai Regolamenti comunitari dedicati alla
Politica di Coesione, gli stessi  sono  stati  posti  alla  base  dei
conseguenti atti regolatori nazionali della materia. 
    Il  Piano  di  Azione  Coesione  e'  stato  definito  e   attuato
attraverso  fasi  successive  di   riprogrammazione   dei   Programmi
cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 dei programmi  operativi
delle regioni meridionali  e  di  quelli  nazionali  (che  utilizzano
risorse delle 4 regioni meridionali di Campania, Puglia,  Calabria  e
Sicilia). In  parte  estremamente  residuale  sono  presenti  piccole
risorse di alcune regioni del Centro-Nord. 
    Nel corso  del  suo  sviluppo  sono  state  destinate  risorse  a
numerosi obiettivi e misure di priorita'  strategica  La  prima  fase
(PAC  I)  ha  concentrato  le  risorse  verso  quattro  Priorita'  di
intervento - Istruzione, Agenda digitale, Occupazione  e  Ferrovie  -
mentre la seconda fase (PAC II)  e'  stata  orientata  in  modo  piu'
deciso verso obiettivi di crescita e inclusione sociale. 
    La terza riprogrammazione  (dicembre  2012)  riguarda,  nell'area
"Convergenza", i Programmi Operativi regionali di Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia e i Programmi Operativi nazionali "Reti e Mobilita'"
e "Sicurezza per lo sviluppo" (per circa il 98%). 
    Le "Misure straordinarie per la promozione  dell'occupazione,  in
particolare giovanile, e la coesione sociale" previste dalla legge  9
agosto 2013 n. 99 costituiscono i  contenuti  della  quarta  fase  di
riprogrammazione. 
    La quinta fase di riprogrammazione e' stata avviata dal Consiglio
dei Ministri il 27 dicembre 2013. Prevede  la  rimodulazione  di  1,8
miliardi di euro gia' programmati nel Piano  di  Azione  Coesione  su
azioni  non  avviate  o  comunque  in  ritardo  di  attuazione.   Gli
investimenti sono destinati a misure specifiche per le  imprese,  per
l'occupazione e per lo sviluppo delle economie locali. 
    Ora  mentre  in  via  amministrativa  si  stava  percorrendo   il
complesso iter per le riprogrammazioni dei  Programmi  PAC  approvate
dal Gruppo di Azione-come nel caso di alcune Azioni del PAC III  Fase
Sicilia, approvate dal Gruppo di Azione 1'1.10.2014,  tradotte  nella
riformulazione del piano  finanziario  del  programma  con  nota  del
Dipartimento Sviluppo e Coesione del MEF del  2.12.2014,  e  definite
dal MEF con decreto  dell'Ispettore  generale  capo  per  i  rapporti
finanziari con l'Unione europea del 22 gennaio  2015,  pubblicato  in
GURI n. 33  del  10-2-2015-  la  legge  di  stabilita'  interviene  a
decurtare di un'ingente quota le risorse del Fondo di  rotazione  per
il   cofinanziamento   nazionale   della   programmazione    europea,
(L.183/1987) gia' destinate ad interventi nell'ambito del PAC per  il
finanziamento degli sgravi contributivi per  le  assunzioni  a  tempo
indeterminato,  misura,  della  quale  si  puo'   certo   condividere
l'importanza, ma che, esulando dalle  finalita'  del  PAC,  non  puo'
essere finanziata a valere sui  fondi  destinati  all'attuazione  del
Piano medesimo. 
    Ed infatti mai il legislatore aveva preteso di mettere mano  alle
risorse  destinate  al  Fondo  per  la  copertura  di  nuovi  diversi
interventi legislativi. 
    In contrario non ha pregio, invocare come precedente l'art. 4 del
D.L 76/2013 e relativa  legge  di  conversione  n.  99/2013,  laddove
prevede che il " Gruppo di Azione procede periodicamente" e  in  ogni
caso " in  partenariato  con  le  amministrazioni  interessate,  alla
verifica dello stato di avanzamento dei  singoli  interventi  e  alle
conseguenti  rimodulazioni  del  Piano  di  Azione  Coesione  che  si
rendessero necessarie anche a seguito dell'attivita' di  monitoraggio
anche al fine di eventuali riprogrammazioni". 
    Detta possibilita' di riallocare  le  risorse  gia'  destinate  a
taluni  inteventi  in  quanto  inserita  fra  le  "  Misure  per   la
velocizzazione delle procedure in  materia  di  riprogrammazione  dei
programmi  nazionali  cofinanziati  dai  Fondi   strutturali   e   di
rimodulazione del Piano di Azione  Coesione"  e'  infatti  consentita
sempre nel contesto PAC. 
    Con la  Legge  di  stabilita'  invece,  in  assoluto  spregio  di
finalita' e modalita' di  finanziamento  del  PAC  si  introduce  una
regola mai precedentemente definita, ovvero quella della decurtazione
delle risorse del fondo di rotazione, in assenza di impegni. 
    Cosi' disponendo lo Stato, oltre a disattendere il  principio  di
territorialita'  imposto  dalle  Istituzioni  europee  e  formalmente
condiviso con le Regioni,  nel  far  riferimento  alla  data  del  30
settembre 2014, della quale  e'  immotivata  la  fissazione,  applica
retroattivamente  una  vera  e  propria  sanzione,  alla   quale   le
Amministrazioni interessate non sapevano di  andare  incontro.  Circa
gli effetti  negativi  che  dall'applicazione  degli  indicati  commi
122-124 conseguono per la Regione basti pensare a: 
        -  la  sottrazione,  che  si  stima,  da   un'interpretazione
strettamente letterale, di oltre 1.314 milioni di  euro  sulle  linee
PAC  Salvaguardia,  Misure  Anticicliche  e  Nuove  Azioni  Regionali
(atteso che al Ministero risultano impegni solo per circa 110 milioni
mentre alla data del 30 settembre la Regione ne aveva impegnato oltre
516 milioni) relativa a interventi di  rilevanza  strategica  per  la
Regione, da attuare nell'ambito di pressocche'  tutti  i  settori  di
competenza (come risulta dalle  tabelle  allegate  nelle  quali  sono
esposti per ciascun intervento anche gli importi finanziati e  quelli
degli impegni assunti alla data del 30 settembre  2014,  distinguendo
tra quelli inseriti o meno nel BDU), ai quali  vanno  ad  aggiungersi
gli oltre 281 milioni relativi al c.d. Piano Giovani; 
        - i gravissimi pregiudizi per gli interventi gia'  in  corso,
con particolare riferimento all'esigenza  di  porre  in  salvaguardia
quei progetti inizialmente  previsti  nei  programmi  comunitari  che
successivamente sono stati  trasferiti  al  di  fuori  dei  Programmi
Operativi 2007-2013 perche' non in grado di  conseguire  la  chiusura
delle attivita' entro  i  termini  della  programmazione  comunitaria
(dicembre 2015) a causa della  complessita'  delle  procedure  e  dei
pareri  autorizzativi,   con   la   conseguente   mancata   copertura
finanziaria degli stessi; 
        -  la  creazione  di  un  consistente  ed,   in   atto,   non
quantificabile,  numero  di  contenziosi   con   le   amministrazioni
beneficiarie esterne in gran parte pubbliche (Comuni) che si vedranno
annullare interventi in relazione ai quali  sono  stati  sottoscritti
convenzioni e disciplinari, sono in corso  procedure  di  gara,  sono
state comunque gia' sostenute spese (anche  in  assenza  di  obblighi
giuridicamente vincolanti gia' conseguiti a quella  data,  ovvero  di
gare gia' aggiudicate), con il rischio piu' che concreto di  generare
debiti fuori bilancio; 
        - le ricadute  finanziarie  ancor  piu'  drastiche  che  tali
contenziosi produrranno per quei casi in cui l'obbligo giuridicamente
vincolante, non presente  alla  data  del  30  settembre,  sia  stato
conseguito nei mesi successivi (ottobre-dicembre); 
        - la vanificazione di gran mole del lavoro gia' svolto  dagli
Uffici regionali, e, invero, anche statali, e  l'ulteriore  attivita'
da espletare, stante, come detto, che le procedure amministrative  di
rimodulazione stanno tuttora  andando  avanti,  a  prescindere  dagli
esiti dell'individuazione degli interventi definanziati e considerate
le criticita' scaturenti dalla mancata partecipazione  della  Regione
alla procedura di individuazione (i dati di  monitoraggio  alla  data
del 30 settembre 2014 non risultano per tutte le Regioni esaustivi ed
aggiornati  sia  per  il  mancato   allineamento   del   sistema   di
monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato
del Ministero dell'Economia e delle Finanze (BDU) alle  rimodulazioni
via via  approvate  dal  Gruppo  Azione  Coesione  che  a  causa  dei
rallentamenti  con  i  quali  i  soggetti  beneficiari  esterni  alle
amministrazioni  regionali  alimentano  i  sistemi  stessi,  con   la
conseguenza che possono non risultare nei sistemi  inviati  a  quella
data progetti che invece hanno conseguito OGV). 
    In una parola alla Regione viene impedito di realizzare  opere  e
altre iniziative strategiche per lo sviluppo dell'Isola gia' proposte
e  approvatie  per  molte  delle  quali  ha  gia'  svolto   rilevanti
attivita', essendo tenuta a sopportare costi e  oneri  amministrativi
che  conseguono  esclusivamente  alla  scelta   che   lo   Stato   ha
inopinatamente e con valenza retroattiva compiuto per le esigenze del
proprio bilancio. 
    Per  tutto  quanto  sopra  esposto  deve   concludersi   che   le
disposizione di cui ai comma 122,123 e  124  violano  i  principi  di
ragionevolezza e di buon andamento  della  Pubblica  Amministrazione,
quali sanciti  dagli  artt.  3  e  97  della  Costituzione,  articolo
quest'ultimo che, oltre che nel comma 2, risulta  violato  anche  con
riferimento al comma 1 per l'aspetto della garanzia  degli  equilibri
di bilancio. 
    Si denunciano tali vizi, che pur non afferiscono al riparto delle
competenze tra Stato e Regione, in  quanto  ridondano  nella  lesione
delle competenze regionali quali previste dalla Statuto. 
    Si consideri infatti che l'art. 20, attribuisce alla  Regione  la
piena potesta' amministrativa nelle stesse materie  in  cui  ad  essa
spetta la potesta' legislativa, esclusiva  e  concorrente,  ai  sensi
degli artt.14 e 17 (principio del parallelismo) e che gli  interventi
che le norme che s'impugnano  impediscono  alla  Regione  di  portare
avanti afferiscono tutti a materie elencate  dai  suddetti  articoli,
alle lettere come sopra riportate. 
    Contestualmente si evidenzia che, per gli  effetti  che  la  loro
applicazione determina, le stesse disposizioni si  prestano  anche  a
rilievi di incostituzionalita' individuati nella lesione dei principi
di certezza delle entrate, di affidamento  e  di  corrispondenza  tra
risorse e funzioni pubbliche, all'esercizio delle quali le prime sono
preordinate, quali sanciti, dagli artt. 81, comma 6°, 97, comma 1°  e
119,  commi  1°  e  6°  della  Costituzione,  articolo   quest'ultimo
invocatile anch'esso  dalla  Regione  in  virtu'  della  clausola  di
maggior favore recata dall'art. 10 della legge costituzionale  3  del
2001. 
    Art.1, comma 123, anche per violazione dell'art. 120 Cost.  sotto
il profilo della leale collaborazione. 
    Senza  recesso  dalle   superiori   censure   deve   evidenziarsi
l'ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale in  cui  incorre
il comma 123 stabilendo, come visto, che la  procedura  da  porre  in
essere per giungere al risultato del trasferimento dei fondi  PAC  al
bilancio dello Stato non preveda coinvolgimento alcuno della Regione. 
    Al riguardo val la pena sottolineare che la novita' e drasticita'
dell'intervento rendono necessaria l'interlocuzione con  la  Regione,
anche  solo  per  chiarirne  ambiti  e  confini  di   praticabilita',
modalita' che, infatti, la gia' riportata previsione dell'art.  4  DL
76/2013,  conv.  in  L.  99/2013  prescrive  (il  "Gruppo  di  Azione
procede... " in partenariato  con  le  amministrazioni  interessate")
come passaggio dell'iter da svolgere  per  apportare  modifiche  alla
programmazione PAC, quale gia' effettuata. 
    Degna di nota e' la circostanza che la procedura in  partenariato
che e' prescritta  per  programmarne  diversamente  l'utilizzo  delle
risorse nell'ambito delle  finalita'  del  PAC,  non  lo  sia  invece
nell'ipotesi in cui le risorse si  sottraggono  addirittura  a  dette
finalita'. 
    Inoltre posto che  il  comma  123  affida  al  Gruppo  di  Azione
Coesione di  individuare  interventi  al  fine  di  reperire  risorse
nell'ammontare fissato al  comma  precedente,  si  rende  ancor  piu'
necessario un momento di raccordo per la selezione  degli  interventi
cui revocare il finanziamento. 
    Da cio' la lesione del  principio  di  leale  collaborazione  fra
Stato e Regioni, la cui pregnanza,  in  particolare  con  riferimento
agli  atti  di  programmazione,  in  ragione  del   carattere   delle
competenze regionali coinvolte,  e'  stata  piu'  volte  ribadita  da
codesta ecc.ma Corte costituzionale a partire  dalla  sent.  389/1995
(ex multis sentt. 50/2008 e 297/2012.) 
    Art. 1, commi 400, 401, 403, 405, 415 e 416, per violazione degli
artt. 36 e 43 dello Statuto e dell'art.2, 1°  comma  delle  norme  di
attuazione in materia  finanziaria  (D.P.R.1074/1965)  nonche'  degli
artt.81,  comma  6°,  97,  comma  1°  e  119,  commi  1°e  6°   della
Costituzione  anche  in   riferimento   all'art.   10   della   legge
costituzionale 3 del 2001. 
    Il comma  400  stabilisce  un  ulteriore  concorso  alla  finanza
pubblica per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome  di
Trento e di Bolzano, pari complessivamente a 467 milioni di euro, per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e a 513 milioni per il 2018,  in
termini di indebitamento  netto  e  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare. 
    Tali importi, precisa il successivo  comma  417,  possono  essere
modificati, ad invarianza dell'importo complessivo, mediante  accordo
da sancire entro il 31 gennaio di ciascun anno in sede di  Conferenza
Stato-Regioni. 
    Come risulta dalla tabella la quota  che  annualmente  fa  carico
alla Regione siciliana ammonta a ben 273 milioni di euro. 
    Oltre all'entita' del contributo richiesto rileva che la Sicilia,
insieme solo a Valle d'Aosta e Friuli  Venezia  Giulia,  lo  assicuri
nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 454, della legge
n. 228 del 2012, concernente la disciplina del  patto  di  stabilita'
interno in termini di competenza euro compatibile. 
    Specificamente per la nostra Regione il  comma  405,  modificando
l'articolo 42, comma 5, del decreto-legge n. 133  del  2014,  dispone
che  il  MEF,  laddove  necessario,  deve  comunicare  alla   regione
Siciliana  entro  il  30   giugno   di   ciascun   anno   l'obiettivo
rideterminato  in  conseguenza  di  nuovi  contributi  alla   finanza
pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale. 
    Detta previsione si ricollega alla circostanza che, in attuazione
dell'Accordo  sottoscritto  il  9  giugno  2014   fra   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ed  il  Presidente  della   Regione
siciliana, l'obiettivo di patto di stabilita' interno  della  Regione
siciliana, di cui  al  comma  454  dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e' stato determinato -  in  5.786  milioni  di
euro per l'anno 2014 e in 5.665 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2015 al 2017 - dall'art. 42, comma 5, del  decreto-legge  n.
133 del 2014, disposizione che precisa che  gli  obiettivi,  per  gli
anni 2014-2017, possono essere rideterminati in conseguenza di  nuovi
contributi alla finanza  pubblica  posti  a  carico  delle  autonomie
speciali con legge statale. 
    In termini di saldo netto da finanziare  il  contributo  previsto
per le regioni  Friuli-Venezia  Giulia,  Sicilia,  Sardegna  e  Valle
d'Aosta, fino all'emanazione delle norme di attuazione e'  assicurato
attraverso  l'accantonamento  delle  quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali. 
    Da cio' in estrema sintesi puo' evidenziarsi  che  il  contributo
richiesto alla  Regione  siciliana  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare viene ad aggiungersi a tutti  quelli  gia'  in  precedenza
disposti dallo Stato (tutti fatti oggetto di impugnativa da parte  di
questa Regione) ed ancora una volta, nelle more dell'emanazione delle
previste   e   necessarie   norme    di    attuazione,    sottraendo,
unilateralmente e  in  assenza  delle  condizioni  per  far  luogo  a
riserva, gettito di integrale spettanza regionale (c. 403). 
    Pertanto, come tutti i precedenti interventi statali in tal senso
(l'ultimo dei quali recato dall'art. 46,  comma  3,  D.L.  24  aprile
2014, n. 66, che ha sostituito il comma  526  dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147) anche quello recato  dalla  legge  di
stabilita'  2015  risulta  disposto  in  violazione   dei   parametri
rubricati. 
    Inoltre, il comma 416, che pure si  censura,  stabilisce  che  il
concorso alla finanza pubblica disposto dall'art.1, c. 526  della  L.
147/2013 e succ. modif. fino al 2017 continua ad essere dovuto  anche
per il 2018. Si rammenta che pure la richiamata disposizione e' stata
fatta oggetto di ricorso (n. 17/2014). 
    Il combinato disposto dei commi 400, 403 e 416 nel  prevedere  un
aggravio dell'onere finanziario a carico della  Regione  mediante  un
meccanismo ad  essa  inapplicabile  (quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali) e, in assenza dei presupposti previsti dall'art. 2,
comma 1° del d.P.R. 1074/1965,  per  darsi  luogo  ad  una  legittima
deroga al principio della spettanza del gettito dei tributi  riscossi
sul  proprio  territorio,  le  sottrae  entrate  che  questa  Regione
potrebbe destinare a far fronte alle proprie spese. 
    Ed ancora in proposito va  osservato  che  seppure  le  pubbliche
amministrazioni debbano  concorrere  all'equilibrio  finanziario  del
bilancio dello Stato ed alla sostenibilita' del debito  pubblico,  le
stesse sono tenute (art. 119 Cost.) anche  a  garantire  l'equilibrio
dei propri bilanci sicche' poiche' mette in crisi  il  raggiungimento
dell'equilibrio finanziario  del  bilancio  regionale  la  previsione
legislativa viola altresi' gli artt.art. 81, ult. comma 97, comma  1°
e 119,  commi  1°e  6°  della  Costituzione  nonche',  prevedendosene
l'applicabilita' a prescindere dalle necessarie norme di  attuazione,
anche l'art.43 dello Statuto. 
    Anche  in  termini  di  indebitamento  netto,  pur  se  l'Accordo
suindicato ha fatto salva  la  facolta'  dello  Stato  di  modificare
l'importo  dei  concordati  obiettivi  programmatici,  e'  di   tutta
evidenza l'effetto  lesivo  che  la  manovra  statale  arrechera'  al
bilancio e al territorio regionale considerato  da  un  lato  che  la
nuova determinazione del patto di stabilita' e' imposta al  di  fuori
di qualunque raccordo con la Regione e che in base al  comma  414  le
autonomie speciali devono comunque  garantire  il  finanziamento  dei
livelli essenziali di assistenza. 
    Rammentando che per il periodo  2014-2017  l'obiettivo  era  gia'
stato determinato con l'accordo  del  giugno  scorso,  aggiungendo  a
quelli posti a carico della Regione dalla normativa  allora  vigente,
un ulteriore contributo di  400  milioni,  motivo  di  preoccupazione
induce anche il comma 415 che alle lett. a) e b)  modifica  alinea  e
tabella  del  comma  454  dell'art.1  L.  228/2012,   per   protrarne
l'applicazione nel 2018. 
    Cio' considerato pertanto il combinato disposto  dei  commi  400,
401, 405 e 415 e' identicamente pregiudizievole  per  le  prerogative
costituzionali di questa Regione. 
    Conclusivamente quindi  l'intera  manovra  recata  dai  commi  in
rubrica per gli effetti che determina in termini  di  (dis)equilibrio
di bilancio mette a repentaglio la garanzia del corretto  svolgimento
delle funzioni che ordinariamente si  ascrivono  alla  competenza  di
questa Regione. 
    Art. 1 commi 418 e 419 per violazione delle competenze  regionali
sancite dall'art.14 lett. o) e dall'art. 15 dello Statuto nonche' per
il profilo relativo  alla  lesione  dell'autonomia  amministrativa  e
finanziaria  degli  enti  locali  di   area   vasta   in   violazione
dell'art.119, commi 1° e 4° della Cost. 
    Quanto al comma 418, appare palese che  il  contributo  richiesto
alle Province  e  da  finanziare  attraverso  riduzione  della  spesa
corrente, si ricolleghi al riordino degli enti di area  vasta,  quale
stabilito dalle fonti  statali.  In  sostanza  viene  individuato  il
contributo triennale posto in capo a Province e Citta'  metropolitane
al risanamento della finanza pubblica. Il  decreto  di  riparto  deve
essere emanato entro il 15.2.2015. 
    Ora, nell'attuazione delle  proprie  prerogative  statutarie,  il
legislatore siciliano  sta  del  tutto  autonomamente  procedendo  al
riordino, tanto che ha gia' soppresso le Province regionali. 
    Tuttavia, nella L. di stabilita'  lo  Stato,  che  ai  successivi
commi, 420 e segg., mostra di essere consapevole della separazione di
detti  percorsi  di  riordino,  correlata   all'autonomia   regionale
speciale,  non  ha   espressamente   escluso   gli   enti   siciliani
dall'applicazione dei commi in commento. 
    Invero, una generale clausola di salvaguardia e' recata alla fine
della legge dal comma 734 che recita "Le  disposizioni  di  cui  alla
presente legge sono applicabili nelle regioni a' statuto  speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione" . 
    In  proposito  si  osserva  che   tale   previsione   sembrerebbe
rispettata  dalla  circolare  n.  1/2015.   del   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica  amministrazione  di  concerto  con  il
Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  con  la  quale  si
forniscono chiarimenti per l'applicazione delle disposizioni in esame
alle sole Regioni a statuto ordinario. 
    Tuttavia,  cautelativamente  e  per  mero  tuziorismo  difensivo,
questa Regione ritiene di dover sollevare la  relativa  questione  di
legittimita'  costituzionale  in  riferimento   ai   parametri   come
individuati in rubrica. 
    Il concorso richiesto mediante contenimento della spesa incide su
questa  Regione  con  conseguente   lesione   della   sua   autonomia
organizzativa in materia di enti locali e di  circoscrizioni  (sentt.
298/2009 e 229/2013). 
    In ordine, poi, alla violazione dell'art.  119,  comma  1°  della
Costituzione e' palese come i commi censurati  incidano  direttamente
sull'autonomia finanziaria di entrata e di spesa e la  disponibilita'
di risorse autonome degli enti locali siciliani e, indirettamente, su
quella della Regione. 
    In assenza, pero', del provvedimento ministeriale come citato dal
quarto periodo del comma 418, non si hanno  certezze  dell'esclusione
delle Province siciliane  e  cio'  consiglia  di  impugnare,  in  via
cautelativa, l'intero comma. L'alternativa di  reagire  eventualmente
al solo atto attuativo comporterebbe il rischio di incorrere  in  una
declaratoria di  inammissibilita'  per  acquiescenza  alla  norma  in
attuazione della quale il provvedimento verra' emesso. 
    Tanto precisato, si rileva, quindi, la lesione  delle  competenze
regionali sancite dall'art.14 lett. o) e dall'art. 15  dello  Statuto
e, inoltre, considerato che le Regioni sono legittimate a  denunciare
la legge statale anche a difesa delle attribuzioni degli enti  locali
(cfr. Corte cost. sent. n. 298 del 2009 e precedenti ivi citati),  la
violazione dell'autonomia amministrativa  e  finanziaria  dei  liberi
consorzi siciliani sancita dall'art.119, commi 1° e 4° della Cost. 
    Ora l'autonomia finanziaria postula che le  Regioni  e  gli  enti
locali  «abbiano  la  effettiva  disponibilita'  delle  risorse  loro
attribuite ed il potere di manovra dei mezzi finanziari» (sentenza n.
171 del 1999) e ha «un indubbio carattere  funzionale»  (sentenza  n.
742 del 1988) all'assolvimento dei compiti istituzionali che gli enti
sono chiamati a svolgere. 
    Ne consegue che  l'autonomia  della  Regione,  indirettamente,  e
quella degli enti locali,  di  disporre  delle  proprie  risorse  per
«finanziare integralmente  le  funzioni  pubbliche  loro  attribuite»
(art.  119,  quarto  comma,  Cost.)  e'  limitata  dalla   disciplina
impugnata., che incide pesantemente sulla disponibilita'  delle  loro
risorse. 
    Quanto poi al comma 419 che, correlato al precedente e' del  pari
viziato, esso prevede, in caso di omesso  versamento  del  contributo
previsto  dal  comma  418,  il  recupero  dello   stesso   a   valere
sull'imposta per la responsabilita'  civile  automobilistica  secondo
meccanismi tecnicamente individuati. 
    Il meccanismo di cui  al  comma  419  viene  infatti  a  incidere
illegittimamente nell'ambito dei complessivi rapporti finanziari  tra
Regione ed ex Province,  nel  quale  si  situa  la  destinazione  del
gettito dell'imposta da parte  della  Regione,  come  si  precisa  di
seguito. 
    Art. 1 comma 419 per violazione delle competenze  statutariamente
sancite dall'art. 36 dello Statuto regionale e dall'art. 2,  comma  1
del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. 
    Tale disposizione genericamente prevede - senza effettuare  alcun
distinguo  fra  gli  enti  situati  nel  territorio  delle  Autonomie
Speciali e quelli delle Regioni a statuto ordinario - che il recupero
del gettito da parte  dello  Stato  e'  demandato  all'Agenzia  delle
Entrate nei  confronti  delle  province  interessate,  a  valere  sui
versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei  veicoli  a  motore,  di  cui
all'art. 60 del  D.L.vo  15  dicembre  1997,  n°  446,  all'atto  del
riversamento da parte dell'Erario del relativo gettito alle  province
medesime. Cio' analogamente a quanto in precedenza ha disposto l'art.
10 ed il relativo allegato 1, per la parte che riguarda  le  Province
siciliane, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito in  legge
dall'art. 1, comma 1 della legge 2 maggio 2014, n. 68,  censurato  da
questa Regione con ricorso n. 10/2014 che verra' discusso all'udienza
del 10 marzo 2015. 
    Il su indicato meccanismo e' stato gia' oggetto di esame da parte
di codesta Corte che, con la sentenza n° 97/2013 del 20 maggio  2013,
pubblicata il 23 maggio 2013 ha compiutamente chiarito la portata  ed
il  collegamento  fra  tutte  le  previsioni  normative,  statali   e
regionali, che disciplinano la materia dell'imposta in argomento. 
    Codesta Corte ha precisato che "l'art. 17, comma 1,  del  decreto
legislativo n. 68 del 2011 ha....  disposto,  esclusivamente  per  le
Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario, che, a  decorrere
dal 2012....l'imposta in questione assumesse  la  natura  di  tributo
proprio derivato provinciale" in quanto  "le  disposizioni  contenute
nel Capo II del citato decreto legislativo,  tra  cui  e'  ricompreso
anche il menzionato art. 17, comma 1, si  devono  intendere  riferite
alle sole Regioni a statuto ordinario,  come  esplicitamente  prevede
l'art. 16, comma l, del  decreto  legislativo  n.  68  del  2011"  e,
sancendo il perdurare del  sistema  come  delineato  dal  legislatore
regionale con la l.r. 2 del 2002, ha  ribadito  che  l'imposta  sulla
responsabilita'  civile  automobilistica  mantiene  ad  oggi  la  sua
connotazione di tributo il cui gettito spetta alla Regione  siciliana
nella misura in  cui  e'  riscosso  nell'ambito  del  suo  territorio
restando, pertanto, sottratto all'ambito  di  applicazione  dell'art.
17, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011  che  costituisce
l'antecedente normativo cui si riallaccia la previsione  dell'art.16,
comma 7 del d.l. 95/12. 
    Malgrado  i  chiari  contenuti  della  sentenza  n.  97/2013   il
legislatore statale continua ad attuare, come gia' in precedenza  con
il richiamato l'art. 10 del DL.16 del 2014, tentativi di  sottrazione
a questa Regione del gettito di tributi di sua  spettanza  in  quanto
riscossi sul suo territorio che la  Regione,  autonomamente  riversa,
alle Province in base a una legge gia' adottata dalla stessa  (art.10
l.r. 2/2002). 
    Considerata la natura  tributaria  delle  entrate,  pertanto,  il
comma 419 e', in ogni caso lesivo  delle  competenze  statutariamente
sancite dall'art. 36 dello Statuto regionale e dall'art. 2,  comma  1
del d.P.R. 26 luglio 1965, n.  1074,  in  quanto  lo  Stato  pretende
indirettamente di incamerare entrate di spettanza regionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Per  quanto  sopra  esposto  e  per  quanto  si  fa  riserva   di
ulteriormente dedurre si chiede che 
    Voglia codesta Ecc.ma Corte Costituzionale ritenere e dichiarare. 
    L'illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni della
legge n. 190 del 23.12.2014, per violazione dei parametri a fianco di
ciascuna di esse individuati 
    Art. 1 commi 122, 123 e 124 per violazione degli artt.  3  e  97,
commi 1° e 2° Cost., per la limitazione che ne deriva  alla  potesta'
amministrativa   regionale   sancita   dall'art.20   dello   Statuto,
segnatamente negli ambiti attribuiti nelle materie di cui agli  artt.
14, lett. d), g), m), o), r) e 17 lett. a), d), f) e h) del  medesimo
nonche'  degli  artt.  81,  comma  6°  e  119,  commi  1°e  6°  della
Costituzione  anche  in   riferimento   all'art.   10   della   legge
costituzionale 3 del 2001. 
    Inoltre, quanto al comma 123, anche per violazione dell'art.  120
Cost. sotto il profilo della leale collaborazione. 
    Art. 1, commi 400, 401, 403, 405, 415 e 416, per violazione degli
artt. 36 e 43 dello Statuto e dell'art.2, 1°  comma  delle  norme  di
attuazione in materia finanziaria (D.P.R.  1074/1965)  nonche'  degli
artt. 81,  comma  6°,  97,  comma  1°  e  119,  commi  1°e  6°  della
Costituzione  anche  in   riferimento   all'art.   10   della   legge
costituzionale 3 del 2001. 
    Art. 1 commi 418 e 419 per violazione delle competenze  regionali
sancite dall'art.14 lett. o) e dall'art. 15 dello Statuto nonche'  il
profilo  relativo  alla  lesione  dell'autonomia   amministrativa   e
finanziaria  degli  enti  locali  di   area   vasta   in   violazione
dell'art.119, commi 1° e 4° della Cost. 
    Art. 1 comma 419 per violazione delle competenze  statutariamente
sancite dall'art. 36 dello Statuto regionale e dall'art. 2,  comma  1
del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, in quanto sottrae  indirettamente
gettito di spettanza regionale. 
    Si acclude copia della delibera di  Giunta  di  autorizzazione  a
ricorrere, nonche' tabelle relative a interventi PAC. 
        Palermo - Roma 24 febbraio 2015 
 
                      Avv.ti: Fiandaca - Valli